Decreto Legislativo 16 dicembre 2004, n. 300 recante “Attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco.”


DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2004, n.300

Attuazione  della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicita’ e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco.

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 2004)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista   la  legge  31 ottobre  2003,  n.  306,   ed  in  particolare l’articolo 1 e l’allegato B;

Vista   la  direttiva  2003/33/CE  del  Parlamento   europeo  e  del Consiglio,  del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita’ e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco;

Vista la legge 10 aprile 1962, n. 165, e successive modificazioni;

Vista   la  legge  6 agosto  1990,  n.  223,   ed,  in  particolare, l’articolo 8, comma 14;

Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2004;

Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  le  politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli  affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle attivita’ produttive, della salute e delle comunicazioni;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

a) prodotti  del  tabacco:  tutti  i prodotti destinati ad essere fumati, fiutati, succhiati  o masticati se costituiti, anche parzialmente, di tabacco;

b) pubblicita’: ogni forma di comunicazione commerciale che abbia lo scopo o l’effetto, diretto od indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco;

c) sponsorizzazione: qualsiasi forma di contributo pubblico o privato ad un evento, un’attivita’ o una persona che abbia lo scopo o l’effetto, diretto od indiretto, di promuovere un  prodotto del tabacco;

d) servizi della societa’ dell’informazione: i servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.

Art. 2.
Pubblicità a mezzo stampa e mediante i servizi della società dell’informazione

1. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo unico della legge 10 aprile 1962, n.  165, e’ vietata la pubblicita’ a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate, con le eccezioni di cui al comma 2.

2. La pubblicità a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate, e’ consentita soltanto nelle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio del tabacco e nelle pubblicazioni  stampate  ed   edite in Paesi non appartenenti alla Comunita’  europea, che non siano principalmente destinate al mercato comunitario.

3. E’ vietata la pubblicita’ nei servizi della societa’ dell’informazione.

Art. 3.
Pubblicita’ radiofonica

1.  E’ vietata la pubblicita’ radiofonica a favore dei prodotti del tabacco.

2.  I  programmi  radiofonici  non  possono essere sponsorizzati da persone  fisiche  o giuridiche  la cui principale attivita’ consista nella fabbricazione o vendita di prodotti del tabacco.

Art. 4.
Sponsorizzazione di eventi e di attivita’

1.  La  sponsorizzazione  di un evento o di un’attivita’ e’ vietata qualora  gli  stessi  si svolgano  contemporaneamente in piu’ di uno Stato appartenente alla Comunita’ europea ovvero il cui organizzatore sia   costituito da piu’ soggetti residenti in piu’ di uno Stato della Comunita’.

2.  E’  vietata  altresi’  la sponsorizzazione di un evento che per quanto  attiene  la  sua organizzazione produca direttamente effetti transfrontalieri.

3.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione  di  un evento,  o  di   attivita’ praticate nel suo ambito,  quando  questo si svolge esclusivamente nel territorio dello Stato.

4. E’ vietata la distribuzione gratuita di prodotti del tabacco nel contesto della sponsorizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, che  abbia   lo  scopo  o l’effetto diretto od indiretto di promuovere tali prodotti.

Art. 5.
Sanzioni

1. Chiunque effettua pubblicita’ a mezzo stampa o nei servizi della societa’ dell’informazione  in violazione dei divieti stabiliti all’articolo 2 e’ soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.582,25 a euro 25.822,80.

2.  Alla  stessa sanzione e’ soggetto chiunque effettui pubblicita’ radiofonica vietata ai sensi dell’articolo 3 ovvero, la sponsorizzazione vietata degli eventi od attivita’ di cui all’articolo 4, commi 1 e 2.

Art. 6.
Legittimazione ad agire contro le violazioni

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello  nazionale,  iscritte nell’elenco  previsto   dall’articolo 5 della  legge  30 luglio  1998,  n.  281, sono legittimate ad agire in giudizio  contro  le  violazioni  ai   divieti  previsti  dal presente decreto legislativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella   Raccolta  ufficiale degli  atti  normativi  della   Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 16 dicembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente  del  Consiglio dei Ministri

Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie

Fini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Siniscalco, Ministro dell’economia e delle finanze

Marzano, Ministro delle attivita’ produttive

Sirchia, Ministro della salute

Gasparri, Ministro delle comunicazioni

Visto, il Guardasigilli: Castelli