Delibera 19 aprile 2000 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante “Modifica e integrazione del decreto 11 febbraio del Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria e semplificazione della comunicazione di sistema relativa all’esercizio 1999” (Delibera n.237/00/CONS)

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 19 APRILE 2000

Modifica e integrazione del Decreto 11 febbraio del Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria e semplificazione della comunicazione di sistema relativa all’esercizio 1999 (Delibera n. 237/00/CONS)
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000)

L’AUTORITA’

NELLA sua riunione di Consiglio del 19 aprile 2000;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in prosieguo, l’Autorità);

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera c, numero 9, della stessa legge n. 249/97, con il quale il Consiglio assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l’editoria;

VISTI, altresì, l’articolo 1, comma 6, lettera a, numeri 5 e 6, e comma 7 della stessa legge n. 249/97, e l’articolo 35 dell’Allegato A alla delibera n. 17 del 16 giugno 1998 dell’Autorità, ai sensi dei quali il Consiglio, con riguardo al nuovo registro degli operatori di comunicazione, adotta un apposito regolamento organizzativo e ne cura la tenuta;

VISTO l’articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, concernente le comunicazioni di sistema che gli operatori dei settori dell’editoria quotidiana e periodica e dell’emittenza radiotelevisiva sono tenuti ad effettuare ogni anno in via generale e sistematica (ora) all’Autorità;

VISTO, altresì, il decreto del Garante per la radiodiffusione e l’editoria dell’11 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 38 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 21 febbraio 1997, applicativo della predetta normativa, che disciplina contenuti, modalità e termini delle suddette comunicazioni di sistema;

VISTO, in particolare, che il predetto provvedimento prevede in allegato appositi moduli e quadri, diversi a seconda dei soggetti considerati, attraverso cui adempiere agli obblighi di informativa, da inoltrare entro il 31 luglio di ogni anno (ora) all’Autorità;

CONSIDERATO che la normativa applicativa relativa all’informativa di sistema degli operatori dell’editoria quotidiana e periodica e della emittenza radiotelevisiva, ferme le diverse finalità, non potrà che essere conformata anche a quanto previsto dal regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione;

CONSIDERATO che è ormai imminente la comunicazione di sistema del 31 luglio 2000, relativa ai dati di cui all’esercizio 1999, da inviarsi dai soggetti tenutivi;

RITENUTO che, in ogni caso, sulla base dell’esperienza acquisita, per rendere più efficace l’analisi dei dati ricevuti, il decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, anche con riguardo a taluni modelli e quadri allegativi, non possa non essere, per quanto in misura minima, immediatamente modificato e integrato;

RITENUTO, peraltro, che, per i motivi suesposti, proprio in attesa della vigenza del nuovo regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, è altresì opportuno semplificare i contenuti e le modalità della prossima comunicazione relativa all’esercizio 1999, consentendo a tutti soggetti tenutivi di utilizzare i moduli e quadri della serie ridotta, di cui all’allegato del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, come in parte modificati e integrati dalla presente delibera;

RITENUTO, infine, che è necessario adeguare la stessa modulistica del decreto 11 febbraio 1997 alla normativa vigente in materia di adozione dell’Euro come moneta di conto;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il modello A e relative istruzioni, allegato al decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, è sostituito da quello con la medesima lettera di identificazione allegato alla presente deliberazione.

2. Tra il modello A e il modello B, allegati al decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, è aggiunto un nuovo modello A bis allegato alla presente deliberazione.

3. All’articolo 18, comma 1 e 2, del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l’editoria le parole “modello A” sono sostituite da “modello A bis”.

4. Il quadro I1 e relative istruzioni, allegato al decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, è sostituito da quello con la medesima lettera e numero di identificazione allegato alla presente deliberazione.

5. I quadri Q1 e relative istruzioni delle serie ridotta, semplificata e base, allegati al decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, sono sostituiti da quelli con la medesima lettera e numero di identificazione allegati alla presente deliberazione.

6. Il modello S e relative istruzioni delle serie ridotta, allegato al decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, è sostituito da quello con la medesima lettera di identificazione allegato alla presente deliberazione.

Articolo 2

1. Relativamente alla compilazione di tutti i modelli di cui al decreto 11 febbraio 1997 per i quali sia richiesto di indicare una quantità monetaria deve essere precisato se l’importo sia da intendersi riferito a Lire italiane o ad Euro.

Articolo 3

1. I soggetti tenuti, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, ad inviare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 luglio 2000, la comunicazione di sistema riguardo i dati relativi all’esercizio 1999, hanno facoltà di utilizzare, per i dati contabili, i modelli della serie ridotta, allegati al citato decreto 11 febbraio 1997, come in parte modificati e integrati dal precedente articolo 1 della presente deliberazione.

Articolo 4

1. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

2. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’Autorità ed è resa disponibile, unitamente al decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, cui apporta modifiche e integrazioni, nel sito web dell’Autorità: www.agcom.it.

Roma, 19 aprile 2000

Il Presidente
Enzo Cheli

Il Segretario degli Organi collegiali
Mario Belati

Allegato

 MODELLI