Decreto ministeriale n. 292 del 5 novembre 2004 recante “Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni”

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 5 novembre 2004, n. 292

Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 4 dicembre 2004)

 

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista   la   legge   7 agosto  1990,  n.  241,  ed  in  particolare l’articolo 12,  che  prevede  la  determinazione  dei criteri e delle modalita’  per  la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, concernente: «Istituzione dell’Autorita’  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista  la  legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente: «Differimento dei  termini  previsti  dalla legge  31 luglio 1997, n. 249, nonche’ norme  in  materia  di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

Vista   la  deliberazione  dell’Autorita’  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  30 ottobre 1998, n. 68, concernente: «Piano nazionale di  assegnazione  delle frequenze per la radiodiffusione televisiva», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998;

Vista   la  deliberazione  dell’Autorita’  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  1° dicembre 1998, n. 78, concernente: «Regolamento per il  rilascio  delle  concessioni  per  la radiodiffusione televisiva privata  su frequenze terrestri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998;

Vista  la  legge  23 dicembre  1998,  n. 448, concernente misure di finanza  pubblica  per  la stabilizzazione  e  lo  sviluppo,  ed in particolare l’articolo 45, comma 3;

Visto  il  decreto-legge  30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni,   dalla   legge 29 marzo   1999,   n.  78,  recante: «Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  equilibrato dell’emittenza televisiva  e  per  evitare  la  costituzione  o  il  mantenimento di posizioni dominanti per il settore radiotelevisivo»;

Vista  la  legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), ed, in particolare, l’articolo 27, comma 10;

Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) ed, in particolare, l’articolo 145, commi 18 e 19;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto  il  decreto-legge  23 gennaio  2001,  n.  5, convertito, con modificazioni,   dalla legge 20 marzo   2001,   n.  66,  recante: «Disposizioni  urgenti  per  il differimento di termini in materia di trasmissioni  radiotelevisive  analogiche  e digitali, nonche’ per il risanamento di impianti radiotelevisivi»;

Vista  la  legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) ed, in particolare, l’articolo 52, comma 18;

Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed, in particolare, l’articolo 80, comma 35;

Vista  la  legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ed, in particolare, l’articolo 4, comma 5;

Visto  il  decreto-legge  24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga di  termini previsti da disposizioni legislative» ed, in particolare, l’articolo 1, comma 1;

Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in   materia   di   assetto del  sistema  radiotelevisivo  e  della RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a., nonche’ delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto   il   decreto   ministeriale   21 settembre  1999,  n.  378, concernente:  «Regolamento recante  norme  per  la  concessione alle emittenti  televisive  locali dei benefici previsti dall’articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 225, concernente: «  Regolamento  recante  modalita’  e  criteri  di  attribuzione  del contributo   previsto   dall’articolo   52,  comma 18,  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali»;

Visto  il «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed  assimilabili,  di  servizi  relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari» approvato dalla Commissione per l’assetto del  sistema  radiotelevisivo  il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;

Visto il «Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV»   approvato   dalla Commissione   per   l’assetto  del  sistema radiotelevisivo  il  5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

Vista   la  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante  disposizioni ordinamentali   in   materia di   pubblica  amministrazione  e,  in particolare, l’articolo 41, comma 9;

Considerata  la  necessita’  di  innovare la disciplina attualmente contenuta  nel  decreto ministeriale  21 settembre 1999, n. 378, per adeguarla    alle    norme   in   materia radiotelevisiva   emanate successivamente alla sua entrata in vigore;

Considerato   che  con  apposito  regolamento  del  Ministro  delle comunicazioni,  di  concerto con  il  Ministro dell’economia e delle finanze,  ai  sensi  dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  in  attuazione dell’articolo 7, comma 5, della legge 3 maggio 2004,  n.  112,  saranno  definiti  i  criteri,  secondo il principio  di  proporzionalita’, per la revoca di contributi previsti in  favore  delle  emittenti radiofoniche e televisive che diffondano messaggi    pubblicitari   ingannevoli,   anche   in   considerazione dell’attivita’ del  Comitato  di controllo di cui all’articolo 3 del citato  Codice  di  autoregolamentazione  in materia di televendite e spot  di  televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili,  di  servizi  relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, reso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 31 maggio 2004;

Ritenuto  di  non poter aderire a quanto segnalato dal Consiglio di Stato  nel  citato  parere in relazione all’integrazione del criterio prevalente  del  fatturato  medio  con  altri e diversi parametri, in quanto   le   emittenti  beneficiarie  del  contributo  del  presente regolamento gia’ soddisfano le esigenze di garantire l’autoproduzione e  l’informazione  essendo  gia’ ammesse  alle  provvidenze  di  cui all’articolo  7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con  modificazioni,  dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e, sotto il diverso profilo dell’innovazione tecnologica e dell’adeguamento degli impianti  al  piano nazionale di assegnazione delle frequenze, per la mancata attuazione di detto piano;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri GM 139366/4624/DL del 3 agosto 2004;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.
Beneficiari e ripartizione della somma stanziata

1.  I  termini  procedimentali  e  le  modalita’  di erogazione dei contributi   previsti dall’articolo 45,   comma   3,   della  legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, sono  specificati  nel  bando di concorso emanato dal Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato «Ministero», entro il 31 gennaio di   ciascun   anno  e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.

2.  Possono  beneficiare  dei  contributi  di  cui  al  comma 1, le emittenti   televisive locali   titolari   di   concessione   o  di autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  dell’articolo 1,  comma 1, del decreto-legge  23 gennaio  2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  20 marzo 2001, n. 66, che nell’anno precedente a quello al quale si riferisce il bando di cui al comma 1, siano state ammesse con  provvedimento adottato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  16 settembre  1996,  n.  680,  alle  provvidenze  di  cui all’articolo 7  del  decreto-legge 27 agosto, n. 323, convertito, con modificazioni,  dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ovvero abbiano ottenuto  il  parere  favorevole all’ammissione stessa da parte della commissione  per  le  provvidenze  alle  imprese  di  radiodiffusione televisiva  di cui  all’articolo  4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, come sostituito dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269.

3.  Costituisce requisito di ammissibilita’ al contributo di cui al comma   1   l’adesione dell’emittente  richiedente  al  «Codice  di autoregolamentazione  in materia di televendite e spot di televendita di  beni  e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi  ai  pronostici  concernenti  il  gioco  del lotto, enalotto,  superenalotto, totocalcio,  totogol,  totip,  lotterie  e giochi  similari»,  approvato  dalla  Commissione  per l’assetto del sistema  radiotelevisivo  il  14 maggio  2002  e  sottoscritto  dalle emittenti  e dalle  associazioni  firmatarie  il  4 giugno  2002, di seguito denominato «Codice in materia di televendite» e al «Codice di autoregolamentazione  sulla tutela dei minori in TV», approvato dalla Commissione  per  l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002  e  sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002, di seguito denominato «Codice TV e minori».

4.  L’ammontare annuo dello stanziamento previsto dall’articolo 45, comma   3,  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  e  successive modificazioni  e  integrazioni,  e’  ripartito  dal Ministero secondo bacini  di  utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e  Bolzano  in  proporzione  al  fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nella medesima regione o provincia autonoma che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno.  Nella  predetta  ripartizione  si  dovra’ dare particolare rilievo  alle regioni  e  province  autonome  ricomprese  nelle aree economicamente  depresse  e  con elevati indici di disoccupazione. Si considera  operante  in una determinata regione o provincia autonoma, l’emittente  la  cui  sede  operativa principale di messa in onda del segnale televisivo e’ ubicata nel territorio della medesima regione o provincia  autonoma, ovvero l’emittente che raggiunge una popolazione non   inferiore  al  settanta  per  cento  di  quella  residente  nel territorio  della regione o provincia autonoma irradiata. Ai fini del presente  decreto  per fatturato  si  intendono  i  ricavi  riferiti all’esercizio  esclusivo  dell’attivita’  televisiva di cui alla voce «ricavi  delle  vendite  e  delle  prestazioni»  risultante dal conto economico del bilancio di esercizio.

5. La somma assegnata a ciascuna regione e provincia autonoma e’ attribuita alle emittenti aventi titolo all’erogazione del contributo per  un  quinto  in  parti uguali e per quattro quinti in base ad una graduatoria predisposta  tenendo conto degli  elementi  indicati nell’articolo 4.

Art. 2.
Esclusione o riduzione dei contributi

1. Sono escluse dall’erogazione del contributo:

a) le emittenti che non risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali. Sono considerate in regola anche le imprese che   abbiano   concordato   con   gli   istituti previdenziali  la rateizzazione  dei  contributi  arretrati e che abbiano assolto, alle scadenze previste,  gli  impegni  assunti ovvero che abbiano ricorsi giurisdizionali pendenti in materia;

b) le    emittenti    assoggettate    a   procedura   concorsuale fallimentare,  ove  non  sia intervenuta autorizzazione all’esercizio provvisorio;

c) le  emittenti  non  in  regola  con il pagamento del canone di concessione.  Sono  considerate in  regola  anche  le  emittenti che usufruiscano  delle dilazioni di pagamento previste dalla legge o nei cui  confronti  siano intervenute pronunce giurisdizionali favorevoli ed  esecutive in  controversie  relative  al pagamento dei canoni di concessione, salvo il diritto di ripetizione dei contributi erogati a seguito di decisione sfavorevole all’emittente;

d) le emittenti che ai sensi dell’articolo 7, comma 5 della legge 3 maggio  2004,  n.  112,  si impegnano a trasmettere televendite per oltre l’80 per cento della propria programmazione.

2.  Per  le emittenti nei cui confronti l’Autorita’ per le garanzie nelle  comunicazioni  abbia emesso, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda per l’ottenimento del contributo, piu’ di un provvedimento sanzionatorio per violazioni dell’articolo 15, commi 10, 11 e 13 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ivi compresa l’ipotesi di  avvenuto  pagamento  in misura ridotta, salvo quanto previsto dal comma 3 i contributi spettanti ai sensi del presente regolamento sono ridotti nella misura seguente:

a)   del  40  per  cento,  se  sono irrogate piu’ sanzioni per la violazione  dei  divieti di cui all’articolo 15, commi 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

b)   del  30  per  cento,  se  una  sola  delle sanzioni irrogate riguarda la violazione dei divieti di cui alla precedente lettera a);

c)  del 20 per cento, se le sanzioni sono irrogate esclusivamente per  la violazione dei divieti di cui all’articolo 15, comma 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

3.   L’applicazione   di   piu’   di   quattro  sanzioni  da  parte dell’Autorita’   per   le garanzie  nelle  comunicazioni  nell’anno precedente  a quello di presentazione della domanda per l’ottenimento del  contributo,  per  le  violazioni di cui al comma 2, ivi compresa l’ipotesi di avvenuto   pagamento  in  misura  ridotta,  comporta l’esclusione totale dal contributo per il medesimo anno.

Art. 3.
Separazione contabile

1.  I  soggetti  che  presentano  per  la  prima  volta domanda per ottenere  il  contributo previsto dall’articolo 1, qualora gestiscano piu’  di una attivita’, anche non televisiva, devono instaurare entro l’esercizio  in  corso  un  regime  di separazione contabile e devono produrre uno   schema   di   bilancio  in  cui  risultino  separate contabilmente  le poste di entrata e di spesa afferenti all’attivita’ dell’emittente  televisiva  e  quelle  inerenti ad altre attivita’; a partire  dall’anno  successivo  i  soggetti devono dichiarare di aver instaurato il regime di separazione contabile.

Art. 4.
Elementi di valutazione

1.  Gli  elementi da valutare ai fini dell’erogazione all’emittente del contributo di cui all’articolo 1, sono i seguenti:

a) media  dei  fatturati  realizzati nel triennio precedente. Nel caso  in  cui  l’emittente presenti  la  domanda  per piu’ regioni o province  autonome e’ presa in esame, ai fini del punteggio, la quota parte  della  media dei fatturati riferibili all’attivita’ televisiva posta in essere in ciascuna regione o provincia autonoma;

b) personale dipendente applicato allo svolgimento dell’attivita’ televisiva,  in riferimento all’attivita’ svolta nell’anno precedente a  quello  in cui e’ erogato il contributo stesso, suddiviso, secondo il contratto di lavoro applicato, in:

1) contratto a tempo indeterminato;

2) contratto a tempo determinato;

3) contratto di formazione lavoro;

4) contratto di apprendistato;

5)  contratto  a  tempo  parziale  ovvero a tipologia di orario ridotto modulato flessibile;

6)  giornalisti, iscritti ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, cosi’ suddivisi:

6.1)    giornalisti    professionisti    iscritti   nell’Albo professionale;

6.2)     giornalisti     pubblicisti    iscritti    nell’Albo professionale;

6.3)   praticanti  giornalisti  professionisti  iscritti  nel relativo registro.

2. Nel caso in cui l’emittente presenti la domanda per piu’ regioni o  province autonome e’ presa in esame, ai fini dell’attribuzione del punteggio,  la  quota  parte  del personale dipendente applicato allo svolgimento dell’attivita’ televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma.

3.  I  punteggi  da  attribuire a ciascuno degli elementi di cui al comma   1   sono  indicati nella  tabella  A  allegata  al  presente regolamento.

Art. 5.
Assegnazione dei contributi

1.  Il  compito di accertare la effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo e di predisporre le graduatorie per la ripartizione  del  contributo  tra  le  emittenti televisive  locali tenendo  conto  degli  elementi  di cui all’articolo 4 e dei punteggi indicati nella  allegata  tabella A e’ svolto dai comitati regionali per  le  comunicazioni  e, ove non costituiti, dai comitati regionali per  i  servizi  radiotelevisivi,  i quali provvedono a comunicare le graduatorie  stesse,  entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Ministero e, contestualmente,  a  renderle  pubbliche,  indicando analiticamente  i punteggi relativi a ciascun elemento di valutazione di cui all’articolo 4, comma 1.

2.  Non e’ consentito l’inserimento in graduatoria di emittenti che dichiarino  nella domanda di possedere un numero di dipendenti o soci lavoratori  inferiore  a  quello  previsto  dall’articolo 6, comma 3, della    deliberazione   dell’Autorita’   per   le   garanzie   nelle comunicazioni 1°dicembre  1998,  n. 78, approvativa del regolamento per  il  rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata   su  frequenze  terrestri  e  successive  modificazioni.  La disposizione  di  cui al presente comma non si applica alle emittenti televisive    private   a carattere   comunitario   come   definite dall’articolo  1,  comma 1, lettera f), della citata deliberazione n. 78 del 1998.

3. Il contributo e’ erogato, nei limiti dello stanziamento relativo a  ciascun  ambito  regionale e  delle province autonome di Trento e Bolzano,  alle  emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei  limiti  del  trentacinque  per  cento  dei graduati, arrotondato all’unita’ superiore,  per l’anno 2004 e, dall’anno 2005, nei limiti del  trentasette  per  cento  dei graduati,  arrotondato  all’unita’ superiore,  in  misura  proporzionale  al  valore  ottenuto mediante ponderazione  rispetto alla media dei punteggi di ciascun elemento di valutazione previsto dall’articolo 4, comma 1, secondo la formula di cui alla tabella A allegata al presente regolamento.

Art. 6.
Domanda di ammissione al contributo

1.  Le  emittenti  televisive  locali  titolari di concessione o di autorizzazione  rilasciata ai sensi  dell’articolo 1,  comma  1 del decreto-legge  23 gennaio  2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20 marzo  2001,  n.  66,  che intendono beneficiare dei contributi previsti   dall’articolo   45,   comma  3,  della  legge 23 dicembre  1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, devono  inviare al comitato regionale per le comunicazioni competente apposita domanda a mezzo raccomandata postale o via fax, entro trenta giorni  dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando di cui al comma 1 dell’articolo 1.

2.   La   domanda  deve  contenere,  a  pena  di  esclusione  dalla graduatoria:

a) l’indicazione  degli  elementi atti ad individuare l’emittente richiedente  con  gli  estremi dell’atto concessorio o autorizzatorio rilasciato  ai  sensi  dell’articolo 1, comma 1, della legge 20 marzo 2001, n. 66;

b) la dichiarazione che l’impresa editrice ha assolto a tutti gli obblighi  contabili  cui  essa e’  tenuta  ai  sensi della normativa vigente;

c) il numero di codice fiscale e di partita IVA del richiedente;

d) la  dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l’anno  precedente  a  quello cui  si  riferisce  il  bando  di  cui all’articolo  1,  comma 1, alle provvidenze di cui all’articolo 7 del decreto-legge  27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge  27 ottobre  1993,  n. 422; l’adozione del provvedimento formale  di  ammissione,  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  16 settembre  1996,  n. 680, ovvero l’adozione del parere favorevole  all’ammissione  stessa  da parte della commissione per le provvidenze   alle imprese  di  radiodiffusione  televisiva  di  cui all’articolo   4   del   decreto   del Presidente  della  Repubblica 16 settembre  1996,  n.  680,  come  sostituito  dall’articolo 1 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3 luglio  1997,  n. 269, costituisce,  in  ogni caso,  condizione per l’erogazione totale del contributo;

e) la   dichiarazione   di  adesione  al  Codice  in  materia  di televendite e al Codice TV e minori.

3. Nella domanda sono indicati gli elementi, previsti dall’articolo 4, che si intendono sottoporre a valutazione; la domanda e’ corredata da  idonea  documentazione atta a comprovare il possesso dei medesimi elementi,  i  quali  possono  essere comprovati, nei casi consentiti, anche mediante apposite  dichiarazioni  ai  sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4.  Nel caso in cui l’emittente, invitata dall’organo competente ad integrare  la  documentazione presentata,  non  ottemperi all’invito stesso  entro  il termine indicato, l’elemento, in merito al quale e’ stata  richiesta  l’integrazione documentale, non e’ valutato ai fini del punteggio.

Art. 7.
Controlli da parte dei comitati regionali per le comunicazioni

1.  Fermo  restando  il  disposto  dell’articolo  71,  comma 1, del decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i comitati  regionali  per  le  comunicazioni  e, ove non costituiti, i comitati  regionali  per  i servizi radiotelevisivi, entro i sessanta giorni successivi  alla  predisposizione  delle  graduatorie  di cui all’articolo  5,  comma  1, sono tenuti a verificare le dichiarazioni delle  emittenti  collocate  in graduatoria riferite agli elementi di cui  all’articolo  4,  comma 1, lettere a), e b), ove le medesime non siano state corredate, all’atto di presentazione della domanda, dalla seguente documentazione:

a) copia   autentica   dei  bilanci  di  esercizio  del  triennio precedente  a quello di presentazione della domanda, con attestazione del  registro delle imprese di avvenuto deposito di ciascun bilancio; per  il  bilancio  di  esercizio  dell’anno  precedente  a  quello di presentazione  della  domanda,  nel  caso di soggetti che redigono il bilancio  per  periodi  non coincidenti  con  l’anno  solare,  copia autentica dell’ultimo bilancio di esercizio approvato e depositato al Registro  delle  imprese,  con  attestazione  da  parte  dello stesso ufficio  di avvenuto deposito e situazione patrimoniale non anteriore di   oltre  due  mesi  alla  data  di presentazione  della  domanda, certificata  dai competenti organi sociali; per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio, copia autentica del verbale di assemblea di approvazione   del bilancio   dell’ultimo  esercizio  e  situazione patrimoniale   non   anteriore   di  oltre  due mesi  alla  data  di presentazione   della  domanda,  certificata  dai  competenti  organi sociali;

b) copia autentica del libro matricola alla data di presentazione della  domanda  e  certificati di correntezza contributiva aggiornati almeno  al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.

2. I Comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i  Comitati  regionali  per i servizi radiotelevisivi devono altresi’ verificare  l’esistenza  di un sistema di separazione contabile per i soggetti di cui all’articolo 3.

3.  Per  le emittenti la cui media dei fatturati aumenti piu’ di un terzo  rispetto  al  dato comunicato nell’anno precedente a quello di presentazione  di  ciascuna  domanda,  i  comitati regionali  per le comunicazioni  e,  ove  non  costituiti,  i  comitati regionali per i servizi radiotelevisivi  sono  tenuti  a verificare analiticamente i relativi dati contabili.

Art. 8.
Revoca del provvedimento di concessione

1.  Qualora  risulti  che  la  concessione  del contributo e’ stata determinata  da dichiarazioni mendaci  o  false  attestazioni anche documentali  contenute  nella  domanda ad essa allegata ovvero non e’ stato  rispettato  quanto  previsto  dall’articolo  3  o  nel caso di perdita  del requisito di cui all’articolo 1, comma 2, il contributo e’  revocato,  previa  contestazione,  in esito ad un procedimento in contraddittorio.

2. Il contributo e’ revocato alle emittenti il cui patrimonio netto al  31 dicembre  dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda  sia inferiore all’importo previsto dall’articolo 6, comma 3, della    deliberazione   dell’Autorita’   per   le   garanzie   nelle comunicazioni  1° dicembre  1998,  n. 78, approvativa del regolamento per  il  rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, ove non sia stato reintegrato in sede di  approvazione  del  bilancio.  La  disposizione di cui al presente comma non  si  applica alle emittenti televisive private a carattere comunitario come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera f), della citata deliberazione n. 78 del 1998.

3.  La  revoca  dei  contributi  comporta  l’obbligo  a  carico del soggetto  beneficiario  di riversare  all’erario,  entro  i  termini fissati  nel  provvedimento  stesso,  l’intero ammontare  percepito, rivalutato  secondo  gli  indici  ufficiali  ISTAT  di  inflazione in rapporto  «ai  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed impiegati»,  oltre  agli interessi  corrispettivi  al  tasso legale, nonche’  l’esclusione  dalla  partecipazione  alla distribuzione dei contributi  per  i  tre  anni  successivi  all’accertamento della non corrispondenza di cui al comma 1.

4.  Ove  l’obbligato  non  ottemperi  al versamento entro i termini fissati,  il  recupero coattivo  dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo delle somme complessivamente dovute.

Art. 9.
Norme transitorie

1.  Ai  fini della valutazione dell’elemento di cui all’articolo 4, comma  1,  lettera  b)  in riferimento  ai soli anni 2003 e 2004, al personale  dipendente  della  societa’  che  presenta la  domanda di ammissione  al  contributo e’ equiparato il personale applicato dalla medesima societa’ allo svolgimento della propria attivita’ televisiva purche’  detto personale sia dipendente da societa’ controllate dalla societa’ istante, che abbiano per oggetto sociale esclusivo attivita’ connesse alla programmazione televisiva e che svolgano l’attivita’ in esclusiva    per   la   societa’   titolare   della   concessione o dell’autorizzazione televisiva in ambito locale richiedente.

2.  Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 si applicano in   relazione   alle domande   presentate   dalle   emittenti  per l’ottenimento del contributo dall’anno 2006.

Art. 10.
Abrogazioni

1.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del presente regolamento e’ abrogato il decreto 21 settembre 1999, n. 378.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 novembre 2004

Il Ministro delle comunicazioni
Gasparri

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Siniscalco

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

Tabella A

(art. 4, comma 3)

Punteggi  da attribuire a ciascuno degli elementi di cui all’art. 4, comma 1, ai fini dell’erogazione del contributo di cui all’art. 1:

lettera  a)  –  media  dei  fatturati  realizzati  nel triennio precedente – fino a punti 200;

per  la  lettera  a)  il  punteggio  va  attribuito  in maniera proporzionale  assegnando  il punteggio  massimo  di  punti  200  al fatturato  piu’  alto  delle  emittenti  in  graduatoria. Si applica, altresi’,  una  maggiorazione fissa di punti 60 per ciascun fatturato superiore  a  6 milioni  di euro e di punti 30 per ciascun fatturato compreso  tra 2,5 e sei milioni di euro. Per le emittenti aventi sedi legale  ed  operativa  nelle  regioni  Campania,  Puglia, Basilicata, Calabria,  Sicilia  e  Sardegna si applica una maggiorazione fissa di punti  480  per  ciascun fatturato superiore a 8 milioni di euro, di punti  260 per ciascun fatturato compreso tra 6 e 8 milioni di euro e di  punti  130  per ciascun fatturato compreso tra 2,5 e 6 milioni di euro.  I predetti  tetti  di  fatturato sono soggetti a revisione in aumento  del  2,5  per cento annuo, e sono indicati, annualmente, nel bando di concorso di cui all’articolo 1, comma 1;

lettera  b)  personale  dipendente  applicato  allo svolgimento dell’attivita’ televisiva:

per ogni giornalista professionista punti 60;

per ogni giornalista pubblicista punti 45;

per ogni praticante giornalista professionista punti 45;

per ogni altro dipendente punti 30.

Le  unita’  di  personale  assunte  con  contratto di formazione lavoro  sono  valutate nella misura del 50 per cento del punteggio ad esse relativo, le unita’ di personale assunte con contratto di lavoro a tempo determinato e di apprendistato sono valutate nella misura del 20  per cento  del  punteggio  ad  esse relativo per ciascun anno di durata  del contratto. Le unita’ di personale assunte con contratto a tempo   parziale  ovvero  a  tipologia  di  orario  ridotto modulato flessibile sono valutate nella misura percentuale corrispondente alla quota  di  orario della prestazione effettivamente svolta, rapportata al contratto a tempo pieno;

per  la lettera b) si prendono in considerazione i contratti di lavoro  stipulati anteriormente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello  di presentazione della domanda per ottenere il contributo: il punteggio e’ rapportato al periodo di durata del contratto.

(Art. 5, comma 3)

Formula per l’attribuzione del contributo in base alla graduatoria, nel  limite  del trentacinque per  cento  dei  graduati arrotondato all’unita’  superiore per l’anno 2004 e del trentasette per cento dei graduati, arrotondato all’unita’ superiore, dall’anno 2005:

PFi/PFm x 40 + PDi/PDm x 60 = Vi

PFi = punteggio relativo al fatturato dell’emittente iesima

PFm  =  media  aritmetica  del  totale  dei  punteggi relativi al fatturato

PDi = punteggio relativo ai dipendenti dell’emittente iesima

PDm  =  media  aritmetica  del  totale  dei  punteggi relativi ai dipendenti

Vi = Valore di attribuzione all’emittente iesima