Decreto Legislativo 7 dicembre 2017 n.203 del Presidente della Repubblica recante “Riforma delle diposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo a norma dell’articolo 33 della Legge 14 novembre 2016 n.220”

DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2017, n. 203 

Riforma delle diposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma  dell’articolo  33 della legge 14 novembre 2016, n. 220. 

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2017)

Vigente al: 12-1-2018 

 

  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 9, 21, 33, 76, 87 e 117 della Costituzione;

  Vista la legge 14 novembre 2016, n.  220,  recante  disciplina  del cinema e dell’audiovisivo, e,  in  particolare,  l’articolo  33,  che delega il Governo ad adottare uno o piu’ decreti legislativi  per  la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli  strumenti e delle procedure attualmente previsti dall’ordinamento in materia di tutela  dei  minori  nella  visione  di  opere   cinematografiche   e audiovisive;

  Visto il  regio  decreto  18  giugno  1931  n.  773,  e  successive modificazioni, recante approvazione del testo unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza, e in particolare gli articoli 77 e 78;

  Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161, recante revisione dei film e dei  lavori  teatrali  ed  il  relativo  regolamento  di   esecuzione approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  11  novembre 1963, n. 2029;

  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al sistema penale, e successive modificazioni;

  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  istituzione dell’Autorita’ per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi  delle  telecomunicazioni  e  radiotelevisivo,  e  successive modificazioni;

  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante  testo unico dei servizi di media audiovisivi e  radiofonici,  e  successive modificazioni;

  Visto il  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  recante attuazione dell’articolo 44  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo e, in particolare, l’articolo 134, e successive modificazioni;  

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;

  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano, ai sensi del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  nella

riunione del 2 novembre 2017;

  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 30 ottobre 2017;

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 22 novembre 2017;

  Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali  e del turismo;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

 Oggetto e finalita’

  1. Il presente decreto provvede alla riforma, al riassetto  e  alla razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nella visione di  opere  cinematografiche  e  audiovisive,  ispirandosi ai  principi  di  liberta’  e  di  responsabilita’  degli imprenditori  del  settore  cinematografico  e  audiovisivo   e   dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia.  

  2. Il presente  decreto,  in  particolare,  detta  disposizioni  in materia di classificazione delle opere cinematografiche, con riguardo ai profili organizzativi, procedimentali e sanzionatori.

Art. 2

Classificazione delle opere cinematografiche

  1. La classificazione delle opere cinematografiche  e’  finalizzata ad assicurare il giusto e equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori   e   la   liberta’   di   manifestazione   del   pensiero   e dell’espressione artistica.

  2.  La  classificazione  e’  proporzionata  alle   esigenze   della protezione dell’infanzia e della tutela dei minori,  con  particolare riguardo alla sensibilita’ e allo sviluppo della personalita’  propri di ciascuna fascia d’eta’ e al rispetto della dignita’ umana.  A  tal fine, le opere  cinematografiche  sono  classificabili,  in  base  al pubblico di destinazione, nel modo seguente:  

    a) opere per tutti;

    b) opere non adatte ai minori di anni 6;

    c) opere vietate ai minori di anni 14;

    d) opere vietate ai minori di anni 18.

  3. Per le opere di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il  minore non puo’ assistere agli spettacoli di opere cinematografiche per  cui non ha conseguito l’eta’ prevista per la visione, salvo che  non  sia accompagnato da un genitore o  da  chi  esercita  la  responsabilita’ genitoriale e abbia compiuto almeno, rispettivamente, 12 e 16 anni.

Art. 3

Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche

  1. Presso la Direzione generale Cinema, di  seguito:  «DG  Cinema», del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo,  di seguito:  «Ministero»,   e’   istituita   la   Commissione   per   la classificazione delle opere cinematografiche, di seguito Commissione.

La   Commissione   opera   quale   organismo   di   controllo   della classificazione ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera b), della legge n. 220 del 2016.

  2. La Commissione verifica la  corretta  classificazione,  proposta dagli   operatori   nel   settore   cinematografico,   delle    opere cinematografiche.

