Decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 194 “Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE”.

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n.194

Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle  legislazioni  degli  Stati membri relative alla compatibilita’ elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.

(pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 228 alla
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007)

 

Capo I Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista  la  legge  25 gennaio  2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento  di  obblighi  derivanti  dall’appartenenza dell’Italia alle  Comunita’  europee  – legge comunitaria 2005, ed in particolare l’articolo 1, commi 1 e 3, e l’allegato B;
Vista  la  direttiva  2004/108/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni   degli   Stati   membri  relative  alla  compatibilita’ elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;
Vista  la  legge  6 febbraio  1996, n. 52, recante disposizioni per l’adempimento  di  obblighi  derivanti  dall’appartenenza dell’Italia alle  Comunita’  europee  – legge comunitaria 1994, ed in particolare l’articolo 47, comma 4;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto  il  decreto  legislativo  9 maggio  2001,  n.  269,  recante attuazione della direttiva 1999/5/CE;
Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2007;
Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla  proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello  sviluppo  economico  e  del  Ministro  delle comunicazioni, di concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della giustizia e dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto e ambito d’applicazione

 

1.    Il    presente    decreto    disciplina   la   compatibilita’ elettromagnetica  delle  apparecchiature  definite  all’articolo 3  e prescrive  la conformita’ delle apparecchiature a un livello adeguato di compatibilita’ elettromagnetica.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle apparecchiature radio e ai terminali di telecomunicazioni oggetto del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di recepimento della direttiva 1999/5/CE;
b) ai  prodotti  aeronautici  e loro parti e pertinenze di cui al regolamento  CE  n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce una Agenzia europea per la sicurezza aerea;
c) alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori, secondo le  disposizioni relative alle radiocomunicazioni adottate nel quadro della  Costituzione  e  della  Convenzione dell’Unione internazionale delle  telecomunicazioni (UIT), a meno che tali apparecchiature siano disponibili in commercio; a tale fine, i kit di componenti assemblati da  radioamatori  per  proprio  uso  e le apparecchiature commerciali modificate  per proprio uso da radioamatori non sono considerate apparecchiature disponibili in commercio;
d) agli apparecchi e agli impianti fissi, costruiti per usi militari.
3.  Il presente decreto non si applica alle apparecchiature che per loro natura e per le loro caratteristiche fisiche:
a) non   generano  o  non  contribuiscono  a  generare  emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature;
b) funzionano  senza  inaccettabile alterazione in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche  abitualmente  derivanti dall’uso al quale sono destinate.
4.  Qualora,  per  le  apparecchiature  di  cui  all’articolo 3,  i requisiti  essenziali  indicati  all’allegato  I  sono  interamente o parzialmente  stabiliti  in maniera piu’ specifica da altre direttive comunitarie,  il  presente  decreto  legislativo non si applica; esso cessa comunque di applicarsi a decorrere dalla data di recepimento di dette direttive, con riferimento ai requisiti essenziali dalle stesse definiti.
5.   Il   presente   decreto  non  incide  sull’applicazione  della legislazione  comunitaria  o  nazionale  che  disciplina la sicurezza delle apparecchiature.

 

Art. 2.
Autorita’ competenti

1. Le autorita’ competenti per l’attuazione del presente decreto sono:
a) il Ministero delle comunicazioni per gli apparecchi di rete non  ricadenti  nell’ambito  di applicazione del decreto legislativo 9 maggio 2001, n.269, e le relative reti di comunicazione elettronica, e per tutte le altre  apparecchiature  di  cui all’articolo 3, limitatamente alla protezione delle comunicazioni dai disturbi eventualmente causati dall’utilizzo delle stesse;
b) il  Ministero dello sviluppo economico, per le apparecchiature di  cui  all’articolo 3,  con  esclusione  dei  profili relativi alla protezione  delle  comunicazioni  dai  disturbi eventualmente causati dall’utilizzo delle apparecchiature stesse.

 

