Decreto legislativo 28 dicembre 2001, n.467 “Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, a norma dell’art.1 della legge 24 marzo 2001, n.127”.

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2001, n.467


“Disposizioni  correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, a norma dell’articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127”

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.13 del 16 gennaio 2002)

 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista  la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in  materia  di  tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista  la  direttiva  95/46/CE  del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa   alla   tutela   delle  persone  fisiche  con  riguardo  al trattamento  dei  dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati;
Vista  la  legge  24  marzo  2001, n. 127, recante differimento del termine per l’esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676;
Vista la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  15  dicembre  1997,  sul  trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni;
Vista  la  raccomandazione  del  Consiglio d’Europa n. (95) 4 del 7 febbraio  1995,  sulla  protezione dei dati personali nel settore dei servizi  di telecomunicazioni,  con  particolare riguardo ai servizi telefonici;
Visto  il  decreto  legislativo  13  maggio  1998,  n. 171, recante disposizioni  in  materia  di  tutela  della vita privata nel settore delle  telecomunicazioni,  in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di concerto con il Ministro della giustizia;

 

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

 

Capo I
Modificazioni ed integrazioni alla legge n. 675/1996

 

Art. 1.
Definizioni e diritto nazionale applicabile

 

1. Agli effetti dell’applicazione del presente decreto si applicano le  definizioni  elencate  nell’articolo  1,  comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2.  Nell’articolo  2  della  legge  31  dicembre 1996, n. 675, sono aggiunti i seguenti commi:
“1-bis.  La  presente legge si applica anche al trattamento di dati personali  effettuato  da  chiunque e’ stabilito nel territorio di un Paese   non  appartenente  al-l’Unione  europea  e  impiega,  per  il trattamento,  mezzi  situati nel territorio dello Stato anche diversi da  quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati  solo  ai  fini  di  transito  nel  territorio dell’Unione europea.
1-ter.  Nei  casi  di  cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio  di  un  Paese  non  appartenente al-l’Unione europea deve designare  ai  fini dell’applicazione della presente legge un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato.”.

Art. 2.
Trattamenti per fini esclusivamente personali

1.  Nell’articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le  parole:  “le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 18 e 36” sonosostituite dalle seguenti: “l’articolo 18”.

Art. 3.

Semplificazione dei casi e delle modalita’ di notificazione

1. Nell’articolo  7, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e’  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo: “se il trattamento, in ragione  delle  relative modalita’ o della natura dei dati personali, sia  suscettibile  di  recare  pregiudizio ai diritti e alle liberta’ dell’interessato,  e nei soli casi e con le modalita’ individuati con il regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.”.
2.  Nell’articolo 7, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le  parole:  “indicati  nel  comma 4” sono sostituite dalle seguenti:
“che devono essere indicati”.
3.  Nell’articolo  7,  comma 4, lettera h), della legge 31 dicembre 1996,  n.  675,  le parole: “del responsabile;” sono sostituite dalle seguenti: “del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato e  di  almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all’articolo 13;”.
4.  Le  disposizioni  di  cui all’articolo 7, commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, 13, comma 1, lettera b) e 28, comma 7, della  legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento di cui  all’articolo  33,  comma 3, della medesima legge in applicazione del comma 1 del presente articolo.

Art. 4.
Informativa all’interessato

1.  Nell’articolo  10, comma 1, lettera f), della legge 31 dicembre 1996,  n.  675,  le  parole: “e, se designato, del responsabile” sono sostituite  dalle  seguenti: “, del suo rappresentante nel territorio dello  Stato  e  di  almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente  designato ai fini di cui all’articolo 13, indicando il sito  della  rete di comunicazione o le modalita’ attraverso le quali e’  altrimenti  conoscibile  in  modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili.”.

Art. 5.
Misure precontrattuali e bilanciamento di interessi

1.  Nell’articolo  12, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 1996,   n.   675,  le  parole:  “per  l’acquisizione  di  informative precontrattuali   attivate”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate”.
2. Nell’articolo 12, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e’ inserita in fine la seguente lettera:
“h-bis)  e’  necessario,  nei  casi individuati dal Garante sulla base  dei  principi  sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse  del  titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le liberta’ fondamentali, la dignita’ o un legittimo interesse dell’interessato.”.

Art. 6.
Limiti al diritto di accesso

1. Nell’articolo 14, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e’ aggiunta in fine la seguente lettera:
“e-bis)  da fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al  pubblico,  limitatamente  ai  dati  personali  identificativi  di chiamate  telefoniche entranti, salvo che possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397.”.

Art. 7.
Presupposti per la comunicazione e la diffusione dei dati

1. Nell’articolo 20, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:
“a-bis)  qualora  siano  necessarie  per l’esecuzione di obblighi derivanti  da  un  contratto  del  quale e’ parte l’interessato o per l’esecuzione  di  misure  precontrattuali  adottate  su  richiesta di quest’ultimo,”.
2. Nell’articolo 20, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e’ inserita in fine la seguente lettera:
“h-bis) limitatamente   alla  comunicazione,  quando  questa  sia necessaria,  nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti  dalla  legge,  per  perseguire  un  legittimo  interesse del titolare  o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i  diritti  e  le  liberta’  fondamentali, la dignita’ o un legittimo interesse dell’interessato.”.

Art. 8.
Dati sensibili

1.  Nell’articolo  22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dopo il comma 1-bis e’ inserito il seguente:
“1-ter.  Il  comma  1 non si applica, altresi’, ai dati riguardanti l’adesione  di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria”.
2.  Nell’articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
“4.  I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante:
a) qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od organismi  senza  scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico,  filosofico,  religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti   politici,  confessioni  e  comunita’  religiose,  per  il perseguimento  di  finalita’  lecite, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalita’ hanno contatti regolari con l’associazione, ente od organismo, sempre che i dati  non  siano  comunicati  o  diffusi  fuori del relativo ambito e l’ente,  l’associazione  o  l’organismo  determinino  idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati;
b) qualora  il  trattamento  sia  necessario  per la salvaguardia della  vita o dell’incolumita’ fisica dell’interessato o di un terzo, nel  caso  in cui l’interessato non puo’ prestare il proprio consenso per impossibilita’ fisica, per incapacita’ di agire o per incapacita’ d’intendere o di volere;
c) qualora   il   trattamento   sia   necessario  ai  fini  dello svolgimento  delle  investigazioni  difensive  di  cui  alla  legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria  un  diritto,  di  rango  pari  a quello dell’interessato quando  i  dati  siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,  sempre  che  i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita’   e   per   il  periodo  strettamente  necessario  al  loro perseguimento.  Il  Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui  al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia   e  di  buona  condotta  secondo  le  modalita’  di  cui all’articolo  31,  comma 1,  lettera  h). Resta fermo quanto previsto dall’articolo 43, comma 2.”.

Art. 9.
Verifiche preliminari

1.  Dopo  l’articolo  24  della  legge 31 dicembre 1996, n. 675, e’ inserito il seguente:
“Art. 24-bis (Altri dati particolari). – 1. Il trattamento dei dati diversi  da  quelli  di cui agli articoli 22 e 24 che presenta rischi specifici  per  i  diritti e le liberta’ fondamentali, nonche’ per la dignita’  dell’interessato,  in relazione alla natura dei dati o alle modalita’  del  trattamento  o  agli effetti che puo’ determinare, e’ ammesso   nel   rispetto   di   misure  ed  accorgimenti  a  garanzia dell’interessato, ove prescritti.
2.  Le  misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal  Garante  sulla base dei principi sanciti dalla legge nell’ambito di  una  verifica  preliminare all’inizio del trattamento, effettuata anche   in  relazione  a  determinate  categorie  di  titolari  o  di trattamenti, sulla base di un eventuale interpello del titolare.”.

