Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (art.14, commi 8 e 9 e art. 39)

Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012, Supplemento Ordinario n. 194)

(Omissis)


Articolo 14

Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali

(Omissis)


8. Ferme restando, per quanto non  espressamente  disciplinato  dal presente articolo, le vigenti le disposizioni contenute  nel  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data  8  luglio  2003, recante  fissazione  dei  limiti  di  esposizione,  dei   valori   di attenzione e degli obiettivi di  qualità  per  la  protezione  della popolazione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,  magnetici   ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del  28  agosto  2003,  si prevede che:

a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all’allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 si assumono a titolo di misura di cautela per la  protezione  da possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette  frequenze  nei  seguenti casi:

1) all’interno di edifici utilizzati come  ambienti  abitativi  con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere;

2) solo nel caso  di  utilizzazione  degli  edifici  come  ambienti abitativi per permanenze non inferiori  a  quattro  ore  continuative giornaliere, nelle pertinenze  esterne,  come  definite  nelle  Linee Guida di cui alla successiva lettera d), quali  balconi,  terrazzi  e cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i  lastrici solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente  dalla presenza  o  meno  di  balaustre  o  protezioni  anti-caduta e di pavimentazione rifinita, di proprietà comune dei condomini);

b) nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra  100  kHz  e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di  esposizione  di  cui

alla tabella 1 dell’allegato B del citato decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, intesi  come  valori  efficaci. Tali valori devono essere rilevati ad un’altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e mediati su  qualsiasi  intervallo  di  sei  minuti.  I valori di cui al comma 10, lettera a) del presente articolo,  invece, devono essere  rilevati  ad  un’altezza  di  m.  1,50  sul  piano  di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell’arco  delle 24 ore;

c) ai fini della progressiva minimizzazione  della  esposizione  ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei  campi  elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese  tra  100

kHz  e  300  GHz,  calcolati  o  misurati   all’aperto   nelle   aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell’allegato B  del  citato  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 8 luglio  2003,  detti  valori  devono  essere determinati ad un’altezza di m 1,50 sul piano di calpestio e sono  da intendersi come media dei valori nell’arco delle 24 ore;

d) le tecniche di misurazione  e  di  rilevamento  dei  livelli  di esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7  o specifiche norme emanate  successivamente  dal CEI.  Ai  fini  della verifica mediante determinazione del mancato superamento  del  valore di attenzione e dell’obiettivo  di  qualità si  potrà anche fare riferimento, per l’identificazione dei valori mediati nell’arco delle 24 ore, a metodologie di estrapolazione basate  sui  dati  tecnici  e storici  dell’impianto.  Le  tecniche  di  calcolo  previsionale   da adottare sono quelle indicate nella norma  CEI  211-10  o  specifiche norme  emanate  successivamente  dal  CEI.  Ai  fini  della  verifica attraverso  stima   previsionale   del   valore   di   attenzione   e dell’obiettivo  di  qualità,  le  istanze   previste   dal   decreto legislativo  n.  259  del  2003  saranno  basate  su  valori  mediati nell’arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza massima al connettore d’antenna  con  appositi  fattori  che  tengano conto della  variabilità  temporale  dell’emissione  degli  impianti nell’arco delle 24 ore. Questi fattori  di  riduzione  della  potenza saranno individuati in apposite Linee Guida predisposte dall’ISPRA  e dalle ARPA/APPA secondo le modalità  di  seguito  indicate.  Laddove siano assenti pertinenze esterne degli edifici di  cui  alla  lettera a), i calcoli previsionali dovranno tenere in  conto  dei  valori  di assorbimento del campo  elettromagnetico  da  parte  delle  strutture degli edifici così come definiti nelle  suddette  Linee  Guida.  Gli operatori forniscono all’ISPRA e alle ARPA/APPA  i  dati  di  potenza degli impianti secondo le modalità contenute  nelle  medesime  Linee Guida. Tali  dati  dovranno  rappresentare  le  reali  condizioni  di funzionamento degli impianti. Eventuali condizioni  di  funzionamento anomalo degli impianti dovranno essere tempestivamente segnalate agli organi di controllo e di vigilanza  sanitaria  e  ambientale  di  cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.  36.  L’ISPRA  e  le ARPA/APPA  provvedono,  in  attuazione  del  presente  decreto,  alla elaborazione di Linee  Guida  che  saranno  approvate  dal  Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare  con  apposito decreto dirigenziale entro 60 giorni dalla di entrata in  vigore  del presente decreto.  Tali  Linee  Guida  potranno  essere  soggette  ad aggiornamento  con  periodicità  semestrale   su   indicazione   del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che provvederà alla relativa approvazione.”

9. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di  attenzione  stabiliti  dal  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003,  recante fissazione dei limiti di esposizione,  dei  valori  di  attenzione  e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, e  al  mancato  rispetto dei limiti e  dei  tempi  previsti  per  l’attuazione  dei  piani  di risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti.

(Omissis)

Articolo 39

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 18 ottobre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti

Profumo, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Balduzzi, Ministro della salute

Grilli, Ministro dell’economia e delle finanze

Barca, Ministro per la coesione territoriale

Severino, Ministro della giustizia