Decreto legislativo 30 dicembre 2003, n.366 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle Comunicazioni, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”

PRESIDENZA DELLE REPUBBLICA

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2003, n.366

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  concernenti  le  funzioni  e  la  struttura  organizzativa  del Ministero  delle comunicazioni, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2004)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista  la  legge  24  novembre  1981,  n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto  il  decreto-legge  1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.71,  recante trasformazione    dell’amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;

Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166,  concernente  regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista  la  legge  23  dicembre  1996,  n.  650, di conversione, con modificazioni,  del  decreto-legge  23  ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva.

Interventi   per   il   riordino   della   RAI  S.p.a.,  nel  settore dell’editoria e dello spettacolo, per l’emittenza televisiva e sonora in  ambito  locale  nonché  per  le trasmissioni televisive in forma codificata»;

Visti  l’articolo  11,  comma  1, lettera a), e l’articolo 12 della legge  15  marzo  1997,  n.59, come modificati dalla legge 15 maggio 1997,  n.  127,  dalla  legge 16 giugno 1998, n. 191, e dalla legge 8 marzo 1999, n. 50;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell’Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle   telecomunicazioni e radiotelevisivo,  e  successive modificazioni;

Visto  il  decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo  del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento  della  qualità del servizio, ed in particolare l’articolo   2, comma 1, che ha designato quale autorità di regolamentazione del    settore postale il Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma  dell’organizzazione del  Governo, a norma dell’articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni 2 agosto 2000, concernente  la determinazione della dotazione organica del personale del   Ministero   delle   comunicazioni,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230, del 2 ottobre 2000;

Visto  il  decreto-legge  23  gennaio  2001,  n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante disposizioni urgenti  per  il  differimento  di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive  analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi;

Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità»;

Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche’ alla  legge  23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell’organizzazione  del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche’ di enti pubblici;

Vista  la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino  della  dirigenza statale  e  per  favorire  lo  scambio di esperienze e di interazione tra pubblico e privato;

Visto l’articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la legge 16 gennaio  2003, n. 3, ed, in particolare, l’articolo 41;

Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;

Acquisito  il  parere  della Commissione parlamentare bicamerale di cui all’articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

Sulla  proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri  per  la  funzione pubblica, dell’economia e delle finanze e della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni

1.  All’articolo  11,  comma  5,  del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  dopo  le parole: «e delle attivita’ culturali» sono inserite le seguenti: «e del Ministero delle comunicazioni».

Art. 2.
Modifiche all’articolo 32-ter del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni

1.  L’articolo  32-ter  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  come  introdotto dall’articolo  6,  comma 2, del decreto-legge 12 giugno  2001,  n.  217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 32-ter (Funzioni) – 1. Il Ministero svolge in particolare funzioni e compiti di spettanza statale nelle seguentiaree funzionali, tramite gli organi centrali e gli Ispettorati territoriali:

a) politiche nel settore delle comunicazioni;

b) rapporti  con  l’Unione  europea  e con le organizzazioni e le agenzie   internazionali   nel settore  delle  comunicazioni,  ferme restando  le  competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui  al  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 303, e del Ministro degli affari esteri;

c) disciplina del settore delle comunicazioni elettroniche;

d) gestione nazionale di programmi comunitari in materia di comunicazioni elettroniche;

e) radiodiffusione sonora  e televisiva pubblica e privata anche nelle forme evolutive;

f) regolamentazione dei  servizi postali, con particolare riferimento al contratto di programma con il fornitore del servizio universale;

g) emissione delle carte valori postali;

h) formazione e addestramento professionale anche tramite la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni;

i) concessioni, licenze e autorizzazioni nei settori delle comunicazioni;

l)  controllo del mercato, vigilanza sul rispetto delle normative di settore e applicazione delle sanzioni;

m) adeguamento periodico del servizio universale nel campo delle comunicazioni;

n) verifica degli obblighi di servizio universale nei settori delle comunicazioni;

o) tutela delle comunicazioni;

p) piano  nazionale  di  ripartizione  delle frequenze e relativa attività internazionale;

q) gestione degli accordi internazionali in materia  di assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze e delle reti ed orbite dei sistemi  satellitari  e notifica all’Unione internazionale delle  telecomunicazioni;

r) assegnazione  dei diritti d’uso delle frequenze e delle numerazioni;

s) controllo delle emissioni radioelettriche e delle interferenze;

t) tecnologie  dell’informazione;  sicurezza  delle reti; studi e ricerca   scientifica nei settori  delle  comunicazioni  e  delle tecnologie  dell’informazione (ICT); normazione tecnica, ivi compresi gli aspetti inerenti alla numerazione, standardizzazione, anche quale organismo nazionale  di  standardizzazione  (NSO),  accreditamento, certificazione  ed  omologazione  nei settori  dell’ICT; definizione degli   standard  di  qualità  dei  servizi  nei  settori dell’ICT;

coordinamento  della  ricerca  applicata per le tecnologie innovative nei  settori  dell’ICT e per l’adozione e l’implementazione di nuovi  standard.  Restano  ferme  le  competenze e le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per l’innovazione e le tecnologie;

u)   servizi   multimediali,  con  particolare  riferimento  alle iniziative  volte  alla trasformazione  su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali;

v) certificazione per i prodotti e i sistemi informatici commerciali;

z) adozione delle regole di impiego degli apparati radioelettrici;

aa) espletamento di prestazioni per conto terzi;

bb) rilascio dei titoli di abilitazione all’esercizio delle stazioni radioelettriche;

cc) attivita’ di collaudo ed ispezione delle apparecchiature radioelettriche di bordo;

dd) vigilanza e controllo sugli enti operanti nell’ambito delle comunicazioni;

ee) agevolazioni all’editoria, ferme restando le competenze del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle attivita’ produttive.

2. Nelle materie proprie del Ministero delle  comunicazioni l’accertamento delle violazioni e l’applicazione  delle  relative sanzioni  amministrative sono espletati dagli uffici centrali e periferici del Ministero stesso, nell’ambito delle rispettive competenze, ferme restando le funzioni spettanti agli organi di polizia. L’ordinanza – ingiunzione, di cui al secondo comma dell’articolo  18  della  legge 24 novembre 1981, n. 689, e’ adottata nel  termine  di  180 giorni dalla scadenza del termine indicato nel primo comma dell’articolo 16 della medesima legge.».

Art. 3.

Modifiche all’articolo 32-quater del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1.  L’articolo 32-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  come  introdotto dall’articolo  6,  comma 2, del decreto-legge 12 giugno  2001,  n.  217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e’ sostituito dal seguente:

«32-quater  (Organizzazione  del  Ministero).  – 1. Il Ministero si articola  in  uffici  centrali di livello dirigenziale generale ed in ispettorati  territoriali di livello dirigenziale non generale. Opera nell’ambito  del  Ministero  e  sotto  la  sua  vigilanza  l’Istituto superiore delle  comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione, di livello dirigenziale generale».

2. Sono uffici centrali:

a) il Segretariato generale;

b) le direzioni generali, in numero di cinque così individuate:

1) direzione generale per la gestione delle risorse umane;

2) direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;

3) direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

4) direzione  generale  per  la  regolamentazione  del settore postale;

5) direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative.

3. Sono, altresì, previste tre posizioni di livello dirigenziale generale  anche  per  l’assolvimento  di  compiti di coordinamento di progetti speciali, di ispezione, di controllo, nonche’ di studio e di ricerca.

4. Sono organi tecnici del Ministero:

a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;

b) la  commissione  per  l’assetto del sistema radiotelevisivo di cui  all’articolo  2,  comma  4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

c) la  Consulta  per  l’emissione  di  carte  valori postali e la filatelia;

d) l’unita’   organizzativa   del  forum  internazionale  per  lo sviluppo  delle comunicazioni nel Mediterraneo per i compiti previsti dalla «Dichiarazione di Palermo» del 30 giugno 2000;

e) la commissione consultiva nazionale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

5.  L’assetto organizzativo di cui al presente articolo può essere modificato  con  regolamento ai  sensi  dell’articolo  4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, senza «oneri aggiuntivi».

Art. 4.

Modifiche all’articolo 32-quinquies del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e disposizioni connesse

1.  L’articolo 32-quinquies del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  come introdotto dall’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 12 giugno  2001,  n.  217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e’ sostituito dal seguente:

«32-quinquies  (Struttura  del  Ministero). – 1. Con uno o piu’ decreti   del  Presidente  della Repubblica,  da  emanare  ai  sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400, si provvede all’organizzazione degli uffici centrali.

2. Per l’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione  si applicano i principi di autonomia organizzativa ed  amministrativa  dettati dall’articolo 41, commi 1 e 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L’Istituto espleta i compiti affidatigli dalla disciplina vigente, attenendosi agli indirizzi stabiliti dal Ministero  delle  comunicazioni; dispone, nell’ambito della dotazione organica  del  Ministero,  di  un  apposito contingente di personale;

agisce con piena autonomia scientifica e provvede all’autonoma gestione  delle  risorse iscritte in un unico capitolo dello stato di previsione  della spesa del Ministero delle comunicazioni
Organi dell’Istituto sono il comitato amministrativo, il comitato tecnico-scientifico ed il direttore.

3. Con i decreti di cui al comma 1 si provvede altresi’ al riordino della  Scuola  superiore di specializzazione  in  telecomunicazioni annessa all’Istituto di cui al comma 2.».

2.  Alle  prestazioni  onerose  rese  dall’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione nei confronti di terzi si applica l’articolo 6 del presente decreto legislativo.

Art. 5.
Centri di responsabilita’

1. Con uno o piu’ decreti del Ministro delle comunicazioni, di concerto  con  il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle risorse finanziarie da assegnare ai singoli centri di responsabilita’ nei limiti di spesa previsti dalla legge di bilancio.

Art. 6.
Individuazione  delle  prestazioni in
conto terzi e produttivita’ del personale

1. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro  dell’economia  e delle  finanze, da emanare entro sessanta giorni   dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente  decreto legislativo,   si   provvede   all’individuazione  delle  prestazioni eseguite dal  Ministero  delle  comunicazioni per conto terzi e alla variazione in aumento delle tariffe previste dal decreto del Ministro delle  poste  e delle telecomunicazioni 5 settembre 1995, concernente tariffazione  delle  prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite dall’Istituto superiore  delle  poste  e delle telecomunicazioni per conto terzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.273 del 29 novembre 1995 e dal  decreto  del  Ministro delle comunicazioni 24 settembre 2003, concernente determinazione delle quote di surrogazione  del personale, dei costi di uso delle apparecchiature e degli  automezzi  e  delle  spese generali ai fini del rimborso degli oneri  sostenuti  dal  Ministero  delle comunicazioni per prestazioni rese a terzi, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2003.

2. In considerazione dell’accresciuta complessita’ delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dall’articolo 32-ter, comma 1, lettere h), i) ed m), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come  modificato dall’articolo  2, comma  1,  del  presente decreto legislativo, dall’articolo   2-bis,  comma  10,  del  decreto-legge 23 gennaio  2001,  n.  5,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo  2001,  n.  66,  come  modificato dall’articolo 41, comma 8, della  legge  16 gennaio 2003, n. 3, dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, nonche’ dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, una  somma  non  superiore  al 30 per cento delle entrate provenienti dalla  riscossione  dei compensi per prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici  essenziali  o  non espletate a garanzia di diritti fondamentali  rese dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, certificate con decreto del Ministro delle  comunicazioni, e’ destinata, d’intesa con le organizzazioni sindacali, all’incentivazione  della  produttivita’ del personale  in servizio presso il predetto Ministero, ai sensi della vigente normativa. Il Ministro  dell’economia  e  delle finanze e’ autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
Salvaguardia  degli  equilibri  di  spesa, 
disciplina transitoria ed entrata in vigore

1.  Gli uffici centrali e gli  ispettorati  territoriali di cui all’articolo  32-quater  del decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall’articolo 3 del presente decreto legislativo, subentrano  alle  preesistenti  strutture del Ministero delle comunicazioni, in base   ai  compiti  definiti  ai  sensi dell’articolo  32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall’articolo 2 del presente decreto legislativo.

2.  La  dotazione  organica  del  Ministero,  sia  dirigenziale sia relativa  alle aree funzionali, e’ determinata sulla base del decreto del  Ministro  delle  comunicazioni  2 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  230  del  1°  ottobre 2000 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001, ridotta, in conseguenza dell’applicazione  del presente decreto legislativo, di n. 5 posti di livello  dirigenziale,  di  cui  uno  a  valere sui punti di funzione dirigenziale  istituiti  presso  il servizio di controllo interno del Ministero  con  decreto  del Ministro delle comunicazioni 27 novembre 1998, e incrementata di n. 2 posti di livello dirigenziale generale.

3.  L’avvio delle procedure relative all’applicazione dell’articolo 41,  comma  6  della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e’ subordinato alla definizione  delle  procedure  di  riqualificazione  del personale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4.  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.  E’  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 30 dicembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Gasparri, Ministro delle comunicazioni

Mazzella, Ministro per la funzione pubblica

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli