Decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” (art. 7, commi 4, 4bis, 6 e 7)

 

DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012 , n. 158, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu’ alto livello di tutela della salute” (art. 7, commi 4, 4bis, 6 e 7)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2012, Supplemento ordinario n. 201

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu’ alto livello di tutela della salute, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 8 novembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Balduzzi, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Severino

…omissis…

Art. 7

Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l’attivita’ sportiva non agonistica

…omissis…

4. Sono vietati messaggi  pubblicitari  concernenti  il  gioco  con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni  teatrali  o  cinematografiche  ((  rivolte  ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla  trasmissione delle stesse. E’ altresi’ vietata, in qualsiasi forma, la pubblicita’ sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle  sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori )). Sono altresi’  vietati  messaggi  pubblicitari concernenti il gioco con vincite  in  denaro  su  giornali,  riviste, pubblicazioni,  durante  trasmissioni  televisive   e   radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali,  nonche’  via  internet nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:

a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;

b) presenza di minori;

c) assenza di formule di avvertimento  sul  rischio  di  dipendenza dalla pratica del gioco, nonche’ dell’indicazione della  possibilita’ di consultazione di note informative sulle  probabilita’  di  vincita pubblicate sui siti istituzionali dell’Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche’ dei singoli concessionari ovvero disponibili presso  i  punti di raccolta dei giochi.

((4-bis. La pubblicita’ dei giochi che prevedono vincite in denaro deve  riportare  in  modo  chiaramente  visibile  la  percentuale  di probabilita’  di  vincita  che  il  soggetto  ha  nel  singolo  gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia  definibile,  e’ indicata la percentuale storica  per  giochi  similari.  In  caso  di violazione, il soggetto proponente e’ obbligato a ripetere la  stessa pubblicita’  secondo  modalita’,  mezzi  utilizzati  e  quantita’  di annunci identici alla campagna  pubblicitaria  originaria,  indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente  articolo  nonche’  il fatto che la pubblicita’ e’ ripetuta per violazione  della  normativa di riferimento. ))

…omissis…

6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma  4  e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario e’ diffuso sono  puniti  entrambi  con  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L’inosservanza  delle disposizioni  di  cui  al  comma  5  e’  punita  con   una   sanzione amministrativa pecuniaria pari  a  cinquantamila  euro  irrogata  nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui  al  comma  5, relative agli apparecchi di cui al  citato  articolo  110,  comma  6, lettere a) e b), la stessa  sanzione  si  applica  al  solo  soggetto titolare della sala o del  punto  di  raccolta  dei  giochi;  per  le violazioni nei punti di vendita in cui  si  esercita  come  attivita’ principale l’offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attivita’ di contestazione degli illeciti, nonche’ di irrogazione  delle  sanzioni e’ competente l’Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato  e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della  legislazione vigente, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che  vi  provvede  ai sensi  della  legge  24  novembre  1981,   n.   689,   e   successive modificazioni.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno efficacia dal  1° gennaio 2013.