Delibera 14 gennaio 2016 dell’Agcom “Regolamento recante la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) ovvero mediante altre tecnologie innovative, ai sensi dell’articolo 24-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177” (Delibera n. 3/16/CONS)

 
AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

DELIBERA N. 3/16/CONS

REGOLAMENTO RECANTE LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE RADIO IN ONDE MEDIE A MODULAZIONE DI AMPIEZZA (AM) OVVERO MEDIANTE ALTRE TECNOLOGIE INNOVATIVE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 24-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

 

L’AUTORITÀ

 

NELLA sua riunione di Consiglio del 14 gennaio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” (di seguito: l’Autorità);

VISTE le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/19/CE (“direttiva accesso”), n. 2002/20/CE (“direttiva autorizzazioni”), n. 2002/21/CE (“direttiva quadro”), n. 2002/22/CE (“direttiva servizio universale”), come modificate dalle direttive n. 2009/140/CE e 2009/136/CE;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 maggio 2015, che approva il “Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze”;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea-Legge europea 2014” e in particolare l’articolo 4 rubricato Disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di ampiezza. Caso EU Pilot  3473/12/INSO;

VISTI gli Atti Finali della Conferenza Amministrativa Regionale di Radiodiffusione LF/MF (nelle Regioni 1 e 3) Geneva, 1975, riguardante il “Regional Agreement concerning the use by the Broadcasting Service of Frequencies in the Medium Frequency Bands in Regions 1 and 3 and in the Low Frequency Bands in Region 1”.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1977, n 1093 “Esecuzione dell’accordo regionale, con allegati e protocollo, relativo all’utilizzazione da parte del servizio di radiodiffusione di alcune bande di frequenza, firmato a Ginevra il 22 novembre 1975 nel corso di una Conferenza dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni.”;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante il “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”;

VISTA la delibera n. 664/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante il “Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale”, come modificata dalla delibera n. 567/13/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 366/13/CONS, del 29 maggio 2013, recante “Consultazione pubblica relativa all’utilizzo, in tecnica analogica e digitale, delle frequenze in onde medie e corte, e comunque, in bande inferiori a 30 MHz, allocate dal vigente piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) al servizio di radiodiffusione (sonora)”;

CONDIDERATO che l’articolo 4 della legge 29 luglio 2015, n. 115, prevede che “Dopo l’articolo 24 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente: «Art. 24-bis (Assegnazione dei diritti d’uso per le trasmissioni di radiodiffusione sonora). -1. Nel rispetto delle risorse di frequenze e delle connesse aree di servizio attribuite all’Italia e coordinate secondo le regole stabilite dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione–Ginevra 1975, le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) possono essere assegnate dal Ministero per le trasmissioni di radiodiffusione sonora, compatibilmente con gli obblighi del servizio pubblico di cui al presente testo unico e con i relativi piani di sviluppo, anche a soggetti nuovi entranti, previa individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione da parte dell’Autorità, tenuto conto dei principi di cui agli articoli 27, comma 5, e 29, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e in modo da consentire un uso efficiente dello spettro radioelettrico, anche promuovendo l’innovazione tecnologica»”;

VISTA la delibera n. 576/15/CONS, del 16 ottobre 2015, recante “Consultazione pubblica in merito al regolamento recante la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) ovvero mediante altre tecnologie innovative, in applicazione della legge 29 luglio 2015, n. 115.”;

VISTI i contributi pervenuti nell’ambito della consultazione pubblica da parte dei seguenti soggetti: Italiano Salvatore prot.n. 74642 del 02/11/2015, Radio Monte Serra s.r.l. prot.n. 74918 del 03/11/2015, Mazzini Gianluca prot.n.75984 del 9/11/2015, Associazione Unicaradio prot.n. 76553 del 11/11/2015, Tiziano Bonini e Andrea Lawendel prot.n. 76565 del 11/11/2015, Carpineti Enrico prot.n. 76612 del 12/11/2015, Bocchetti Roberto prot.n. 76643 del 12/ 11/2015, Perotti Roberto prot.n. 77120 del 16/11/2015, RADUNI-associazione operatori radiofonici universitari- prot.n. 77156 del 16/11/2015, Furlan Roberto prot.n. 77179 del 16/11/2015, Bozzato Carlo prot.n. 77204 del 16/11/2015, Zanato Lucio prot.n. 77205 del 16/11/2015, Favero Gianni prot.n. 77377 del 17/11/2015, Tagliabue Giorgio prot.n. 77506 del 17/11/2015, Associazione Comunicare prot.n. 77507 del 17/11/2015, Challenger TV Broadcast Communication s.r.l. prot.n. 78036 del 20/11/2015, Pierdonati Gianni prot.n. 78616 del 24/11/2015, Associazione Radio 2.0 di Stefanoni Alessandro prot.n. 78625 del 24/11/2015, EL.TER. di Belloni Gabriele prot.n. 78858 del 25/11/2015, Telmo di Federico Molteni prot.n. 79134 del 26/11/2015, Giudice Giovanni prot.n. 79140 del 26/11/2015, Marsiglio Giorgio prot.n. 79327del 27/11/2015, Radio Venice Classic prot.n. 79328 del 27/11/2015, Radio Kolbe prot.n. 79348 del 27/11/2015, Associazione Radio Centro prot.n. 79386 del 27/11/2015, Gerbase Giuseppe prot.n. 79706 del 30/11/2015;