Art. 10.
Semplificazione  e  garanzie  per  i  trasferimenti di dati personali
all’estero

1. Nell’articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le  parole: “o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24” sono  sostituite  dalle seguenti: “e ricorra uno dei casi individuati ai sensi dell’articolo 7, comma 1”.
2. Nell’articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole da: “ovvero,” fino alla fine del periodo sono soppresse.
3.  Nell’articolo  28, comma 4, lettera b), della legge 31 dicembre 1996,   n.   675,  le  parole:  “per  l’acquisizione  di  informative precontrattuali   attivate”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate”.
4.  Nell’articolo  28, comma 4, lettera g), della legge 31 dicembre 1996,  n.  675,  sono  inserite in fine le seguenti parole: “, ovvero individuate dalla Commissione europea con le decisioni previste dagli articoli  25,  paragrafo  6,  e  26,  paragrafo 4, della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995”.

Art. 11.
Misure per il trattamento illecito o non corretto

1.  Nella  lettera  c)  del comma 1 dell’articolo 31 della legge 31 dicembre  1996,  n.  675,  la parola: “opportune” e’ sostituita dalle seguenti: “necessarie o opportune”.
2.  Nella  lettera  l)  del comma 1 dell’articolo 31 della legge 31 dicembre  1996,  n.  675,  dopo  la parola: “blocco” sono inserite le seguenti:  “se  il  trattamento risulta illecito o non corretto anche per  effetto  della  mancata  adozione delle misure necessarie di cui alla lettera c), oppure”.

Art. 12.
Sanzione in tema di notificazione

1. L’articolo 34 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e’ sostituito dal seguente:
“Art.   34  (Omessa  o  incompleta  notificazione). – 1.  Chiunque, essendovi  tenuto, non provvede tempestivamente alle notificazioni in conformita’  a  quanto  previsto dagli articoli 7, 16, comma 1, e 28, ovvero  indica  in esse notizie incomplete, e’ punito con la sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire dieci milioni a lire  sessanta  milioni  e  con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione.”.
2.  Alle  violazioni dell’articolo 34 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, commesse prima dell’entrata in vigore del presente decreto si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui  agli articoli  100, 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.”.

Art. 13.
Trattamento illecito di dati personali

1. Nell’articolo 35, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le  parole:  “comunica  o  diffonde”  sono sostituite dalle seguenti: “procede  al  trattamento  di”  e  le  parole:  “e  24,  ovvero” sono sostituite dalle parole: “, 24 e 24-bis, ovvero”.

Art. 14.
Omessa adozione di misure minime di sicurezza

1.  L’articolo  36  della  legge  31  dicembre  1996,  n.  675,  e’ sostituito dal seguente:
“Art.  36  (Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati). – 1.  Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle   disposizioni   dei   regolamenti  di  cui  ai  commi  2  e  3 dell’articolo 15,  e’  punito  con  l’arresto  sino  a due anni o con l’ammenda da lire dieci milioni a lire ottanta milioni.
2.  All’autore  del  reato,  all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi,  anche  con  successivo atto del Garante, e’ impartita una prescrizione   fissando   un  termine  per  la  regolarizzazione  non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso  di  particolare  complessita’  o  per  l’oggettiva  difficolta’ dell’adempimento  e  comunque  non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni  successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l’autore del reato e’ ammesso dal Garante a pagare una  somma  pari  al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione.  L’adempimento  e  il pagamento estinguono il reato.
L’organo  che  impartisce  la  prescrizione  e  il pubblico ministero provvedono  nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto applicabili.”.
2.  Per  i  procedimenti penali per il reato di cui all’articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in corso, entro quaranta giorni, dall’entrata  in  vigore del presente decreto l’autore del reato puo’ fare  richiesta  all’autorita’  giudiziaria  di  essere  ammesso alla procedura  indicata all’articolo 36, comma 2, della medesima legge n. 675  del  1996,  come  sostituito  dal  presente decreto. L’Autorita’ giudiziaria  dispone  la sospensione del procedimento e trasmette gli atti  al Garante per la protezione dei dati personali che provvede ai sensi del medesimo articolo 36, comma 2.

Art. 15.
Inosservanza di provvedimenti di divieto o di blocco

1. Nell’articolo 37, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le  parole:  “o dell’articolo 29, commi 4 e 5,” sono sostituite dalle seguenti:  “o  degli articoli 29, commi 4 e 5, e 31, comma 1, lettera l),”.

