Decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352 coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2004 n. 43, recante “Disposizioni urgenti concernenti modalità e tempi di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249”

Decreto legge 24 dicembre 2003 n. 352 coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2004, n. 43 recante “Disposizioni urgenti concernenti modalità e tempi di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249”

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2004)

Art. 1.
Modalita’ e tempi di definitiva cessazione del regime transitorio

1. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare contestualmente, anche tenendo conto delle tendenze in atto nel mercato:

a) la quota di popolazione coperta dalle nuove reti digitali terrestri che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento;

b) la presenza sul mercato nazionale di decoder a prezzi accessibili;

c) l’effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.

2. Entro trenta giorni dal completamento dell’accertamento di cui al comma 1, l’Autorita’ invia una relazione al Governo ed alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nella quale da’ conto dell’accertamento effettuato. Ove l’Autorita’ accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell’articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Fino alla data di adozione delle deliberazioni dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, e’ consentito alle emittenti che superino i limiti di cui ai commi 6, 7 e 11 dell’articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, di proseguire l’esercizio delle reti eccedenti tali limiti e alla societa’ concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di avvalersi di risorse pubblicitarie su tutte le proprie reti televisive analogiche e digitali.

Art. 2.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.