DELIBERA 12 novembre 2003
Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)
NELLA sua riunione di Consiglio del 12 novembre 2003;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, ed in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2;
VISTA la legge 30 aprile 1998, n.122, recante “Differimento dei termini per la pianificazione previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive”;
VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.66, recante: “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi” ed in particolare l’articolo 2bis, commi 4 e 6,
VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n.433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n.5, recante: “Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale”, e in particolare l’articolo 2, comma 1;
VISTA la delibera n. 435/01/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante: “Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2001, n. 284;
VISTO il piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002;
VISTA la delibera n. 15/03/CONS del 29 gennaio 2003 recante: “Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2003;
VISTO l’articolo 35 della delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 recante “Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni” approvato con e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2002 1998, n. 259, che attribuisce al Consiglio dell’Autorità la competenza in materia di pianificazione delle frequenze;
CONSIDERATA l’attività istruttoria svolta dall’Autorità avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni;
CONSIDERATO che i siti di ubicazione degli impianti sono stati scelti fra quelli già riportati in allegato alla delibera n. 15/03/CONS quali siti assentiti con l’intesa delle regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Bolzano e Trento, ai sensi dell’Articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con il parere delle altre regioni secondo le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 e alla legge 30 aprile 1998, n.122;
VISTA la delibera n. 2316 del 1° agosto 2003 della Giunta regionale del Veneto con la quale detta regione, in relazione alle problematicità sull’uso dei siti di Monte Madonna e di Monte Cero già evidenziate all’atto del parere fornito all’epoca della predisposizione del piano di cui alla delibera n. 15/03/CONS, ha deciso in via definitiva la soppressione dei siti di Monte Madonna e di Monte Cero e la loro sostituzione con il sito di Monte Venda;
CONSIDERATO che la suddetta sostituzione, a seguito delle valutazioni tecniche effettuate dall’Autorità, è risultata fattibile e che quindi si possa procedere ad apportare la conseguente variazione al piano;
SENTITE la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private;
RILEVATO che l’art.2 della delibera n. 15/03/CONS stabilisce che, a integrazione del PNAF-DVB, sarà effettuata dall’Autorità una pianificazione di 2° livello per le ulteriori risorse e che questa integrazione al piano potrà comportare variazioni o integrazioni al piano stesso, fermo restando il numero delle reti pianificate pari a 18, di cui 12 nazionali e 6 regionali;
TENUTI presenti i criteri dettati dall’articolo 2, comma 6, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonché dall’articolo 3, comma 5, della legge, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e tenuto presente, in particolare, che le ulteriori risorse di cui al succitato articolo 2, comma e) devono essere assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito locale;
RITENUTO, ai fini di una migliore e razionale utilizzazione dello spettro elettromagnetico tenendo anche conto di quanto disposto dalla legge n. 5/2000 nel caso della radiodiffusione analogica, di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle singole province, salvo i casi in cui l’orografia del territorio non consente di attribuire alle singole province le risorse in frequenze, per cui in questi casi i bacini di utenza provinciali possono coincidere con il territorio di più province;
RITENUTO, per quanto riguarda la presente integrazione al piano approvato dall’Autorità con la citata delibera n. 15/03/CONS, di seguire il criterio di servire, oltre che tutti i capoluoghi di provincia, anche la maggiore percentuale possibile di popolazione;
RITENUTO opportuno, per assicurare al meglio la compatibilità elettromagnetica fra gli impianti, che il criterio di localizzare tutti gli impianti che servono una stessa area in un unico “sito comune” debba valere separatamente per la pianificazione di 1° livello e per la pianificazione di 2° livello ma non necessariamente per entrambe, per cui i relativi impianti associati alla stessa area servita possono, per le due pianificazioni, essere ubicati su siti diversi;
CONSIDERATO valido quanto già contenuto nelle premesse alla delibera n. 15/03/CONS relativamente alle bande di frequenze e al numero di frequenze pianificate;
DETERMINATI i parametri radioelettrici secondo standard internazionalmente stabiliti;
RITENUTO di stabilire la qualità di ricezione al 95% di servizio, già adottata nel piano di 1° livello, anche per la integrazione di 2° livello;
RILEVATO che a seguito di valutazioni tecniche finalizzate ad una migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico e per ottenere una significativa copertura radioelettrica dei bacini di utenza la soluzione tecnica più idonea per la pianificazione di 2° livello è risultata quella di pianificare reti provinciali del tipo SFN e di scegliere quale riferimento ai fini della pianificazione stessa un tipo di modulazione (16 QAM);
UDITA la relazione del commissario ing. Mario Lari relatore ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, sui risultati dell’istruttoria;
1. E’ approvata l’integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, approvato dall’Autorità con delibera n. 15/03/CONS del 29 gennaio 2003 (pianificazione di 1° livello). Tale integrazione (piano di 2° livello) riguarda le ulteriori risorse per l’emittenza locale, con le inerenti necessarie modifiche al piano di 1° livello.
2. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale è costituito da un tabulato (allegato alla presente delibera) diviso in due sezioni rispettivamente per gli impianti di 1° livello e di 2° livello, recanti l’indicazione delle singole postazioni di emissione con specificazione, per ciascuna di esse, di: denominazione, provincia di appartenenza, coordinate geografiche e quota, diagramma dell’antenna trasmittente, altezza del sistema radiante, frequenze utilizzabili, potenza equivalente irradiata (ERP) in dBk, area interessata dal servizio. L’allegata relazione illustrativa costituisce parte integrante del piano.
3. Il piano integrato è relativo sia al 1° sia al 2° livello di pianificazione, e consente pertanto la realizzazione di reti per la diffusione di programmi nazionali, regionali e provinciali (o pluriprovinciali).
4. Il numero delle reti regionali e provinciali è pari rispettivamente a 126 e 1272. Nell’Allegato A alla Relazione Illustrativa è riportato il numero delle reti per ciascun bacino regionale o provinciale. Tutte le suddette reti sono realizzate in tecnica isofrequenziale.
5. Il numero di reti pianificate a livello nazionale resta uguale a quello del piano di 1° livello di cui alla delibera n. 15/03/CONS, e cioè pari a 12.
Articolo 2
1. Le aree non coperte o parzialmente coperte dal piano potranno essere servite dagli operatori di rete che ne faranno richiesta al Ministero delle comunicazioni mediante un’opportuna progettazione di impianti a bassa potenza equivalente irradiata.
2. Gli operatori che si avvalgono del criterio di equivalenza dei siti e della facoltà di utilizzare in via transitoria la tecnica multifrequenziale in aree servite dal piano con tecnica isofrequenziale devono progettare la rete in modo da non superare i limiti di interferenza prodotti all’esterno delle aree servite secondo le modalità indicate nella relazione illustrativa.
Articolo 3
1. Rimane fermo quanto indicato nella delibera n. 15/03/CONS approvato dalla Autorità il 29 gennaio 2003 se non diversamente specificato nella presente delibera.
Articolo 4
1. Copia del piano (che è allegata alla relazione illustrativa) è depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici dell’Autorità in Napoli, Centro Direzionale, isola B5, e di Roma, via delle Muratte, n. 25.
La presente delibera, è pubblicata nel sito web dell’Autorità, nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Napoli, 12 novembre 2003
IL PRESIDENTE
Enzo Cheli
IL COMMISARIO RELATORE
Mario Lari
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Botto