Art. 16.
False comunicazioni e dichiarazioni

1.  Dopo  l’articolo 37  della  legge  31 dicembre 1996, n. 675, e’ inserito il seguente:
“Art. 37-bis (Falsita’ nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante). – 1.  Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o in atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in  un  procedimento  dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara  o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, e’ punito, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.”.

Art. 17.
Adeguamento di sanzioni amministrative

1.  Nell’articolo  39,  comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,  le  parole:  “da  lire  un  milione  a  lire  sei milioni” sono sostituite   dalle   seguenti:   “da   lire   cinquemilioni   a  lire trentamilioni”.
2. L’articolo 39, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e’ sostituito dal seguente:
“2.  La  violazione  delle  disposizioni  di cui all’articolo 10 e’ punita  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire  tre  milioni  a  lire  diciotto milioni o, nei casi di cui agli articoli  22,  24  e  24-bis  o,  comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu’ interessati, da lire cinque milioni a lire trenta  milioni. La somma puo’ essere aumentata sino al triplo quando essa  risulti  inefficace  in ragione delle condizioni economiche del contravventore.  La violazione della disposizione di cui all’articolo 23,  comma  2, e’ punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.”.
3. Nell’articolo 39, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  le parole: “presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “presente capo”.

Art. 18.
Adeguamento dei trattamenti alla disciplina comunitaria

1. Nell’articolo 41, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e’  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:  “Le  disposizioni del presente comma restano in vigore sino alla data del 30 giugno 2003.”.

Art. 19.
Investigazioni difensive

1.  Negli  articoli 10, comma 4, 12, comma 1, lettera h), 20, comma 1,  lettera g) e 28, comma 4, lettera d)&D,;, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: “investigazioni di cui all’articolo 38 delle norme  di  attuazione,  di  coordinamento e transitorie del codice di procedura  penale,  approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271,  e  successive modificazioni,” sono sostituite dalle parole: “investigazioni  difensive  di  cui  alla  legge  7 dicembre 2000, n.397,”.

Capo II
Attuazione dei principi di protezione dei dati in determinati settori

Art. 20.
Codici di deontologia e di buona condotta

1.  Al  fine di garantire la piena attuazione dei principi previsti dalla  disciplina  in  materia  di trattamento dei dati personali, ai sensi  dell’articolo 31, comma 1, lettera h), della legge 31 dicembre 1996,  n.  675,  il  Garante  promuove  entro  il  30  giugno 2002 la sottoscrizione  di  codici  di  deontologia e di buona condotta per i soggetti  pubblici  e  privati  interessati  al  trattamento dei dati personali  nei  settori  indicati  al  comma  2,  tenendo conto della specificita’  dei trattamenti nei diversi ambiti, nonche’ dei criteri direttivi  delle  raccomandazioni  del  Consiglio  d’Europa  indicate nell’articolo  1,  comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 1996, n. 676.
2.  I  codici  di  cui al comma 1 riguardano il trattamento di dati personali:
a)   effettuati  da  fornitori  di  servizi  di  comunicazione  e informazione  offerti per via telematica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una piu’ adeguata informazione e consapevolezza  degli  utenti delle reti di telecomunicazione gestite da  soggetti  pubblici  e  privati rispetto ai tipi di dati personali trattati  e  alle  modalita’  del  loro  trattamento,  in particolare attraverso   informative   fornite   in  linea  in  modo  agevole  ed interattivo,  per  favorire  una piu’ ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui  all’articolo  9  della  legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche ai fini dell’eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualita’ delle modalita’ prescelte e il livello di sicurezza assicurato;
b) necessari  per  finalita’  previdenziali o per la gestione del rapporto   di  lavoro,  prevedendo  anche  specifiche  modalita’  per l’informativa all’interessato  e  per  l’eventuale  prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione di annunci per finalita’ di occupazione  e  alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili;
c) effettuato  a  fini  di  invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione  commerciale  interattiva, prevedendo anche, per i casi in  cui  il  trattamento non presuppone il consenso dell’interessato, forme  semplificate  per  manifestare  e  rendere  meglio conoscibile l’eventuale   dichiarazione   di   non   voler  ricevere  determinate comunicazioni;
d) svolto  a  fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in  correlazione con quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, della legge   31   dicembre   1996,  n.  675,  modalita’  semplificate  per l’informativa  all’interessato  e  idonei  meccanismi per favorire la qualita’ e l’esattezza dei dati raccolti e comunicati;
e) effettuato  nell’ambito  di  sistemi  informativi  di cui sono titolari  soggetti  privati,  utilizzati  a  fini  di  concessione di crediti  al  consumo  o  comunque  riguardanti  l’affidabilita’  e la puntualita’  nei  pagamenti  da parte degli interessati, individuando anche  specifiche  modalita’  per  favorire  la comunicazione di dati personali    esatti   e   aggiornati   nel   rispetto   dei   diritti dell’interessato;
f) provenienti  da  archivi,  registri, elenchi, atti o documenti tenuti  da  soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui debba essere  indicata  la  fonte  di  acquisizione  dei  dati e prevedendo garanzie  appropriate  per l’associazione di dati provenienti da piu’ archivi,  tenendo  presente quanto previsto dalla raccomandazione del Consiglio  d’Europa  N.  R  (91) 10 in relazione all’articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
g)  effettuato  con  strumenti  automatizzati  di  rilevazione di immagini,  prevedendo  specifiche  modalita’  di  trattamento e forme semplificate   di   informativa  all’interessato  per  garantirne  la liceita’  e  la  correttezza  anche  in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3.  Il  rispetto  delle  disposizioni in essi contenute costituisce condizione essenziale per la liceita’ del trattamento dei dati.
4.   I  codici  sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana  a  cura  del Garante e riportati in allegato al testo  unico  delle disposizioni in materia previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 127.

Capo III
Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo n. 171/1998

Art. 21.
Modalita’ di pagamento alternative alla fatturazione

1. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n.  171,  le parole: “consentono che” sono sostituite dalle seguenti: “sono tenuti a predisporre ogni misura idonea affinche'”.
2.  Dopo  il  comma  1  dell’articolo  5 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, e’ inserito il seguente:
“1-bis.  I fornitori di cui al comma 1 sono tenuti a documentare al Garante,  entro  il 30 giugno 2002, le misure predisposte. In caso di mancata documentazione si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo  39,  comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675. In mancanza  di  idonee  misure  il  Garante  provvede altresi’ ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettere c) ed l), della medesima legge.”.

Art. 22.
Informazione al pubblico sull’identificazione della linea chiamante e
collegata

1. All’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n.  171, le parole “di tale servizio” sono sostituite dalle seguenti: “di  tale  servizio  e delle possibilita’ previste ai commi 1, 2, 3 e 4”.

Art. 23.
Chiamate di emergenza

1.  L’articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, e’ cosi’ modificato:
“a)  la  rubrica  e’  sostituita  dalla  seguente:  “(Chiamate di disturbo e di emergenza)”;
b) dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:
“2-bis. Il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubblica o di un   servizio  di  telecomunicazioni  accessibili  al  pubblico  deve predisporre procedure adeguate e trasparenti per garantire, linea per linea,  l’annullamento  della soppressione dell’identificazione della linea  chiamante  da  parte dei servizi abilitati a ricevere chiamate d’emergenza.”.

Art. 24.
Disposizioni transitorie

1.  Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 4, 22 e 23 del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 marzo 2002.
2.  I  provvedimenti  attuativi  delle  disposizioni  di  cui  agli articoli 5, comma 2, e 9 sono adottati, in sede di prima applicazione del  presente  decreto,  entro  centoventi  giorni  a decorrere dal 1 ottobre 2002.
3.  In  sede  di  prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n.  675, introdotta dall’articolo 8 del presente decreto, le garanzie previste nella medesima lettera a)sono determinate dall’associazione, dall’ente o dall’organismo entro il 30 giugno 2002.

Art. 25.
Entrata in vigore

1.  Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il 1 febbraio 2002.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 28 dicembre 2001

CIAMPI

Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli