MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Decreto Ministeriale n.378 del 21 settembre 1999
Regolamento recante norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.448
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 28 ottobre 1999)
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l’articolo 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Visto il decreto legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;
Visto il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente “Differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive”;
Vista la deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68, concernente: “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998;
Vista la deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78 concernente: “Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri “, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l’articolo 45, comma 3;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante: “Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo”;
Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nel predetto articolo 45, comma 3, della predetta legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 24 maggio 1999;
Sentite le competenti commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri GM/120111/4506/DL/MG del 6 settembre 1999;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
Beneficiari e ripartizione della somma stanziata
I termini procedimentali e le modalità di erogazione dei contributi previsti dall’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono specificati nel bando di concorso emanato annualmente dal Ministero delle comunicazioni e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Possono beneficiare delle misure di sostegno previste dall’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le emittenti televisive locali titolari di concessione che, nell’anno precedente a quello al quale si riferisce il bando di cui al comma 1, siano state ammesse, con provvedimento adottato ai sensi del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 680, alle provvidenze di cui all’articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
L’ammontare annuo dello stanziamento previsto dall’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ripartito tra i vari bacini di utenza televisiva in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino televisivo che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno. Nella predetta ripartizione si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza televisiva ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione. Si considera operante in un determinato bacino televisivo, l’emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata.
La somma assegnata a ciascun bacino di utenza televisivo è attribuita alle emittenti aventi titolo all’erogazione del contributo per un quinto in parti uguali e per quattro quinti in base ad una graduatoria predisposta tenendo conto degli elementi indicati nell’articolo 4.
Art. 2
Esclusione dai contributi
Sono escluse dall’erogazione del contributo:
le emittenti nei cui confronti, nell’anno precedente a quello di erogazione del contributo, siano stati adottati i provvedimenti sanzionatori previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dall’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
le emittenti che non risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali. Sono considerate in regola anche le imprese che abbiano concordato con gli istituti previdenziali la rateizzazione dei contributi arretrati e che abbiano assolto, alle scadenze previste, gli impegni assunti ovvero che abbiano in materia ricorsi giurisdizionali pendenti;
- le emittenti assoggettate a procedura concorsuale fallimentare;
- le emittenti non in regola con il pagamento del canone.
Art. 3
Separazione contabile
I soggetti che intendano ottenere il contributo previsto dall’articolo 1, qualora gestiscano più di una attività, anche non televisiva ,devono impegnarsi ad instaurare un regime di separazione contabile e devono produrre uno schema di bilancio in cui risultino separate contabilmente le poste in entrata e di spesa afferenti all’attività dell’emittente televisiva e quelle inerenti ad altre attività.
Art. 4
Elementi di valutazione
Gli elementi da valutare ai fini dell’erogazione all’emittente del contributo di cui all’articolo 1, sono i seguenti:
a) media dei fatturati realizzati nel triennio precedente;
b) personale applicato allo svolgimento dell’attività televisiva, in riferimento all’attività svolta nell’anno precedente a quello in cui è erogato il contributo stesso, suddiviso in base al contratto ad esso applicato:
- a tempo determinato;
- di formazione lavoro;
- a tempo indeterminato;
- per i giornalisti iscritti all’Albo professionale.
I punteggi da attribuire a ciascuno degli elementi di cui al comma 1 sono indicati nella tabella A allegata al presente regolamento.
Art. 5
Assegnazione dei contributi
Il compito di accertare la sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo e di predisporre le graduatorie per la ripartizione del contributo tra le emittenti televisive locali tenendo conto degli elementi di cui all’articolo 4 e dei punteggi indicati nella allegata tabella A è svolto dai comitati regionali per le comunicazioni e, fino alla costituzione di questi ultimi, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
Il contributo è erogato, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale, alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trenta per cento dei graduati, arrotondato all’unità superiore, in misura proporzionale al fatturato realizzato nel triennio precedente all’anno di presentazione della domanda.
Nel caso in cui l’emittente abbia già beneficiato di sovvenzioni previste da normative regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, l’importo del contributo da erogare è ridotto dell’ammontare delle sovvenzioni stesse.
Art. 6
Domanda di ammissione al contributo
Le emittenti televisive locali titolari di concessione che intendono beneficiare dei contributi previsti dall’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, devono inviare al comitato regionale per le comunicazioni competente apposita domanda a mezzo raccomandata postale o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando di cui al comma 1 dell’articolo 1.
La domanda deve contenere, a pena di esclusione dalla graduatoria;
l’indicazione degli elementi atti ad individuare l’emittente richiedente con gli estremi dell’atto concessorio;
la dichiarazione che l’impresa editrice ha già assolto a tutti gli obblighi contabili cui essa è tenuta ai sensi della normativa vigente;
il numero di codice fiscale e di partita IVA della concessionaria.
Nella domanda sono indicati gli elementi, previsti dall’articolo 4, che si intendono sottoporre a valutazione; la domanda è corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei medesimi elementi.
Art. 7
Revoca del provvedimento di concessione
Qualora risulti che la concessione del contributo è stata determinata da elementi contenuti nella domanda o nella documentazione allegata alla stessa non rispondenti alla realtà, il provvedimento di concessione è revocato.
La revoca dei contributi comporta l’obbligo a carico dei soggetti beneficiari di restituire, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l’intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto “ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale, nonché l’esclusione dalla partecipazione alla distribuzione dei contributi per i tre anni successivi all’accertamento della non rispondenza di cui al comma 1.
Il recupero dei contributi erogati è disposto con le modalità di cui all’articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con r.d. 14 aprile 1910, n. 639.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 settembre 1999
Il Ministro delle Comunicazioni
CARDINALE
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO
Visto il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei Conti il 21 ottobre 1999 Registro n.6 Comunicazioni, foglio n.99
TABELLA A (art. 4, comma 2)
Punteggi da attribuire a ciascuno degli elementi di cui all’articolo 4, comma 1, ai fini dell’erogazione del contributo di cui all’articolo 1;
lettera a) fino a punti 200;
lettera b) per ogni dipendente assunto con contratto di lavoro giornalistico punti 60, per ogni dipendente assunto con contratto per addetti all’informazione iscritti agli albi professionali previsti dalla legge istitutiva dell’Albo dei giornalisti punti 45, per ogni altro dipendente punti 30;
(le unità di personale assunto con contratto di formazione lavoro sono valutate nella misura del 50% del punteggio ad esso relativo, le unità di personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato sono valutate nella misura del 20% del punteggio ad esso relativo per ciascun anno di durata del contratto).
Per la lettera b) si prendono in considerazione i contratti di lavoro stipulati anteriormente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda per ottenere il contributo: il punteggio è rapportato al periodo di durata del contratto.
Visto, il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE