MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali
Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’articolo 1, commi 160-164 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) ed in particolare l’articolo 1, comma 163 che stabilisce che “Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell’informazione, il sostegno dell’occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative.”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146 recante “Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 ottobre 2017, n. 239, d’ora in avanti indicato come “Regolamento”;
VISTA la legge 21 settembre 2018, n. 108 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative” che dopo l’articolo 4 inserisce il seguente: “Art. 4-bis. (Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali). – 1. All’articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui all’articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l’assegnazione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 160, lettera b), della citata legge n. 208 del 2015, e successive modificazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, al fine di estendere il regime transitorio anche all’anno 2019, dopo le parole: “alla data di presentazione della domanda” sono aggiunte le seguenti: “ mentre per le domande inerenti all’anno 2019 si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell’esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all’atto della presentazione della domanda”;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 10 novembre 2017, n. 263, con il quale sono state stabilite le modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n.146;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” per quanto dispone in materia di indirizzo politico- amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali;
VISTO l’art. 53, comma 16-ter, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che vieta, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, prestazioni di attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione in cui il dipendente abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, tenuto conto delle indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “Testo unico della radiotelevisione”, come modificato dalla legge 8 agosto 2019, n. 81;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 93 del 19 giugno 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 195 del 21 agosto 2019, modificato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2019, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico” adottato ai sensi dell’articolo 4 bis del Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 86, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018 n. 97;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 14 gennaio 2020 recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”;
VISTO l’articolo 2 del sopracitato Regolamento che definisce i seguenti criteri di ripartizione delle risorse presenti sul capitolo di bilancio del Ministero al sostegno finanziario all’emittenza radio e televisiva operante in ambito locale:
a) 85 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive, di cui il 5 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell’articolo 7;
b) 15 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche, di cui il 25 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell’articolo 7;
VISTO l’articolo 7 del Regolamento che così recita:
“1. L’ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti comunitarie, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), è ripartito secondo i criteri e le aliquote sotto riportate:
a) in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi: 50 per cento
b) in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento al criterio riguardante dipendenti e giornalisti di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b): 50 per cento;
2. Nell’ambito dell’istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all’articolo 5, in separata sezione relativa alle emittenti comunitarie, il Ministero determina l’entità delle risorse risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1, calcola la parte fissa del contributo dividendo l’importo di cui al comma 1, lettera a), tra tutti i soggetti beneficiari ammessi e attribuisce in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente l’importo di cui al comma 1, lettera b).”;
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 45 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 305 del 31 dicembre 2019;
VISTO il Decreto Legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 che all’articolo 2 comma 2 istituisce le azioni;
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’8 gennaio 2020, con il quale, ai sensi dell’art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è provveduto all’assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2020 ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero medesimo;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2019 registrato dalla Corte dei Conti in data 26 novembre 2019 con n. 1029, con il quale al dott. Pietro Celi è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTE le assegnazioni di competenza sul capitolo 3125 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito del centro di responsabilità – Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e Postali, per l’erogazione dei contributi a favore dell’emittenza televisiva e radiofonica locale per l’anno 2019;
VISTA la nota prot. n. 750 del 23 gennaio 2020 del Presidente del Consiglio –Dipartimento per l’informazione e l’editoria che indica gli stanziamenti a copertura degli oneri relativi al credito di imposta d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali di cui all’art 57 bis, comma 3, del decreto legge 25 luglio 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
CONSIDERATO che le risorse complessivamente disponibili per le emittenti radiofoniche e televisive locali, al netto dell’accantonamento di cui all’art 2 comma 2 del DPR 146/2017 è pari a € 53.274.056,22;
RILEVATO che le risorse complessivamente disponibili sul capitolo 3125 da destinare alle emittenti televisive locali a carattere comunitario per le domande di contributo per l’annualità 2019 ammontano a € 2.264.147,39;
VISTE le domande di contributo per l’annualità 2019 ricevute dalla competente Divisione V attraverso la piattaforma telematica SICEM, ai sensi del già citato decreto ministeriale 20 ottobre 2017 entro il termine di presentazione del 28 febbraio 2020;
VISTI i commi 3, 4, 5, 6 7 e 8 dell’articolo 5 del Regolamento che cosi dispongono:
“3. Conclusa l’istruttoria, il Ministero pubblica sul proprio sito web le 4 graduatorie nazionali provvisorie dei soggetti ammessi al contributo, distintamente per le emittenti televisive e per quelle radiofoniche a carattere commerciale nonché separatamente per le emittenti televisive e per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario, e l’indicazione degli importi dei contributi spettanti.
