Decreto Legislativo 15 dicembre 1998, n.487 “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n.691, in materia di iniziative per la ricezione di programmi radiotelevisivi in lingua ladina e di altre aree culturali europee”

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1998, n.487

“Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n.691, in materia d’iniziative per la ricezione di programmi radiotelevisivi in lingua ladina e di altre aree culturali europee”

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.15 del 20 gennaio 1999)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, 691;

Sentite le commissioni paritetiche per le norme di attuazione previste dall’articolo 107, comma primo e secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 novembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro delle comunicazioni;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Al secondo comma dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n.691, le parole: “coordinamento con gli altri servizi pubblici di telecomunicazione” sono sostituite dalle seguenti: “coordinamento con gli altri servizi di telecomunicazione”.

    2. L’ultimo comma dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n.691, aggiunto dall’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.267, è sostituito dal seguente:

    “In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto, le province autonome di Trento e Bolzano hanno la facoltà di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonché per collegarsi con aree culturali europee, limitatamente all’ambito territoriale delle rispettive province. Si applicano i commi secondo e quinto del presente articolo”.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 15 dicembre 1998

    SCALFARO

    D’ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

    BELLILLO, Ministro per gli affari regionali

    CARDINALE, Ministro delle comunicazioni

    Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO