Decreto Legislativo 6 ottobre 2004 n. 251 recante: “Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro”

DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2004, n.251

Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro.

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 239 dell’11 ottobre 2004)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti   la  legge  14 febbraio  2003,  n.  30,   ed  in  particolare l’articolo  7,  ai sensi del quale entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione delle  deleghe  di  cui  alla   legge stessa, il Governo puo’ adottare eventuali  disposizioni   modificative  e  correttive  con le medesime modalita’   e   con  il  rispetto  dei  medesimi  criteri  e   principi direttivi;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004;
Sentite le associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative dei datori e prestatori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8  del   decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, espresso nella seduta del 1° luglio 2004;
Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari opportunita’;
Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per gli affari  regionali, dell’economia e delle finanze e della giustizia;

 

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1.  All’articolo  5,  comma  2, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre   2003,   n.   276,   di   seguito  denominato:  «decreto legislativo»,  dopo le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa» sono  inserite  le  seguenti:   «o rilasciata da intermediari iscritti nell’elenco  speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attivita’  di  rilascio di garanzie, a cio’ autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze,».
2.  All’articolo  5,  comma 3, lettera b), del decreto legislativo, dopo  le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa» sono inserite le   seguenti:  «o  rilasciata  da  intermediari  iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attivita’ di rilascio  di garanzie, a cio’ autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze,».

Art. 2.

1. All’articolo 6 del decreto legislativo, il comma 2 e’ sostituito dal   seguente:  «2.  Sono altresi’ autorizzati allo svolgimento della attivita’ di intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6, i  comuni   singoli  o  associati nelle forme delle unioni di comuni e delle   comunita’  montane,  le  camere di commercio e gli istituti di scuola  secondaria  di secondo grado, statali e paritari a condizione che   svolgano  la  predetta  attivita’ senza finalita’ di lucro e che siano  rispettati  i  requisiti  di cui alle lettere c), f) e g), del comma  1,  dell’articolo  5,  nonche’  l’invio  di   ogni informazione relativa  al  funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall’articolo 17.».
2. All’articolo 6 del decreto legislativo, il comma 8 e’ sostituito dal   seguente: «8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle  prestazioni   e dei principi fondamentali desumibili in materia dal presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti autorizzati  ai  sensi  della   disciplina previgente allo svolgimento della  attivita’  di   intermediazione,  nonche’  i soggetti di cui al comma  3,  che   non  intendono  richiedere l’autorizzazione a livello nazionale   possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa comunicazione  al   Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali dell’ambito   regionale,  le  attivita’  oggetto di autorizzazione con esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche   sociali  provvede  alla  iscrizione dei predetti soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l’attivita’ si sia svolta  nel rispetto della normativa all’epoca vigente, nella sezione regionale dell’albo di cui all’articolo 4, comma 1.».
3.  All’articolo 6 del decreto legislativo, dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente:
«8-bis.  I  soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso svolgere l’attivita’ di intermediazione nella forma del consorzio. I soggetti autorizzati da un singola regione, ai sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con sede legale in altre regioni.».

 

Art. 3.

1.  All’articolo 12 del decreto legislativo, il comma  6  e’ sostituito  dal  seguente: «6. Restano in ogni caso salve le clausole dei  contratti  collettivi  nazionali  di   lavoro  stipulate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.».

Art. 4.

1.   La   rubrica   dell’articolo  18  del  decreto  legislativo  e’ sostituita dalla seguente: «Sanzioni».
2.   All’articolo 18 del decreto legislativo, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. L’esercizio non autorizzato delle attivita’ di cui all’articolo 4,  comma   1,  lettere a) e b), e’ punito con la pena dell’ammenda di euro  50   per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
Se vi e’ sfruttamento dei minori, la pena e’ dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda e’ aumentata fino al sestuplo. L’esercizio non autorizzato delle attivita’ di cui all’articolo 4, comma 1, lettera  c), e’ punito con  la pena dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda  da  euro 1500 a euro 7500. Se non vi e’ scopo di lucro, la  pena  e’  dell’ammenda  da  euro  500  a  euro   2500.  Se  vi  e’ sfruttamento dei minori, la pena e’ dell’arresto fino a diciotto mesi e   l’ammenda e’ aumentata fino al sestuplo. L’esercizio non autorizzato delle attivita’ di cui  all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), e’ punito con l’ammenda da euro 750 ad euro 3750.
Se non vi e’ scopo di lucro, la pena e’ dell’ammenda da euro 250 a euro 1250. Nel caso di   condanna, e’ disposta, in ogni caso, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato  per l’esercizio delle attivita’ di cui al presente comma.».
3.  All’articolo 18 del decreto legislativo, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2.  Nei confronti dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b),  o   comunque  al  di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena   dell’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi e’ sfruttamento dei minori, la pena e’ dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda e’ aumentata fino al sestuplo.».
4.   All’articolo 18 del decreto legislativo, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3.  La violazione degli obblighi e dei divieti di cui all’articolo 20,   commi 3, 4 e 5, e articolo 21, commi 1 e 2, nonche’, per il solo somministratore,   la  violazione  del  disposto di cui al comma 3 del medesimo   articolo 21,  e’  punita  con  la  sanzione   amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.».
5.  All’articolo  18  del  decreto  legislativo, dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
«5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi e’ sfruttamento dei minori, la pena e’ dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda e’ aumentata fino al sestuplo.».

 

Art. 5.

1.  All’articolo 21, comma  4, del decreto legislativo, sono soppresse le seguenti parole: «, con indicazione degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1,».

 

Art. 6.

1. All’articolo 29 del decreto legislativo, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori  di   lavoro comparativamente piu’ rappresentative, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro  e’ obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto,a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.».
2.  All’articolo  29  del decreto legislativo, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal  comma 1, il lavoratore interessato puo’ chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2.
3-ter.  Fermo  restando  quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attivita’ di impresa o professionale.».

 

Art. 7.

1.  All’articolo 30 del decreto legislativo, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:  «4-bis.  Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo’ chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che  ne  ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2.».

Art. 8.

1.   All’articolo  31  del   decreto  legislativo,  il  comma  2  e’ sostituito   dal  seguente:  «2.  I  consorzi di societa’ cooperative, costituiti ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio   dello  Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio l979, n. 12,  per  conto delle societa’ consorziate o delegarne l’esecuzione a una societa’ consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per il  tramite  dei  consulenti  del   lavoro,  anche  se  dipendenti dai predetti  consorzi,   cosi’  come  previsto  dall’articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.».

 

Art. 9.

1.  All’articolo  32,  comma 2, del decreto legislativo, le parole:
«di  cui  all’articolo  1676» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo  29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

Art. 10.

1. All’articolo 34 del decreto legislativo, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1.Il contratto di lavoro intermittente puo’  essere   concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo  o   intermittente,  secondo  le  esigenze individuate dai contratti    collettivi stipulati da associazioni dei datori  e prestatori  di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale  o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno ai sensi dell’articolo 37.».

Art. 11.

1.  All’articolo  53,  comma 3, del decreto legislativo, il secondo periodo  e’  sostituito dai seguenti: «In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore  di  lavoro  e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalita’  di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1,  il   datore  di  lavoro  e’  tenuto a versare la differenza tra la contribuzione  versata  e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento  contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore   al  termine  del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione cosi’ stabilita   esclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.».

Art. 12.

1. All’articolo 55 del decreto legislativo, il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui sia esclusivamente  responsabile  il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione della finalita’ di cui all’articolo 54, comma 1, il datore di lavoro e’ tenuto a versare la differenza tra la contribuzione  versata  e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento  contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore  al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione cosi’ stabilita esclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.».

Art. 13.

1.  All’articolo  59, comma 3, dopo le parole: «lettere b), c), d), e)  ed f)» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto del regolamento (CE)  n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita’  europee  il 13 dicembre 2002».

 

Art. 14.

1. Dopo l’articolo 59 del decreto legislativo e’ inserito il seguente:
«Art.  59-bis (Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro). – 1. Ai contratti  di  formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre  2003   e  fino  al 31 ottobre 2004, sulla base di progetti autorizzati entro il 23 ottobre  2003, si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,  ad eccezione dei benefici economici previsti in materia di contratti di formazione e lavoro, per i quali si applica la disciplina di cui al comma 2.
2. Per poter accedere ai benefici economici previsti dalla disciplina vigente prima della data del 24 ottobre 2003 in materia di contratti  di  formazione e lavoro, nel limite massimo complessivo di 16.000 lavoratori, i datori di lavoro, che abbiano stipulato i contratti  di  cui al comma 1, devono presentare, entro trenta giorni dalla  stipula,  domanda all’lNPS contenente l’indicazione del numero dei   contratti  stipulati.  Alla  domanda  va  allegata   copia  delle rispettive autorizzazioni.
3.  L’I.N.P.S. ammette, entro il 30 novembre 2004 e nel limite numerico   di  cui  al comma 2, l’accesso ai benefici economici di cui allo stesso comma 2, secondo il criterio della priorita’ della data della  stipula del contratto di formazione e lavoro. L’accesso ai benefici  e’  comunque concesso in via prioritaria ai contratti di formazione e lavoro stipulati nell’ambito di contratti d’area o patti territoriali.».
2.  Per  i  contratti di formazione e lavoro gia’ stipulati, il termine  della  presentazione  delle domande di cui al comma  2, dell’articolo  59-bis  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,   decorre  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

Art. 15.

