DECRETO-LEGGE 23 novembre 2001, n.411
Proroghe e differimenti di termini.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2001)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere alla proroga ed al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una piu’ concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonche’ per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;
Ritenuta, altresi’, la straordinaria necessita’ ed urgenza di differire il termine di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita’, al fine di consentire alle amministrazioni interessate di dotarsi della organizzazione indispensabile a fare fronte alle nuove procedure ivi previste;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, delle comunicazioni, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per la funzione pubblica e per gli italiani nel mondo;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Comitati per gli italiani all’estero
1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall’articolo 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, come modificato dall’articolo 9 della legge 5 luglio 1990, n. 172. Tali elezioni avranno luogo entro il 30 giugno 2003.
2. I componenti dei Comitati degli italiani all’estero restano in carica fino all’entrata in funzione dei nuovi Comitati.
Art. 2.
Piano nazionale di assegnazione delle frequenze
per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale
1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e’ prorogato al 30 giugno 2002.
Art. 3.
Misure di sostegno per le imprese televisive locali
1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, i residui delle spese correnti relativi all’unita’ previsionale di base 4.1.2.5 “Radiodiffusione televisiva locale” – capitolo 3121 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, possono essere pagati entro il 31 dicembre 2002.
Art. 4.
Tariffe postali agevolate
1. Il termine di cui all’articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativo all’avvio del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, e’ prorogato al 1 gennaio 2003. I destinatari delle agevolazioni sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le tariffe sono fissate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 5.
Espropriazione per pubblica utilita’
1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita’, e’ prorogato al 30 giugno 2002.
Art. 6.
Organi collegiali della scuola
1. All’articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: “Con effetto dal 1 settembre 2001” sono sostituite dalle seguenti: “Con effetto dalla costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del Consiglio superiore della pubblica istruzione”;
b) al comma 3 le parole: “Entro la data di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 2002”.
Art. 7.
Indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori
della ex Jugoslavia gia’ soggetti alla sovranita’ italiana
1. Il termine per la presentazione della conferma delle domande di cui all’articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 137, ai fini del riconoscimento dell’ulteriore indennizzo di cui all’articolo 1 della medesima legge, scade il 31 maggio 2002.
Art. 8.
Docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione
1. I docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione, in servizio presso la Scuola alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono confermati fino al 31 dicembre 2002.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 23 novembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Ruggiero, Ministro degli affari esteri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Moratti, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Tremaglia, Ministro per gli italiani nel mondo
Visto, il Guardasigilli: Castelli