  3. La Commissione e’ composta da un Presidente  e  da  quarantanove membri,  nominati,  nel  rispetto  dell’equilibrio  di  genere,   dal Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, per  una durata di tre anni, rinnovabili una sola volta.  Il  Presidente  e  i membri sono scelti tra esperti, anche in  quiescenza,  di  comprovata qualificazione professionale e competenza nel settore cinematografico o negli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei  minori o nella comunicazione sociale. In particolare, i  membri  sono  cosi’ individuati:

    a) quattordici componenti scelti tra professori  universitari  in materie giuridiche, avvocati, magistrati assegnati a incarichi presso il tribunale dei minori, magistrati  amministrativi,  avvocati  dello Stato e consiglieri parlamentari;

    b) sette componenti scelti tra esperti con particolari competenze sugli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori;  

    c)  sette  componenti  scelti  tra  professori  universitari   di psicologia,  psichiatria  o  pedagogia,   pedagogisti   e   educatori professionali;

    d)  sette  componenti  scelti  tra  sociologi   con   particolare competenza  nella   comunicazione   sociale   e   nei   comportamenti dell’infanzia e dell’adolescenza;

    e) sette componenti designati  dalle  associazioni  dei  genitori maggiormente rappresentative;

    f)  quattro  componenti  scelti   tra   esperti   di   comprovata qualificazione nel settore cinematografico, quali critici, studiosi o autori.

    g) tre componenti designati dalle associazioni per la  protezione degli animali maggiormente rappresentative;  

  4. Il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e  del  turismo provvede alla  comunicazione  dei  nominativi  dei  componenti  della Commissione alle Commissioni parlamentari  competenti,  allegando  il curriculum vitae dei soggetti designati.  

  5.  Ai  componenti  della  Commissione  non  spettano  gettoni   di presenza, compensi, indennita’ ed emolumenti comunque denominati,  ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute  previste dalla normativa vigente. Le risorse umane, finanziarie e  strumentali necessarie per il funzionamento  della  Commissione  sono  assicurate dalla DG Cinema nell’ambito  di  quelle  disponibili  a  legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  6. La Commissione adotta un proprio regolamento  di  funzionamento, approvato con decreto  del  direttore  generale  Cinema,  sentito  il Consiglio superiore del cinema e l’audiovisivo, entro  trenta  giorni dalla data di insediamento della Commissione. Il regolamento  prevede altresi’   l’organizzazione   dei   lavori   della   Commissione   in sottocommissioni,  fermo  restando  che  in  ogni   sottocommissione, presieduta da uno degli esperti di cui al comma 3, lettera  a),  deve essere assicurata la presenza di tutte le professionalita’ di cui  al comma 3, lettere b), c), d) ed e)  e,  nel  caso  di  verifica  della classificazione di opere riferite a, o in cui vi e’ uso di,  animali, anche g).

Art. 4

Procedimento di verifica della classificazione

  1. In base al principio di responsabilizzazione degli operatori nel settore cinematografico, i produttori o i distributori o chi ne abbia  titolo qualificano l’opera sulla base della  classificazione  di  cui all’articolo 2.

  2. Almeno venti giorni prima della data della prima  proiezione  in sala dell’opera, i soggetti di cui al comma 1 inviano una copia della opera, con  motivazione  della  classificazione  assegnata,  alla  DG Cinema per la verifica da parte della Commissione.  Le  modalita’  di invio, il formato dell’opera e la  relativa  modulistica,  nonche’  i casi di eventuale riduzione del temine di cui al  primo  periodo  per ragioni di urgenza sono definiti con decreto del  direttore  generale Cinema entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente decreto.

  3. La Commissione, entro  venti  giorni  dalla  ricezione,  visiona l’opera  e  si  esprime,  redigendo  apposito   verbale,   circa   la correttezza o meno della classificazione assegnata  dai  soggetti  di cui al comma 1, rilasciando il proprio parere alla DG Cinema.  

  4. Entro venti giorni dalla data di  ricezione  dell’opera,  la  DG Cinema, con proprio provvedimento, comunica ai  soggetti  istanti  il parere  della   Commissione   circa   la   classificazione.   Decorso inutilmente il termine di cui al  primo  periodo,  nelle  more  della comunicazione del  parere  della  Commissione,  la  quale  e’  tenuta comunque ad esprimersi, il produttore o  il  distributore  o  chi  ne abbia titolo puo’ far uscire l’opera nelle sale cinematografiche.

  5. Avverso il parere di cui al comma 3 e’ possibile proporre, entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, istanza di riesame alla Commissione; entro i successivi quindici giorni,  due sottocommissioni  diverse  da  quella  che  ha  gia’  verificato   la classificazione  dell’opera  provvedono  al   riesame,   secondo   le modalita’  stabilite   dal   regolamento   di   funzionamento   della Commissione.  In  caso  di  riesame,  i  termini   per   il   ricorso giurisdizionale avverso l’esito della verifica della  classificazione decorrono dalla data di comunicazione del nuovo parere.  

  6. I soggetti  di  cui  al  comma  1  possono  e,  se  ne  facciano  richiesta,  devono  essere  uditi  dalla  Commissione,  prima   della formulazione del parere di cui ai commi 3 e 5.

Art. 5

Edizioni originali e opere proiettate in festival cinematografici

   1. Le edizioni originali di opere cinematografiche  straniere  sono presentate alla Commissione congiuntamente con l’edizione doppiata  o l’edizione originale sottotitolata  in  italiano,  corredate  da  una dichiarazione dell’operatore  del  settore  cinematografico,  che  ne attesti la conformita’ all’originale.

  2.  Per  le  opere  proiettate  esclusivamente   durante   festival cinematografici, la classificazione di cui all’articolo 2,  comma  2, e’ assegnata dai legali rappresentanti  dell’ente  che  organizza  la manifestazione, senza necessita’ di presentare le predette opere alla Commissione per la verifica. Per la classificazione  delle  opere  di cui al precedente periodo ai fini della successiva uscita in sala, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4.

Art. 6

Materiali pubblicitari e opere promozionali di altra opera

   1. Per  la  classificazione  di  pubblicita’  e  spot  pubblicitari destinati alle sale cinematografiche, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

  2. Gli operatori nel settore cinematografico qualificano  le  opere promozionali di altra opera sulla base della classificazione  di  cui all’articolo  2,  comma  2,  senza  necessita’  di  sottoporle   alla Commissione per la verifica.  Nel  caso  in  cui  la  classificazione dell’opera promossa risulta, a seguito della verifica da parte  della Commissione, diversa da quella  assegnata  alla  stessa  nelle  opere promozionali, gli operatori nel  settore  cinematografico  provvedono alla immediata modifica.

Art. 7

Obblighi di pubblicita’

  1. La classificazione assegnata  a  un’opera  cinematografica  deve essere visibile al  pubblico  sia  nei  materiali  pubblicitari,  ivi incluse le opere promozionali, sia nelle  sale  cinematografiche.  In particolare, nel caso in cui le opere siano state  classificate  come  non  adatte   o   vietate   ai   minori,   l’esercente   della   sala cinematografica in cui l’opera e’ proiettata e’ tenuto a darne avviso al pubblico in modo evidente su ogni manifesto o locandina dell’opera e in ogni altro  materiale  di  pubblicita’  o  comunicazione,  anche on-line.

  2. Al fine  di  consentire  una  piu’  agevole  comprensione  della classificazione e di facilitare il compito degli agenti educativi, la informazione sulla classificazione e’  accompagnata  da  una  o  piu’  icone  indicanti  la  eventuale  presenza  dei   contenuti   ritenuti sensibili per la tutela dei minori, tra i quali violenza, sesso,  uso di armi o turpiloquio. Con decreto del direttore generale Cinema,  da adottare,   sentito   il   Consiglio   superiore   del    cinema    e dell’audiovisivo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono definite le tipologie e le specifiche tecniche delle  icone  da  affiancare  alla  classificazione,   con   relativa descrizione dei corrispondenti parametri al  fine  di  agevolare  gli operatori nell’attribuzione della classificazione.

  3.  Qualsiasi  eventuale  cambio  di   classificazione   dell’opera cinematografica, a seguito della verifica da parte della Commissione, e’ immediatamente reso noto  al  pubblico,  nelle  forme  di  cui  al presente articolo.

Art. 8

Obblighi per gli esercenti cinematografici

  1. Se le opere sono state  classificate  come  vietate  ai  minori, l’esercente della sala cinematografica in cui l’opera  e’  proiettata   provvede a impedire che i minori di 14  o  di  18  anni  accedano  al locale, fatti salvi i casi, di cui all’articolo 2, comma  3,  in  cui gli stessi siano  accompagnati  dal  genitore  o  dalla  persona  che esercita la responsabilita’ genitoriale.

  2.  E’  vietato  abbinare  a  opere  alla  cui  proiezione  possono assistere i minori opere di qualsiasi genere o materiali pubblicitari o rappresentazioni di opere di futura programmazione la  cui  visione

sia vietata ai minori.  

Art. 9

Accertamento dell’illecito amministrativo e sanzioni

  1. Fermo restando quanto  previsto  dall’articolo  668  del  codice penale, in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal  presente decreto, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:  

    a) da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 30.000  euro,  nel caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di  cui  all’articolo 4, commi 1 e 2, primo  periodo,  all’articolo  5,  all’articolo  6  e all’articolo 8;

    b) da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000  euro,  nel caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di  cui  all’articolo 7.

  2. Nei casi di maggiore gravita’ o nei casi di reiterata violazione degli articoli 7 ed 8 del  presente  decreto  all’esercente  la  sala cinematografica  si  applica  anche  la  sanzione  accessoria   della chiusura del locale per un periodo non superiore a sessanta giorni.

  3. Alle sanzioni amministrative previste dal presente  articolo  si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981,  n. 689, ad eccezione dell’articolo 16.

  4. Il provvedimento di applicazione  delle  sanzioni  previste  dai commi 1 e 2 e’ trasmesso  senza  ritardo  dalla  Prefettura  alla  DG Cinema, che ne cura la pubblicazione per estratto  nel  proprio  sito internet. Nel caso in cui avverso il  provvedimento  di  applicazione della sanzione sia adita  l’autorita’  giudiziaria,  sono  menzionati l’avvio dell’azione giudiziaria e  l’esito  della  stessa  a  margine della pubblicazione. La DG Cinema, tenuto conto  della  natura  della violazione e degli  interessi  coinvolti,  puo’  stabilire  modalita’ ulteriori per dare pubblicita’ al provvedimento, ponendo le  relative spese a carico dell’autore della violazione.

Art. 10

Classificazione delle  opere  audiovisive  destinate  al  web  e  dei videogiochi

   1.  Con  regolamento   dell’Autorita’   per   le   garanzie   nelle comunicazioni,  adottato  entro  centoventi  giorni  dalla  data   di pubblicazione del presente decreto, sentito il Ministro  dei  beni  e  delle  attivita’  culturali  e  del  turismo,  e’   disciplinata   la classificazione delle  opere  audiovisive  destinate  al  web  e  dei videogiochi.

  2. La classificazione di cui al presente articolo e’ finalizzata ad assicurare il giusto e equilibrato bilanciamento tra  la  tutela  dei minori   e   la   liberta’   di   manifestazione   del   pensiero   e dell’espressione artistica. In particolare, il regolamento di cui  al presente articolo e’ adottato nel rispetto:

    a) dei principi di cui all’articolo  2,  comma  1,  del  presente decreto;

    b) delle disposizioni, in quanto compatibili, degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31  luglio  2005,  n.  177,  e  successive modificazioni, anche  con  specifico  riguardo  alla  definizione  di accorgimenti  tecnici  idonei  ad  escludere  che  i  minori   vedano normalmente opere vietate, e delle relative sanzioni ivi previste;

    c) degli standard e delle migliori  pratiche  internazionali  del settore, con particolare riferimento ai  sistemi  di  classificazione maggiormente  diffusi,  tra  i  quali  il  PEGI,  Pan  European  Game Information – Informazioni paneuropee sui giochi.

Art. 11

Disposizioni transitorie

  1. Il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e  del  turismo nomina  la   Commissione   per   la   classificazione   delle   opere cinematografiche entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  del presente decreto.

  2. Fino all’approvazione del  regolamento  di  funzionamento  della Commissione, le Commissioni per la revisione cinematografica, di  cui alla legge 21 aprile  1962,  n.  161,  continuano  ad  esercitare  le proprie funzioni.

Art. 12

Clausola di invarianza finanziaria

  1.  All’attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  si  provvede mediante  l’utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e finanziarie  disponibili  al  legislazione  vigente,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13

Abrogazioni e disposizioni finali

  1.  A  decorrere  dalla  data  di  adozione  del   regolamento   di funzionamento della Commissione sono abrogati:  

    a) gli articoli 77 e 78 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

    b) la legge 21 aprile 1962, n. 161;

    c) il decreto del Presidente della Repubblica 11  novembre  1963, n. 2029.

  2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1:

    a) all’articolo 35, comma 3, del decreto  legislativo  31  luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, le  parole:  «dall’articolo 15 della  legge  21  aprile  1962,  n.  161»  sono  sostituite  dalle seguenti: «dall’articolo 9, commi 1, lettera a),  e  2,  del  decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220»;

    b) la lettera e)  del  comma  1  dell’articolo  134  del  decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e’ sostituita dalla seguente:  «e) la classificazione delle opere cinematografiche per  la  visione  dei minori di cui al decreto legislativo attuativo della  delega  di  cui all’articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220.»;

    c) la lettera d) del comma 6 dell’articolo 9 del decreto-legge  8 agosto 2013, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7 ottobre 2013, n. 112,  e’  sostituita  dalla  seguente:  «d)  decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 33 della legge  14 novembre 2016, n. 220, in materia di classificazione  delle  opere cinematografiche»;

    d) nei decreti attuativi della legge n. 220 del 2016  e  in  ogni disposizione legislativa o regolamentare, l’espressione: «ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui  alla  legge 21 aprile 1962, n. 161» deve intendersi  sostituita  dalla  seguente:  «istanza    di    verifica    della    classificazione     dell’opera cinematografica».

  3. Al secondo comma dell’articolo 668 del codice penale,  approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, la parola: «pellicole» e’ sostituita dalla seguente: «opere» e dopo le parole: «dell’autorita’» sono aggiunte le seguenti: «o  non  sottoposte  a  classificazione  o senza rispettare la classificazione verificata dalla Commissione  per la classificazione delle opere cinematografiche».

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi’ 7 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei Ministri

Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Visto, il Guardasigilli: Orlando