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Delibera 13 ottobre 2014 dell’Agcom “Modifiche e integrazioni al Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti approvato con del. n.66/09/CONS” (delibera n.526/14/CONS)
AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA N. 526/14/CONS
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE ED INVESTIMENTO A FAVORE DI OPERE EUROPEE E DI OPERE DI PRODUTTORI INDIPENDENTI APPROVATO CON DELIBERA N. 66/09/CONS
(pubblicata nel sito web dell’Agcom in data 29 ottobre 2014)
L’AUTORITÀ
NELLA riunione di Consiglio del 13 ottobre 2014;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTA la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, di seguito denominato “Testo unico”, e, in particolare, l’art. 44, comma 7;
VISTA la delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, recante “Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 186/13/CONS, di seguito, “Regolamento”;
VISTA la delibera n. 607/10/CONS del 25 novembre 2010, recante “Regolamento in materia di fornitura dei servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell’articolo 22-bis del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;
VISTA la delibera n. 151/14/CONS del 9 aprile 2014, recante “Consultazione pubblica sullo schema di modifiche e integrazioni al Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti approvato con delibera n. 66/09/CONS”;
VISTI i contributi pervenuti nell’ambito della consultazione pubblica da parte dei seguenti soggetti: ANICA-Associazione nazionale delle industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (prot. n. 33108 del 23 giugno 2014); APT-Associazione produttori televisivi (prot. n. 29287 del 5 giugno 2014; Discovery Italia S.r.l. (prot. n. 32914 del 20 giugno 2014); Fox International Channels Italy S.r.l. (prot. n. 33109 del 23 giugno 2014); La7 S.r.l. (prot. n. 32252 del 18 giugno 2014); RTI S.p.A. (prot. n. 27972 del 29 maggio 2014); Sky Italia S.r.l. (prot. n. 33046 del 23 giugno 2014); Telecom Italia S.p.A. (prot. n. 32327 del 23 giugno 2014) che hanno dato luogo, in sintesi, alle seguenti osservazioni:
Posizioni principali dei soggetti partecipanti alla consultazione
1. In linea generale, i soggetti partecipanti alla consultazione pubblica hanno accolto con favore la proposta dell’Autorità di inserire, nel disposto regolamentare in materia di promozione di opere europee e indipendenti, il criterio del “rilievo delle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti dal servizio di media audiovisivo a richiesta”, così come previsto dall’art. 44, comma 7, del Testo unico;
2. In particolare, la maggior parte dei soggetti ha espresso apprezzamento relativamente alla proposta dell’Autorità di non imporre ai fornitori di servizi di media audiovisivi on-demand (di seguito anche VOD) l’applicazione di tale criterio, ma di prevederne l’adozione su base facoltativa, incentivando, tuttavia, il ricorso a questo mediante la riduzione delle quote a regime degli obblighi alternativi già previsti dall’art. 4-bis, comma 1, del Regolamento (ovvero, si ricorda, l’obbligo relativo alla presenza di opere europee all’interno dei cataloghi per una percentuale pari al 20% delle ore, o, in alternativa, in un investimento pari al 5% dei ricavi derivanti dai servizi di media audiovisivi a richiesta);
3. Un soggetto esprime forte sostegno alla proposta dell’Autorità di prevedere una chiara distinzione tra la necessità o meno di autorizzazione amministrativa di cui all’art. 3 del Regolamento allegato alla delibera n. 607/10/CONS e gli obblighi comunitari in materia di produzione europea audiovisiva e indipendente, ritenendo che i due adempimenti debbano essere tenuti chiaramente distinti, in quanto la necessità o meno di conseguire l’autorizzazione amministrativa non influisce sull’obbligo di promozione delle opere europee e indipendenti. Sullo stesso punto, due soggetti paventano invece che tale modifica estenda integralmente gli obblighi di cui all’art. 44 del Testo unico anche ai servizi di catch-up TV, i quali non rientrano, attualmente, nel novero dei soggetti tenuti a richiedere l’autorizzazione all’Autorità ai sensi della disciplina di cui alla delibera n. 607/10/CONS. Un altro soggetto, invece, esprime soddisfazione, in quanto ritiene che i servizi in esame, essendo appendici di servizi lineari che già rispettano le regole in tema di quote, ritiene che la modifica proposta dall’Autorità aiuti a garantire maggior chiarezza delle regole;
4. Un soggetto propone di eliminare l’alternatività tra i due obblighi previgenti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 4-bis del Regolamento, rendendoli cumulativi e vincolanti per tutti i fornitori di servizi VOD. Tale soggetto ritiene, inoltre, che l’applicazione del criterio del rilievo da dare alle opere europee e indipendenti sia necessaria e non possa essere pertanto prevista su base volontaria, proponendo, conseguentemente, di eliminare la riduzione di un quinto degli altri due obblighi;
5. Poiché la cessazione del regime transitorio previsto dal Regolamento e la conseguente entrata in vigore a regime degli obblighi alternativi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 4-bis, comma 1, del Regolamento stesso è prevista dopo quattro anni dalla sua entrata in vigore , avvenuta nel 2011, un soggetto suggerisce, per evitare di ingenerare incertezza negli operatori, di esplicitare la data di entrata in vigore effettiva delle modifiche proposte;
6. Alcuni soggetti propongono di modificare l’articolato proposto in consultazione pubblica. In particolare, taluni soggetti, ritenendo che le modalità con cui dare evidenza alle opere europee e indipendente non si esauriscano nella definizione di “modalità tecniche”, ben potendo essere anche accorgimenti di taglio editoriale o promozionale, propongono di eliminare l’aggettivo “tecniche” riferito alle modalità di implementazione e di specificare che le stesse, per poter comportare la riduzione degli obblighi alternativi già esistenti, devono essere conformi ai criteri che saranno definiti in via co-regolamentare. Altri propongono di includere nell’articolato, per simmetria, anche il riferimento alle opere destinatarie del contributo finanziario di cui all’art. 4-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento, ben potendo avvenire che un fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta opti per la destinazione di un contributo finanziario annuale senza inserire le opere che ne hanno beneficiato nei propri cataloghi, decidendo tuttavia di farne oggetto di rilievo o promozione anche se non presenti nei cataloghi stessi.
Osservazioni dell’Autorità
7. In primo luogo, si osserva che l’art. 44, comma 7, del Testo unico, demanda all’Autorità il compito di disciplinare, mediante procedure di co-regolamentazione, le modalità con cui i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta possono assolvere all’obbligo di promozione delle opere europee;
8. In ottemperanza a tale disposto normativo, l’Autorità, nel 2011, sulla base dei lavori di un Tavolo tecnico appositamente istituito, ha approvato la delibera n. 188/11/CONS, che modifica e integra la delibera n. 66/09/CONS con riferimento ai fornitori di media audiovisivi a richiesta, prevedendo un adeguamento delle definizioni e introducendo l’art. 4-bis che prevede, in via alternativa, un obbligo relativo alla presenza di opere europee all’interno dei cataloghi per una percentuale pari al 20% delle ore, ovvero un contributo finanziario annuale pari al 5% dei ricavi derivanti dai servizi di media audiovisivi a richiesta;
9. Discende da tale circostanza l’impossibilità di accogliere quanto proposto da un soggetto relativamente all’imposizione cumulativa dei due obblighi già previsti dal Regolamento per un duplice ordine di motivi: in primo luogo la consultazione pubblica indetta è volta a incidere sul Regolamento nella sola misura necessaria ad inserire il criterio del rilievo alle opere europee e indipendenti; inoltre, non appare condivisibile la proposta di una riconsiderazione unilaterale da parte dell’Autorità di disposizioni concordate con un Tavolo tecnico di operatori, per di più in una materia sottoposta dalla legge a procedura di co-regolamentazione. A ciò si aggiunge il chiaro disposto dell’art. 44, comma 7, del Testo unico, il quale prevede che tali obblighi siano alternativi e non cumulativi, lettura vieppiù confermata dal tenore della norma recata dall’art. 13 della Direttiva 2010/13/UE, ai sensi del quale la promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta può “riguardare, fra l’altro, il contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione di opere europee e all’acquisizione di diritti sulle stesse o la percentuale e/o il rilievo delle opere europee nel catalogo dei programmi offerti dal servizio di media audiovisivi a richiesta”;
10. Con riferimento alla preoccupazione espressa da alcuni soggetti circa l’inserimento dell’inciso “ancorché non sottoposti all’obbligo di conseguire l’autorizzazione di cui all’art. 3 di quest’ultimo”, paventandone un impatto sui servizi di catch-up TV, si rappresenta che tali servizi, essendo ancillari e accessori rispetto al servizio lineare da cui derivano, già assolvono agli obblighi regolamentari che gravano sul palinsesto cui si riferiscono: nessun aggravio amministrativo, né ulteriore adeguamento editoriale è pertanto richiesto ai servizi di media audiovisivi a richiesta i cui contenuti sono già stati distribuiti come servizi di radiodiffusione o programmi televisivi lineari dallo stesso fornitore di servizi di media, come anche previsto dal considerando 27 della direttiva 2010/13/UE;
11. La proposta di un soggetto di specificare il dies a quo da cui produrranno effetti le modifiche introdotte nel Regolamento è certamente utile e meritevole di accoglimento ai fini della certezza applicativa della norma in questione, come anche la proposta di chiarire che le modalità di rilievo delle opere non sono necessariamente tecniche, ma anche editoriali o promozionali, e quella di specificare più chiaramente che l’ambito di applicazione soggettivo per la facoltà di messa in rilievo delle opere europee include anche i fornitori di servizi di media che abbiano optato per il criterio di cui all’art. 4-bis, comma 1, lett. b), del Regolamento;
CONSIDERATO che, ai sensi del già richiamato art. 44, comma 7, del Testo unico, la disciplina relativa alla promozione di opere europee e indipendenti sui servizi di media audiovisivi a richiesta deve essere predisposta tramite procedure di co-regolamentazione, e che, pertanto, per una definizione condivisa dei criteri valutativi delle modalità attuative l’Autorità, anche sulla base delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti interessati, ritiene opportuno procedere all’istituzione di un apposito Tavolo tecnico;
CONSIDERATO che, qualora i fornitori di servizi di media a richiesta scelgano di dare rilievo alle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti o a quelle destinatarie del contributo finanziario, le quote a regime degli obblighi alternativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 4-bis del Regolamento sono ridotte, fino ad un quinto, in proporzione alla consistenza del rilievo accordato alle predette opere, secondo le modalità e le relative valorizzazioni che saranno individuate dal Tavolo tecnico;
UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
1. Sono approvate le modifiche e integrazioni al “Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti”, approvato con delibera n. 66/09/CONS, di cui all’Allegato A alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale.
2. È costituito il Tavolo tecnico per definire in via co-regolamentare i criteri e le modalità applicative delle modifiche e integrazioni di cui all’Allegato A della presente delibera
3. Le modalità di funzionamento e gli obiettivi del Tavolo tecnico sono riportati nell’Allegato B alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.
4. Il termine di conclusione dei lavori del Tavolo tecnico è di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito web dell’Autorità.
5. La presente delibera, unitamente agli Allegati A e B, è pubblicata sul sito web dell’Autorità.
Roma, lì 13 ottobre 2014
IL PRESIDENTE Angelo Marcello Cardani
IL COMMISSARIO RELATORE Antonio Martusciello
Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Francesco Sclafani