PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n.7
Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione.
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la necessità ed urgenza di attuare la programmazione del fabbisogno di personale per le Università e di assicurare il dovuto sostegno alla ricerca ed alla tutela e promozione di beni e attività culturali;
Considerata altresì la necessità e l’urgenza di garantire la tempestiva esecuzione di opere strategiche affidate ad appositi commissari straordinari, di conseguire una più ampia mobilità per i pubblici dipendenti, nonché di semplificare gli adempimenti relativi al versamento delle imposte di bollo e delle tasse di concessione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministro per i beni e le attività culturali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto-legge:
OMISSIS …
… OMISSIS
Art. 7.
Disposizioni in materia di imposte
di bollo e tasse di concessione
1. Al fine di assicurare la massima semplificazione, anche alleviando l’onere dei contribuenti che assolvono i loro obblighi tributari, riferiti ad alcune delle fattispecie ricomprese nell’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, mediante la materiale applicazione di marche, nella citata legge n. 311 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 300:
1) dopo le parole: «concessione governativa,» sono inserite le seguenti: «esclusi quelli di cui alla lettera b) dell’articolo 17, nonche’ alle lettere a) e b) dell’articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,»;
2) le parole: «con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005,» sono soppresse;
3) le parole: «in misura tale da assicurare» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. Ferma l’esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1° febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni di cui al presente comma assicurano, complessivamente,»;
b) dopo l’allegato 2, sono inseriti quelli di cui all’allegato alpresente decreto.
2. Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa e l’imposta di bollo, nei casi in cui ne e’ previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con le modalità telematiche di cui all’articolo 1-bis, comma 10, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.191, definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ai sensi della lettera b) del comma 10 del medesimo articolo 1-bis.
Art. 8.
Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 1, comma 2, pari a Euro 29.248.636 per l’anno 2005, Euro 44.366.700 per l’anno 2006 ed Euro 40.828.223 per l’anno 2007, ed Euro 16.247.604 per l’anno 2008,si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 199 3, n.537, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 gennaio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Siniscalco, Ministro dell’economia e delle finanze
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
OMISSIS …
… OMISSIS
TITOLO VI
Radio e televisione
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1. Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive(articolo 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150; articolo 1 della legge 28 maggio 1959, n. 362; articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235; articolo 1 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 11, convertito dalla legge 31 marzo 1977, n. 90; legge 5 maggio 1989, n. 171):
a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni: 0,70;
d) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi non soggetti a tassa automobilistica (unità da diporto e navi non da diporto): 20,00;
g) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi di cui alla lettera d) n. 2:
1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero: 34,00
2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori: 236,00
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1. Concessione per la installazione e l’esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223):
a) di programmi televisivi:
1) tassa di rilascio o di rinnovo: 4.044,00
2) tassa annuale: 2.022,00
b) di programmi radiofonici:
1) tassa di rilascio o di rinnovo: 674,00
2) tassa annuale: 337,00
2. Concessione per l’installazione e l’esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223):
a) di programmi televisivi:
1) tassa di rilascio o di rinnovo: 13.480,00
2) tassa annuale: 6.740,00
b) di programmi radiofonici:
1) tassa di rilascio o di rinnovo: 2.696,00
2) tassa annuale: 1.348,00
3. Concessione per l’installazione e l’esercizio di reti per la diffusione via cavo di programmi televisi (articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73):
a) tassa di rilascio o di rinnovo: 3.370,00
b) tassa annuale: 1.685,00
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1. Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73):
a) tassa di rilascio: 5.392,00
b) tassa annuale: 2.696,00
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1. Autorizzazione all’installazione e all’esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi (articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103):
a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi:
1) tassa di rilascio o di rinnovo: 4.044,00
2) tassa annuale: 2.696,00
b) irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico di radiodiffusione nazionale:
1) tassa di rilascio o di rinnovo: 404,00
2) tassa annuale: 270,00
OMISSIS…