Decreto-legge del Presidente della Repubblica 24 dicembre 2003, n. 353 recante “Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali”


DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n.353

Disposizioni  urgenti  in  materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali.

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto  l’articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l’articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236,   convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.284, che  differisce  al  31 dicembre  2003 l’entrata in vigore del sistema  di  contribuzione diretta alle imprese editoriali, di cui alcitato  articolo 41  della  legge n. 448 del 1998, in sostituzione di quello delle riduzioni tariffarie direttamente applicate;

Ritenuta  la  straordinaria  necessita’ ed urgenza di riordinare la materia  delle  agevolazioni tariffarie  postali,  in considerazione della situazione di incertezza del mercato determinata dal succedersi delle  norme   sopraindicate  e della situazione di crisi in cui si e’ venuto  a  trovare il canale della distribuzione postale dei prodotti editoriali;

Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali

1.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici  iscritte al  Registro  degli   operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate   postali  per la  spedizione  di  prodotti editoriali.  Le tariffe agevolate sono determinate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia  e  delle  finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2.  Accedono  altresi’  alle  tariffe  agevolate le associazioni ed organizzazioni   senza   fini di lucro, le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto  riconosciuto  il carattere politico  dai gruppi parlamentari di riferimento nonche’, relativamente ai bollettini dei propri organi direttivi, gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni professionali di categoria e le associazioni d’arma e combattentistiche.

3.  Ai fini dell’applicazione del presente decreto per associazioni ed   organizzazioni  senza fini  di  lucro si intendono quelle di cui all’articolo  10  del  decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive  modificazioni,  le  organizzazioni di volontariato di cui alla  legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell’articolo 28 della  legge  26 febbraio   1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale  di  cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni  senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonche’ gli enti ecclesiastici.

Art. 2.
Prodotti editoriali esclusi dalle agevolazioni

1. Sono esclusi dalle tariffe agevolate di cui all’articolo 1:

a) i   quotidiani   e   i  periodici   che  contengono  inserzioni pubblicitarie  per  un’area superiore  al  45  per cento dell’intero stampato, su base annua;

b) i  periodici  per  i  quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati,  a  titolo  oneroso, direttamente dai destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti;

c) i  quotidiani  ed  i  periodici  di   pubblicita’,  vale a dire diretti  a  pubblicizzare prodotti   o servizi contraddistinti con il nome  o  altro  elemento   distintivo  e  diretti prevalentemente  ad incentivarne l’acquisto;

d) i quotidiani e i periodici di promozione delle vendite di beni o servizi;

e) i quotidiani e i periodici di vendita per corrispondenza;

f) i   cataloghi,   vale   a  dire   le  pubblicazioni  contenenti elencazioni  di prodotti o servizi, anche se corredate da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;

g) i  quotidiani  e i periodici non posti in vendita, vale a dire non  distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad   eccezione  di quelli informativi delle fondazioni ed associazioni senza   fini  di  lucro  e  degli  altri soggetti indicati nel comma 2 dell’articolo 1 o comunque riconducibili agli stessi, ancorche’ editi da imprese costituite in forma societaria ed iscritte al ROC;

h) le  pubblicazioni  aventi  carattere postulatorio, vale a dire finalizzate   all’acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalita’ di autofinanziamento;

i) i  quotidiani  e i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli  enti  pubblici,  nonche’ di  altri organismi, ivi comprese le societa’ riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;

l) i  quotidiani  e i periodici contenenti supporti integrativi o altri  beni diversi da quelli definiti nell’articolo 74, primo comma, lettera  c),  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,   n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell’ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74;

m) i prodotti editoriali pornografici.

Art. 3.
Modalita’ di corresponsione dei rimborsi

1. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri provvede  al  rimborso in favore della societa’ Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all’ammontare   delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei  fondi  stanziati sugli  appositi capitoli del bilancio autonomo della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri. I rimborsi sono effettuati sulla  base di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, rilasciata dalla  societa’ Poste italiane S.p.a., attestante    l’avvenuta  puntuale applicazione delle riduzioni effettuate  sulla   base  del  presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo.

Art. 4.
Abrogazioni

1. Sono abrogati, in particolare:

a) l’articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) l’articolo  41,  commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) l’articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

d)l’articolo  13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

Art. 5.
Entrata in vigore

1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua pubblicazione  nella   Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella   Raccolta  ufficiale degli  atti  normativi  della   Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 24 dicembre 2003

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gasparri, Ministro delle Comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Castelli