Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri” (art. 22)


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 DICEMBRE 2002

Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(pubblicato nel Supplemento Ordinario n.35 alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2002)

 

Articolo 22
Liquidazione

1. Il responsabile della spesa provvede alla liquidazione sulla base di fatture e documenti presentati in originale, atti a comprovare, anche ai fini fiscali, l’adempimento dell’obbligazione convenuta, previo accertamento della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e dopo aver applicato le penali prevsite in caso di ritardata od inesatta prestazione.

2. L’accettazione  dei duplicati di fatture e documenti, alla cui presentazione è tenuto il creditore, è consentita solo in via del tutto eccezionale e può essere ammessa solo con forme e cautele tali da evitare reiterazioni di piagamento e deve essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta con le forme di cui all’art. 38 dello stesso D.P.R., da cui risulti che trattasi di duplicato di fattura in sostituzione  di originale andato smarrito e che detto   originale non è stato nè in tutto nè in parte pagato. Dovrà essere dichiarato, inoltre, che dopo l’avvenuto pagamento a saldo  non saranno richieste altre somme a tale titolo.

3. Il decreto di liquidazione contiene:

a) le motivazioni che giustificano in fatto e in diritto la spesa, nonché il riferimento al decreto di impegno, salvo quanto previsto dal precedente articolo 21, comma 6;

b) l’esercizio, il capitolo e l’indicazione delle modalità di pagamento;

c) l’indicazione di eventuali altri pagamenti ordinati a valere sullo stesso impegno.

4. Al decreto sono allegati i documenti giustificativi della spesa in originale, nonché la documentazione attestante il positivo esito delle verifiche delle prestazioni e l’iscrizione in inventario dei beni mobili.