Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123
Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta’ educativa e alla criminalita’ minorile, nonche’ per la sicurezza dei minori in ambito digitale.
(Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2023)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di prevedere interventi infrastrutturali per fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilita’ sociale e disagio giovanile nel territorio del comune di Caivano;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di introdurre disposizioni per il contrasto alla criminalita’ minorile e all’elusione scolastica, e per la tutela delle minori vittime di reato;
Considerate, a tal fine, le esigenze di rafforzamento delle misure a tutela del rispetto dell’obbligo scolastico, in relazione all’incremento dell’elusione scolastica soprattutto in specifiche aree del territorio nazionale, ed al valore di incoraggiamento alla devianza che tale fenomeno comporta;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di intervenire approntando una piu’ incisiva risposta sanzionatoria, correlandola all’intera durata dell’obbligo scolastico stesso nonche’ prevedendo misure disincentivanti l’elusione nei confronti degli esercenti la responsabilita’ genitoriale;
Considerata la necessita’ di assicurare l’intervento del giudice della famiglia a tutela dei minori coinvolti in gravi reati di criminalita’ organizzata;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza, in considerazione delle caratteristiche di maggiore pericolosita’ e lesivita’ acquisite nei tempi recenti dalla criminalita’ minorile, di approntare una risposta sanzionatoria ed altresi’ dissuasiva, che mantenga
l’attenzione per la specificita’ della condizione dell’autore di reato minorenne, intervenendo sui presupposti di applicabilita’ delle misure cautelari ed altresi’ prevedendo un procedimento anticipato, idoneo al reinserimento e alla rieducazione del minore autore di condotte criminose;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di rafforzare la tutela dei minori nello spazio cibernetico e rispetto all’offerta di contenuti e servizi on line, al fine di garantirne il benessere e il pieno sviluppo fisico e mentale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell’interno, della giustizia, per lo sport e i giovani, dell’istruzione e del merito, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per la famiglia, la natalita’ e le pari opportunita’ e dell’universita’ e della ricerca;
Emana
il seguente decreto-legge:
(omissis)
Capo IV
Disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale
Art. 13
Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica
1. Ai fini del presente articolo, trovano applicazione le seguenti definizioni:
a) controllo parentale: la possibilita’ di limitare e controllare, da parte dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilita’ genitoriale, l’accesso ai contenuti e/o alla rete da parte dei minori, mediante la scelta degli spazi digitali e dei tempi di utilizzo;
b) dispositivi di comunicazione elettronica, di seguito «dispositivi»: smartphones, computers, tablets e, ove compatibili, consolles di videogames, e altri possibili oggetti connessi come televisioni, orologi, assistenti vocali, sistemi di domotica e di «Internet delle cose»;
c) applicazioni di controllo parentale, di seguito «applicazioni»: elementi esterni a dispositivi di comunicazione elettronica, soluzioni a livello di rete o applicazioni o software per dispositivi di comunicazione elettronica, facilmente comprensibili e accessibili agli utenti, che consentano il controllo parentale.
2. Al fine di garantire un ambiente digitale sicuro ai minori, nelle more che i produttori assicurino, all’atto dell’immissione sul mercato dei dispositivi, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, che i sistemi operativi ivi installati consentano l’utilizzo e includano la disponibilita’ di applicazioni, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano la disponibilita’ di applicazioni nell’ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
3. I produttori di dispositivi, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, informano l’utente sulla possibilita’ e sull’importanza di installare applicazioni. Tale adempimento puo’ essere assicurato anche tramite l’inserimento nelle confezioni di vendita di uno specifico foglio illustrativo o tramite l’apposizione sulla confezione di uno specifico supporto adesivo che, con apposita evidenziazione grafica, segnali, con chiarezza e semplicita’, l’esistenza delle applicazioni suddette, potenzialmente attivabili, rinviando per maggiori informazioni ai siti della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche per la famiglia e dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.
L’adempimento informativo di cui al presente comma e’ assicurato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il servizio di attivazione delle applicazioni, qualora richiesto dall’utente, deve essere consentito, nell’ambito dei contratti di fornitura del servizio principale, tramite un dispositivo di comunicazione elettronica, senza alcun costo aggiuntivo. In sede di prima applicazione, ai fini della definizione dei contenuti da filtrare ovvero bloccare e delle modalita’ di realizzazione tecnica del filtro o del blocco, trovano applicazione le disposizioni adottate dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.
5. Nei pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinate ai minori, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.
6. I dati personali raccolti o generati durante l’attivazione delle applicazioni non possono essere utilizzati per scopi commerciali e di profilazione.
7. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica inviano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una comunicazione ai propri clienti riguardo alla possibilita’ e all’importanza di installare, o comunque di richiederne l’attivazione, sui dispositivi di cui al comma 1, lettera b), gia’ in uso, le applicazioni di cui al comma 1, lettera c).
8. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, previa diffida ai soggetti obbligati, applica le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 14
Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia promuove studi ed elabora linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale, con particolare attenzione agli educatori, alle famiglie e ai minori stessi.
2. I Centri per la famiglia di cui all’articolo 1, comma 1250, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla loro tutela rispetto all’esposizione a contenuti pornografici e violenti. A tal fine, il Ministro per la famiglia, la natalita’ e le pari opportunita’ realizza un’intesa in sede di Conferenza Unificata, avente ad oggetto i criteri e le modalita’ di attuazione di tali servizi.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero per le imprese ed il made in Italy avviano annualmente campagne di informazione sull’uso consapevole della rete e sui rischi connessi, in particolar modo sui mezzi di prevenzione dall’accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori.
4. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l’Autorita’ politica con delega alla famiglia sull’impatto dell’attuazione dell’articolo 13, con particolare riferimento all’uso dell’applicazione del controllo parentale.
5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l’Autorita’ politica con delega alle politiche per la famiglia presenta una relazione annuale al Parlamento sull’attuazione della presente legge, sulla base della relazione di cui al comma 4 e degli ulteriori elementi acquisiti nell’ambito dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, operanti presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza contro le donne e sulla violenza domestica, operante presso il Dipartimento per le pari opportunita’ della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 15
Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali
1. Al fine di garantire l’effettivita’ dei diritti e l’efficacia degli obblighi stabiliti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, nonche’ la relativa vigilanza e il conseguimento degli obiettivi previsti, anche con riguardo alla protezione dei minori in relazione ai contenuti pornografici disponibili on line, nonche’ agli altri contenuti illegali o comunque vietati, veicolati da piattaforme on line o altri gestori di servizi intermediari, e contribuire alla definizione di un ambiente digitale sicuro, l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e’ designata quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065.
2. L’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorita’ nazionale competente, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano ogni necessaria collaborazione ai fini dell’esercizio da parte dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di Coordinatore dei Servizi Digitali. Le Autorita’ possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione.
3. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni definisce, con proprio provvedimento, le condizioni, le procedure e le modalita’ operative per l’esercizio dei poteri e delle funzioni di cui e’ titolare, quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 e svolge i relativi compiti in modo imparziale, trasparente e tempestivo.
4. All’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera c), dopo il numero 14-bis) e’ aggiunto il seguente: «14-ter) esercita la funzione di Coordinatore dei Servizi Digitali e i relativi poteri previsti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali.»;
b) dopo il comma 32, e’ aggiunto il seguente: «32-bis. In caso di violazione degli obblighi previsti agli artt. 9, 14, 15, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 45, 46, 47 e 48 del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, l’Autorita’, nell’esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli artt. 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica, in base a principi di proporzionalita’, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo del 6% del fatturato annuo mondiale nell’esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualita’ di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale ed europeo applicabile alla fattispecie di illecito. In caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell’obbligo di sottoporsi a un’ispezione, l’Autorita’, nell’esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli artt. 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell’1% del fatturato mondiale realizzato nell’esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario o dalla persona interessata rientranti nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualita’ di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale ed europeo applicabile alla fattispecie di illecito. L’importo massimo giornaliero delle penalita’ di mora che l’Autorita’ puo’ applicare e’ pari al 5% del fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un servizio intermediario interessato realizzato nell’esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione. Nell’applicazione della sanzione l’Autorita’ tiene conto, in particolare, della gravita’ del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate, nonche’ della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni. Per le sanzioni amministrative ivi previste e’ escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
5. La pianta organica dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e’ incrementata in misura di 23 unita’ con le seguenti qualifiche: n. 1 dirigente, n. 20 funzionari, n. 2 operativi. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati in 4.005.457 euro nel 2024, 4.125.590 euro nel 2025, 3.903.136 euro nel 2026, 4.081.636 euro nel 2027, 4.267.375 euro nel 2028, 4.527.751 euro nel 2029, 4.737.357 euro nel 2030, 4.971.989 euro nel 2031, 5.434.808 euro nel 2032 e 5.694.052 euro a decorrere dal 2033. Ad essi si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, cosi’ come definiti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la Direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali). Ferme restando tutte le attuali forme di finanziamento e nel rispetto delle esenzioni previste dal Regolamento medesimo, in sede di prima applicazione, per l’anno 2024, il contributo e’ versato direttamente all’Autorita’ entro il 1° marzo 2024 nella misura dello 0,135 per mille del fatturato realizzato nell’anno contabile 2022 secondo le modalita’ determinate dall’Autorita’ medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita’ di contribuzione, per gli anni successivi, possono essere motivatamente adottate dall’Autorita’, con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato. L’Autorita’ individua, con la collaborazione di ISTAT e Agenzia delle entrate, l’elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo.
6. A decorrere dal 2024, nelle more delle procedure concorsuali per l’assunzione del personale di cui al comma 5 e fino al termine delle procedure di reclutamento, l’Autorita’ provvede all’esercizio dei compiti derivanti dalla designazione di cui al presente articolo mediante l’utilizzazione di personale, nel limite massimo di 10 unita’, posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del collocamento fuori ruolo, e’ reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Tale personale, non rientrante nella pianta organica dell’Autorita’, e’ individuato a seguito di apposito interpello, in cui sono specificati i profili professionali richiesti, cui possono aderire i dipendenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l’indennita’ di amministrazione, i cui oneri restano a carico delle stesse. L’Autorita’ provvede agli oneri del trattamento economico accessorio mediante i contributi previsti al comma 5.
Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 15 settembre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Piantedosi, Ministro dell’interno
Nordio, Ministro della giustizia
Abodi, Ministro per lo sport e i giovani
Valditara, Ministro dell’istruzione e del merito
Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
Roccella, Ministro per la famiglia, la natalita’ e le pari opportunita’
Bernini, Ministro dell’universita’ e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Nordio