SENTITE le osservazioni formulate nel corso delle audizioni dei seguenti soggetti richiedenti: Carpineti Enrico (24/11/15), Za nato Lucio (24/11/2015), Aeranti–Corallo (25/11/15), Tagliabue Giorgio (25/11/2015), Furlan Roberto (26/11/2015), RNA-RadioNazionali Associate–(26/11/2015), Radio Monte Serra s.r.l. (26/11/15), Associazione RADIO 2.0 (24/11/2015), R.E.A.-Radio Europee Associate– (30/11/2015);

AVUTO RIGUARDO ai contributi pervenuti in sede di consultazione e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni dei soggetti interessati, che hanno dato luogo, in sintesi, a quanto segue:

1. Prevedere nel regolamento che le frequenze in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) ovvero mediante altre tecnologie innovative, siano destinate ad operatori, nuovi entranti o già presenti sul mercato, per lo svolgimento di attività radiofonica in piccoli bacini territoriali (radio di quartiere, comuni), mediante l’utilizzo di sistemi radianti ridotti e con bassa potenza di emissione (in questo senso i partecipanti hanno fornito specificazioni tecniche circa l’estensione dei bacini, la potenza degli impianti, i tipi di antenna, la percentuale di modulazione).

2. Possibilità di assegnare le frequenze in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) ovvero mediante altre tecnologie innovative alle radio a carattere comunitario, a organizzazioni senza scopo di lucro, a istituti Universitari o equiparati per fini esclusivamente didattici, con agevolazioni sia economiche (riduzione dei contribuiti) che amministrative.

3. Nell’ambito della selezione di cui all’articolo 5 del regolamento, prevedere una ridistribuzione dei punteggi assegnabili, favorendo la posizione dei soggetti nuovi entranti e riducendo il peso della voce potenzialità economica del soggetto richiedente;

VISTA la nota prot. n. 68824 del 25 novembre 2015 (protocollo dell’Autorità n. 78934 del 25 novembre 2015), con cui il Ministero dello sviluppo economico ha formulato alcune osservazioni in merito ai criteri comparativi previsti dall’articolo 5 dello schema di Regolamento. In particolare, considerato l’obbligo legislativo di uniformarsi alla pianificazione delle frequenze recata dagli Atti Finali di Ginevra 1975, è stato evidenziato che sia il progetto tecnico che il piano di investimenti risultano vincolati e, pertanto, i relativi criteri di valutazione potrebbero risultare non selettivi, in concreto, ai fini della selezione comparativa;

RITENUTO quanto segue:

– con riferimento alle tematiche di cui al punto 1) occorre osservare che l’articolo 24-bis del Testo Unico, non ha previsto lo svolgimento da parte dell’Autorità di attività di pianificazione delle frequenze in onde medie a modulazione di ampiezza (AM), in quanto viene fatto esplicito rinvio alla pianificazione delle frequenze di radiodiffusione sonora e delle connesse aree di servizio, adottata in ambito UIT (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni) a Ginevra nel 1975 (” Final Acts of the Regional Administrative LF/MF Broadcasting Conference-Regions 1 and 3-Geneva, 1975″, riguardante il “Regional Agreement concerning the use by the Broadcasting Service of Frequencies in the Medium Frequency Bands in Regions 1 and 3 and in the Low Frequency Bands in Region 1”). La norma, diversamente, affida all’Autorità il compito di individuare i criteri e le modalità di assegnazione delle frequenze nella banda in questione, e cioè di disciplinare, attraverso un apposito regolamento, le procedure amministrative attraverso cui i soggetti nuovi entranti, o quelli già presenti nel settore, possono conseguire i relativi diritti d’uso.

Esulano pertanto dall’oggetto del presente procedimento tutte le tematiche, proposte in consultazione, relative ad ipotesi di pianificazione delle frequenze radio, alla definizione geografica dei bacini di riferimento nonché alla individuazione delle potenze minime e massime degli impianti radianti.

Spetterà al Ministero, sottratte le risorse frequenziali atte ad assolvere le esigenze relative agli obblighi del servizio pubblico, pubblicare sul proprio sito web l’elenco delle frequenze assegnate all’Italia, destinate alle trasmissioni radiofoniche terrestri nella gamma di frequenze delle onde medie a modulazione di ampiezza (AM) ovvero mediante altre tecnologie innovative, indicando per ciascuna di esse le caratteristiche tecniche di irradiazione degli impianti e i vincoli tecnici, riportati dal Piano di radiodiffusione–Ginevra 1975. Rimane salva la possibilità per il Ministero di attivare le procedure internazionali di modifica di tali parametri, in accordo con quanto previsto dall’articolo 4 degli Atti Finali del Piano di radiodiffusione–Ginevra 1975;

– circa le proposte di cui al precedente punto 2) si evidenzia che l’articolo 24-bis specifica che l’Autorità nell’ individuare i criteri e le modalità di assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM), deve tener conto dei principi di cui agli articoli 27, comma 5, e 29, comma 3, del Codice. La norma primaria, dunque, richiama esplicitamente la vigente normativa in materia di operatore di rete e di procedure per il rilascio dei diritti d’uso, prevista dal Codice delle Comunicazioni elettroniche. Conseguentemente, il presente regolamento, nel definire i criteri e le modalità di assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) ovvero mediante altre tecnologie innovative, ha previsto che l’attività di operatore di rete è soggetta al regim e dell’autorizzazione generale e che i diritti d’uso delle frequenze sono rilasciati ai soggetti interessati previa presentazione di apposita domanda al competente Ministero. In questo senso, i requisiti soggettivi e le condizioni necessarie relative al regime dell’autorizzazione generale e dei diritti d’uso nonché i diritti amministrativi ed i contributi, sono puntualmente disciplinati dagli articoli 25 e ss. del Codicee dai relativi allegati (Allegato 9 e 10);

– con riferimento, infine, alle tematiche in merito alla selezione comparativa di cui all’articolo 5 del Regolamento, riportate nel precedente punto 3), sulla base di quanto è emerso in sede di consultazione nonché delle osservazioni formulate dal MISE nella citata nota prot. n. 68824, si ritiene utile affinare ulteriormente gli elementi di valutazione ed i relativi punteggi previsti nella proposta di Regolamento, al fine di renderli concretamente selettivi e funzionali allo svolgimento della procedura di selezione comparativa. In questo senso, considerato che lo scopo della selezione è quella di individuare il soggetto destinatario dei diritti d’uso delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM), appare opportuno attribuire particolare rilievo, ai fini dell’attribuzione del punteggio, alla qualità del progetto di impiego della risorsa radioelettrica, tenendo conto dei seguenti parametri: tempi di realizzazione della singola stazione trasmittente/rete, estensione territoriale della copertura, innovazione tecnologica della singola stazione/rete, utilizzo di tecnologie digitali (quali ad esempio il DRM) nonché quantità e varietà della programmazione da veicolare, con particolare riferimento ai contenuti aventi finalità sociale o di pubblica utilità. Si prevede pertanto che tale voce assegni fino ad un massimo di 40 punti. Inoltre, nel confermare gli altri elementi di valutazione, con riferimento al piano di investimenti previsto per realizzare il progetto di impiego della risorsa radioelettrica, si prevede che tale voce assegni fino ad un massimo di 25 punti.

Infine, circa gli ulteriori criteri, condividendo l’esigenza rappresentata, di non attribuire particolare peso alla forza economica del soggetto partecipante alla selezione, allo scopo di favorire concretamente l’ingresso nel mercato di nuovi operatori, si prevede che la voce relativa alla potenzialità economica del soggetto richiedente assegni fino ad un massimo di 10 punti. Per la medesime ragioni, si prevede che la voce relativa alla qualifica di soggetto nuovo entrante assegni 25 punti;

RITENUTO, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell’ambito della consultazione dai soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento posto in consultazione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. L’Autorità, ai sensi dell’articolo 24-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, adotta il Regolamento concernente la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) ovvero mediante altre tecnologie innovative, r iportato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Napoli, 14 gennaio 2016

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE ad interim

Antonio Perrucci

 

 

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