Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (“Decreto Bersani”), convertito, con modificazioni, con legge 4 agosto 2006, n. 248 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” (art. 20)

DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223 (“DECRETO BERSANI”), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, CON LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2006)

Capo III – Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica

omissis……..

Art. 20

(Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. L’autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 1 milione di euro per l’anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i contributi e le provvidenze per l’editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.

3. La dotazione relativa all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 39 milioni di euro per l’anno 2006.

3-bis. All’articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «Gli stessi contributi» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11».

3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato dall’articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non è richiesto per le imprese e per le testate di quotidiani o periodici che risultano essere giornali od organi di partiti o movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui all’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni[1].

L’art. 20 comma 3 ter del d.l. n.223 (Bersani) è stato integrato dal coma 61 art. 2 legge 191/2009 e dal comma 5 dell’art. 10-sexies del d.l. n. 194/2009