DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1998, n.487
“Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n.691, in materia d’iniziative per la ricezione di programmi radiotelevisivi in lingua ladina e di altre aree culturali europee”
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.15 del 20 gennaio 1999)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, 691;
Sentite le commissioni paritetiche per le norme di attuazione previste dall’articolo 107, comma primo e secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 novembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro delle comunicazioni;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Al secondo comma dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n.691, le parole: “coordinamento con gli altri servizi pubblici di telecomunicazione” sono sostituite dalle seguenti: “coordinamento con gli altri servizi di telecomunicazione”.
2. L’ultimo comma dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n.691, aggiunto dall’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.267, è sostituito dal seguente:
“In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto, le province autonome di Trento e Bolzano hanno la facoltà di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonché per collegarsi con aree culturali europee, limitatamente all’ambito territoriale delle rispettive province. Si applicano i commi secondo e quinto del presente articolo”.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 dicembre 1998
SCALFARO
D’ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
BELLILLO, Ministro per gli affari regionali
CARDINALE, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO