DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E RADIODIFFUSIONE
Visto il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, di istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Vista la decisione della Commissione europea del 20 luglio 2010, che modifica gli impegni allegati alla decisione della Commissione europea del 2 aprile 2003, caso n. COMP/M.2876;
Vista la delibera della predetta Autorità n. 497/10/CONS del 23 settembre 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana n.285 del 6 dicembre 2010, (recante procedure per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza) per il rilascio ad operatori di rete dei diritti d’uso delle frequenze individuate dal piano nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n.300/10/CONS, e successive modifiche e integrazioni, per la realizzazione di reti televisive nazionali digitali terrestri, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 181/09/CONS;
Visto il provvedimento della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.80 dell’8 luglio 2011, ed il relativo disciplinare di gara, con cui è stata bandita la procedura per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenza in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre;
Visto l’atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo economico del 20 gennaio 2012 con il quale vengono trasmessi gli ordini del giorno della Camera dei deputati 9/4829-A/91, 114 e 164 e viene richiesto un adeguato approfondimento di tutti i profili tecnici, giuridici e di opportunità inerenti la procedura sopraindicata;
Rilevata l’opportunità che la rivalutazione dell’interesse pubblico attuale alla prosecuzione della gara sia operata anche in considerazione degli esiti della imminente Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni che si terrà a Ginevra dal 23 gennaio al 17 febbraio 2012, del valore economico che gli utilizzi di tali frequenze possono conseguentemente produrre e dell’esigenza di garantire un maggior afflusso di risorse finanziarie in un contesto della finanza pubblica del Paese particolarmente critico;
Considerato in proposito che, secondo quanto previsto dal bando e dal disciplinare di gara i diritti d’uso in esame avrebbero durata ventennale, rinnovabile, e che solo limitatamente ai primi cinque anni non potrebbero essere trasferiti, a titolo gratuito o oneroso, a terzi;
Ritenuto che l’aspetto della gratuità della procedura di gara per l’assegnazione delle frequenze richieda una approfondimento dei profili patrimoniali connessi all’utilizzo di tali frequenze anche in termini di adeguamento del contributo corrisposto per l’utilizzo delle frequenze televisive;
Rilevata altresì la pendenza dei ricorsi giurisdizionali avverso l’attuale procedura di gara, con la conseguente necessità di procedere ad un adeguato approfondimento dei relativi profili giuridici, e ciò anche in relazione alla nuova circostanza di fatto determinata dal ritiro di taluno dei partecipanti;
Ritenuto pertanto che, in attesa di tali approfondimenti da effettuarsi anche in contraddittorio con i soggetti contro interessati, occorra procedere alla temporanea sospensione in via d’urgenza dello svolgimento della procedura di gara;
Ritenuta l’urgenza di tale approfondimento anche in considerazione della pendenza della procedura di infrazione n.2005/5086 dinanzi alla Commissione europea
DECRETA
E’ sospeso per novanta giorni lo svolgimento delle procedure di gara di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.80 dell’1 luglio 2011 ed il relativo disciplinare di gara per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre ai fini dell’esame anche in contraddittorio con i soggetto controinteressati, dei profili di cui in premessa.
Invita i soggetti partecipanti alla gara a far pervenire le proprie argomentate e documentate osservazioni sui punti di cui in premessa entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del presente decreto.
Le frequenze indicate nel bando e nel disciplinare di gara summenzionato devono intendersi nel frattempo indisponibili.
Roma, lì 20 gennaio 2012
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Francesco Saverio Leone