Delibera 5 luglio 2022 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante “Modifica del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF) relativamente alla Rete nazionale n. 12 nella fascia adriatico-ionica” (Delibera n. 253/22/CONS)

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

DELIBERA N. 253/22/CONS

MODIFICA DEL PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE DA DESTINARE AL SERVIZIO TELEVISIVO DIGITALE TERRESTRE (PNAF) RELATIVAMENTE ALLA RETE NAZIONALE N. 12 NELLA FASCIA ADRIATICO-IONICA

(pubblicata nel sito Agcom il 4 agosto 2022)

 

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 5 luglio 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (di seguito Codice);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato” (di seguito Testo unico o TUSMA);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018, con il quale è stato approvato il “Piano nazionale di ripartizione delle frequenze”;

VISTA la delibera n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019 recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF), come da ultimo modificata dalla delibera n. 43/22/CONS del 10 febbraio 2022 recante “Modifica del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF) relativamente alla Rete nazionale n. 12”;

VISTA la delibera n. 65/22/CONS del 3 marzo 2022 recante “Procedura riservata per l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del servizio di radiodiffusione digitale terrestre, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e il relativo avviso e disciplinare di gara pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico il 20 maggio 2022;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 giugno 2019, con il quale è stato definito il calendario nazionale (c.d. roadmap) che individua le scadenze per il rilascio delle frequenze nella banda a 700 MHz, ai fini dell’attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 luglio 2021;

VISTI gli atti finali della Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni (RRC06), tenuta a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006, nell’ambito dell’ITU (International Telecommunication Union) avente a oggetto la pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre sia televisiva (DVBT) che sonora (TDAB) in tecnica digitale, in parti delle Regioni 1 e 3, nelle bande di frequenze 174230 MHz (per la radiodiffusione sonora e televisiva) e 470862 MHz (per la sola radiodiffusione televisiva);

VISTI gli accordi internazionali di coordinamento delle frequenze in banda 174230 MHz (banda VHFIII) finora sottoscritti dall’Amministrazione Italiana con le Amministrazioni degli Stati Esteri radioelettricamente confinanti e precisamente: a) Coordination Agreement between the Administrations of Italy and Switzerland regarding a terrestrial frequency DVBT and TDAB Plan in the VHF band, firmato in data 4 maggio 2018 tra l’Italia e la Svizzera; b) Coordination Agreement between the Administrations of Italy and Austria regarding broadcasting assignments in the band 174 to 230 MHz, firmato in data 11 ottobre 2018 tra l’Italia e l’Austria; c) Frequency Coordination Agreement between the Administrations of Malta and Italy for the use of radio spectrum in the 174230 MHz band, firmato in data 11 ottobre 2019 tra l’Italia e Malta e Addendum to the Frequency Coordination Agreement between the Administrations of Malta and Italy for the use of radio spectrum in the 174230 MHz band signed on 11th October 2019, firmato in data 22 gennaio 2020; d) Agreement between the competent administrations of France, Italy, Monaco and Vatican City State concerning the frequency coordination of Digital Terrestrial Television and Digital Sound Broadcasting in the frequency band 174230 MHz (VHF Band III), firmato in data 31 gennaio 2020 da Francia, Italia e Città del Vaticano e in data 2 giugno 2020 da Monaco;

VISTA la nota prot. n. 181940 dell’8 giugno 2022 con la quale l’Autorità ha rappresentato al MiSE la necessità di procedere con celerità alle attività di propria competenza in tema di pianificazione delle frequenze in banda VHFIII sulla base delle risorse derivanti dai sopra richiamati accordi internazionali di coordinamento, fatta salva ogni eventuale indicazione in merito a diversa disponibilità di risorse che lo stesso MiSE ritenesse di fornire;

VISTA la nota di risposta del 13 giugno 2022 (acquisita in pari data al protocollo dell’Autorità con il n. 186145) con la quale il MiSE ha confermato lo stato corrente degli accordi vigenti con i Paesi esteri e il quadro delle risorse disponibili per la pianificazione, fatta salva l’opportunità di attendere quantomeno gli esiti della successiva riunione del Tavolo adriatico-ionico fissata per il 28 giugno 2022;

CONSIDERATO che con riferimento al versante adriatico-ionico sono infatti in corso, con il coordinamento da parte del Ministero dello sviluppo economico (MiSE), competente per l’attività, negoziazioni con ulteriori Stati esteri radioelettricamente confinanti (Albania, Bosnia, Croazia, Grecia, Montenegro, Slovenia), avviate nel 2019, e che i risultati di tali negoziazioni, pure suscettibili di modificare il quadro del coordinamento internazionale nella banda VHF-III, fino alla sottoscrizione di un valido accordo di coordinamento non possono essere considerati ai fini dell’attività di pianificazione e che, pertanto, in dette zone restano validi allo stato i diritti internazionalmente riconosciuti all’Italia dal Piano di Ginevra 2006 (GE06);

CONSIDERATO che in relazione alle predette negoziazioni, il modello tecnico di coordinamento che ha riscontrato la maggiore condivisione e al momento ancora oggetto di approfondimenti e valutazioni, prevede, tra l’altro, che, sul versante adriatico-ionico, l’Italia potrebbe avere in uso un unico canale da destinare all’uso televisivo, con la possibilità di realizzare in tal modo una rete integralmente 1-SFN per la banda VHF-III con notevoli ricadute positive in relazione all’uso efficiente dello spettro;

CONSIDERATO che nella predetta riunione del Tavolo adriatico-ionico del 28 giugno 2022 non sono state sciolte le riserve di taluni Paesi in merito alla sottoscrizione di un possibile accordo né sono state indicate date entro le quali tali riserve possano essere sollevate. Pertanto, non è ipotizzabile allo stato una tempistica entro cui poter garantire la certezza della sottoscrizione;

CONSIDERATO che il Piano di GE06 definisce un’area di coordinamento (area di coordinamento adriatica) che comprende aree di territorio (allotment) provinciali ubicate nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto (esclusa provincia di Belluno), Emilia-Romagna (escluse province di Reggio-Emilia, Parma, Piacenza), Marche, Abruzzo (esclusa provincia de L’Aquila), Molise (esclusa provincia di Isernia) e Puglia nonché allotment ubicati nel territorio di Slovenia (Zahod), Croazia (DD0, DE0, DF0, DG0), Montenegro (Lovcen) e Albania (AL001D, AL004D, AL005D, AL007D, AL011D);

CONSIDERATO, ulteriormente, che il Piano di GE06 definisce un’area di coordinamento (area di coordinamento italo-greca) che comprende allotment provinciali ubicati nelle Regioni Puglia (escluse province di Foggia, Barletta-Andria-Trani, Bari) e Calabria (esclusa provincia di Reggio Calabria) nonché allotment ubicati nel territorio della Grecia (Akarnanika, Ainos, Kerkyra, Thesprotia);

CONSIDERATO che, nelle aree di coordinamento sopra descritte, il canale 5 VHF è assegnato in esclusiva all’Italia sull’intera estensione delle suddette aree, ad eccezione della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle province di Teramo, Pescara e Chieti, per l’area di coordinamento adriatica, e delle province di Cosenza, Crotone e Vibo Valentia, per l’area di coordinamento italo-greca, e che conseguentemente il suddetto canale 5 VHF non è assegnato né assegnabile in nessuno degli allotment degli altri Stati ricadenti nelle due aree di coordinamento;

CONSIDERATO, pertanto, che il canale 5 VHF nelle aree di coordinamento adriatica e italo-greca è, nella sostanza, da potersi considerare internazionalmente attribuito all’Italia;

RITENUTO, per le considerazioni che precedono, che l’utilizzazione del canale 5 VHF anche nella Regione Friuli-Venezia Giulia e nelle province di Teramo, Pescara, Chieti, Cosenza e Crotone, è da considerarsi in linea con i criteri di cui all’articolo 50, comma 6, del Testo unico relativamente alla prevenzione delle interferenze internazionali e alla pianificazione, nelle aree di coordinamento definite dagli accordi internazionali, delle sole frequenze internazionalmente attribuite all’Italia;

CONSIDERATO che l’articolo 50, comma 8, del Testo unico stabilisce che “Le frequenze in banda 174-230 MHz sono pianificate per il servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale e, ove necessario, per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”;

CONSIDERATO che il PNAF ha previsto per la Rete nazionale n. 12 (rete ibrida VHF/UHF) l’impiego in specifiche Aree tecniche della fascia tirrenica e della fascia adriatico-ionica di frequenze ricadenti nella banda VHF-III;

RAVVISATA l’opportunità, in linea con le assegnazioni italiane di cui al Piano di GE06 e con il quadro determinato dai sopra richiamati accordi internazionali di coordinamento già sottoscritti dall’Amministrazione Italiana con le Amministrazioni di Francia, Monaco, Città del Vaticano, Svizzera, Austria e Malta, di riservare le frequenze più alte della banda VHF-III alla pianificazione del servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale lasciando alla pianificazione del servizio di radiodiffusione televisiva le frequenze più basse della banda VHF-III, tra le quali ricade il canale 5 VHF;

CONSIDERATO che il canale 5 VHF è già pianificato per la Rete nazionale n. 12 nelle Aree tecniche n. 5 (Veneto), n. 8 (Emilia-Romagna) e n. 11 (Marche) nonché nelle Aree tecniche n. 7 (Liguria), n. 9 (Toscana) e n. 12 (Lazio);

CONSIDERATO che l’utilizzazione del canale 5 VHF sull’intera estensione delle aree di coordinamento adriatica e italo-greca per la Rete nazionale n. 12, mediante pianificazione temporanea fino alla definitiva sottoscrizione dell’Accordo internazionale nelle relative aree, consente di incrementare considerevolmente l’efficienza d’uso dello spettro dell’intera pianificazione televisiva in banda VHF-III in quanto la Rete nazionale n. 12 impegnerebbe in tutte le Aree tecniche dove è previsto l’uso di frequenze di banda VHF-III unicamente il canale 5 VHF in configurazione 1-SFN ottenendo il duplice risultato di rendere disponibile per la pianificazione del servizio radiofonico digitale DAB+ tutta la restante porzione di banda (181-230 MHz, corrispondente ai canali 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) nonché di conseguire la completa separazione degli usi televisivi in banda VHF-III da quelli radiofonici digitali con importanti vantaggi in termini di compatibilità elettromagnetica e razionalizzazione della pianificazione;

CONSIDERATO che l’utilizzazione del canale 5 VHF sull’intera estensione delle aree di coordinamento adriatica e italo-greca per la Rete nazionale n. 12 ha l’ulteriore vantaggio che, qualora dovesse essere sottoscritto l’Accordo internazionale in premessa con il quadro di coordinamento al momento più probabile, sarebbe immediatamente possibile la migrazione al nuovo canale disponibile all’Italia mediante una semplice risintonizzazione di un’unica frequenza su tutto il bacino, comportando quindi il minimo impatto per l’assegnatario della rete;

CONSIDERATO pertanto che la pianificazione del canale 5 VHF nei termini descritti consente di incrementare l’uso efficiente dello spettro, sia ai fini dell’utilizzo televisivo di cui al presente provvedimento, che in relazione alle risorse per il servizio radiofonico digitale, e pone le basi per una più efficace pianificazione delle frequenze per tale ultimo servizio (PNAF-DAB);

CONSIDERATO, altresì, che l’allotment sloveno di Center, ancorché non compreso nell’area di coordinamento adriatica, risulta adiacente per una piccola porzione di territorio con la zona di Tarvisio (UD) e che pertanto è opportuno evitare la pianificazione, anche solo temporanea, del canale 5 VHF nelle postazioni di Tarvisio, M.te Prisnig e M.te Santo di Lussari, al fine di prevenire possibili situazioni interferenziali con il suddetto allotment a cui è assegnato da GE06 il medesimo canale 5 VHF;

CONSIDERATA la scadenza definita dal calendario nazionale di rilascio delle frequenze nella banda 700 MHz di cui alla citata roadmap, il quale prevede la conclusione delle operazioni di attivazione delle frequenze pianificate dal PNAF e la conseguente completa liberazione della banda VHF-III dai precedenti usi televisivi entro il 30 giugno 2022, e quindi la necessità di non lasciare inutilizzate tali pregiate risorse attraverso una pronta adozione del piano PNAF-DAB;

CONSIDERATO, altresì, che le procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per la Rete nazionale n. 12 sono state avviate e sono al momento in corso;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla modifica del PNAF limitatamente alle frequenze della banda VHF-III pianificate per la Rete nazionale n. 12 nelle Aree tecniche della fascia adriatico-ionica e in particolare nell’Area tecnica n. 6 (Friuli- Venezia Giulia), n. 13 (Abruzzo e Molise), n. 15 (Puglia e Basilicata) e n. 16 (Calabria), mediante la pianificazione del canale 5 VHF, previo coordinamento internazionale degli
impianti da mettere in esercizio, ove ciò è necessario, come previsto dagli accordi internazionali applicabili;

CONSIDERATO, in particolare, che le modifiche necessarie all’adeguamento della pianificazione vigente della Rete nazionale n 12 alla situazione attuale del coordinamento internazionale e alla sua razionalizzazione come descritta consistono nella sostituzione con il canale 5 VHF dei seguenti canali precedentemente pianificati: (a) canale 9 VHF nell’Area tecnica n. 6; (b) canale 7 VHF nelle Aree tecniche n. 13 (solo province di Teramo, Pescara, Chieti e Campobasso), n. 15 (solo nella Regione Puglia) e n. 16 (solo province di Catanzaro e Crotone); (c) canale 6 VHF nelle Aree tecniche n. 15 (solo provincia di Matera) e n. 16 (solo provincia di Cosenza); (d) canale 10 VHF nell’Area tecnica n. 16 (solo provincia di Reggio Calabria);

CONSIDERATO che tale pianificazione è da considerarsi temporanea alla luce della possibile sottoscrizione del definitivo Accordo internazionale sul versante adriatico-ionico;

CONSIDERATO che la modifica della pianificazione della Rete nazionale n. 12, nei termini sopra illustrati, è priva di ricadute nei riguardi della pianificazione di tutte le altre reti del PNAF (nazionali, locali di primo livello, locali di secondo livello) e dei relativi vincoli radioelettrici nazionali ed esteri come stabiliti dal PNAF adottato con delibera n. 39/19/CONS e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO, pertanto, non necessario procedere al momento all’aggiornamento dei vincoli radioelettrici esteri stabiliti dal PNAF per i canali in banda VHF-III con la delibera n. 39/19/CONS come modificati dalla delibera n. 162/20/CONS e pubblicati nel documento di pianificazione di cui all’allegato 3 alla suddetta delibera n. 162/20/CONS;

CONSIDERATO che, come già esposto nella delibera n. 39/19/CONS, il rispetto dei vincoli radioelettrici esteri stabiliti dal PNAF, e quindi anche dal presente provvedimento, non assolve l’assegnatario dall’onere di evitare interferenze nocive con le utilizzazioni estere autorizzate, e quindi le procedure disciplinate dall’art. 15 del Regolamento delle Radiocomunicazioni dell’ITU restano pienamente applicabili in caso di interferenze nocive con Stati esteri;

TENUTO CONTO che, nel rispetto del principio di equivalenza dei siti introdotto dalla delibera n. 15/03/CONS e confermato in tutti i successivi provvedimenti di pianificazione, nonché del generale principio di equivalenza tra il bacino di servizio effettivo e quello pianificato, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli assentiti dalle Regioni interessate, ovvero anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità regionali e amministrative;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS del 13 aprile 2022;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

