AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISPETTIVE E DI VIGILANZA
DELL’AUTORITÀ”
(pubblicato nel sito web Agcom il 9 giugno 2022)
L’AUTORITA’
NELLA riunione di Consiglio del 30 maggio 2022;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l’articolo 2, comma 12, lettera g), che attribuisce alle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità il compito di controllare lo svolgimento dei servizi “… con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili …”;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo”;
VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” ed in particolare l’articolo 182 bis, comma 3;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione
nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, concernente il “Regolamento recante semplificazione e riordino dell’erogazione dei contributi all’editoria, a norma dell’articolo 44 del decreto–legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l’art. 21, che designa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale, ai sensi dell’art. 22 della direttiva 97/67/CE;
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017–2019”;
VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 marzo 2018, recante “Istituzione del registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di
numerazione”;
VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 marzo 2018, recante “Adozione delle specificazioni e regole tecniche attuative in materia di secondary ticketing” e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, che prevede che “L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila, con riferimento alla vendita ed alle altre forme di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo attraverso reti di comunicazione elettronica, sul rispetto della disposizione di cui all’art. 1, comma 545 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 irrogando le sanzioni ivi previste”;
VISTO il decreto–legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” (c.d. decreto dignità), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n .96, e in particolare l’articolo 9, che introduce un divieto generalizzato di pubblicità concernente i giochi o scommesse con vincite di denaro, nonché il gioco d’azzardo effettuata su qualunque mezzo di comunicazione, attribuendo all’Autorità i connessi poteri di vigilanza e sanzionatori;
VISTO il Regolamento (UE) 2019/1150 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, il quale dispone che “il presente regolamento si applica ai servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza del fornitore di tali servizi e dal diritto altrimenti applicabile, forniti o proposti per essere forniti, rispettivamente, agli utenti commerciali e agli utenti titolari di siti web aziendali, che hanno il luogo di stabilimento o di residenza
nell’Unione e che, tramite i servizi di intermediazione online o i motori di ricerca online, offrono beni o servizi a consumatori nell’Unione”;
VISTA la legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID–19” e, in particolare, l’articolo 195–bis, rubricato “Disposizioni in materia di tutela del diritto d’autore”, il quale prevede che “1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell’informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi. 2. Al comma 31 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Se l’inottemperanza riguarda ordini impartiti dall’Autorità nell’esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato
realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione”;
VISTO l’articolo 1, commi 515 – 517, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. (21G00192)”;
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre
2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)”;
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”;
VISTO l’accordo relativo al coordinamento dell’attività ispettiva in materia di prevenzione ed accertamento delle violazioni della legge sul diritto d’autore tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Società Italiana degli Autori ed Editori del 10 maggio 2007;
VISTO il Protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, del
20 settembre 2011, da ultimo rinnovato in data 2 ottobre 2020;
VISTO il Protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Guardia di finanza, del 12 ottobre 2015;
VISTO il Protocollo d’intesa tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno del 17 giugno 2019;
VISTA la delibera n. 220/08/CONS del 7 maggio 2008, recante “Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 710/13/CONS;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”,
come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;
VISTA la delibera n. 261/21/CONS, del 29 luglio 2021, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello”;
CONSIDERATO che, con la delibera n. 238/21/CONS, l’Autorità ha proceduto ad una revisione della sua struttura organizzativa al fine, da un lato, di tenere conto delle nuove competenze attribuitele dal legislatore e, dall’altro, di orientare l’organizzazione interna verso modelli di maggiore efficientamento e armonizzazione delle attività svolte;
CONSIDERATO che l’allegato A alla delibera n. 238/21/CONS e, in particolare, l’art. 9, comma 2, lettera r), prescrive che il Segretariato Generale “coordina le attività ispettive proposte dalle Direzioni e cura i rapporti con i Nuclei della Guardia di Finanza e della Polizia postale e delle telecomunicazioni”;
CONSIDERATO che la delibera n. 261/21/CONS ha disposto all’art. 1, comma 4, che l’Ufficio Corecom e coordinamento ispettivo cura “… il coordinamento delle attività ispettiva proposte dalle Direzioni e coadiuva il Segretario Generale nella gestione dei rapporti con i Nuclei della Guardia di Finanza e della Polizia Postale e delle telecomunicazioni”;
RITENUTO, pertanto, necessario modificare la delibera n. 220/08/CONS per adeguare la procedura per lo svolgimento delle funzioni ispettive alla nuova struttura organizzativa dell’Amministrazione, nonché per allinearla alle nuove competenze attribuite all’Autorità;
UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
Modifiche e integrazioni alla delibera n. 220/08/CONS
1. L’articolo 1, comma 1, della delibera n. 220/08/CONS, è sostituito dal seguente: “Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite all’Autorità in virtù delle leggi vigenti, l’Ufficio Corecom e coordinamento ispettivo del Segretariato Generale coordina le ispezioni proposte dalle strutture organizzative di primo livello competenti presso le sedi delle imprese soggette alla vigilanza dell’Autorità ritenute in possesso di documenti aziendali utili all’efficace svolgimento dell’attività istruttoria”.
2. L’articolo 1, comma 2, della delibera n. 220/08/CONS, è sostituito dal seguente: “Nell’ipotesi in cui le imprese soggette alla vigilanza dell’Autorità si avvalgano di terzi per lo svolgimento di attività connesse ai propri servizi, si può altresì procedere ad ispezioni presso le sedi di costoro, laddove vi sia ragione di ritenere che ivi possano essere acquisiti elementi utili all’efficace svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione”.
3. All’articolo 1, comma 4, della delibera n. 220/08/CONS, la locuzione “dal Direttore del Servizio Ispettivo e Registro” è sostituita dalla locuzione “dal Segretario Generale o da un Vice Segretario all’uopo delegato”; dopo la locuzione “Direttore del Servizio Ispettivo e Registro” va eliminata la locuzione “, di regola,”.
4. All’articolo 1, comma 5, della delibera n. 220/08/CONS, la locuzione “il direttore del Servizio Ispettivo e Registro ovvero un suo delegato” è sostituita dalla locuzione “il Segretario Generale o un Vice Segretario all’uopo delegato”.
5. All’articolo 1, comma 6, della delibera n. 220/08/CONS, la locuzione “dal Servizio Ispettivo” è sostituita dalla locuzione “dall’Ufficio Corecom e coordinamento ispettivo”.
6. All’articolo 1, comma 7, della delibera n. 220/08/CONS, la locuzione “direttore del Servizio Ispettivo e Registro” è sostituita dalla locuzione “Segretario Generale o da un Vice Segretario all’uopo delegato”.
7. L’articolo 1, comma 8, della delibera n. 220/08/CONS, è sostituito dal seguente: “I funzionari incaricati di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l’oggetto dell’accertamento e, nel caso si proceda presso terzi soggetti non appartenenti al settore, le ragioni della necessità di una siffatta iniziativa. Il mandato deve altresì indicare le sanzioni per il rifiuto, l’omissione o anche il semplice ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell’ispezione, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri. Il personale ispettivo consegna altresì la “carta dei diritti”, allegata alla presente delibera, recante l’indicazione dei diritti e delle garanzie di cui si può avvalere il soggetto ispezionato, e l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679”.
8. L’articolo 1, comma 9, della delibera n. 220/08/CONS, è sostituito dal seguente: “In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto, di omissione o anche di semplice ritardo, l’opposizione:
a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali, prescrizioni interne, anche orali, accordi negoziali o qualsiasi altra fonte;
b) di vincoli derivanti dall’applicazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali;
c) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;
d) di esigenze di tutela del segreto commerciale, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale, salvo i casi in cui l’Autorità riconosca particolari esigenze preventivamente segnalate al riguardo”.
9. L’articolo 1, comma 10, della delibera n. 220/08/CONS, è sostituito dal seguente: “Il rifiuto, l’omissione o anche il semplice ritardo nel fornire le informazioni ed i documenti richiesti è sanzionato ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ovvero dell’articolo 30, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)””.
10. L’articolo 1, comma 11, della delibera n. 220/08/CONS, è sostituito dal seguente: “Per “documento” si intende qualunque tipo di documento elettronico, come definito dal Regolamento (UE) 910/2014, informatico o analogico, come definiti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contenga foto, video, audio o scritti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell’attività dell’impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell’autore del documento, nonché ogni copia, analogica o informatica, del documento stesso”.
11. L’articolo 1, comma 14, della delibera n. 220/08/CONS è sostituito dal seguente: “Di tutta l’attività svolta nel corso dell’ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale, una copia del quale viene consegnata al soggetto nei cui confronti si svolge l’ispezione. Tale verbale dovrà essere trasmesso, a cura di uno dei funzionari incaricati, nelle quarantotto ore successive alla chiusura delle operazioni d’ispezione, al Segretario Generale o a un Vice Segretario all’uopo delegato il quale provvederà ad inviarne
copia al Direttore della struttura competente. Ove la complessità delle attività compiute richieda una relazione più dettagliata, il funzionario incaricato può trasmetterla successivamente e comunque non oltre sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni”.
12. L’articolo 1, comma 15, della delibera n. 220/08/CONS, è sostituito dal seguente: “Nello svolgimento dell’attività d’istituto l’Ufficio Corecom e coordinamento ispettivo del Segretariato Generale può avvalersi della collaborazione dei militari della Guardia di Finanza e degli appartenenti alla Polizia Postale e delle Comunicazioni, anche secondo convenzioni all’uopo previste. L’Ufficio Corecom e coordinamento ispettivo del Segretariato Generale può altresì avvalersi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato. Tali soggetti agiscono con le facoltà e i poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti”.
13. All’articolo 1, comma 16, della delibera n. 220/08/CONS, la locuzione “il Servizio Ispettivo e Registro” è sostituita dalla locuzione “l’Ufficio Corecom e coordinamento ispettivo del Segretariato Generale”.
14. La Carta dei diritti allegata alla delibera n. 220/08/CONS, è sostituita con quella allegata alla presente delibera.
Articolo 2
Entrata in vigore
1. La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità, unitamente al testo dell’articolato della delibera n. 220/08/CONS, recante “Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità”, coordinato con le modifiche introdotte, e alla Carta dei diritti.
2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell’Autorità.
Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Roma, 30 maggio 2022
IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella
LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba
Allegati
– Testo dell’articolato della delibera n. 220/08/CONS, recante “Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità”, coordinato con le modifiche introdotte dalla presente delibera