1. L’articolo 68 del decreto legislativo e’ sostituito dal seguente:
«Art.  68  (Rinunzie  e  transazioni). – 1. Nella riconduzione a un progetto,  programma  di  lavoro  o fase di esso dei contratti di cui all’articolo  61,  comma  1,  i  diritti  derivanti da un rapporto di lavoro  gia’  in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni  tra  le  parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII secondo lo schema dell’articolo 2113 del codice civile.».

 

Art. 16.

1. All’articolo 70, comma 2, del decreto legislativo, le parole: «a 3 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 5 mila euro».

Art. 17.

1.   L’articolo 72 del decreto legislativo   e’  sostituito dal seguente:
«Art.  72  (Disciplina del lavoro accessorio). – 1. Per ricorrere a prestazioni  di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite   autorizzate  uno o piu’ carnet di buoni per prestazioni di lavoro   accessorio  il cui valore nominale e’ fissato con decreto del Ministro   del  lavoro  e  delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato.
2.  Tale  valore  nominale  e’  stabilito tenendo conto della media delle  retribuzioni  rilevate  per  le  attivita’ lavorative affini a quelle di cui all’articolo 70, comma 1, nonche’ del costo di gestione del servizio.
3.  Il  prestatore di  lavoro  accessorio  percepisce   il  proprio compenso  presso il concessionario, di cui al comma 5, all’atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro  accessorio.  Tale compenso e’ esente da qualsiasi imposizione fiscale   e  non  incide  sullo  stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
4.  Il  concessionario  provvede  al pagamento delle spettanze alla persona  che  presenta  i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice  fiscale;  effettua il versamento per suo conto dei contributi per   fini  previdenziali  all’INPS,  alla  gestione  separata   di cui all’articolo 2,  comma  26,  della  legge  8 agosto   1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi  contro gli infortuni all’INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l’importo autorizzato dal decreto, di cui  al comma 1, a titolo di rimborso spese.
5.  Il  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto,  individua  le  aree  metropolitane  e il concessionario del servizio  attraverso  cui  avviare  una prima fase di sperimentazione delle  prestazioni  di  lavoro  accessorio  e   regolamenta  criteri e modalita’  per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.».
2.  Il  termine  per  l’adozione  del  decreto   di  cui  al comma 1 dell’articolo  72  del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, decorre  dalla  data  di  entrata  in   vigore  del  presente  decreto legislativo.

 

Art. 18.

1.   L’articolo 75 del decreto legislativo e’ sostituito dal seguente:
«Art.  75  (Finalita).  –  1.  Al fine di ridurre il contenzioso in materia  di  qualificazione dei contratti di lavoro, le parti possono ottenere   la  certificazione  del  contratto   secondo  la  procedura volontaria stabilita nel presente Titolo.».

 

Art. 19.

1. All’articolo 85, comma 1, del decreto legislativo, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) l’articolo 2, comma 2, l’articolo 3 e l’articolo 11, lettera l), della legge 19 gennaio 1955, n. 25;».

Art. 20.

1.  All’articolo  86,  comma 1, del decreto legislativo, le parole:
«Termini  diversi,  anche  superiori  all’anno,  di   efficacia»  sono sostituite  dalle  seguenti: «Termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre 2005, di efficacia».
2.  All’articolo 86, comma 10, lettera b), del decreto legislativo, secondo   capoverso,  la lettera b-ter), e’ sostituita dalla seguente:
«b-ter trasmette all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori,   oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di  attivita’,   il  nominativo  delle  imprese  esecutrici dei lavori unitamente  alla  documentazione  di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarita’ contributiva, anche in caso  di   variazione  dell’impresa  esecutrice dei lavori, e’ sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.».
3.  All’articolo  86 del decreto legislativo, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis.  Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.  608,  cosi’  come sostituito dall’articolo 6, comma 3, del decreto  legislativo  19 dicembre 2002, n. 297, il giorno antecedente alla data di instaurazione dei rapporti. Il presente comma si applica a  decorrere  dalla  data  stabilita  dal  decreto  di cui al comma 7 dell’articolo  4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, introdotto   dall’articolo   6,  comma  1,  del   decreto  legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.
10-ter.  La  violazione  degli  obblighi  di cui al comma 10-bis e’ punita  con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 19, comma 3.».

Art. 21.

1.  I  dirigenti,  o i funzionari da essi delegati, delle Direzioni provinciali  del  lavoro, incaricati della rappresentanza nei giudizi di   opposizione   ai  sensi   degli  articoli 22  e  23  della  legge 24 novembre   1981,  n.  689,  rappresentano  e difendono, nell’ambito delle   attivita’  istituzionali  dell’Amministrazione e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Ministero del lavoro e delle  politiche   sociali  nei  giudizi  di  cui  all’articolo 80 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della   Repubblica italiana. E ‘fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 6 ottobre 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Moratti, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
La  Loggia, Ministro per gli affari regionali
Siniscalco, Ministro dell’economia e delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli