DECRETO MINISTERIALE 9 NOVEMBRE 2012 – POTERI SOSTITUTIVI
Il Decreto ministeriale 9 novembre 2012 attribuisce il potere sostitutivo in caso di inerzia nell’emanazione di provvedimenti amministrativi del Ministero.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativo” ed, in particolare, l’articolo 2 come modificato dall’articolo 1 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012 n.35;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 novembre 2008, n. 197, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
VISTO il decreto ministeriale 7 maggio 2009 relativo all’organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico modificato dal decreto ministeriale 22 giugno 2012;
VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 recante il Codice del processo amministrativo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 272 recante il “Regolamento di individuazione dei termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 273 recante il “Regolamento di individuazione dei termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, con il quale il dott. Corrado Passera è stato nominato Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;
VISTA la circolare n.4/12 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione che ha fornito chiarimenti circa la corretta applicazione del novellato articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riferito ai poteri sostitutivi in caso di inerzia nella conclusione del procedimento amministrativo;
TENUTO CONTO che è in corso l’aggiornamento dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per le modifiche intercorse sul decreto ministeriale del 7 maggio 2009 e per effetto di sopravvenute normative che hanno mutato alcuni procedimenti amministrativi del Ministero dello sviluppo economico;
EVIDENZIATO che gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico sono identificati nel Decreto Ministeriale del 7 maggio 2009 quali Uffici dirigenziali di livello non generale;
RICHIAMATA la nota del 14 settembre 2012 n.18512 con cui sono stati individuati, in sede di prima attuazione del citato disposto legislativo, i dirigenti generali titolari del potere sostitutivo per le strutture centrali del Ministero dello sviluppo economico;
RITENUTO dover provvedere all’individuazione dei soggetti cui attribuire per le sedi territoriali del Ministero dello sviluppo economico i poteri sostitutivi in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle stesse strutture
DECRETA
Art. 1
1. In attuazione dell’articolo 2, commi 9 bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall’articolo 1 del decreto legge 9 febbraio 2012 n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35, il potere sostitutivo in caso di inerzia nell’emanazione di provvedimenti amministrativi del Ministero dello sviluppo economico, per le strutture centrali con sede a Roma è attribuito al direttore generale preposto alla struttura di cui fa parte l’ufficio che ha omesso o ritardato l’emanazione del provvedimento.
2. Per le sedi degli Ispettorati territoriali il potere sostitutivo di cui al comma precedente, è esercitato dal direttore generale della struttura di seguito richiamata per ogni procedimento individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 272 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010 n.273.