Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997 n. 525 recante “Regolamento recante norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all’editoria, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni”


Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525

Regolamento recante norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all’editoria, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni.

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 1998)

 

Preambolo

Il Presidente della Repubblica:

Visto l’art. 87 della Costituzione; Visto l’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 278;

Vista la legge 15 novembre 1993, n. 466; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l’art. 2, commi 29, 30 e 31; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, ed in particolare l’art. 1, commi da 35 a 40;

Considerata l’opportunità di emanare norme regolamentari per definire modalità di interpretazione della legge 7 agosto 1990, n. 250, a seguito delle modifiche ed integrazioni introdotte dalle citate leggi ad essa successive;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 6 ottobre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

Articolo 1
Procedimento per l’erogazione di contributi e provvidenze.

1. Le domande per la concessione dei contributi e delle provvidenze all’editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, devono essere presentate, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento dei contributi, esclusivamente per mezzo di raccomanda postale.

2. La documentazione integrativa, richiesta dall’ufficio, deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa e comunque non oltre il 30 settembre dello stesso anno.

3. Tutta la documentazione richiesta deve essere trasmessa in originale o copia conforme ed in regola con la normativa sul bollo e accompagnata da due copie semplici di ciascun documento.

4. Il requisito dell’iscrizione al Registro nazionale della stampa deve essere posseduto con decorrenza anteriore al periodo di riferimento dei contributi richiesti.

Articolo 2
Modalità per la determinazione del contributo.

1. Ai fini della quantificazione del contributo si terrà conto esclusivamente dei costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività editoriale relativa alla testata per cui sono stati richiesti i contributi.

2. A tal fine al bilancio di impresa presentato dalla società editrice deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta secondo lo schema allegato (allegato A ), attestante analiticamente i costi afferenti esclusivamente alla testata per la quale sono stati richiesti i contributi.

3. Se l’impresa richiedente i contributi è di nuova costituzione ovvero non ha svolto nell’anno precedente attività editoriale relativa alla testata per la quale è richiesto il contributo, questo è calcolato sulla base dei costi sostenuti per la testata nell’anno di riferimento; analogamente sul bilancio dell’anno stesso è verificato il rapporto introiti pubblicitari-costi di cui alla lettera a ) del comma 3 ed al comma 7 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

4. Ai fini della determinazione dei costi sui quali basare il calcolo dei contributi, il limite del 50 per cento dei costi non può essere superato con l’aumento del 50 per cento dei contributi, mentre con il raddoppio previsto dall’art. 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, non può essere superato, anche in presenza dell’art. 2, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il limite del 70 per cento dei costi previsti dall’art. 2, comma 2, della medesima legge 14 agosto 1991, n. 278, nè quello dell’80 per cento previsto dall’art. 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250.

5. Nel caso di superamento dello stanziamento, si applica, ai sensi dell’art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, la riduzione proporzionale dei contributi tra tutti gli aventi titolo.

Articolo 3
Contributi ad imprese editrici di giornali organi di forze politiche.

1. Per gli organi di partiti o movimenti politici che beneficiano dei contributi di cui all’art. 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, la certificazione rilasciata dai Presidenti di Camera e Senato o dal Parlamento europeo ha per oggetto l’effettiva appartenenza del parlamentare alla forza politica indicata.

Articolo 4
Collegamenti.

1. L’assenza di collegamenti di tipo societario, deve essere comprovata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del rappresentante legale dell’impresa richiedente i contributi. Nel caso di esistenza di collegamenti con altra società, deve essere presentata, da parte di quest’ultima, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che la stessa non ha presentato domanda di contributi.

Articolo 5
Assetti societari.

1. L’erogazione dei contributi è dovuta anche nel caso in cui la maggioranza della partecipazione nell’ambito della società editrice è detenuta da più cooperative, fondazioni o enti morali.

Articolo 6
Modalità per l’erogazione dei contributi per i giornali italiani editi e diffusi all’estero.

1. Per l’ammissione ai contributi previsti dall’art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, dei giornali quotidiani italiani editi e diffusi all’estero si applicano i criteri e le procedure di cui all’art. 19 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48, in quanto compatibili.

