Delibera 24 febbraio 2014 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare per il distacco del comune di Comelico Superiore (Provincia di Belluno) dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, a norma dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione, indetto per il giorno 30 marzo 2014” (Delibera n. 90/14/CONS)

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

DELIBERA 24 febbraio 2014

Disposizioni  di  attuazione   della   disciplina   in   materia   di comunicazione  politica  e  di  parita’  di  accesso  ai   mezzi   di informazione relative alla campagna per il referendum popolare per il distacco del comune di  Comelico  Superiore  (Provincia  di  Belluno) dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, a  norma  dell’articolo  132,  secondo  comma,  della Costituzione, indetto per il  giorno  30  marzo  2014.  (Delibera  n. 90/14/CONS).  

 

(Pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 52 del 4 marzo 2014)

 

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

Nella riunione del Consiglio del 24 febbraio 2014;
Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  “Istituzione dell’Autorita’ per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  “Disposizioni  per la parita’ di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”;
Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  “Disposizioni  per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle emittenti radiofoniche e televisive  locali”  che  ha  modificato  la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004, recante il Codice di autoregolamentazione di cui  all’art.  11-quater della legge n. 28 del 2000;
Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni  per promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita’ nella composizione delle commissioni di  concorso  nelle  pubbliche  amministrazioni”  ed,  in particolare, l’art. 4, che nel modificare l’art.  1  della  legge  22 febbraio 2000, n. 28,  aggiunge  il  comma  2bis  relativamente  alla promozione della pari opportunita’ tra  donne  e  uomini  nell’ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei  servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici”,  ed,  in particolare, gli artt. 3 e 7 (Testo unico);
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”, come modificata dalla  legge 5 novembre 2004, n. 261;
Vista la propria  delibera  n.  256/10/CSP  del  9  dicembre  2010, recante “Regolamento in materia di  pubblicazione  e  diffusione  dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”;
Vista la propria  delibera  n.  22/06/CSP  del  1°  febbraio  2006, recante “Disposizioni applicative delle norme e dei principi  vigenti in materia di comunicazione politica e parita’ di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”;
Vista la propria delibera  n.  243/10/CSP  del  15  novembre  2010, recante  “Criteri  per  la  vigilanza  sul  rispetto  del  pluralismo politico  e  istituzionale  nei  telegiornali  diffusi   dalle   reti televisive nazionali”;
Vista  la  legge  25  maggio  1970,  n.  352,  recante  “Norme  sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa  legislativa del popolo”, e successive modificazioni;
Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005,  recante “Disposizioni  di  attuazione  della   disciplina   in   materia   di comunicazione  politica  e  di  parita’  di  accesso  ai   mezzi   di informazione relative  alla  campagna  per  il  referendum  regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19  giugno 2001 n. 8 recante  “modifiche  all’art.  6,  comma  19,  della  legge regionale 24 aprile 2001, n. 6″ indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005”, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio  2014, recante “Indizione del referendum popolare per il distacco del comune di Comelico Superiore dalla regione Veneto e  sua  aggregazione  alla
regione Trentino-Alto Adige/Südtirol a norma dell’art.  132,  secondo comma, della Costituzione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2014;
Effettuate le consultazioni con  la  Commissione  Parlamentare  per l’indirizzo generale e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;
 

Delibera:

Articolo unico

 
1. Al fine di garantire imparzialita’ e parita’ di trattamento  tra i soggetti politici favorevoli  o  contrari  al  quesito  di  cui  al referendum indetto ai  sensi  dell’art.  132,  secondo  comma,  della Costituzione e fissato per il giorno 30 marzo 2014, avente ad oggetto il distacco del comune di Comelico Superiore (Belluno) dalla  regione Veneto   e   la   sua   aggregazione   alla   regione   Trentino-Alto Adige/Südtirol,  nel  territorio  interessato   dalla   consultazione referendaria, nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  di  attuazione  della  legge  22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di  informazione, di cui alla  delibera  n.  37/05/CSP  del  16  maggio  2005,  recante “Disposizioni  di  attuazione  della   disciplina   in   materia   di comunicazione  politica  e  di  parita’  di  accesso  ai   mezzi   di informazione relative  alla  campagna  per  il  referendum  regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19  giugno 2001 n. 8 recante  “modifiche  all’art.  6,  comma  19,  della  legge regionale 24 aprile 2001, n. 6″ indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005”.
2. I termini di cui all’art. 5, commi 1 e 2, e all’art.  13,  comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16  maggio  2005  decorrono  dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi al referendum disciplinato dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6  a  12  del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi  sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla  delibera  n.  256/10/CSP del 9 dicembre 2010.
4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della consultazione referendaria di cui alla  presente  delibera  con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni  di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n.  28  relative  a  ciascun tipo di consultazione.
5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia  sino a tutto il 30 marzo 2014.
Il presente provvedimento entra  in  vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento e’ reso disponibile nel  sito  web  della stessa Autorita’ www.agcom.it.

Roma, 24 febbraio 2014
 
Il Presidente: Cardani
Il commissario relatore: Posteraro