Art. 3.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, s’intende per:
a) apparecchiatura: ogni apparecchio o impianto fisso;
b) apparecchio: ogni dispositivo finito o combinazione di dispositivi finiti, commercializzato come unita’ funzionale indipendente, destinato all’utente finale e che puo’  generare perturbazioni  elettromagnetiche o il cui funzionamento puo’ subire gli effetti di tali perturbazioni, ivi compresi:
1) i componenti o sottoinsiemi destinati ad essere integrati in un apparecchio dall’utente finale e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento puo’ subire gli effetti di tali perturbazioni;
2)  gli impianti mobili definiti come una combinazione di apparecchi ed eventualmente altri dispositivi, destinata ad essere spostata e utilizzata in ubicazioni diverse;
c) impianto  fisso: una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente  di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito;
d) compatibilita’ elettromagnetica: l’idoneita’ di un’apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in  modo soddisfacente e senza produrre, in altre apparecchiature e nello stesso ambiente, perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili;
e) perturbazione elettromagnetica: ogni fenomeno elettromagnetico che puo’ alterare il  funzionamento di un’apparecchiatura;  una perturbazione  elettromagnetica  puo’  essere costituita da un rumore elettromagnetico,  da  un segnale non desiderato o da una alterazione del mezzo stesso di propagazione;
f) immunita’:  l’idoneita’ di un’apparecchiatura a funzionare senza alterazioni in presenza di una perturbazione elettromagnetica;
g) scopi  di sicurezza: scopi di preservazione della vita e della salute umana o dei beni;
h) ambiente elettromagnetico: il complesso di tutti i fenomeni elettromagnetici osservabili in un determinato luogo;
i) norma armonizzata: specifica tecnica emessa su mandato della Commissione   europea   da   un organismo di normazione  europeo riconosciuto,  i  cui  riferimenti  sono  pubblicati  nella Gazzetta ufficiale  dell’Unione  europea,  secondo  le procedure fissate nella direttiva  98/34/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, per stabilire un requisito europeo;
l) responsabile  dell’immissione dell’apparecchio nel mercato: la persona  fisica  o  giuridica  che immette nel mercato comunitario un apparecchio   ricadente  nell’ambito  di  applicazione  del  presente decreto che, salvo diverse  esplicitazioni, viene identificato nell’ordine con:
1) il fabbricante: il soggetto responsabile della progettazione e  fabbricazione  del prodotto, al fine di immetterlo nel mercato per suo conto; qualsiasi altro soggetto che si presenti come fabbricante, apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo;
2) il rappresentante autorizzato: la  persona  fisica  o giuridica,  stabilita  nella  Comunita’ e designata espressamente dal fabbricante,  che  agisce  in nome e per conto del fabbricante stesso sul  territorio dell’Unione europea; il rappresentante autorizzato e’ assoggettato agli obblighi e agli oneri posti a carico  del fabbricante dal presente decreto legislativo;
3) l’importatore: la persona fisica o giuridica che immette nel mercato  comunitario un prodotto proveniente da un Paese terzo; se il fabbricante  non  ha  sede  nella  Comunita’  e  non  ha  nominato un rappresentante autorizzato, l’importatore deve fornire alle autorita’ di  vigilanza  di  cui all’articolo 12 le informazioni necessarie sul prodotto;
m) responsabile   dell’installazione   dell’impianto   fisso:  il soggetto responsabile della messa in conformita’ di un impianto fisso ai requisiti essenziali di cui all’allegato I;
n) radioamatore:   persona   debitamente   autorizzata,   che  si interessa    alla    tecnica  della  radioelettricita’  a  titolo esclusivamente  personale  e  senza  scopo di lucro, che partecipa al servizio   di   radiocomunicazione  «d’amatore»  avente  per  oggetto l’istruzione individuale, l’intercomunicazione e gli studi tecnici.

Art. 4.
Requisiti per l’immissione nel mercato o la messa in servizio

1. Sono  immesse  nel  mercato  o  messe  in  servizio  soltanto le apparecchiature che risultano conformi alle disposizioni del presente decreto  legislativo,  quando installate correttamente, sottoposte ad appropriata   manutenzione  ed  utilizzate  conformemente  alla  loro destinazione.

Art. 5.
Impianti fissi

1. Gli  apparecchi immessi nel mercato che possono essere integrati in impianti fissi sono soggetti a tutte le disposizioni relative agli apparecchi previste dal presente decreto legislativo. Le disposizioni degli   articoli 7,   9,  10  e  11,  non  hanno  tuttavia  carattere obbligatorio  nel caso degli apparecchi destinati ad essere integrati in  un  impianto  fisso  determinato  e non altrimenti disponibili in commercio.   In   tali   casi   la  documentazione  d’accompagnamento identifica  l’impianto  fisso  cui  e’  destinato  l’apparecchio e le relative  caratteristiche di compatibilita’ elettromagnetica e indica le   precauzioni  da  prendere  per  l’integrazione  dell’apparecchio nell’impianto  fisso,  al  fine  di  non  pregiudicare la conformita’ dell’impianto   stesso.   La   documentazione  comprende  inoltre  le informazioni di cui all’articolo 11, commi 1 e 2.
2.  Le  autorita’  competenti  individuano  i soggetti responsabili della  messa  in  conformita’  di  un  impianto  fisso  ai pertinenti requisiti essenziali, applicando i criteri di cui all’allegato VI.

 

Art. 6.
Libera circolazione delle apparecchiature

1. Le disposizioni del presente decreto non ostano all’applicazione,  su  iniziativa  delle  autorita’ competenti di cui all’articolo 2,  delle  seguenti misure speciali riguardanti la messa in servizio o l’utilizzazione di un’apparecchiatura:
a) misure per rimediare a un problema di compatibilita’ elettromagnetica esistente o prevedibile in un luogo determinato;
b) misure adottate per motivi di sicurezza per proteggere le reti pubbliche  di  comunicazione  elettronica  o  le stazioni riceventi o emittenti,   quando   sono  utilizzate  per  scopi  di  sicurezza  in situazioni relative allo spettro chiaramente definite.
2.  Fatto salvo quanto previsto dalla direttiva 98/34/CE, le misure speciali di cui al comma 1 sono notificate dalle autorita’ competenti alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
3.  Le  misure speciali che sono state  accettate  sono quelle pubblicate dalla Commissione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4.  In occasione di fiere commerciali, esposizioni e manifestazioni simili e’ ammessa   l’esposizione e la dimostrazione di una apparecchiatura che non rispetta le disposizioni del presente decreto legislativo, purche’ un’indicazione visibile segnali chiaramente tale circostanza ed avverta che l’apparecchiatura non puo’ essere commercializzata  o  messa  in  servizio,  finche’  non e’ stata resa conforme alle predette disposizioni. La dimostrazione del funzionamento  avviene  solo  se  sono  adottate  misure adeguate per evitare perturbazioni elettromagnetiche.

Art. 7.
Requisiti essenziali

1. Le  apparecchiature  di  cui  all’articolo 3 devono rispettare i requisiti essenziali specificati nell’allegato I.

Art. 8.
Norme armonizzate

1. Le apparecchiature conformi alle pertinenti norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale  dell’Unione europea, si presumono conformi ai requisiti essenziali elencati nell’allegato I, a cui tali norme si riferiscono.
La presunzione di conformita’ e’ limitata all’ambito di applicazione delle norme armonizzate   applicate e ai pertinenti requisiti essenziali a cui esse si riferiscono. La conformita’ alla norma armonizzata non e’ obbligatoria, ma conferisce presunzione di conformita’ ai requisiti essenziali corrispondenti.
2. Se le autorita’ competenti ritengono che una norma armonizzata non sia pienamente   conforme  ai requisiti essenziali di cui all’allegato I, sottopongono la questione, esponendo i propri motivi, al comitato permanente di cui all’articolo 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di recepimento della direttiva 98/34/CE.
3. Le autorita’ competenti provvedono a rendere note nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica  italiana  le determinazioni della Commissione  europea  in materia di interpretazione o di ritiro delle norme armonizzate.

 

Capo II Apparecchi

Art. 9.
Procedura di valutazione della conformita’ per gli apparecchi

1. La  conformita’  dell’apparecchio ai requisiti essenziali di cui all’allegato   I   e’  dimostrata  mediante  la  procedura  descritta nell’allegato   II.   Tuttavia,   il   responsabile   dell’immissione dell’apparecchio  nel  mercato  puo’  avvalersi anche della procedura descritta nell’allegato III.

 

Art. 10.
Marcatura CE

1. Gli apparecchi, la cui conformita’ al presente decreto legislativo e’ stata stabilita  secondo  la  procedura  di  cui all’articolo 9,  recano  la marcatura CE attestante tale conformita’.
La  marcatura  CE  e’ apposta a cura del responsabile dell’immissione dell’apparecchio  nel  mercato,  in  modo  conforme a quanto indicato dall’allegato V.
2.  Se  gli apparecchi di cui al comma 1 sono disciplinati anche da altre   direttive   comunitarie  relative  ad  aspetti  diversi,  che prevedono  l’apposizione della marcatura CE, quest’ultima puo’ essere apposta  solo  se  i  predetti  apparecchi sono conformi anche a tali direttive.
3.  E’ vietato apporre sugli apparecchi e sui relativi imballaggi e istruzioni  per  l’uso  segni  che possano indurre in errore terzi in relazione al significato o alla forma grafica della marcatura CE.
4.  E’  peraltro  consentito apporre sugli apparecchi, sui relativi imballaggi  o sulle istruzioni per l’uso altri segni, purche’ non sia compromessa  ne’  la  visibilita’ ne’ la leggibilita’ della marcatura CE.
5.  Fatto  salvo  quanto  disposto all’articolo 13, se le autorita’ competenti  accertano  che  la marcatura CE non risponde ai requisiti dell’allegato V, il responsabile dell’immissione degli apparecchi nel mercato  rende  i  medesimi  conformi alle disposizioni relative alla marcatura  CE  alle  condizioni  imposte  dalle autorita’ competenti, ferme restando le procedure previste dall’articolo 15, comma 8.

 

Art. 11.
Altri marchi e informazioni

1. Ogni apparecchio e’ identificato dal tipo, dal lotto, dal numero di serie o da  qualsiasi  altra informazione che ne permette l’identificazione.
2.  Ogni  apparecchio e’ accompagnato dal nome e dall’indirizzo del fabbricante  e,  se  questi  non  ha sede nella Comunita’, dal nome e dall’indirizzo del suo rappresentante autorizzato o dell’importatore.
3. Il  fabbricante, se stabilito nella Comunita’, o il responsabile dell’immissione  dell’apparecchio  nel mercato fornisce informazioni, redatte  in lingua italiana, sulle precauzioni specifiche da adottare nell’assemblaggio,  nell’installazione, nella manutenzione o nell’uso dell’apparecchio,  affinche’  esso,  una volta messo in servizio, sia conforme ai requisiti in materia di protezione di cui all’allegato I, punto 1.
4. Qualora la conformita’ di un apparecchio ai requisiti in materia di  protezione  non  sia  assicurata  nelle zone residenziali, questa restrizione d’uso e’ chiaramente indicata, se  del  caso anche sull’imballaggio.
5. Le informazioni richieste per consentire l’impiego conforme all’utilizzo cui l’apparecchio  e’ destinato figurano nelle accluse istruzioni.

 

Capo III Vigilanza e sanzioni

Art. 12.
Funzioni delle autorita’ competenti e vigilanza

1. Le autorita’ competenti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, hanno i seguenti compiti:
a) controllare  le apparecchiature immesse nel mercato o messe in servizio  per  verificarne  la rispondenza ai requisiti essenziali di cui all’articolo 7;
b) individuare  situazioni  di incompatibilita’ elettromagnetica, al fine della loro risoluzione, in particolare nei casi di radiodisturbi;
c) adottare le misure di cui all’articolo 13 e informarne la Commissione europea.
2.  Al  fine di agevolare l’attivita’ di vigilanza, il responsabile dell’immissione degli  apparecchi nel mercato o il  responsabile dell’installazione dell’impianto fisso predispone  e  mantiene  a disposizione delle autorita’ competenti la documentazione rispettivamente indicata nell’allegato IV e nell’allegato I, punto 2, per 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione  o di installazione dell’ultima apparecchiatura del tipo in questione.
3. Al fine di verificare la conformita’ delle apparecchiature alle prescrizioni del presente   decreto legislativo, le autorita’ competenti  hanno facolta’ di disporre verifiche e controlli. Restano ferme le disposizioni in materia di vigilanza di cui al comma 4.
4. Per le apparecchiature immesse nel mercato o messe in servizio, le verifiche e i controlli di cui al comma 3 sono effettuati, anche con  metodo a campione, presso il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato, gli importatori, i grossisti, i commercianti, ovvero presso  gli  impianti  fissi,  e  presso  gli utilizzatori in caso di perturbazioni  alle reti o ai servizi di comunicazione elettronica. A tale fine e’ consentito alle persone incaricate:
a) l’accesso  ai  luoghi  di  fabbricazione o di immagazzinamento degli apparecchi destinati all’immissione nel mercato comunitario;
b) l’accesso agli impianti fissi;
c) l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie all’accertamento;
d) il  prelievo di campioni, a titolo gratuito, secondo le disposizioni  di  cui all’articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,  e  successive modificazioni, presso la catena di commercializzazione, per l’esecuzione di esami e prove;
e) l’esame della documentazione in possesso del responsabile dell’immissione dell’apparecchio  nel  mercato  o  del  responsabile dell’installazione dell’impianto fisso.
5.  Nel caso di cui al comma 4, lettera d), i risultati delle verifiche e dei controlli sono comunicati all’interessato entro il termine di novanta giorni dal prelievo.
6.  Il responsabile dell’immissione dell’apparecchio nel mercato e’ tenuto al pagamento delle spese per l’esecuzione delle prove, qualora sia  stato  accertato il mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui  all’allegato  I. I campioni, per i quali non sono state rilevate irregolarita’, sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo.
7. Le autorita’ competenti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni ed in coordinamento tra loro, cooperano nell’attuazione delle verifiche e dei controlli e si avvalgono delle strutture tecniche esistenti presso gli organismi notificati.
8. Quando vi e’ motivo di supporre la non conformita’ dell’impianto fisso ed, in particolare,  quando vi sono reclami riguardanti perturbazioni prodotte dall’impianto, le  autorita’ competenti chiedono la documentazione della conformita’ dell’impianto fisso in questione  e,  se  necessario, avviano una valutazione. Laddove si rilevi la non conformita’, le autorita’ competenti prescrivono le misure necessarie per rendere gli impianti fissi conformi ai requisiti in materia di protezione di cui all’allegato I, punto 2.
9. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 15, le autorita’ competenti, quando accertano la non conformita’ delle apparecchiature alle disposizioni del presente decreto   legislativo, ordinano al responsabile dell’immissione dell’apparecchio nel mercato o al responsabile dell’installazione dell’impianto fisso di adottare, entro il termine di trenta giorni, tutte le misure idonee per rendere dette apparecchiature conformi.
10.  Decorso  inutilmente il termine di cui al comma 9, fatta salva l’applicazione  delle  sanzioni  di cui all’articolo 15, le autorita’ competenti ordinano l’immediato ritiro dal commercio dell’apparecchio di  cui  all’articolo 3, a cura e spese del soggetto destinatario del provvedimento.  Nel  caso  di  impianto fisso le autorita’ competenti provvedono  ad adottare le misure cautelari e il fermo amministrativo dell’impianto.
11. Nel caso di mancato adeguamento, le autorita’ competenti adottano le misure idonee a  limitare  o vietare l’immissione del prodotto  sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio, a spese del responsabile dell’immissione delle apparecchiature nel mercato.

 

Art. 13.
Misure di salvaguardia

1. Nel  caso  in  cui  le  autorita’  competenti  accertano  che un apparecchio recante la marcatura CE non e’ conforme alle prescrizioni del presente decreto legislativo, adottano tutte le misure necessarie per  ritirarlo  dal  mercato,  vietarne l’immissione nel mercato o la messa in servizio, o per limitarne la libera circolazione.
2.  L’adozione  dei  provvedimenti  di  cui  al comma 1 avviene nel rispetto  delle  garanzie partecipative previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3.  Le autorita’ competenti informano immediatamente la Commissione e  gli  altri  Stati  membri  di  tali  misure, indicano le ragioni e specificano, in particolare, se la non conformita’ e’ dovuta:
a) all’inosservanza  dei requisiti essenziali di cui all’allegato I,  se  l’apparecchio  non  e’ conforme alle norme armonizzate di cui all’articolo 8;
b) ad  un’applicazione  erronea  delle  norme  armonizzate di cui all’articolo 8;
c) a lacune delle norme armonizzate di cui all’articolo 8.
4.  Nei  casi  di  cui al comma 1, le autorita’ competenti adottano provvedimenti  definitivi  conformemente  alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea dopo le consultazioni comunitarie espletate dalla stessa.
5. Se l’apparecchio non conforme e’ stato sottoposto alla procedura di   valutazione  della  conformita’  di  cui  all’allegato  III,  le autorita’  competenti  adottano  le  misure  del  caso  nei  riguardi dell’autore  della  dichiarazione di cui all’allegato III, punto 3, e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

Art. 14.
Organismi notificati

1. Ai fini della designazione degli organismi che possono espletare i  compiti di cui all’allegato III, le autorita’ competenti applicano i criteri di cui all’allegato VI.
2.  Per  ottenere  la designazione di cui al comma 1, gli organismi interessati presentano   apposita istanza, corredata  di ogni informazione  e documentazione comprovante il rispetto dei criteri di cui  all’allegato  VI,  al  Ministero  delle  comunicazioni,  che ne trasmette copia al Ministero dello sviluppo economico.
3.  Le  disposizioni concernenti le modalita’ di presentazione e il contenuto della domanda sono indicate nell’allegato VII.
4.  Il  provvedimento  di  designazione  ha  durata triennale ed e’ rinnovabile; esso e’ rilasciato dal Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
5.  Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione europea  gli organismi designati di cui al comma 1 ed ogni successiva variazione, precisando se questi organismi sono  designati ad espletare i compiti di cui all’allegato  III  per  tutte  le apparecchiature  disciplinate  dal  presente  decreto legislativo e a verificare  i  requisiti  essenziali  di  cui all’allegato I, o se il campo   di   applicazione  della  loro  designazione e’ limitato a determinati  aspetti o categorie di apparecchiature di cui all’allegato VIII.
6.  Le autorita’ competenti vigilano sull’attivita’ degli organismi designati.
7.  Gli  organismi  nazionali designati trasmettono semestralmente alle   autorita’  competenti  copia  su  supporto informatico  delle dichiarazioni  di  conformita’  rilasciate, nonche’ degli eventuali rifiuti o revoche delle stesse, con relative motivazioni.
8.  Le  autorita’  competenti,  quando  accertano  che un organismo notificato  non  soddisfa  piu’  i  criteri indicati nell’allegato VI ovvero  non  espleta  correttamente  i  propri  compiti,  adottano un provvedimento  motivato  di  sospensione, invitando il destinatario a conformarsi  ai  requisiti  previsti.  Se il soggetto interessato non ottempera  alle  indicazioni,  le  autorita’  competenti  revocano la designazione.
9.  Le  autorita’ competenti informano la Commissione europea e gli altri Stati membri dei provvedimenti di cui al comma 8.
10.  Ai  fini  del  rinnovo  della  sua  designazione,  l’organismo presenta  apposita  domanda  con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di  scadenza  della  designazione  stessa,  secondo  le disposizioni  di  cui  al  comma 3.  Il  provvedimento  di rinnovo e’ adottato  dal  Ministro  delle  comunicazioni,  di  concerto  con  il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 15.

Sanzioni

1. Chiunque immette nel mercato ovvero installa apparecchiature non conformi  ai  requisiti  di  protezione  di  cui  all’allegato  I  e’ assoggettato  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da   euro  4.000,00  ad  euro  24.000,00.  Alla  stessa  sanzione  e’ assoggettato  chiunque  apporta  modifiche  ad apparecchiature dotate della  prescritta marcatura CE, che comportano la mancata conformita’ ai requisiti di protezione.
2. Chiunque  immette  nel  mercato, commercializza, distribuisce in qualunque  forma  o  installa  apparecchi  che,  seppure  conformi ai requisiti  di protezione di cui all’allegato I, sono sprovvisti della prescritta marcatura CE, e’ assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.
3.  Chiunque  immette  nel mercato, commercializza, distribuisce in qualunque  forma  o  installa  apparecchi  che,  seppure  conformi ai requisiti  di protezione di cui all’allegato I, sono sprovvisti della documentazione  tecnica  e  della dichiarazione di conformita’ di cui all’allegato  IV  e’  assoggettato  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.
4.  Chiunque installa impianti fissi che, seppur conformi  ai requisiti specifici di cui  all’allegato  I, sono sprovvisti della prescritta documentazione e’ assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.
5.  Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura CE ovvero ne limitano la  visibilita’  e  la  leggibilita’  e’ assoggettato  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
6. Chiunque promuove pubblicita’ per apparecchiature  che  non rispettano  le  prescrizioni  del  presente  decreto  legislativo  e’ assoggettato  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.
7.  Chiunque  apporta, per uso personale, ad apparecchiature dotate di  marcatura  CE  modifiche che comportano la mancata conformita’ ai requisiti  di protezione e’ assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00.
8. Qualora sia accertata una delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3,   4   e   5,  l’organo  accertatore  procede  al  sequestro  delle apparecchiature  ed invita il trasgressore alla loro regolarizzazione o   ritiro  dal  mercato.  Decorso  il  termine  di  sessanta  giorni dall’accertamento,   qualora  il  trasgressore  non  abbia  adempiuto all’invito  e’  disposta  la sanzione amministrativa accessoria della confisca dell’apparecchiatura.

 

Art. 16.
Disposizioni finanziarie

1. Alle  attivita’  di designazione e di rinnovo degli organismi di cui  all’articolo 14,  ai controlli successivi sui medesimi organismi ed  ai controlli successivi dei prodotti sul mercato, si applicano le disposizioni  di  cui all’articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2.   Il   decreto   di   determinazione   delle   tariffe,  di  cui all’articolo 47,  comma 4,  della legge 6 febbraio 1996, n. 52, viene adottato  dal  Ministro  dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro  delle comunicazioni e con il Ministro dell’economia e delle finanze,  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4.  Le  amministrazioni  competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti   con   le  dotazioni  umane  e  strumentali  disponibili  a legislazione vigente.

 

Art. 17.
Norma di rinvio

1. Le  richieste dei soggetti interessati ad espletare i compiti di cui  all’allegato  III,  sono  presentate  ai sensi dell’articolo 14, comma 2.  In tale caso si applicano le disposizioni dell’articolo 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

 

Capo IV Disposizioni finali

Art. 18.
Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il  presente  decreto  legislativo  entra  in vigore il giorno successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana; dalla stessa data e’ abrogato il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615.
2. I riferimenti alla direttiva 89/336/CEE, recepita con il decreto legislativo  12 novembre  1996,  n. 615, sono considerati riferimenti alla   direttiva   2004/108/CE,  recepita  con  il  presente  decreto legislativo,  e  si  leggono secondo la tabella di concordanza di cui all’allegato IX.

 

Art. 19.
Disposizioni transitorie e finali

1. Gli apparecchi soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1,  del  decreto  legislativo  12 novembre  1996, n. 615, per i quali  il  produttore  o il suo rappresentante autorizzato ha redatto una   dichiarazione  di  conformita’  secondo  la  procedura  di  cui all’articolo 7,  comma 1,  di  detto  decreto  legislativo,  entro il 20 luglio  2007, continuano ad essere prodotti ed immessi nel mercato fino al 20 luglio 2009.
2. Gli apparecchi soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 2,  del  decreto  legislativo  12 novembre  1996, n. 615, per i quali  sono  stati ottenuti una relazione tecnica o un certificato da un  organismo  competente secondo la procedura di cui all’articolo 7, comma 2,  di  detto  decreto  legislativo  entro  il  20 luglio 2007, continuano  ad  essere  prodotti  ed  immessi  nel  mercato  fino  al 20 luglio  2009.  Dopo  il 20 luglio 2009 e’ consentita la immissione nel mercato unicamente di apparecchi conformi al presente decreto.
3.  Gli  impianti  fissi  messi  in servizio dopo il 20 luglio 2007 devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto.
4.  Gli  organismi  competenti  riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, per i quali e’ stato pubblicato il  decreto  di riconoscimento entro il 20 luglio 2007, continuano ad operare come organismi notificati ai sensi dell’articolo 14, limitatamente alle  categorie  per le quali e’ stato ottenuto il riconoscimento, per quanto rispondenti a   quelle   previste nell’allegato  VIII,  fino  alla scadenza del riconoscimento stesso e comunque non oltre il 20 luglio 2009.
5.  Per  le  attivita’  di cui ai commi 1, 2 e 3 poste in essere in osservanza  del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, dopo il 20 luglio  2007  e prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i soggetti interessati procedono all’adeguamento alle  nuove disposizioni nel termine di sessanta giorni dalla data di cui all’articolo 18, comma 1.
6.  I  procedimenti  di riconoscimento degli organismi competenti o notificati,  pendenti  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto,  sono  definiti  secondo  le nuove disposizioni. L’eventuale regolarizzazione  delle istanze avviene entro il termine di 60 giorni dalla data di cui all’articolo 18, comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 6 novembre 2007

NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Bersani, Ministro delle sviluppo economico
Gentiloni Silveri, Ministro delle comunicazioni
D’Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Allegato I
(previsto dall’articolo 7)

REQUISITI ESSENZIALI DI CUI ALL’ARTICOLO 7

 

1. Requisiti in materia di protezione.
Le apparecchiature sono progettate e fabbricate, secondo le tecniche piu’ recenti, in modo tale che:
a) le  perturbazioni  elettromagnetiche  prodotte non raggiungano un’intensita’   tale  da  impedire  il  normale  funzionamento  delle apparecchiature radio e di telecomunicazione;
b) presentino un livello d’immunita’ alle perturbazioni elettromagnetiche   prevedibili   nelle  condizioni d’uso  cui  sono destinate   tale  da  preservarne  il  normale  funzionamento  da un deterioramento inaccettabile.
2. Requisiti specifici per gli impianti fissi.
Installazione e utilizzo previsto di componenti:
Gli impianti fissi sono installati secondo le regole dell’ingegneria  industriale  e  le  indicazioni  sull’uso cui i loro componenti sono destinati, al fine di soddisfare i requisiti in materia  di  protezione di cui al punto 1. Dette regole di ingegneria industriale  sono  documentate  e  la persona responsabile le tiene a disposizione delle competenti Autorita’ a fini ispettivi fintantoche’ gli impianti fissi sono in funzione.

 

Allegato II
(previsto dall’articolo 9)

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ DI CUI ALL’ARTICOLO 9
(Controllo interno della fabbricazione)

 

1. Il  fabbricante  effettua  una  valutazione della compatibilita’ elettromagnetica   degli   apparecchi,   sulla   base   dei  fenomeni pertinenti,  al  fine  di  conformarsi  ai  requisiti  in  materia di protezione  di  cui all’allegato I, punto 1. La corretta applicazione di  tutte  le  pertinenti  norme  armonizzate i cui riferimenti siano stati   pubblicati   nella  Gazzetta  ufficiale  dell’Unione  europea equivalgono all’effettuazione di una valutazione della compatibilita’ elettromagnetica.
2. La valutazione della compatibilita’ elettromagnetica tiene conto di  tutte  le  normali condizioni di funzionamento cui gli apparecchi sono destinati. Se  gli apparecchi possono   assumere  varie configurazioni,  la valutazione della compatibilita’ elettromagnetica accerta  che  gli  apparecchi  soddisfino  i  requisiti in materia di protezione di cui all’allegato I, punto 1, in tutte le configurazioni possibili  identificate dal fabbricante come rappresentative dell’uso cui gli apparecchi sono destinati.
3. In base alle disposizioni di cui all’allegato IV, il fabbricante predispone la documentazione  tecnica  attestante  la  conformita’ dell’apparecchio ai requisiti essenziali della direttiva 2004/108/CE.
4.  Il  fabbricante  o  il  suo  rappresentante  autorizzato  nella Comunita’  tengono  la  documentazione  tecnica  a disposizione delle autorita’  competenti  per un periodo di almeno dieci anni dalla data di fabbricazione degli ultime apparecchi del tipo in questione.
5.  La  conformita’ degli apparecchi a tutti i pertinenti requisiti essenziali  e’  attestata  da  una  dichiarazione  di  conformita’ CE rilasciata dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato nella Comunita’.
6.  Il  fabbricante  o  il suo rappresentante autorizzato stabiliti nella   Comunita’  tengono  la  dichiarazione  di  conformita’  CE  a disposizione  delle  autorita’ competenti per un periodo di almeno 10 anni  a decorrere dalla data di fabbricazione degli ultimi apparecchi del tipo in questione.
7.  Nel  caso  in  cui ne’ il fabbricante ne’ il suo rappresentante autorizzato  siano  stabiliti nella Comunita’, l’obbligo di tenere la dichiarazione di conformita’ CE e la  documentazione  tecnica  a disposizione  delle autorita’ competenti incombe sull’importatore che immette gli apparecchi in questione nel mercato.
8.  Il fabbricante prende tutte le misure necessarie per assicurare che  i  prodotti  siano  fabbricati conformemente alla documentazione tecnica  di cui al punto 3 e ai requisiti della direttiva 2004/108/CE ad essi applicabili.
9.  La  documentazione tecnica e la dichiarazione di conformita’ CE sono  redatte conformemente alle disposizioni riportate nell’allegato IV.

 

Allegato III
(previsto dall’articolo 9)

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ DI CUI ALL’ARTICOLO 9

 

1. La  presente  procedura consiste nell’applicazione dell’allegato II, completato come segue.
2. Il   fabbricante  o  il  suo  rappresentante  autorizzato  nella Comunita’   presentano   la   documentazione   tecnica  all’organismo notificato  di  cui  all’articolo 14 e chiedono che esso proceda alla valutazione. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella Comunita’   specificano  all’organismo  notificato  gli  aspetti  dei requisiti   essenziali  che  devono  essere  valutati  dall’organismo notificato.
3.  L’organismo  notificato  esamina  la  documentazione  tecnica e valuta  se  la  documentazione  tecnica  dimostra adeguatamente che i requisiti della direttiva 2004/108/CE sottoposti alla sua valutazione sono  rispettati.  Se  la conformita’ dell’apparecchio e’ confermata, l’organismo  notificato  trasmette una dichiarazione al fabbricante o al  suo  rappresentante  autorizzato  nella  Comunita’  attestante la conformita’  di  detto apparecchio. Tale dichiarazione si limita agli aspetti  dei  requisiti  essenziali  che  sono  stati sottoposti alla valutazione dell’organismo notificato.
4. Il fabbricante aggiunge la dichiarazione dell’organismo notificato alla documentazione tecnica.

 

Allegato IV
(previsto dall’articolo 12)

DOCUMENTAZIONE TECNICA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE

 

1. Documentazione tecnica.
La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformita’ dell’apparecchio  ai  requisiti  essenziali. Deve comprendere la progettazione e la fabbricazione dell’apparecchio in particolare:
una descrizione generale dell’apparecchio;
documentazione attestante la conformita’ alle norme armonizzate eventualmente applicate, in tutto o in parte;
quando  il fabbricante non ha applicato norme armonizzate o le ha applicate  solo  in  parte,  una  descrizione e una spiegazione delle misure adottate per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva 2004/108/CE,  con una descrizione della valutazione della compatibilita’  elettromagnetica  di  cui all’allegato II, punto 1, i risultati dei calcoli progettuali effettuati, gli esami effettuati, i rapporti di prova, ecc.;
una  dichiarazione dell’organismo notificato, se e’ stata seguita la procedura di cui all’allegato III.
2. Dichiarazione di conformita’ CE.
La dichiarazione di conformita’ CE deve contenere  almeno gli elementi seguenti:
1. un riferimento specifico alla direttiva 2004/108/CE;
2. l’identificazione dell’apparecchio a cui si riferisce, ai sensi dell’articolo 11, comma 1;
3. il nome e l’indirizzo del fabbricante e, se del caso, il nome e l’indirizzo del suo rappresentante autorizzato nella Comunita’;
4. un riferimento datato alle specificazioni rispetto cui e’ dichiarata la conformita’, per assicurare la conformita’ dell’apparecchio alle disposizioni della direttiva 2004/108/CE;
5. la data della dichiarazione;
6. le generalita’ e la firma della persona autorizzata ad impegnare il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato.

 

Allegato V
(previsto dall’articolo 5)

MARCATURA «CE» DI CUI ALL’ARTICOLO 10

La  marcatura  «CE»  e’  costituita dalla sigla «CE» nella seguente forma:

—-> Vedere logo di pag. 33   <—-

La marcatura «CE» deve avere un’altezza non inferiore a 5 mm. Se e’ ridotta  o  ingrandita,  devono  essere rispettate le proporzioni del grafico qui sopra riportato.
La  marcatura «CE» deve essere apposta sull’apparecchio o sulla sua targhetta  identificativa. Se le caratteristiche dell’apparecchio non lo consentono, la marcatura «CE» deve essere apposta sull’eventuale imballaggio e sui documenti d’accompagnamento.
Se  l’apparecchio  e’  disciplinato  da altre direttive riguardanti altri aspetti, che   prevedono   anch’esse   la  marcatura  «CE», quest’ultima  indica che l’apparecchio e’ conforme anche a tali altre direttive.
Tuttavia,  quando  una  o  piu’  di  tali  direttive  consentono al fabbricante, durante un  periodo  transitorio,  di  scegliere quali disposizioni applicare, la  marcatura  «CE»  indica  soltanto  la conformita’  alle  direttive applicate dal fabbricante. In tale caso, le  disposizioni  delle  direttive  applicate,  come pubblicate nella Gazzetta  ufficiale  dell’Unione  europea, devono essere indicate nei documenti, nelle avvertenze o nelle istruzioni  prescritte dalle direttive e che accompagnano l’apparecchio.
Nota. Per le loro caratteristiche specifiche, gli impianti fissi non sono soggetti all’obbligo  della  marcatura  «CE»  e  della dichiarazione di conformita’.

 

Allegato VI
(previsto dall’articolo 5)

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ORGANISMI DA NOTIFICARE

1. Gli organismi notificati soddisfano le condizioni  minime seguenti:
a) disponibilita’  di personale e dei mezzi e delle attrezzature necessari;
b) competenza tecnica e integrita’ professionale del personale;
c) indipendenza  nella  stesura delle relazioni e nell’esecuzione dei compiti di verifica previsti dal presente decreto legislativo;
d) indipendenza   del  personale  amministrativo e tecnico nei confronti di tutte le  parti, i gruppi o le persone direttamente o indirettamente interessati dall’apparecchiatura in questione;
e) rispetto del segreto professionale da parte del personale;
f) sottoscrizione  di un’assicurazione di responsabilita’ civile;
detta polizza non e’ necessaria nel caso in cui il richiedente sia un organismo pubblico.
2.  Le  condizioni di cui al punto 1 sono verificate periodicamente dalle competenti autorita’ di cui all’articolo 2.

Allegato VII
(previsto dall’articolo 14)

MODALITA’ E CONTENUTI DELLE DOMANDE DI
AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE.

 

1. La  domanda per ottenere la designazione di cui all’articolo 14, redatta  secondo  le  disposizioni  vigenti  in  materia di bollo, al Ministero delle comunicazioni (D.G. Pianificazione e Gestione Spettro Radioelettrico  –  Ufficio II – viale America, 201 – 00144 Roma), che ne   trasmettera’   copia   al  Ministero  dello  sviluppo  economico (D.G.S.P.C.  –  Ispettorato tecnico dell’industria – Ufficio F2 – via Molise,  19  –  00187  Roma),  dovra’  contenere la dichiarazione del soddisfacimento  dei  requisiti  minimi  di  cui  all’allegato  VI  e sottoscritta dal legale rappresentante dell’organismo.
2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da cui risulti l’esercizio di attivita’ di attestazione di conformita’;
b) elenco del personale con relativi titoli di studio, qualifiche e mansioni;
c) curriculum del personale tecnico responsabile delle valutazioni ai fini della redazione  della  relazione  tecnica  o dell’attestato;
d) settori specifici di competenza di cui all’allegato VIII;
e) polizza  di  assicurazione  per  la responsabilita’ civile con massimale  non  inferiore a euro 1.500.000,00, per i rischi derivanti dall’esercizio di attivita’ di attestazione di conformita’; detta polizza non  e’ prodotta nel caso in cui il richiedente sia un organismo pubblico;
f) manuale di qualita’ dell’organismo, redatto in base alle norme della  serie  UNI  CEI  EN  ISO/IEC 17025 contenente, tra l’altro, la specifica  sezione  per  la  direttiva  2004/108/CE. In detta sezione dovranno essere indicati in dettaglio i seguenti elementi:
a. requisito richiesto dalla direttiva;
b. normativa adottata e prova da essa prevista;
c.  attrezzatura  impiegata,  ente  che  ne  ha  effettuato  la taratura con la relativa scadenza;
g) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e dei laboratori, da cui risulti la disposizione delle principali attrezzature;
h) documentazione  rilasciata  dalle autorita’ competenti comprovante l’idoneita’ dei  locali  e  degli impianti dal punto di vista dell’igiene ambientale e della sicurezza del lavoro.
Nelle  more  della  presentazione della documentazione anzidetta, l’esistenza  dei  requisiti  prescritti  dalla normativa vigente puo’ essere  provvisoriamente attestata da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante;
i) copia di eventuali riconoscimenti ottenuti;
l) due copie della documentazione presentata.
3.  Il  ricorso  a  strutture  diverse  da  quelle del richiedente, limitatamente  ad  esami  o prove complementari o particolari, dovra’ essere   specificato  nella  domanda  e  documentato  mediante  copia autenticata della apposita convenzione stipulata nelle forme di legge nonche’  mediante  la  produzione  dei  documenti  di cui al punto 2, lettere a), b), c), d) ed e), concernenti tale struttura.

 

Allegato VIII
(previsto dall’articolo 14)

ELENCO DI CATEGORIE DI APPARECCHIATURE

a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
b) apparecchiature industriali;
c) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti;
d) apparecchiature  mediche, limitatamente alle prove di compatibilita’ elettromagnetica, e scientifiche;
e) apparecchiature di tecnologia dell’informazione;
f) elettrodomestici ed apparecchiature elettriche per uso domestico;
g) apparecchiature didattiche elettroniche;
h) apparecchi  di  rete  non ricadenti sotto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 e relative reti di comunicazione elettronica;
i) impianti fissi.

Allegato IX
(previsto dall’articolo 18)

 

         TAVOLA DI CORRISPONDENZE TRA LA DIRETTIVA 89/336/CEE

                                        E LA DIRETTIVA 2004/108/CE

      Direttiva 89/336/CEE                       Direttiva 2004/108/CE                     
 Articolo 1, punto 1 Articolo 2, paragrafo 1,
 lettere a), b) e c)
 Articolo 1, punto 2 Articolo 2, paragrafo 1,
 lettera e)
 Articolo 1, punto 3 Articolo 2, paragrafo 1,
 lettera f )
 Articolo 1, punto 4 Articolo 2, paragrafo 1,
 lettera d)
 Articolo 1, punti 5 e 6
 Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 1
 Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 1, paragrafo 4
 Articolo 2, paragrafo 3 Articolo 1, paragrafo 2
 Articolo 3 Articolo 3
 Articolo 4 Articolo 5 e Allegato I
 Articolo 5 Articolo 4, paragrafo 1
 Articolo 6 Articolo 4, paragrafo 2
 Articolo 7, paragrafo 1,          
 lettera a)
 Articolo 6, paragrafi 1 e 2
 Articolo 7, paragrafo 1,         
 lettera b)
 Articolo 7, paragrafo 2
 Articolo 7, paragrafo 3
 Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafi 3 e 4
 Articolo 8, paragrafo 2
 Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafi 1 e 2
 Articolo 9, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafi 3 e 4
 Articolo 9, paragrafo 3 Articolo 10, paragrafo 5
 Articolo 9, paragrafo 4 Articolo 10, paragrafo 3
 Articolo 10, paragrafo 1, primo  
comma
 Articolo 7, Allegati II e III
 Articolo 10, paragrafo 1, secondo 
comma
 Articolo 8
 Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 7, Allegati II e III
 Articolo 10, paragrafo 3 –
 Articolo 10, paragrafo 4 –
 Articolo 10, paragrafo 5 Articolo 7, Allegati II e III
 Articolo 10, paragrafo 6 Articolo 12
 Articolo 11 Articolo 14
 Articolo 12 Articolo 16
 Articolo 13 Articolo 18
 Allegato I, punto 1 Allegato IV, punto 2
 Allegato I, punto 2 Allegato V
 Allegato II Allegato VI
 Allegato III, ultimo paragrafo – Articolo 9, paragrafo 5