MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 2000
Definizione dell’organizzazione interna e modalità di funzionamento del Forum delle Comunicazioni
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, riguardante l’istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 22 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 17 aprile 2000, riguardante l’organizzazione del Forum permanente delle comunicazioni ed in particolare l’articolo 1, comma 6;
Riconosciuta la necessità di definire l’organizzazione interna e le modalità di funzionamento del Forum;
Riconosciuta l’esigenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del predetto decreto 22 marzo 2000, di assicurare la massima flessibilità della struttura anche al fine di garantire, in relazione agli specifici argomenti posti all’ordine del giorno delle riunioni del Forum, la presenza – attraverso la partecipazione ai lavori di esperti – degli operatori del settore, delle industrie, delle istituzioni universitarie e di ricerca, dei consumatori ed utenti, delle associazioni ed in genere delle parti sociali;
Vista la deliberazione adottata dal Forum nella riunione plenaria del 25 luglio 2000;
decreta:
Art. 1
(Organi del Forum)
1. Il Forum permanente delle comunicazioni opera presso il Ministero delle comunicazioni in riunione plenaria, mediante il consiglio direttivo ed attraverso gruppi di lavoro permanenti.
Art. 2
(Riunione plenaria)
1. Le riunioni sono convocate dal presidente il quale, anche sulla base delle indicazioni dei membri, stabilisce l’ordine del giorno. La data di convocazione della riunione è fissata con almeno quindici giorni di anticipo, salvo casi di urgenza. Se necessario, l’ordine del giorno può essere integrato dal collegio all’inizio della riunione con il voto unanime dei presenti.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri.
3. Le deliberazioni del Forum sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
4. Il direttore della segreteria del Forum assiste alle riunioni e cura la redazione del verbale.
5. Le deliberazioni sono sottoscritte del presidente e dal direttore della segreteria.
6. Il verbale contiene l’ordine del giorno, i nominativi dei presenti, gli argomenti trattati nonché le decisioni adottate.
7. Il processo verbale è approvato nella prima riunione successiva alla riunione plenaria.
Art. 3
(Consiglio direttivo)
1. Il consiglio direttivo stabilisce, insieme con il presidente, le principali tematiche del settore delle comunicazioni da affidare allo studio ed alle indagini del Forum e ne fissa il programma di attività nonché le priorità.
2. La riunione plenaria può proporre modifiche o integrazioni al programma di attività di cui al comma 1.
3. Il consiglio direttivo può rivedere, nel corso dell’anno, il programma di attività in relazione ad esigenze sopravvenute.
4. L’attività del consiglio direttivo è coordinata dal segretario generale del Ministero delle comunicazioni. Il processo verbale delle riunioni è redatto dal componente indicato dal segretario generale e da essi sottoscritto.
Art. 4
(Gruppi di lavoro)
1. Previa deliberazione della riunione plenaria, il presidente costituisce gruppi di lavoro permanenti per lo studio delle materie di cui all’articolo 1, comma 4, lettere d), e), f) e g), del decreto ministeriale 22 marzo 2000.
2. Ciascun gruppo di lavoro permanente è coordinato da uno dei suoi componenti, prescelto dal presidente; al coordinatore è affidato l’incarico di indicare il relatore presso la riunione plenaria: il relatore, per ciascuna questione affidata al gruppo, predispone un documento da sottoporre all’esame della riunione plenaria.
3. Il coordinatore del gruppo di lavoro, previa autorizzazione del presidente, può invitare alle riunioni esperti esterni al Forum competenti nell’argomento trattato.
4. Il presidente, di sua iniziativa o su richiesta dei coordinatori dei gruppi di lavoro, può affidare la trattazione di determinate materie a gruppi di lavoro congiunti.
5. Se necessario e previa autorizzazione della riunione plenaria, il presidente può costituire gruppi di lavoro a tempo determinato.
6. Le riunioni dei gruppi di lavoro sono convocate dai coordinatori almeno sette giorni prima con l’indicazione delle materie da trattare.
7. Delle riunioni è redatto processo verbale a cura del componente indicato dal coordinatore; il processo verbale è firmato dal coordinatore e dal predetto componente.
Art. 5
(Relazione annuale)
1. Il presidente, sentito il consiglio direttivo, predispone una relazione annuale circa l’attività del Forum.
Art. 6
(Compiti della segreteria)
1. Alla segreteria del Forum compete:
a. predisporre ed inviare ai membri le convocazioni della riunione plenaria, del consiglio direttivo e dei gruppi di lavoro;
b. preparare la documentazione necessaria per le riunioni degli organi anzidetti;
c. tenere un registro di protocollo generale per l’annotazione della corrispondenza in arrivo e in partenza;
d. provvedere alla conservazione dei verbali delle riunioni plenarie, del consiglio direttivo e dei gruppi di lavoro secondo l’ordine cronologico;
e. provvedere alla classificazione per materie degli affari trattati dai predetti organi;
f. espletare gli adempimenti amministrativi connessi all’attività svolta dai componenti del Forum.
Roma, lì 3 agosto 2000
Il Ministro delle Comunicazioni
On.le Salvatore Cardinale