DELIBERA 19 APRILE 2000
L’AUTORITA’
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in prosieguo, l’Autorità);
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera c, numero 9, della stessa legge n. 249/97, con il quale il Consiglio assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l’editoria;
VISTI, altresì, l’articolo 1, comma 6, lettera a, numeri 5 e 6, e comma 7 della stessa legge n. 249/97, e l’articolo 35 dell’Allegato A alla delibera n. 17 del 16 giugno 1998 dell’Autorità, ai sensi dei quali il Consiglio, con riguardo al nuovo registro degli operatori di comunicazione, adotta un apposito regolamento organizzativo e ne cura la tenuta;
VISTO l’articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, concernente le comunicazioni di sistema che gli operatori dei settori dell’editoria quotidiana e periodica e dell’emittenza radiotelevisiva sono tenuti ad effettuare ogni anno in via generale e sistematica (ora) all’Autorità;
VISTO, altresì, il decreto del Garante per la radiodiffusione e l’editoria dell’11 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 38 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 21 febbraio 1997, applicativo della predetta normativa, che disciplina contenuti, modalità e termini delle suddette comunicazioni di sistema;
VISTO, in particolare, che il predetto provvedimento prevede in allegato appositi moduli e quadri, diversi a seconda dei soggetti considerati, attraverso cui adempiere agli obblighi di informativa, da inoltrare entro il 31 luglio di ogni anno (ora) all’Autorità;
CONSIDERATO che la normativa applicativa relativa all’informativa di sistema degli operatori dell’editoria quotidiana e periodica e della emittenza radiotelevisiva, ferme le diverse finalità, non potrà che essere conformata anche a quanto previsto dal regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione;
RITENUTO che, in ogni caso, sulla base dell’esperienza acquisita, per rendere più efficace l’analisi dei dati ricevuti, il decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, anche con riguardo a taluni modelli e quadri allegativi, non possa non essere, per quanto in misura minima, immediatamente modificato e integrato;
RITENUTO, peraltro, che, per i motivi suesposti, proprio in attesa della vigenza del nuovo regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, è altresì opportuno semplificare i contenuti e le modalità della prossima comunicazione relativa all’esercizio 1999, consentendo a tutti soggetti tenutivi di utilizzare i moduli e quadri della serie ridotta, di cui all’allegato del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, come in parte modificati e integrati dalla presente delibera;
RITENUTO, infine, che è necessario adeguare la stessa modulistica del decreto 11 febbraio 1997 alla normativa vigente in materia di adozione dell’Euro come moneta di conto;
UDITA la relazione del Presidente;
DELIBERA
Articolo 1
1. Il modello A e relative istruzioni, allegato al decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, è sostituito da quello con la medesima lettera di identificazione allegato alla presente deliberazione.
2. Tra il modello A e il modello B, allegati al decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, è aggiunto un nuovo modello A bis allegato alla presente deliberazione.
3. All’articolo 18, comma 1 e 2, del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l’editoria le parole “modello A” sono sostituite da “modello A bis”.
4. Il quadro I1 e relative istruzioni, allegato al decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, è sostituito da quello con la medesima lettera e numero di identificazione allegato alla presente deliberazione.
5. I quadri Q1 e relative istruzioni delle serie ridotta, semplificata e base, allegati al decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, sono sostituiti da quelli con la medesima lettera e numero di identificazione allegati alla presente deliberazione.
6. Il modello S e relative istruzioni delle serie ridotta, allegato al decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, è sostituito da quello con la medesima lettera di identificazione allegato alla presente deliberazione.
Articolo 2
1. Relativamente alla compilazione di tutti i modelli di cui al decreto 11 febbraio 1997 per i quali sia richiesto di indicare una quantità monetaria deve essere precisato se l’importo sia da intendersi riferito a Lire italiane o ad Euro.
Articolo 3
1. I soggetti tenuti, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, ad inviare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 luglio 2000, la comunicazione di sistema riguardo i dati relativi all’esercizio 1999, hanno facoltà di utilizzare, per i dati contabili, i modelli della serie ridotta, allegati al citato decreto 11 febbraio 1997, come in parte modificati e integrati dal precedente articolo 1 della presente deliberazione.
Articolo 4
Roma, 19 aprile 2000
Il Presidente
Enzo Cheli
Il Segretario degli Organi collegiali
Mario Belati
Allegato