4. Nelle graduatorie sono riportati, per le emittenti commerciali, i soggetti ammessi con l’indicazione del punteggio ottenuto relativamente a ciascuno dei criteri indicati all’articolo 6, nonché dell’eventuale riconoscimento delle maggiorazioni spettanti come previsto dall’articolo 6, commi 3 e 4, e, per le emittenti comunitarie, con l’indicazione del punteggio ottenuto relativamente ai soli criteri di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), con l’indicazione del punteggio complessivo ottenuto.
5. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, con le stesse modalità di presentazione della domanda di cui al comma 2, ogni emittente, inclusa o non inclusa nelle graduatorie, può presentare richiesta di rettifica del punteggio o di riammissione della domanda, fornendo tutti gli elementi necessari al riesame della pratica.”
6. Concluso l’esame delle richieste di rettifica e delle istanze di riammissione, entro sessanta giorni, il Ministero pubblica le graduatorie definitive con le stesse modalità di cui ai commi 3 e 4.
7. Il Ministero provvede alla successiva liquidazione in un’unica soluzione entro i successivi sessanta giorni ed è autorizzato a compensare gli importi da erogare a titolo di contributo con le somme di cui i beneficiari risultino eventualmente debitori nei confronti del Ministero stesso per quanto previsto dagli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche.
8. Il Ministero effettua idonei controlli, anche in periodi successivi alla concessione del contributo, relativamente alla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata in sede di domanda e verifica il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento”;
VISTO il decreto direttoriale del 4 febbraio 2020, pubblicato sul sito del Ministero, di approvazione della graduatoria provvisoria delle 274 domande ammesse al contributo per l’anno 2019 per le emittenti televisive a carattere comunitario, con l’indicazione del punteggio ottenuto relativamente ai soli criteri riferiti ai dipendenti e giornalisti occupati, di cui all’articolo 7 del Regolamento, e l’elenco degli importi dei contributi da assegnare a tutti i soggetti beneficiari, sia per la suddetta quota variabile che in base alla quota fissa;
CONSIDERATO che il 5 marzo 2020 è scaduto il termine per le emittenti per presentare richiesta di rettifica del punteggio o di riammissione della domanda in relazione alla suddetta graduatoria provvisoria;
VISTA la relazione istruttoria (nota prot. n. 18787 del 3 aprile 2020) con la quale si fornisce dettagliata informativa in merito all’istruttoria sui reclami pervenuti e dalla quale emerge che a seguito di riesame delle domande oggetto dei reclami e di nuovi accertamenti istruttori condotti d’ufficio il numero delle domande ammesse si conferma pari a 274, in quanto non è stato accolto nessuno dei 6 reclami presentati;
RAVVISATA pertanto, a conclusione dell’istruttoria condotta, ai sensi del comma 6 del suddetto articolo 5 del Regolamento, la necessità di approvare e contestualmente di pubblicare sul sito del Ministero la graduatoria definitiva delle n. 274 domande ammesse al contributo per l’anno 2019 e gli elenchi degli importi spettanti alle emittenti televisive a carattere comunitario;
D E C R E T A
ART. 1
1. Sono approvati la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2019 delle emittenti televisive a carattere comunitario e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi del comma 6 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B.
ART. 2
1. La Divisione V “Emittenza Radiotelevisiva. Contributi” di questa Direzione Generale, incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento, provvederà alla pubblicazione dei relativi atti sul SITO WEB del Ministero dello Sviluppo Economico nella sezione COMUNICAZIONI/TV.
2. La medesima Divisione V è autorizzata a procedere all’impegno di spesa che sarà assunto sul capitolo 3125 e alla successiva liquidazione, secondo quanto riportato in premessa, degli importi spettanti alle suddette emittenti a valere sull’impegno di spesa assunto sul capitolo 3125, con eventuale compensazione delle somme di cui i beneficiari risultino debitori nei confronti del Ministero, ai sensi del comma 7 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146.
ART. 3
1. Il Ministero si riserva di effettuare controlli relativamente alla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata in sede di domanda, di verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146 e di adottare gli eventuali conseguenti provvedimenti di rideterminazione dei contributi spettanti alle emittenti assoggettate a controlli e verifiche, nonché di assumere le eventuali decisioni conseguenti agli esiti di contenziosi.
Il presente decreto direttoriale viene trasmesso all’Ufficio Centrale di Bilancio di questo Ministero.
Il Direttore Generale
(Pietro Celi)
(registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio del MiSE in data 06-04-2020 al numero 308)