Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria
(pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 51 del 29 febbraio 2008)
omissis……..
Art. 39
(Proroghe in materia radiotelevisiva)
1. Fino alla ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell’ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A.
2. Il diritto dei canali tematici satellitari di cui all’articolo 1, comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a percepire i contributi spettanti ai sensi della normativa vigente è prorogato fino all’annualità 2009[5].
[5] Comma così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, aggiunto dalla relativa legge di conversione. In precedenza recitava: “Il diritto dei canali tematici satellitari di cui all’articolo 1, comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a percepire i contributi spettanti ai sensi della normativa vigente è prorogato all’annualità 2008”.