2. Ai predetti quotidiani si applicano le disposizioni contenute negli ultimi due periodi del comma 2 e il comma 8 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

3. I bilanci devono essere corredati da una relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l’impresa.

4. La tiratura del quotidiano deve essere accertata mediante esibizione di fatture per l’acquisto della carta e fatture dello stampatore. Sulla tiratura dovrà essere espressa l’esplicita indicazione dell’autorità diplomatica o consolare competente.

5. Tutta la documentazione occorrente deve essere presentata in regola con le norme italiane sul bollo con relativa traduzione giurata in lingua italiana.

6. Le domande devono essere presentate all’autorità diplomatica o consolare competente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento dei contributi, a pena di decadenza.

Articolo 7
Contributi alle agenzie di stampa che trasmettano mediante canali
in concessione esclusiva da parte dell’Ente poste italiane.

1. Il contributo di cui all’art. 3, comma 8, lettera a ), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è riferito esclusivamente ai costi sostenuti per l’attività della agenzia di stampa svolta tramite i canali di trasmissione indicati dal comma 30 dell’art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. L’individuazione dei detti costi è effettuata tramite la riparametrazione dei costi editoriali complessivi in proporzione al fatturato realizzato con le diverse modalità di trasmissione.

Articolo 8
Decorrenza dell’applicazione.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei procedimenti relativi a contributi e provvidenze a partire da quelli aventi come anno di riferimento l’anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del regolamento stesso (*).

(*) Le sezioni riunite della Corte dei conti, con delibera n. 4/E/99, adottata nell’adunanza del 18 gennaio 1999, hanno apposto il visto con riserva ed ordinato la conseguente registrazione relativamente all’art. 1, commi 1 e 2; all’art. 6, comma 6; all’art. 2, commi 3 e 5. Hanno ammesso al visto e alla conseguente registrazione le rimanenti disposizioni Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1999 Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 6

Allegato 1

Allegato unico.
Allegato A
( previsto dall’art. 2, comma 2 )
DATI DAL CONTO PERDITE E PROFITTI DI TESTATA AL 31 DICEMBRE…
Perdite .
1. Scorte e rimanenze iniziali:
a ) carta
b ) inchiostri ed altre materie prime
c ) materiale vario tipografico
d ) prodotti in corso di lavorazione
e ) prodotti finiti
f ) altre (specificare dettagliatamente)
2. Spese per acquisto materie prime:
a ) carta
b ) inchiostri ed altre materie prime
c ) forza motrice e diverse
3. Spese per acquisti vari.
4. Spese per prestazioni lavoro subordinato e relativi contributi:
a ) stipendi e paghe:
giornalisti
operai
impiegati
b ) trattamenti integrativi:
giornalisti
operai
impiegati
c ) lavoro straordinario
d ) contributi previdenziali ed assistenziali
e ) altre (specificare dettagliatamente)
5. Spese per prestazioni di servizi:
a) collaboratori e corrispondenti non dipendenti
b) agenzia di informazione
c) lavorazioni presso terzi
d) trasporti
e) postali e telegrafiche
f) telefoniche
g) fitti e noleggi passivi
h) diverse (specificare dettagliatamente)
6. Interessi su debiti:
a) verso banche
b) verso enti previdenziali
c) verso società controllanti
d) verso società controllate
e) verso società collegate
f) verso le altre società del gruppo
g) verso altri
7. Sconti e altri oneri finanziari.
8. Accantonamenti:
a) fondo rischi e svalutazione crediti
b) fondi per trattamento fine rapporto
9. Ammortamenti:
a) immobili
b) impianti, macchinari e attrezzature
c) mobili e dotazioni
d) automezzi
e) testata
f) altre immobilizzazioni immateriali
10. Minusvalenze.
11. Altre spese (specificare dettagliatamente).
12. Sopravvenienze di passivo e insussistenze di attivo.
Totale … L.
Profitti.
1. Scorte e rimanenze finali:
a) carta
b) inchiostri e altre materie
c) materiale vario tipografico
d) prodotti in corso di lavorazione
e) prodotti finiti
f) altre (specificare dettagliatamente)
Totale … L.
Utile d’esercizio … L.