 

DELIBERA

Articolo 1

1. Il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale (PNAF) adottato con delibera n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019, come modificato dalla delibera n. 162/20/CONS del 23 aprile 2020 e dalla delibera n. 43/22/CONS del 10 febbraio 2022, è modificato limitatamente alla pianificazione delle frequenze temporaneamente utilizzabili in banda VHFIII della Rete nazionale n. 12 nelle Aree tecniche n. 6 (FriuliVenezia Giulia), n. 13 (Abruzzo e Molise), n. 15 (Puglia e Basilicata) e n. 16 (Calabria).

2. La pianificazione delle frequenze per la Rete nazionale n. 12 è così modificata:

a) il canale 9 VHF pianificato nell’Area tecnica n. 6 è sostituito dal canale 5 VHF e, nelle postazioni di Tarvisio, M.te Prisnig e M.te Santo di Lussari in provincia di Udine, dal canale 8 VHF;

b) il canale 7 VHF pianificato nelle Aree tecniche n. 13 (solo province di Teramo, Pescara, Chieti e Campobasso), n. 15 (solo nella Regione Puglia) e n. 16 (solo province di Catanzaro e Crotone) è sostituito dal canale 5 VHF;

c) il canale 6 VHF pianificato nelle Aree tecniche n. 15 (solo provincia di Matera) e n. 16 (solo provincia di Cosenza) è sostituito dal canale 5 VHF;

d) il canale 10 VHF pianificato nell’Area tecnica n. 16 (solo provincia di Reggio Calabria) è sostituito dal canale 5 VHF.

3. Il canale 5 VHF è utilizzabile nella Regione FriuliVenezia Giulia, nelle province di Teramo, Pescara, Chieti, Cosenza e Crotone, ove necessario, previo coordinamento degli impianti.

4. Le modifiche riguardanti la sola Rete nazionale n. 12 di cui al comma 2 sono riportate nelle Tabelle n. 6, n. 13, n. 15 e n. 16 di cui all’allegato 1 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Le suddette tabelle sostituiscono quelle omologhe riportate nell’allegato 1 alla delibera n. 162/20/CONS, rimanendo immutate e valide tutte le restanti tabelle ad eccezione delle Tabelle n. 7 e n. 12 già modificate dalla delibera n. 43/22/CONS.

5. Le risorse frequenziali pianificate per le reti locali di 2° livello dal PNAF adottato con delibera n. 39/19/CONS, come modificato dalla delibera n. 162/20/CONS, restano invariate. Rimane pertanto immutato e valido l’allegato 2 alla delibera n. 162/20/CONS.

6. I vincoli radioelettrici stabiliti dal PNAF adottato con delibera n. 39/19/CONS, come modificato dalla delibera n. 162/20/CONS, restano invariati. Rimane pertanto immutato e valido il documento di pianificazione di cui all’allegato 3 alla delibera n. 162/20/CONS.

7. L’Autorità si riserva di adeguare la pianificazione delle frequenze in banda VHFIII per la Rete nazionale n. 12, ivi compresi i vincoli radioelettrici esteri, e in generale la pianificazione di cui alla delibera n. 39/19/CONS e s.m.i., alla luce di eventuali modifiche del quadro internazionale circa la disponibilità delle risorse utilizzabili dall’Italia. In tal caso gli utilizzatori di tali risorse, in maniera ragionevole e proporzionata, sono tenuti ad adeguarsi alle variazioni della pianificazione e delle relative autorizzazioni.
La presente delibera è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico per gli adempimenti di competenza e pubblicata nel sito web dell’Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 5 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba

Allegato 1: Frequenze pianificate per le reti nazionali e locali di 1° livello nelle aree tecniche n. 6 (Friuli-Venezia Giulia), n.13 (Abruzzo e Molise), n. 15 (Puglia e Basilicata) e n. 16 (Calabria)