Decreto direttoriale del Direttore generale della Dgscerp del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 20 novembre 2023 di definizione degli importi relativi agli indennizzi spettanti agli operatori di rete in ambito locale a seguito del rilascio delle relative frequenze (riparto finale)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

(Pubblicato nel sito del Ministero il 20 novembre 2023)

 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

VISTO, in particolare, l’art. 1 comma 1039 lettera b) della sopra citata legge 27 dicembre 2017 n. 205 che prevede l’“erogazione di indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d’uso. Per tali finalità, nell’ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 230,3 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2020 e 73,9 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2021”;

VISTO, altresì, l’art. 1 comma 1040 della medesima legge 27 dicembre 2017 n. 205 che stabilisce che “Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1039 […]”;

VISTA la legge del 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2022 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025”;

VISTO il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 5 gennaio 2023, con il quale, ai sensi dell’art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è provveduto all’assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2023 ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero medesimo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 260 del 30 ottobre 2021, come successivamente modificato e integrato, con cui è stato disposto il riordino del Ministero dello sviluppo economico in attuazione degli articoli 2, 3 e 10 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” per quanto dispone in materia di indirizzo politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali;

VISTO il divieto di pantouflage sancito dall’art. 53, comma 16-ter, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: “ I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

VISTO l’art. 2, comma 1, del Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella G. U. 11 novembre 2022, n. 264, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” che stabilisce: “Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy”.

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173: “le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»”.

CONSIDERATO dunque che ogni riferimento, anche nel presente decreto, al “Ministro dello sviluppo economico” e al “Ministero dello sviluppo economico” è da intendersi rispettivamente al “Ministro delle imprese e del made in Italy” e al “Ministero delle imprese e del made in Italy”.

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2021 di graduazione degli uffici dirigenziali di livello generale, registrato dalla Corte dei conti in data 1 dicembre 2021 al n. 1022;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 giugno 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 5 luglio 2023 con il n. 1038, con il quale alla Dott.ssa Eva Spina è stato conferito l’incarico ad interim di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l’articolo 12, in materia concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

VISTO il Decreto Legislativo 207 dell’8 novembre 2021, “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO il Decreto Legislativo 208 dell’8 novembre 2021, concernente il “testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi”;

VISTA la decisione (UE) n. 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione;

VISTI gli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalle autorità degli Stati confinanti in attuazione della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 22 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 39/19/CONS, del 7 febbraio 2019, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)” (di seguito PNAF);

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 giugno 2019, e successive modifiche, con il quale è stato definito il calendario nazionale (cd. Road Map) che individua le scadenze per il rilascio delle frequenze nella banda a 700 MHz, ai fini dell’attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017;

CONSIDERATO che al 30 giugno 2022 è stato definitivamente completato il rilascio della banda 700 con la conclusione delle operazioni di transizione previsti dalla sopra citata Road Map in base alle quali sono stati confermati sia il rilascio obbligatorio e volontario delle frequenze che la contestuale la disattivazione degli impianti da parte degli operatori di rete in tutte le Aree Tecniche;

VISTO il Decreto interministeriale MISE-MEF, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021 “Definizione delle modalità operative e delle procedure per l’erogazione di indennizzi a favore di operatori di rete in ambito locale, ai sensi dell’articolo 1, comma 1039 lettera b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;

VISTO l’art. 2 del sopramenzionato Decreto interministeriale MiSE-MEF che stabilisce che debba essere corrisposto un indennizzo a tutti gli operatori di rete titolari di diritti d’uso in ambito locale, compresi i soggetti titolari di autorizzazioni temporanee, in regola con gli obblighi previsti dalle norme vigenti, tenuti a liberare tali frequenze in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1032 della legge 205/2017, in anticipo rispetto alla scadenza prevista nel relativo diritto d’uso rilasciato dal Ministero, e secondo le tempistiche previste dal Decreto Ministeriale 19 giugno 2019 e successive modifiche;

VISTO l’art. 3, comma 3 del medesimo Decreto interministeriale MiSE-MEF che disciplina i criteri di ripartizione delle risorse stanziate per l’erogazione degli indennizzi da corrispondere ai beneficiari come individuati dal sopra citato art. 2 e fissa in € 25.000.000 lo stanziamento da destinare al calcolo dell’indennizzo basato sul numero complessivo di impianti legittimamente eserciti e in € 276.158.000 lo stanziamento da destinare al calcolo dell’indennizzo basato sulla popolazione residente nelle province oggetto dei diritti d’uso e delle autorizzazioni temporanee;

VISTA la necessità di dover quantificare sia il valore unitario dell’indennizzo spettante per abitante, in base al numero totale di abitanti cumulativamente residenti nelle province oggetto dei diritti d’uso e delle autorizzazioni temporanee, sia il valore unitario dell’indennizzo spettante per ciascun impianto disattivato, in base al numero totale di impianti legittimamente eserciti dai soggetti beneficiari;

VISTI i decreti direttoriali del 13.04.2021, 14.09.2021, 16.12.2021, 29.03.2022, 20.06.2022, 05.08.2022, 19.10.2022, 25.05.2023 e 05.10.2023 con i quali sono stati riconosciuti agli operatori di rete ivi indicati gli indennizzi spettanti, ai sensi del sopra citato decreto interministeriale MISE-MEF pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021;

CONSIDERATO che al netto delle somme già concesse di cui ai decreti direttoriali sopra indicati sono residuati € 14.770.500, di cui € 14.519.900 destinati all’indennizzo della popolazione e € 250.600 destinati all’indennizzo degli impianti disattivati;

TENUTO CONTO che è possibile ripartire tale somma tra tutti gli operatori di rete, a titolo di integrazione rispetto a quanto già concesso con i decreti direttoriali suindicati, calcolando la quota spettante con criteri di determinazione coerenti con quelli previsti dal decreto interministeriale, sulla base delle somme residuate sopra riportate;

RITENUTO di dover stabilire un valore unitario dell’indennizzo per abitante e per impianto che consenta di poter ripartire fra tutti gli aventi diritto le somme residuate sopra indicate;

CONSIDERATO che sulla base degli importi residuati si debba fissare in € 0,018868 il valore unitario dell’indennizzo spettante per abitante e in € 38,48 il valore unitario dell’indennizzo spettante per impianto disattivato;

RAVVISATA pertanto, la necessità di approvare l’elenco degli operatori di rete destinatari di un’ulteriore quota di indennizzo e contestualmente di pubblicare sul sito del Ministero la allegata tabella con l’indicazione degli aventi diritto e degli importi aggiuntivi spettanti,

 

DECRETA

Art. 1

1. E’ approvato l’allegato al presente decreto contenente l’elenco degli operatori di rete, di cui ai decreti direttoriali del 13.04.2021, 14.09.2021, 16.12.2021, 29.03.2022, 20.06.2022, 05.08.2022, 19.10.2022, 25.05.2023 e 05.10.2023, titolari di diritto d’uso che, ai sensi del DM 19 giugno 2019 e successive modifiche (c.d. Road Map), hanno dismesso, nelle relative Aree Tecniche, le frequenze oggetto di rilascio obbligatorio e volontario, con l’indicazione delle ulteriori somme spettanti a titolo di indennizzo.

2. Gli importi indicati nell’allegato di cui al precedente comma 1 sono stati calcolati secondo criteri di ripartizione coerenti con il decreto interministeriale MISE-MEF pubblicato sulla G.U. n. 15 del 20 gennaio 2021, sulla base delle somme residuate dallo stanziamento di cui all’art. 3 del sopra citato decreto interministeriale, assegnando un valore pari ad € 0,018868 per abitante residente in ciascuna delle province oggetto del diritto d’uso rilasciato ed un importo pari a € 38,48 per ciascun impianto disattivato.

 

Art. 2

1. La procedura per la concessione degli indennizzi per gli operatori di rete locali come da allegato al presente decreto è conclusa.

2. Qualora risulti che l’operatore di rete beneficiario dell’indennizzo abbia reso dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali in sede di presentazione della richiesta o nella documentazione alla stessa allegata, l’indennizzo è revocato, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dall’ordinamento.

3. La revoca dell’indennizzo comporta l’obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all’erario, entro i termini fissati nel provvedimento con il quale è disposta la revoca, l’intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali di inflazione pubblicati dall’ISTAT, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

4. Nei casi di inottemperanza all’obbligo di versamento dell’ammontare indebitamente percepito entro i termini fissati, il recupero coattivo dell’indennizzo e la rivalutazione ed interessi vengono disposti mediante iscrizione a ruolo.

 

Art. 3

1. La Divisione IV – Emittenza radiotelevisiva – Contributi incaricata della esecuzione del provvedimento, è autorizzata a procedere, secondo quanto riportato in premessa, ai decreti di impegno che saranno assunti sul capitolo di bilancio 7590 PG 2 e ai conseguenti atti di liquidazione per il pagamento degli importi dovuti anche a seguito di eventuali contenziosi.

2. Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero.

 

IL DIRETTORE GENERALE AD INTERIM
Dott.ssa Eva Spina

 

Allegato