Delibera 15 ottobre 2013 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante “Approvazione delle specifiche di formato da utilizzare per la comunicazione dei dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione alla sezione speciale del registro degli operatori di comunicazione relativa alle infrastrutture di diffusione site sul territorio nazionale” (Delibera n.566/13/CONS)

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 566/13/CONS

 


APPROVAZIONE DELLE SPECIFICHE DI FORMATO DA UTILIZZARE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI TECNICI DELLE STAZIONI DI RADIODIFFUSIONE ALLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE INFRASTRUTTURE DI DIFFUSIONE SITE SUL TERRITORIO NAZIONALE

(pubblicata  nel sito web dell’Agcom in data 5 novembre 2013)

 

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Consiglio del 15 ottobre 2013;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997 – Supplemento Ordinario n. 154 e s.m.i. e in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5);
VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante “Regolamento concernente l’accesso ai documenti”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 141 del 20 giugno 2001 e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 126 del 31 maggio 2012 (il “Codice”);
VISTA la delibera n. 163/06/CONS del 22 marzo 2006 recante “Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale”;
VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione” e s.m.i.;
VISTO il “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità” di cui alla delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 138 del 15 giugno 2012 e s.m.i.;
CONSIDERATI gli sviluppi intervenuti nelle tecnologie e negli standard tecnici utilizzati nelle reti di radiodiffusione digitale terrestre, con particolare riferimento allo standard DVB-T2 di cui alla norma tecnica ETSI EN 302 755 e alla conseguente necessità di caratterizzare correttamente nell’ambito della Sezione Speciale del Registro anche gli impianti operanti secondo detto standard;
CONSIDERATO che per consentire la corretta caratterizzazione nell’ambito della Sezione Speciale degli impianti operanti nello standard di trasmissione DVB-T2 è necessario procedere all’aggiornamento della specifica di formato “TD2”, attualmente utilizzata per la comunicazione alla stessa Sezione dei dati tecnici relativi agli impianti televisivi in tecnica digitale ai sensi della delibera n. 666/08/CONS e s.m.i;
CONSIDERATO che con il completamento sull’intero territorio nazionale delle operazioni di definitivo spegnimento degli impianti televisivi in tecnica analogica è venuta meno la necessità di comunicare alla Sezione Speciale i dati tecnici di detta tipologia di impianto e, conseguentemente, di mantenere in esercizio la specifica di formato “TA1”;
RITENUTO necessario introdurre tra i dati tecnici da comunicare in forma esplicita alla Sezione Speciale anche il dato relativo alla polarizzazione del campo elettrico prodotto dagli impianti televisivi digitali;
RITENUTO altresì necessario disporre della suddetta informazione anche per gli impianti televisivi digitali già registrati nella Sezione Speciale alla data di entrata in esercizio della specifiche di cui al presente provvedimento;
CONSIDERATA la possibilità, per tali impianti, di desumere il dato relativo alla polarizzazione applicando un algoritmo automatico ad altri dati già disponibili nella Sezione Speciale quali i valori di potenza e.r.p., i diagrammi di irradiazione e la polarizzazione dei pannelli d’antenna, ferma restando la responsabilità dei soggetti titolari degli impianti in merito alla verifica del dato calcolato automaticamente;
CONSIDERATO che a partire dal 23 giugno 2011 la posizione geografica degli impianti dichiarati alla Sezione speciale è definita utilizzando coordinate geografiche riferite al sistema geodetico World Geodetic System 1984 (WGS84) anziché all’European Datum 1950 (ED50) il quale, conseguentemente, non è più utilizzato;
CONSIDERATO che la specifica di formato “RD2”, utilizzata per la comunicazione dei dati tecnici relativi agli impianti radiofonici in tecnica digitale ai sensi della delibera n. 666/08/CONS, prescrive l’utilizzo di coordinate geografiche riferite al sistema geodetico ED50;
RITENUTO pertanto necessario aggiornare la specifica “RD2” per il solo aspetto relativo alla prescrizione del sistema geodetico di riferimento da usare per le coordinate geografiche;
CONSIDERATO altresì che alla data odierna risultano ancora presenti nella Sezione Speciale del Registro impianti non sottoposti dai soggetti titolari alla procedura guidata di conversione delle coordinate geografiche al datum WGS84 messa a disposizione nel sistema informatico di gestione della Sezione Speciale fin dal 23 giugno 2011;
RITENUTO necessario, al fine di completare il definitivo passaggio al nuovo sistema geodetico di riferimento, procedere d’ufficio alla conversione delle coordinate geografiche al datum WGS84 per quegli impianti che alla data di entrata in esercizio delle specifiche di formato di cui al presente provvedimento dovessero risultare non ancora sottoposte alla procedura di conversione guidata, ferma restando la responsabilità dei soggetti titolari degli impianti in merito alla correttezza dei dati prima della conversione e alla verifica degli stessi dopo la conversione;
RITENUTA l’opportunità di provvedere all’approvazione delle specifiche di formato da utilizzare per la comunicazione dei dati tecnici alla Sezione Speciale con apposito provvedimento;
UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo 1
(Approvazione dei formati e modelli)

1. E’ approvata la specifica di formato denominata “TD3” e l’aggiornamento della specifica di formato “RD2”, descritte rispettivamente in Allegato 1 e in Allegato 2 al presente provvedimento, da utilizzare per la comunicazione dei dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione alla Sezione Speciale del Registro relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale. Tali specifiche, annullano e sostituiscono ogni altro formato precedentemente utilizzato al medesimo scopo.
2. La specifica di formato denominato TA1 di cui all’allegato TEC della delibera n. 666/08/CONS continua ad essere utilizzata esclusivamente per l’esportazione dal sistema informatico di gestione della Sezione Speciale dei dati storici riguardanti gli impianti di radiodiffusione televisiva analogica.

 

Articolo 2
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le specifiche di formato di cui all’art .1 entrano in esercizio il 1 febbraio 2014. A partire da tale termine le specifiche di formato di cui all’Allegato “TEC” della delibera n. 666/08/CONS non sono più utilizzabili per la comunicazione dei dati tecnici degli impianti di diffusione alla Sezione Speciale del Registro.
2. Alla data di entrata in esercizio delle nuove specifiche di formato, le coordinate geografiche degli impianti già registrati nella Sezione Speciale alla data del 23 giugno 2011 che risultino non essere state ancora sottoposte alla procedura guidata di migrazione dal sistema geodetico ED50 al sistema geodetico WGS84, sono convertite d’ufficio mediante apposita procedura automatica, ferma restando la responsabilità dei soggetti dichiaranti in merito alla correttezza delle coordinate geografiche cui viene applicata la procedura di conversione e alla verifica delle stesse dopo la conversione.
3. Alla data di entrata in esercizio delle nuove specifiche di formato, il dato di cui al campo n. 21 “Polarizzazione” della specifica “TD3”, per gli impianti già registrati nella Sezione speciale, viene calcolata d’ufficio mediante apposita procedura automatica applicata ai dati già dichiarati, ferma restando la responsabilità dei soggetti dichiaranti in merito alla correttezza dei dati cui viene applicata la procedura automatica e alla verifica della correttezza del risultato della stessa. Ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell’art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
La presente delibera, comprensiva degli allegati, è pubblicata sul sito web dell’Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Napoli, 15 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani
 

Allegato 1 – Specifica di formato per la comunicazione dei dati tecnici (formato TD3)

Allegato 2 – Specifica di formato per la comunicazione dei dati tecnici (formato RD2-2013)