Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 settembre 2014 recante “Istituzione del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria per il triennio 2014-2016”

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2014 

Istituzione del Fondo straordinario per gli  interventi  di  sostegno all’editoria per il triennio 2014-2016.

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale  n.258 del 6 novembre 2014)

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

ed

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell’attivita’  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri»;

  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

  Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416  e  successive  modificazioni, recante  «Disciplina  delle  imprese  editrici  e   provvidenze   per l’editoria»  e,  in  particolare  gli   articoli   35   («Trattamento straordinario  di  integrazione  salariale»),  36  («Risoluzione  del rapporto di lavoro»), 37 («Esodo e prepensionamento») e 38 («INPGI»);

  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  250,  recante  «Provvidenze  per l’editoria  e  riapertura  dei  termini  a   favore   delle   imprese radiofoniche per la dichiarazione  di  rinuncia  agli  utili  di  cui all’art. 9, comma 2,  della  legge  25  febbraio  1987,  n.  67,  per l’accesso ai benefici di cui all’art. 11 della legge stessa»;

  Vista la legge 7 marzo 2001,  n.  62  e  successive  modificazioni, recante «Nuove  norme  sull’editoria  e  sui  prodotti  editoriali  e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416»;

  Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 233, recante «Equo compenso nel settore giornalistico» e,  in  particolare,  l’art.  3  («Accesso  ai contributi in favore dell’editoria»);

  Visto il Regolamento (CE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 87  e  88  del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis);

  Visto l’art. 1, comma 261, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147 (legge di stabilita’ per l’anno 2014)  che  ha  istituito  il  “Fondo straordinario per gli interventi di  sostegno  all’editoria”  per  il triennio  2014-2016,  assegnando  una  dotazione  finanziaria  di  50 milioni di euro per il 2014, di 40 milioni di euro per il 2015  e  di 30 milioni di euro per il 2016, con la finalita’ di “incentivare,  in conformita’ con il regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di  importanza  minore  (de minimis), gli investimenti delle imprese editoriali, anche  di  nuova costituzione, orientati  all’innovazione  tecnologica  e  digitale  e all’ingresso di giovani  professionisti  qualificati  nel  campo  dei nuovi media ed  a  sostenere  le  ristrutturazioni  aziendali  e  gli ammortizzatori sociali”;

  Preso atto che  il  citato  art.  1,  comma  261,  prevede  che  la ripartizione delle risorse  sia  definita  annualmente  con  apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ovvero   del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri con delega per l’informazione, la comunicazione e l’editoria;  

  Esaminato l’andamento economico del settore editoriale  e  rilevate le specifiche esigenze di  sostegno  delle  imprese  con  particolare riguardo:

    all’elevato  numero  di  richieste  di  accesso  alle  misure  di sostegno ai programmi di ristrutturazione  aziendale,  che  prevedono una revisione dell’organico mediante il ricorso  ai  prepensionamenti di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, attualmente pendenti  presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  allo  stato inevase  stante  l’esaurimento  delle  risorse  del   fondo   statale destinate a tale finalita’:

    all’andamento negativo del saldo  occupazionale  fra  entrate  ed uscite  dal  lavoro  registrato  nell’ultimo  triennio  nel   settore giornalistico ed editoriale;

    all’incremento del ricorso agli ammortizzatori sociali registrato nel medesimo settore giornalistico ed editoriale,  il  cui  onere  e’ attualmente  sostenuto   interamente   dall’Istituto   nazionale   di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);

  Sentite, in conformita’ a quanto prescritto dal richiamato art.  1, comma 261, le organizzazioni sindacali dei datori  di  lavoro  e  dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano  nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie  di  stampa  nella riunione  dell’8  maggio  2014,  da  cui  e’  emersa,  tra   l’altro, l’esigenza che le risorse messe  a  disposizione  dal  Governo  siano indirizzate  a  sostenere  il  mondo  del   lavoro,   creando   nuova occupazione attraverso una riduzione del carico del costo del  lavoro e  favorendo  le  ristrutturazioni  aziendali,  anche  attraverso   i prepensionamenti,   ma   avendo   sempre   come   obiettivo    quello dell’incentivo  alla  modernita’  ed   all’innovazione   tecnologica, considerata  indispensabile   affinche’   le   “industrie   culturali creative” siano percepite come vettore di sviluppo su cui investire;  

 Tenuto conto, altresi’, delle proposte  ed  osservazioni  pervenute successivamente da parte delle diverse associazioni di categoria;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data 20 dicembre 2013 con il quale  e’  stato  approvato  il  bilancio  di previsione della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  per  l’anno 2014,  nell’ambito  del  quale  risulta  stanziato,  sul   pertinente capitolo n. 477 “Fondo straordinario per gli interventi  di  sostegno all’editoria” del Centro di Responsabilita’  n.  9  “Informazione  ed Editoria”, l’importo di euro 50.000.000;

  Viste le  successive  note  dell’Ufficio  del  Bilancio  e  per  il riscontro  di  regolarita’  amministrativo  contabile  in   date   26 febbraio, 28 febbraio e 23 maggio  2014,  con  le  quali  sono  stati comunicati gli avvenuti accantonamenti  –  effettuati  ai  sensi  del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, art. 2,  comma 1, lett.  c),  del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 7, comma 1, lett. b), e  del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 – rispettivamente per gli importi di euro 2.741.784, euro 4.646.853 ed euro 1.339.822, per  un  importo complessivo  accantonato  pari  ad  euro   8.728.459,   sull’iniziale stanziamento di euro 50.000.000 destinato al “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria”;

  Vista la nota in data 23 giugno 2014 con  la  quale  l’Ufficio  del bilancio e per il riscontro di regolarita’  amministrativo  contabile ha comunicato che l’accantonamento pari ad euro  4.646.853  e’  stato imputato ad altri capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei   ministri,   in   considerazione   dell’esigenza   di ripristinare, se pure non integralmente,  il  livello  delle  risorse originariamente stanziate per le specifiche finalita’ individuate dal legislatore con la legge di stabilita’ per l’anno 2014;

  Tenuto conto,  pertanto,  che  le  somme  stanziate  per  il  Fondo ammontano complessivamente, per l’anno 2014, ad euro 45.918.394;

  Visto l’art. 1-bis introdotto nel decreto-legge 24 giugno 2014,  n. 90 dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114,  recante  norme sul  rifinanziamento  dell’accesso   alla   pensione   di   vecchiaia anticipata per i giornalisti;

  Considerato che, in virtu’ della  citata  disposizione,  gli  oneri derivanti dal rifinanziamento dell’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti sono coperti  attraverso  corrispondenti riduzioni della dotazione del Fondo straordinario istituito dall’art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016;

  Considerato, piu’ in particolare, che in forza di quanto  stabilito al comma 4, lettere a) e b), del citato art. 1-bis, la dotazione  del Fondo straordinario e’ decurtata,  per  l’anno  2014,  di  una  somma complessiva pari a 25 milioni di euro;

  Accertato, pertanto, che le somme stanziate per il Fondo  ammontano complessivamente, per l’anno 2014, ad euro 20.918.394,  di  cui  euro 1.182.500 gia’ trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  28  febbraio 2014, con il quale l’on. Luca Lotti e’ stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23 aprile 2014, con il quale al Sottosegretario di Stato on. Luca  Lotti sono  state  delegate  le  funzioni  in  materia   di   informazione, comunicazione ed editoria;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

  1. Ai fini delle disposizioni contenute  nel  presente  decreto  si intendono per:

    a)  «Imprese  editoriali»:  le  imprese  operanti   nel   settore dell’editoria e dell’informazione che editano libri  e  pubblicazioni giornalistiche, anche in via telematica,  a  carattere  quotidiano  o periodico, le agenzie di stampa a carattere nazionale  o  locale,  le imprese esercenti attivita’ di emittenza radiotelevisiva nazionale  o locale  che  diffondono   servizi   e   programmi   di   informazione giornalistica, nonche’ le imprese che  ad  esse  forniscono  prodotti giornalistici;

    b) «Giornalisti»: gli iscritti  agli  albi  professionali  tenuti dall’Ordine dei Giornalisti ai sensi della legge 3 febbraio 1969,  n. 63 che svolgono attivita’ lavorativa di natura giornalistica;

    c) «Fondo»: il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria, di cui all’art. 1, comma 261, della legge  27  dicembre 2013, n. 147.

Art. 2

Oggetto e finalita’

  1. Il presente decreto disciplina  i  criteri  e  le  modalita’  di concessione ed erogazione, per l’anno 2014, delle risorse del  Fondo, per un ammontare pari  a  20.918.394  euro,  ripartiti  nelle  misure definite  ai  sensi  dei  successivi  articoli,  per  gli  interventi operanti nei seguenti ambiti:

    a) incentivi  agli  investimenti  in  innovazione  tecnologica  e digitale;

    b) incentivi all’assunzione di giornalisti;

    c) parziale finanziamento degli ammortizzatori sociali erogati in favore dei giornalisti  disoccupati  o  interessati  da  processi  di riduzione  dell’attivita’  lavorativa  per  collocamento   in   cassa integrazione guadagni straordinaria o dalla stipula di  contratti  di solidarieta’ difensiva di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Art. 3

Incentivi agli investimenti in innovazione tecnologica e digitale

  1. Al fine di sostenere gli investimenti in innovazione tecnologica e digitale nel settore dell’editoria, e’ istituita,  nell’ambito  del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui  all’art.  2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi di quanto previsto dal decreto  del  26  gennaio  2012  del  Ministro dell’economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello sviluppo  economico,  un’apposita  sezione  speciale  destinata  alla concessione della garanzia sui  finanziamenti  erogati  alle  imprese editoriali per le finalita’ di cui al presente comma.

  2. Per l’operativita’ della sezione speciale di cui al comma 1 sono conferite risorse del Fondo per un importo pari ad euro 7. 418.394.  

  3. Per la costituzione della sezione speciale, il Dipartimento  per l’informazione  e  l’editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri sottoscrive con il Ministero dello sviluppo economico ed  il Ministero dell’economia e delle finanze l’accordo di cui all’art.  5, comma 1, del decreto ministeriale di cui al comma 1.

  4. Nel limite di una quota del Fondo  pari  a  500.000  euro,  puo’ essere riconosciuto un contributo alle imprese  editoriali  di  nuova costituzione, a fronte di spese documentate  sostenute  per  progetti innovativi, da sottoporre alla valutazione di  apposita  commissione. Con decreto del capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri da adottare entro  trenta giorni dall’entrata in vigore del presente  decreto,  e’  emanato  il relativo bando ed e’ nominata la commissione.

Art. 4

Misure di promozione dell’occupazione giornalistica

  1. L’Istituto nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti  italiani puo’, con proprio  atto  deliberativo  e  fino  a  concorrenza  delle risorse previste dal successivo comma  5,  riconoscere  alle  imprese editoriali che procedano, entro il 31 dicembre  2014,  all’assunzione con contratto di lavoro subordinato di  giornalisti  in  possesso  di specifiche  competenze  professionali  nel  campo  dei  nuovi  media, specifici sgravi  consistenti  nella  riduzione  della  contribuzione previdenziale a carico del datore di  lavoro,  secondo  i  criteri  e nelle misure di seguito indicati:  

   a) il 100% dell’aliquota ordinaria, per un periodo  di  trentasei mesi,  qualora   l’assunzione   avvenga   con   contratto   a   tempo indeterminato;

    b) il 50% dell’aliquota ordinaria,  per  un  periodo  massimo  di trentasei mesi, qualora l’assunzione avvenga con  contratto  a  tempo determinato.

  2. In caso di successiva trasformazione a tempo  indeterminato  dei rapporti di lavoro instaurati con assunzioni a tempo determinato,  lo sgravio  previsto  dalla  lettera  a)  del  comma  1  potra’   essere riconosciuto per la durata del precedente rapporto a termine  per  un periodo massimo complessivo non superiore a trentasei mesi.

