Delibera 16 settembre 2020 dell’Agcom “Modifiche e integrazioni al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all’allegato A alla Delibera n. 410/14/CONS” (Delibera n. 451/20/CONS)

 
AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 451/20/CONS

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI PROCEDURA IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E IMPEGNI DI CUI ALL’ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 410/14/CONS

(pubblicata nel sito web dell’Agcom in data 25 settembre 2020)

 

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 settembre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO l’articolo 7 del decretolegge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;

VISTA la legge del 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale” ed in particolare l’art. 26 rubricato “Pagamento rateale della sanzione pecuniaria”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e s.m.i.;

VISTA la Delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante Adozione del «Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento
recante <<Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni>>, e, in particolare, l’Allegato A, recante “Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni” come modificata da ultimo dalla Delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la Delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO la Delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla Delibera n. 95/19/CONS;

RITENUTO opportuno, al fine di orientare, coordinare e rendere omogenea l’attività amministrativa in materia di rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, introdurre un’espressa disciplina in materia apportando le necessarie modifiche e integrazioni al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all’allegato A alla delibera n. 410/14/CONS dellAutorità;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo 1
(Modifiche e integrazioni al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all’allegato A alla Delibera n. 410/14/CONS)

1. Al “Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, di cui all’allegato A alla delibera n. 410/14/CONS, come modificato dalla Delibera n. 581/15/CONS,
sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 10 (Conclusione dell’istruttoria e adozione dei provvedimenti), comma 5, è sostituito dal seguente:

5. Il provvedimento conclusivo del procedimento, adeguatamente motivato, reca l’espressa indicazione della possibilità di rateizzazione della sanzione pecuniaria, del termine per ricorrere e dell’autorità giurisdizionale competente a cui è possibile proporre ricorso ed è notificato, a cura del responsabile del procedimento, ai destinatari in esso indicati.”.

b) Dopo l’articolo 10 è introdotto l’articolo 10bis (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria):

1. Ai sensi dell’articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il destinatario della sanzione pecuniaria ha facoltà di richiedere il pagamento rateale della somma dovuta, mediante istanza, presentata dal legale rappresentante, con la quale il richiedente comprovi di trovarsi, anche temporaneamente, in condizioni economiche disagiate tali da non poter far fronte al pagamento
immediato della sanzione, che potrebbe avere, per la rilevanza dell’importo, gravi ripercussioni sulla propria attività imprenditoriale e/o lavorativa. La domanda è presentata entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della ordinanza ingiunzione nei modi previsti dalla legge e indirizzata alla Direzione o al Servizio che ha curato il procedimento sanzionatorio.

2. L’istanza di rateizzazione riporta, tra l’altro, i dati identificativi dell’ordinanza ingiunzione, l’importo totale della sanzione e la proposta del numero delle rate in cui si chiede di ripartire il debito erariale.

3. Entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, l’Ufficio competente adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto, che deve essere notificato al richiedente. Il termine
di 30 giorni può essere sospeso qualora si renda necessario un supplemento d’istruttoria. Nel caso di accoglimento dell’istanza di rateizzazione, il relativo provvedimento riporta il numero
delle rate nelle quali è ripartita, secondo i criteri all’uopo stabiliti, la somma dovuta, l’importo di ciascuna rata comprensivo degli interessi nella misura del tasso legale e le relative scadenze.

4. L’inadempimento dell’obbligo di pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione con conseguente obbligo di pagare il residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di decadenza.

2. Il testo coordinato del Regolamento è riportato nell’allegato A alla presenta delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Le modifiche introdotte dalla presente delibera entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web dell’Autorità.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 16 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE

Nicola Sansalone

Allegato A