Decreto direttoriale del Direttore generale della Dgscerp del Ministero dello Sviluppo economico 25 maggio 2023 di definizione degli importi relativi agli indennizzi spettanti ad ulteriori operatori di rete in ambito locale a seguito del rilascio delle relative frequenze (ottavo decreto)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

(Pubblicato nel sito del Ministero il 25 maggio 2023)

 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 20182020;

VISTO, in particolare, l’art. 1 comma 1039 lettera b) della sopra citata legge 27 dicembre 2017 n. 205 che prevede l’“erogazione di indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d’uso. Per tali finalità, nell’ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 230,3 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2020 e 73,9 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2021”;

VISTO, altresì, l’art. 1 comma 1040 della medesima legge 27 dicembre 2017 n. 205 che stabilisce che “Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1039 […]”;

VISTA la legge del 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 20232025”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2022 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 20232025”;

VISTO il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 5 gennaio 2023, con il quale, ai sensi dell’art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è provveduto all’assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2023 ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero medesimo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 260 del 30 ottobre 2021, come successivamente modificato e integrato, con cui è stato disposto il riordino del Ministero dello sviluppo economico in attuazione degli articoli 2, 3 e 10 del decretolegge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” per quanto dispone in materia di indirizzo politicoamministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali;

VISTO il divieto di pantouflage sancito dall’art. 53, comma 16ter, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: “ I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

VISTO l’art. 2, comma 1, del Decretolegge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 2022, n. 264, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” che stabilisce: “Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy”.

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Decretolegge 11 novembre 2022, n. 173: “le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»”.

CONSIDERATO dunque che ogni riferimento, anche nel presente decreto, al “Ministro dello sviluppo economico” e al “Ministero dello sviluppo economico” è da intendersi rispettivamente al “Ministro delle imprese e del made in Italy” e al “Ministero delle imprese e del made in Italy”.

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2021 di graduazione degli uffici dirigenziali di livello generale, registrato dalla Corte dei conti in data 1 dicembre 2021 al n. 1022;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2022 con il n. 100, con il quale all’Avv. Francesco Soro è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l’articolo 12, in materia concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

VISTO il Decreto Legislativo 207 dell’8 novembre 2021, “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO il Decreto Legislativo 208 dell’8 novembre 2021, concernente il “testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi”;

VISTA la decisione (UE) n. 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 relativa all’uso della banda di frequenza 470790 MHz nell’Unione;

VISTI gli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalle autorità degli Stati confinanti in attuazione della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 22 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 39/19/CONS, del 7 febbraio 2019, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)” (di seguito PNAF);

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 giugno 2019, e successive modifiche, con il quale è stato definito il calendario nazionale (cd. Road Map) che individua le scadenze per il rilascio delle frequenze nella banda a 700 MHz, ai fini dell’attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017;

VISTO il Decreto interministeriale MiSEMEF, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021 “Definizione delle modalità operative e delle procedure per l’erogazione di indennizzi a favore di operatori di rete in ambito locale, ai sensi dell’articolo 1, comma 1039 lettera b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;

VISTO l’art. 2 del sopramenzionato Decreto interministeriale MiSEMEF che stabilisce che debba essere corrisposto un indennizzo a tutti gli operatori di rete titolari di diritti d’uso in ambito locale, compresi i soggetti titolari di autorizzazioni temporanee, in regola con gli obblighi previsti dalle norme vigenti, tenuti a liberare tali frequenze in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1032 della legge 205/2017, in anticipo rispetto alla scadenza prevista nel relativo diritto d’uso rilasciato dal Ministero, e secondo le tempistiche previste dal Decreto Ministeriale 19 giugno 2019 e successive modifiche;

VISTO l’art. 3, comma 3 del medesimo Decreto interministeriale MiSEMEF che disciplina i criteri di ripartizione delle risorse stanziate per l’erogazione degli indennizzi da corrispondere ai beneficiari come individuati dal sopra citato art. 2 e fissa in € 25.000.000 lo stanziamento da destinare al calcolo dell’indennizzo basato sul numero complessivo di impianti legittimamente eserciti e in € 276.158.000 lo stanziamento da destinare al calcolo dell’indennizzo basato sulla popolazione residente nelle province oggetto dei diritti d’uso e delle autorizzazioni temporanee;

VISTA la necessità di dover quantificare sia il valore unitario dell’indennizzo spettante per abitante, in base al numero totale di abitanti cumulativamente residenti nelle province oggetto dei diritti d’uso e delle autorizzazioni temporanee, sia il valore unitario dell’indennizzo spettante per ciascun impianto disattivato, in base al numero totale di impianti legittimamente eserciti dai soggetti beneficiari;

CONSIDERATO che risulta ancora pendente un elevato numero di ricorsi inerenti richieste di integrazione ed estensione dei titoli precedentemente rilasciati dal Ministero, in particolare con la richiesta del riconoscimento di ulteriori province e/o di ulteriori impianti;

RITENUTO di dover stabilire un valore unitario dell’indennizzo per abitante e per impianto che consenta di poter disporre delle risorse economiche necessarie al ristoro di tutti i soggetti anche nei casi di soccombenza del Ministero nei contenziosi di cui sopra che determinerebbe un conseguente aumento sia della popolazione totale cumulativamente coperta dai diritti d’uso che del numero totale degli impianti;

RITENUTO pertanto, che sulla base delle motivazioni sopra esposte si debba fissare in € 0,34 il valore unitario dell’indennizzo spettante per abitante e in € 3.800 il valore unitario dell’indennizzo spettante per impianto disattivato;

CONSIDERATO che con i decreti direttoriali del 13 aprile 2021, 14 settembre 2021, 16 dicembre 2021, 29 marzo 2022, 20 giugno 2022, 5 agosto 2022 e 19 ottobre 2022, si sono concluse le procedure di esame delle domande di indennizzo pervenute da parte degli operatori di rete locali che hanno dismesso le frequenze al termine del processo di liberazione della banda 700, come disposto dal calendario della Road Map;

VISTI gli esiti delle ulteriori verifiche effettuate dal Ministero sia sulla base delle istanze di revisione pervenute da parte di alcuni operatori di rete, sia in relazione ad aggiuntivi approfondimenti circa la titolarità e la consistenza impiantistica dei beneficiari degli indennizzi;

CONSIDERATO che con nota prot. 169327 del 21.11.2022 è stata comunicata al curatore fallimentare della Società ANTENNA 5 SRL l’ammissione con riserva alla procedura, con relativa sospensione dell’erogazione della somma corrispondente per il rilascio del CH 21 UHF nelle province di Firenze, Pisa e Siena;

VISTO il decreto dirigenziale del 21.02.2023, notificato al curatore fallimentare della Società ANTENNA 5 SRL in data 22.02.2023 con prot. 37155, con il quale si comunica lo scioglimento della riserva, prevista dal decreto direttoriale del 19 ottobre 2022, e la contestuale inammissibilità della domanda di indennizzo;

TENUTO CONTO che con il decreto dirigenziale sopra citato è stato dichiarato lo scioglimento della riserva e la contestuale inammissibilità della domanda di indennizzo presentata da ANTENNA 5 SRL e dunque è necessario provvedere alla rideterminazione degli importi a favore dei titolari di diritto d’uso o di autorizzazione temporanea del CH 21 UHF nelle province di Firenze e Siena e, segnatamente alle Società TV PRATO SRL, TELECENTRO SRL, TELETRURIA 2000 SRL e RETESOLE SRL;

VISTO, in particolare, che la rideterminazione degli importi riguarda l’indennizzo del CH 21 UHF riconosciuto per la provincia di Firenze alle Società TV PRATO SRL, TELECENTRO SRL, TELETRURIA 2000 SRL, mentre per la provincia di Siena detta rideterminazione riguarda le Società TELECENTRO SRL, TELETRURIA 2000 SRL e RETESOLE SRL, come riportato nell’allegato al decreto direttoriale del 19 ottobre 2022;

CONSIDERATO che alla Società TELE IN SRL deve essere riconosciuto l’indennizzo spettante per il rilascio del CH 43 (ex CH 10) in provincia di Roma;

CONSIDERATO che alla Società CANALE DIECI SRL in esecuzione della sentenza del TAR Lazio 13040/2015 deve essere riconosciuto l’indennizzo spettante per il rilascio del CH 42 in provincia di Latina;

CONSIDERATO che la Società CANALE ITALIA DUE SRL ha diritto all’indennizzo per la dismissione dell’impianto di Trongia (SO) operante sul CH 27 UHF, non inserito nel conteggio degli impianti dismessi di cui al decreto del 20 giugno 2022;

CONSIDERATO che la Società TELESPAZIO TV SRL ha diritto ad un indennizzo pari a € 78.656 ad integrazione della cifra di € 8744, riconosciuta nel decreto del 29 marzo 2022 per la dismissione n. 23 impianti;

CONSIDERATO che alla Società TELESOLREGINA SRL, in relazione alla cifra riconosciuta con il decreto 29 marzo 2022, deve essere rettificato sia l’importo relativo alla popolazione che quello relativo agli impianti dismessi in quanto, come da nota prot.n. 65784 del 09.06.2022, la Società risulta titolare del CH 39 nella provincia di Cremona con il solo diritto d’uso limitato all’area di servizio dell’impianto di Soresina.

TENUTO CONTO che, con il decreto direttoriale del 29 marzo 2022, a seguito di rilascio volontario, è stato riconosciuto alla Società D.V.B.T. SRL, ai sensi dell’art. 3, comma 12 del Decreto interministeriale MiSEMEF, l’indennizzo corrispondente alla liberazione del CH 45 in provincia di Perugia corrispondente all’autorizzazione temporanea in capo all’emittente Teleorvieto 2;

CONSIDERATO che, da ulteriori verifiche effettuate dagli Uffici, è emerso che la Società D.V.B.T. SRL sul CH 45 in provincia di Perugia è titolare di due autorizzazioni temporanee corrispondenti rispettivamente all’emittente Teleorvieto 2, sopra citata, e all’emittente Teleambiente Umbria, mentre sul CH 48 in provincia di Terni è titolare di una sola autorizzazione temporanea corrispondente all’emittente Teleambiente Umbria;

TENUTO CONTO che, alla luce delle citate ulteriori verifiche, alla Società D.V.B.T. SRL deve essere corrisposto, in ragione della titolarità dell’autorizzazione temporanea sul CH 45 in provincia di Perugia ascrivibile all’emittente Teleambiente Umbria, il relativo indennizzo con il riconoscimento della dismissione di n. 6 impianti;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 3, comma 10 del Decreto interministeriale MiSE MEF, l’indennizzo corrispondente alla dismissione del CH 45 in provincia di Perugia deve essere, pertanto, ripartito fra tre soggetti titolari di diritto d’uso/autorizzazione temporanea nella medesima provincia e per la medesima frequenza e, in particolare l’indennizzo deve essere ripartito fra l’ASSOCIAZIONE TELEORVIETO DUE, la Società DTOWERS SRLS e la Società D.V.B.T. SRL;

CONSIDERATO che, in conseguenza del nuovo calcolo dell’indennizzo spettante alla Società D.V.B.T. SRL per il rilascio della frequenza CH 45 in provincia di Perugia, sopra citato, deve essere ricalcolato l’indennizzo spettante, per il rilascio della medesima frequenza nella medesima provincia, all’ASSOCIAZIONE TELEORVIETO DUE, riconosciuto con il decreto del 19 ottobre 2022;

CONSIDERATO che alla Società DTOWERS SRLS, con il decreto del 14 settembre 2021 è stato riconosciuto un indennizzo per il rilascio del CH 45 in provincia di Perugia pari a euro 109.941 corrispondente ad una popolazione pari a 323.355 abitanti mentre, alla luce delle successive verifiche effettuate dall’Ufficio sopra descritte, è risultato che l’ammontare della popolazione da indennizzare è pari a 215.570 cui corrisponde un indennizzo pari ad euro 73.294, con la conseguenza che la Società risulta dover restituire un importo pari ad euro 36.647;

CONSIDERATO che per dismissione del CH 48 nella provincia di Terni l’indennizzo corrispondente deve essere ripartito fra le Società D.V.B.T. SRL e INCREMENTO FINANZIARIO SRL;

TENUTO CONTO che tale importo costituisce per INCREMENTO FINANZIARIO SRL una integrazione dell’indennizzo già indicato nel decreto direttoriale del 19 ottobre 2022, nel quale la cifra corrispondente era stata calcolata in applicazione di quanto stabilito dall’art. 3, comma 11 del decreto interministeriale MiSEMEF, considerando la popolazione dei comuni nei quali sono situati gli impianti dismessi, mentre per D.V.B.T. SRL è una nuova concessione;

CONSIDERATO che alla Società TELEUNIVERSO SRL deve essere concessa una integrazione dell’indennizzo già riconosciuto nel decreto direttoriale del 19 ottobre 2022 per la dismissione del CH 24 in provincia di Roma in quanto dalle ulteriori verifiche effettuate dall’Ufficio è stato riscontrato che il calcolo dell’indennizzo deve essere effettuato ai sensi dell’art. 3, comma 10 del decreto interministeriale MiSEMEF e non ai sensi dell’art. 3, comma 12;

CONSIDERATO che alla Società TELE CAPRI SRL, per le medesime motivazioni sopra indicate riferibili a TELEUNIVERSO SRL, deve essere riconosciuta una integrazione per il rilascio del CH 41 in provincia di Frosinone rispetto alla somma concessa con il decreto direttoriale del 19 ottobre 2022;

CONSIDERATO che da ulteriori verifiche effettuate dall’Ufficio è risultato che la FONDAZIONE AUTONOMA DI RELIGIONE STELLA DELL’EVANGELIZZAZIONE è titolare di due diritti d’uso sul CH 31 in provincia di Genova corrispondenti alle emittenti Teleradiopace TV e Teleradiopace TV2;

TENUTO CONTO che con il decreto direttoriale del 19 ottobre 2022 alla FONDAZIONE AUTONOMA DI RELIGIONE STELLA DELL’EVANGELIZZAZIONE è stato riconosciuto l’indennizzo corrispondente al rilascio del solo diritto d’uso riconducibile all’emittente Teleradiopace TV;

TENUTO CONTO che in ragione del nuovo calcolo dell’indennizzo, spettante alla FONDAZIONE AUTONOMA DI RELIGIONE STELLA DELL’EVANGELIZZAZIONE, per il rilascio del CH 31 in provincia di Genova relativo alla dismissione del diritto d’uso corrispondente all’emittente Teleradiopace TV2, con l’integrazione indicata in allegato, debba essere ridotto l’importo, già riconosciuto con il decreto del 19 ottobre 2022, spettante all’ASSOCIAZIONE MULTIMEDIA NO PROFIT, operante nella medesima provincia sulla medesima frequenza;

CONSIDERATO inoltre che, in relazione a quanto riportato nel decreto direttoriale del 19 ottobre 2022 sopra citato debbano essere effettuate le ulteriori seguenti variazioni:

alla Società FIN.A SRL deve essere rettificato l’importo corrispondente alla dismissione degli impianti in quanto, da ulteriori verifiche effettuate, è risultato che sul CH 39 in provincia di Salerno la Società era autorizzata all’esercizio di un solo impianto e non di due come riportato nel sopra citato decreto direttoriale;

la cifra corrispondente al rilascio del CH 39 in provincia di Viterbo, già riconosciuta alla Società SETTE GOLD SRL con il decreto direttoriale del 19 ottobre 2022 deve essere decurtata dall’ammontare totale dell’indennizzo in quanto, come da comunicazione del 20.10.2022 prot. 149541 pervenuta da parte della stessa Società, tale diritto d’uso non è stato esercito a causa di problemi interferenziali;

CONSIDERATO che alla Società MONDIAL VIDEO SRL deve essere rettificato l’importo riconosciuto con il decreto direttoriale del 5 agosto 2022 per la dismissione degli impianti in quanto, dopo ulteriori verifiche effettuate dall’Ufficio, è risultato che l’impianto di Santa Sofia d’Epiro, seppur indicato dalla Società nella domanda di indennizzo, non risulta autorizzato e che, pertanto, la Società ha diritto all’indennizzo per la disattivazione di n. 2 impianti e non di n. 3 come riportato del decreto direttoriale;

TENUTO CONTO che, a seguito del ricalcolo dell’indennizzo dovuto per la dismissione di n. 2 impianti, alla MONDIAL VIDEO SRL deve essere rettificato anche l’importo spettante per la popolazione, dal momento che l’indennizzo per la popolazione, nel caso di specie, deve essere calcolato ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 comma 11 del decreto interministeriale già citato, considerando la popolazione dei due comuni nei quali sono situati gli impianti legittimamente operanti, escludendo la popolazione del comune di Santa Sofia d’Epiro, precedentemente considerata nel calcolo dell’indennizzo;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto riportato nel decreto direttoriale del 5 agosto 2022 debbano essere effettuate le ulteriori seguenti variazioni:

alla Società EUROMEDIA SRL deve essere rettificato l’importo riconosciuto per la dismissione degli impianti in quanto la Società ha diritto all’indennizzo per la disattivazione di n. 7 impianti e non di n. 9 come riportato del decreto direttoriale;

alla Società TELESUD 3 SRL deve essere riconosciuto l’indennizzo spettante per l’impianto di Macari San Vito lo Capo, precedentemente non riconosciuto nel suddetto decreto direttoriale;

alla Società IL TIRRENO SRL non può essere concesso l’indennizzo previsto per il rilascio del CH 28 nelle province di Messina e Catania e del CH 21 nelle province di Messina e Reggio Calabria in quanto, da ulteriori verifiche effettuate dell’Ufficio, la Società ha dismesso ogni attività in data antecedente le operazioni di liberazione della banda 700 e pertanto non rientra tra i soggetti di cui all’art. 2 comma 1 del sopra citato decreto interministeriale;

alla Società DTOWERS SRLS deve essere riconosciuto l’indennizzo relativo a n. 20 impianti e non relativo a n. 15 impianti, in quanto a seguito della comunicazione pervenuta in data 7.11.2022 prot. 159547 e dalle relative verifiche effettuate dall’Ufficio, è risultato che tali impianti erano legittimamente operanti sul CH 22 nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, regolarmente dismessi;

CONSIDERATO che la Società DTOWERS SRLS ha diritto alla corresponsione della somma pari a euro 19.000 ad integrazione della somma riconosciuta con il decreto direttoriale del 5 agosto 2022 per la dismissione di ulteriori n. 5 impianti e che, al contempo, risulta dover restituire un importo pari ad euro 36.647 in ragione del ricalcolo dell’indennizzo riconosciuto con il decreto del 14 settembre 2022 e già corrisposto;

CONSIDERATO che a conclusione della procedura il Ministero procederà con successivo e separato decreto a ridistribuire agli aventi diritto le somme residue al netto degli accantonamenti necessari da destinare a circostanze sopravvenute che possano comportare oneri aggiuntivi carico della procedura;

RITENUTO di non dover procedere, fino alla pubblicazione del decreto finale di riparto delle somme residuate sopra citato, né con il recupero delle somme dovute da parte della Società DTOWERS SRLS, né con l’erogazione alla medesima Società della somma corrispondente all’integrazione all’indennizzo dovuto per la dismissione di ulteriori 5 impianti;

TENUTO CONTO che con il presente decreto si precisa che il riferimento al decreto del 16 dicembre 2022, presente nell’allegato del decreto direttoriale del 5 agosto 2022, è da intendersi con riferimento al decreto direttoriale del 16 dicembre 2021, che la dicitura “L” presente nell’allegato al decreto del 19 ottobre 2022, in relazione alla tipologia dei diritti d’uso della Società TELECENTRO SRL, deve essere modificata in “C/L” e che la dicitura “INTERA REGIONE” presente nell’allegato al decreto direttoriale del 19 ottobre 2022 in relazione al diritto d’uso della società INCREMENTO FINANZIARIO SRL per il CH 48 deve essere modificata in “TR”;

CONSIDERATO che agli operatori di rete sopra elencati devono essere riconosciuti gli importi derivanti dall’erogazione dell’indennizzo così come ricalcolati da allegato, parte integrante del presente decreto, ai sensi del sopra citato decreto interministeriale pubblicato sulla G.U. n. 15 del 20 gennaio 2021;

CONSIDERATO che tutte le operazioni di transizione previste dalla sopra citata Road Map si sono concluse con la definitiva liberazione della banda 700, con la conferma del rilascio di tutte le frequenze e la contestuale la disattivazione degli impianti da parte degli operatori di rete in tutte le Aree Tecniche;

VISTA la relazione istruttoria con la quale il dirigente della DIV III della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali ha comunicato gli esiti dell’esame delle dichiarazioni di rilascio delle frequenze, di disattivazione degli impianti e delle istanze di indennizzo pervenute;

RITENUTO pertanto, di poter considerare conclusa la fase istruttoria relativa alla determinazione degli importi spettanti agli operatori di rete sopra indicati;

RAVVISATA pertanto, la necessità di approvare e contestualmente di pubblicare sul sito del Ministero l’elenco degli operatori di rete indicati in premessa e riportato nella allegata tabella, con l’indicazione degli importi spettanti,

 

DECRETA

Art. 1

1. E’ approvato l’allegato al presente decreto contenente l’elenco degli indennizzi spettanti, delle integrazioni o decurtazioni rispetto ad importi già riconosciuti e delle variazioni in relazione al numero di impianti dismessi, calcolati assegnando un valore pari ad € 0,34 per abitante residente in ciascuna delle province oggetto del diritto d’uso rilasciato ed un importo pari a € 3.800 per ciascun impianto disattivato, secondo le modalità previste all’art. 3 del decreto interministeriale pubblicato sulla G.U. n. 15 del 20 gennaio 2021, ai seguenti operatori di rete titolari di diritto d’uso che, ai sensi del DM 19 giugno 2019 e successive modifiche (c.d. Road Map), hanno dismesso, nelle relative Aree Tecniche, le frequenze oggetto di rilascio obbligatorio:
TV PRATO SRL, TELECENTRO SRL e TELETRURIA 2000 SRL in relazione al nuovo calcolo dell’indennizzo spettante per il rilascio del CH 21 in provincia di Firenze;
TELECENTRO SRL, TELETRURIA 2000 SRL e RETESOLE SRL in relazione al nuovo calcolo dell’indennizzo spettante per il rilascio del CH 21 in provincia di Siena;
FIN.A SRL in relazione alla rettifica dell’importo corrispondente alla dismissione degli impianti sul CH 39 in provincia di Salerno;
FONDAZIONE AUTONOMA DI RELIGIONE STELLA DELL’EVANGELIZZAZIONE in relazione all’integrazione dell’indennizzo spettante per il rilascio del CH 31 in provincia di Genova;
ASSOCIAZIONE MULTIMEDIA NO PROFIT in relazione al ricalcolo dell’indennizzo spettante per il rilascio del CH 31 in provincia di Genova;
SETTE GOLD SRL in relazione alla decurtazione dell’importo riconosciuto in relazione alla dismissione del CH 39 in provincia di Viterbo;
TELEUNIVERSO SRL in relazione all’integrazione dell’indennizzo già riconosciuto per la dismissione del CH 24 in provincia di Roma;
TELE IN SRL in relazione al riconoscimento dell’indennizzo spettante per il rilascio del CH 43 (ex CH 10) in provincia di Roma;
CANALE DIECI SRL in relazione al riconoscimento, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio 13040/2015, dell’indennizzo spettante per il rilascio del CH 42 in provincia di Latina;
CANALE ITALIA DUE SRL in relazione al riconoscimento dell’indennizzo spettante per la dismissione dell’impianto di Trongia (SO) operante sul CH 27 UHF;
TELESPAZIO TV SRL in relazione al riconoscimento dell’integrazione dell’indennizzo spettante per la dismissione di n. 23 impianti;
D.V.B.T. SRL in relazione al riconoscimento dell’indennizzo relativo alla dismissione del CH 48 per la provincia di Terni ed all’integrazione dell’indennizzo già riconosciuto per il rilascio del CH 45 in provincia di Perugia;
INCREMENTO FINANZIARIO SRL in relazione all’integrazione dell’indennizzo già riconosciuto per la dismissione del CH 48 per la provincia di Terni;
ASSOCIAZIONE TELEORVIETO DUE e DTOWERS SRLS in relazione al ricalcolo dell’indennizzo spettante per il rilascio del CH 45 in provincia di Perugia;
TELE CAPRI SRL in relazione all’integrazione dell’indennizzo già riconosciuto per il rilascio del CH 41 in provincia di Frosinone;
EUROMEDIA SRL in relazione alla rettifica dell’importo già riconosciuto per la dismissione degli impianti sul CH 10;
TELESUD 3 SRL in relazione al riconoscimento dell’indennizzo spettante per l’impianto di Macari San Vito lo Capo;
MONDIAL VIDEO SRL in relazione alla rettifica dell’importo già riconosciuto per la dismissione degli impianti sul CH 29;
DTOWERS SRLS in relazione al riconoscimento dell’indennizzo relativo a ulteriori n. 5 impianti, legittimamente operanti sul CH 22 nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, regolarmente dismessi;
IL TIRRENO SRL in relazione al diniego dell’indennizzo già riconosciuto per il rilascio del CH 28 nelle province di Messina e Catania e del CH 21 nelle province di Messina e Reggio Calabria.
TELESOLREGINA SRL in relazione alla rettifica dell’importo già riconosciuto per la dismissione del CH 39 UHF in provincia di Cremona e del relativo impianto autorizzato all’esercizio.

2. Fino al momento della pubblicazione del decreto finale di riparto delle somme residuate, di cui al successivo art. 2 comma 2, non si procede né con il recupero delle somme dovute da parte della Società DTOWERS SRLS, né con l’erogazione alla medesima Società della somma corrispondente all’indennizzo dovuto per la dismissione di ulteriori n. 5 impianti.

 

Art. 2

1. La procedura per la concessione degli indennizzi agli operatori di rete locali è conclusa secondo le modalità e le integrazioni riportate nell’allegato al presente decreto.

2. Il Ministero procederà a ridistribuire, con successivo e separato decreto, agli aventi diritto le somme residuate destinate all’erogazione degli indennizzi, adottando criteri di ripartizione coerenti con quanto disposto dal decreto interministeriale pubblicato sulla G.U. n. 15 del 20 gennaio 2021.

3. Qualora risulti che l’operatore di rete beneficiario dell’indennizzo abbia reso dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali in sede di presentazione della richiesta o nella documentazione alla stessa allegata, l’indennizzo è revocato, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dall’ordinamento.

4. La revoca dell’indennizzo comporta l’obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all’erario, entro i termini fissati nel provvedimento con il quale è disposta la revoca, l’intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali di inflazione pubblicati dall’ISTAT, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

5. Nei casi di inottemperanza all’obbligo di versamento dell’ammontare indebitamente percepito entro i termini fissati, il recupero coattivo dell’indennizzo e la rivalutazione ed interessi vengono disposti mediante iscrizione a ruolo.

 

Art. 3

1. La Divisione IV Emittenza radiotelevisiva Contributi incaricata della esecuzione del provvedimento, è autorizzata a procedere, secondo quanto riportato in premessa, ai decreti di impegno che saranno assunti sul capitolo di bilancio 7590 PG 2 e ai conseguenti atti di liquidazione per il pagamento degli importi dovuti anche a seguito di eventuali contenziosi.

2. Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco Soro

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