  3. Gli sgravi di cui al comma 1, lettera a), saranno riconosciuti a condizione che le assunzioni  risultino  incrementali  rispetto  alla media dei giornalisti  occupati  presso  l’impresa  nei  dodici  mesi antecedenti, calcolata al netto dei casi di dimissioni volontarie, di licenziamento per raggiungimento dei limiti  di  eta’  e  per  giusta causa.

  4. Gli sgravi di cui al comma 1, lettera b) saranno  revocati,  con obbligo di versamento delle relative differenze contributive riferite ai rapporti non trasformati, qualora il datore di lavoro non  proceda alla  trasformazione  in  rapporto  a  tempo  indeterminato  di   una percentuale pari almeno al 20%  dei  rapporti  a  termine  instaurati oggetto  di  agevolazione,  calcolata  al  netto  dei  contratti   di sostituzione.

  5. L’onere derivante per l’anno 2014 dalla concessione degli sgravi di cui al presente articolo  e’  posto  integralmente  a  carico  del Fondo, nel limite complessivo di 11 milioni di euro.

Art. 5

Sostegno agli ammortizzatori sociali

  1.  Al  fine  di  attenuare  l’impatto  sociale  dei  processi   di ristrutturazione  e   riorganizzazione   delle   imprese   editoriali attraverso il rafforzamento degli  strumenti  di  tutela  e  garanzia della  coesione  sociale,  l’onere  complessivo  dei  trattamenti  di sostegno al reddito erogati dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in favore dei giornalisti assicurati  presso  la propria    Gestione    Sostitutiva    dell’Assicurazione     Generale Obbligatoria, in conseguenza dell’intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria di cui all’art. 35 della legge 5 agosto  1981, n. 416 e della stipula di contratti di solidarieta’ difensivi di  cui all’art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito  con legge 19 dicembre 1984, n. 863, e’ posto a carico delle  risorse  del Fondo, per l’anno 2014, per la parte  eccedente  l’onere  complessivo sostenuto  dall’Istituto  nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti italiani nell’anno 2013, e comunque per un importo non superiore a  2 milioni di euro, a condizione che vi sia un intervento di almeno pari ammontare da parte delle imprese editoriali.

Art. 6

Condizioni generali di accesso ai finanziamenti

e ai benefici di natura economica erogati dal Fondo

  1. L’accesso ad ogni beneficio di natura economica, il cui onere e’ posto direttamente o indirettamente a carico del Fondo,  e’  precluso nei confronti delle imprese presso le quali si verifichi  almeno  una delle seguenti fattispecie:

    a) la mancata iscrizione nell’elenco di cui all’art. 2, comma  3, lett. b) della legge  31  dicembre  2012,  n.  233,  per  un  periodo superiore a sei mesi e fino all’eventuale successiva  iscrizione  nel predetto elenco;

    b) l’introduzione dalla data di emanazione del presente decreto e per la durata delle misure finanziate, di bonus, stock option ed ogni altra  forma  di  premio  non  strettamente  legato   alla   dinamica retributiva contrattualmente stabilita, e collegata  a  risparmi  sul costo del lavoro giornalistico, in favore dei dirigenti delle imprese editoriali che accedono agli ammortizzatori sociali.

Art. 7

Disposizioni attuative

  1. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  stipula  con  l’Istituto  nazionale  di previdenza dei giornalisti italiani una convenzione per  l’attuazione delle misure previste dal presente provvedimento e per assicurare  il monitoraggio sul progressivo utilizzo delle risorse del Fondo.

  2. Sulla base del monitoraggio  di  cui  al  comma  precedente,  il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’editoria puo’, con proprio decreto,  modificare  la  ripartizione delle risorse del Fondo per l’anno in corso, al fine di renderne piu’ efficiente l’utilizzo.

    Roma, 30 settembre 2014

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

il Sottosegretario di Stato con delega per l’informazione,  la comunicazione e l’editoria

Lotti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Poletti

Il Ministro dello sviluppo economico

Guidi

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Padoan

 

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2014

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri, Reg.ne Prev. n. 2774