Decreto 5 settembre 2018 recante “Definizione dei criteri e delle modalità delle forme di esenzione o di riduzione ai sensi dell’articolo 45, comma 2-bis e comma 2-ter, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, di attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on-line nel mercato interno”

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI

DECRETO 5 SETTEMBRE 2018 

Definizione dei criteri e delle modalità delle forme di esenzione o di riduzione ai sensi dell’articolo 45, comma 2-bis e comma 2-ter, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, di attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on-line nel mercato interno

 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2018)

 

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI

  Vista  la  direttiva  2014/26/UE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei  diritti d’autore e dei  diritti  connessi  e  sulla  concessione  di  licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per  l’uso  on-line nel mercato interno;

  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante  delega  al  Governo per il recepimento delle direttive europee e  l’attuazione  di  altri atti dell’Unione europea – legge di delegazione europea  2015  e,  in particolare, l’art. 20;

  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, con il quale  e’ stata attuata la direttiva 2014/26/UE del Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei  diritti d’autore e dei  diritti  connessi  e  sulla  concessione  di  licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per  l’uso  on-line nel mercato interno;

  Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive  modificazioni, recante protezione del diritto d’autore e di altri  diritti  connessi al suo esercizio;

  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive modificazioni, relativo all’istituzione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo  1997, n. 59;

  Visti l’art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e l’art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attivita’ culturali  delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei  ministri  – Dipartimento per l’informazione e l’editoria – in materia di  diritto d’autore e disciplina della proprieta’ letteraria;

  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art. 10 della  legge 6 luglio 2002, n. 137;

  Vista  la  legge  9  gennaio  2008,  n.  2,  recante   disposizioni concernenti la Societa’ italiana degli autori ed editori;

  Visto l’art. 19 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,  recante disposizioni  urgenti  in  materia   finanziaria   e   per   esigenze indifferibili, convertito con modificazioni dalla  legge  4  dicembre 2017, n. 172, recante disposizioni urgenti in materia  finanziaria  e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina  dell’estinzione del reato per condotte riparatorie;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29 agosto 2014,  n.  171,  recante  regolamento  di  organizzazione  del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del  turismo,  degli uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell’organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’art.  16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con modificazioni, dalla legge  23  giugno  2014,  n.  89,  e  successive modifiche ed integrazioni;

  Considerato che con nota n. 12557  del  20  aprile  2017  l’Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e  del turismo ha definito le modalita’ per l’attuazione degli articoli  27, 45 e 49 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;

  Tenuto conto dell’istruttoria  condotta  dalla  direzione  generale biblioteche istituti culturali e diritto d’autore,  con  il  supporto del CCPDA;

  Tenuto conto del parere espresso dal  CCPDA  nell’adunanza  del  20 dicembre 2017;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto  definisce  i  criteri  e  le  modalita’  di esenzione o di riduzione di cui all’art. 15-bis, comma  2-bis,  della legge  22  aprile  1941,  n.  633,  nonche’  i  meccanismi  volti  ad assicurare   il   rispetto   delle   condizioni    che    legittimano l’applicazione di tale disposizione.

  2. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  ai  soggetti indicati all’art. 15-bis, commi  2-bis  e  2-ter,  e  non  riguardano l’ambito dei diritti connessi al diritto d’autore.

Art. 2

Spettacoli dal vivo allestiti in luoghi con capienza massima di cento

persone

  1. Agli organizzatori di spettacoli dal vivo allestiti  senza  fini di lucro, in locali al chiuso, o in aree  con  capienza  massima  non superiore a cento spettatori  e’  riconosciuta  una  riduzione  dalla corresponsione dei diritti d’autore pari al 20%  sul  totale  dovuto, indipendentemente dal numero di biglietti emessi.

Art. 3

Rappresentazione di opere di giovani esordienti

al di sotto dei trentacinque anni

  1. Agli organizzatori di spettacoli  dal  vivo  aventi  come  unico oggetto rappresentazioni di opere prime  di  giovani  esordienti,  e’ riconosciuta una riduzione dalla corresponsione dei diritti  d’autore pari al 30% sul totale dovuto, ove trattasi di prima rappresentazione assoluta dell’opera. Ai fini del presente decreto, per esordienti  si intendono i giovani autori di eta’ inferiore a trentacinque anni,  al momento della data fissata per la rappresentazione, la cui opera  sia per la prima volta rappresentata dinanzi ad un  pubblico  presente  e che siano titolari dell’intera quota dei  diritti  d’autore  su  tale opera.

  2. Qualora gli spettacoli di cui al  comma  1  vengano  organizzati all’interno degli istituti e dei luoghi della cultura, appartenenti a soggetti pubblici, di cui all’art. 101, comma 1, e comma  2,  lettere da a) ad f), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai  fini esclusivi di promozione culturale e  di  valorizzazione  delle  opere rappresentate e senza scopo di  lucro,  e’  riconosciuta  l’esenzione dalla  corresponsione  dei  diritti  d’autore,  ferma   restando   la necessita’ da parte degli organizzatori di espletare gli  adempimenti previsti nel successivo art. 5, comma 1, del presente decreto.

Art. 4

Requisiti oggettivi

  1. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto all’art. 2:  a)  al comma 1, il numero di manifestazioni complessivamente considerate  su base nazionale nell’arco di un anno  solare,  anche  se  riferite  ad autori od opere diverse, non  puo’  essere  superiore  a  venti,  con riferimento alla S.I.A.E. e  a  ciascuno  degli  altri  organismi  di gestione  collettiva;  b)  l’esecuzione,  la  rappresentazione  o  la recitazione debbono consistere in prestazioni artistiche dal  vivo  e non possono essere fissate, riprodotte,  trasmesse  o  comunicate  al pubblico in maniera da consentire la fruizione da parte  di  soggetti diversi dal pubblico presente, entro i  limiti  di  capienza  di  cui all’art. 2, comma 1.

  2. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto all’art. 3:  a)  il numero  di  manifestazioni,  complessivamente  considerate  su   base nazionale nell’arco di un anno solare, anche se riferite ad autori od opere diverse,  non  puo’  essere  superiore,  con  riferimento  alla S.I.A.E. e a ciascuno degli altri organismi di gestione collettiva, a venti per le riduzioni di cui al comma 1, e a venti per le  esenzioni di cui al comma 2;  b)  le  rappresentazioni  debbono  consistere  in prestazioni  artistiche  dal  vivo  e  non  possono  essere  fissate, riprodotte,  trasmesse  o  comunicate  al  pubblico  in  maniera   da consentire la fruizione da parte di  soggetti  diversi  dal  pubblico presente; c) l’assenza di scopo di lucro di cui al comma 2  di  detto articolo. A  tal  fine:  1)  l’accesso  alle  manifestazioni  di  cui all’art. 3, comma 2, deve essere gratuito; 2) i luoghi della  cultura dovranno prevedere un accesso ovvero un percorso dedicato diverso dal consueto ingresso,  laddove  quest’ultimo  sia  a  pagamento;  3)  e’ richiesta  altresi’  l’assenza  di   sponsorizzazioni,   nonche’   di pubblicita’ che non siano strettamente attinenti  alle  attivita’  di promozione culturale e di valorizzazione delle opere rappresentate.

  3. Le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 2 e 3 non  sono cumulabili tra loro.

  4. Agli spettacoli dal vivo oggetto del presente decreto si applica la normativa vigente in materia di pubblica  sicurezza  e  di  tutela dell’incolumita’ delle persone ed in particolare le  disposizioni  di cui all’art. 118 del regolamento per l’esecuzione del testo unico  18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 5

Verifiche e controlli

  1. Gli organizzatori di cui  agli  articoli  2  e  3  del  presente decreto, che  intendano  avvalersi  dei  benefici  previsti  all’art. 15-bis, comma 2-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, debbono  far pervenire  alla  S.I.A.E.  o  all’organismo  di  gestione  collettiva competente,  individuati  anche  attraverso  le  modalita’   previste dall’art. 27 del decreto  legislativo  15  marzo  2017,  n.  35,  con anticipo di almeno quarantacinque giorni dalla  data  di  svolgimento della manifestazione:

    a) il programma dettagliato della manifestazione;

    b)   l’indicazione   del   luogo   dove   sara’   effettuata   la manifestazione  e  una   dichiarazione   sostitutiva   dell’atto   di notorieta’   sottoscritta    dall’organizzatore    o    dal    legale rappresentante dell’ente organizzatore, ai sensi di  quanto  previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il rispetto, per ciascuna delle fattispecie, dei requisiti rispettivamente previsti  dagli  articoli  2,  3  e  4  del  presente decreto;

    c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ sottoscritta dall’autore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, attestante il fatto  che  trattasi  della  sua prima opera e che ricorrono tutti i requisiti previsti  dall’art.  3, comma 1, del presente decreto.

  2.  La  S.I.A.E.  o  altro   organismo   di   gestione   collettiva individuato, acquisita la documentazione di cui al comma 1,  procede, entro  quindici  giorni,  al  rilascio  dei   permessi   secondo   le disposizioni vigenti, motivando l’eventuale ritardo ovvero il diniego del permesso ed effettuando ogni opportuno controllo consentito dalla normativa ad esso applicabile ed in base ai dati disponibili all’atto del rilascio del permesso.

  3. Nel caso in cui dai controlli effettuati emerga la mancanza  dei requisiti richiesti  per  ottenere  la  riduzione  o  l’esenzione,  i soggetti responsabili decadono dai  benefici  previsti,  ivi  incluso quanto disposto dal successivo  art.  6,  fatte  salve  le  ulteriori responsabilita’ civili e penali derivanti dalla legge.

Art. 6

Remunerazione dei titolari dei diritti

  1. Nelle ipotesi di cui agli articoli 2 e 3 l’organismo di gestione collettiva che ha provveduto al rilascio dei  permessi,  in  coerenza con le risultanze di  bilancio,  remunera  in  forma  compensativa  i titolari  dei  diritti,  in  ragione  della  riduzione  o   esenzione riconosciuta. In particolare, nelle ipotesi di  cui  all’art.  3,  la S.I.A.E. puo’ ricorrere alle modalita’ previste  dall’art.  1,  comma 335, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in quanto compatibili.

Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

  1. Ai fini dell’applicazione dei requisiti  previsti  dall’art.  4, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a) la  S.I.A.E.  e  gli  altri organismi di gestione collettiva curano l’annotazione dei dati in  un apposito registro accessibile ai soggetti indicati nell’art.  15-bis, commi 2-bis e 2-ter.

  2. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

  3. Il presente decreto e’ trasmesso, per i relativi adempimenti, ai competenti organi  di  controllo  ed  e’  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  4. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  alla  data  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e puo’ essere sottoposto a revisione triennale.

    Roma, 5 settembre 2018

                                                Il Ministro: Bonisoli

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2018

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e politiche sociali, reg.ne n. 3132