Deliberazione 5 maggio 2011 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni “Classificazione dei decodificatori per la ricezione dei programmi televisivi in tecnica digitale (Delibera n.255/11/CONS)””

DELIBERA N. 255/11/CONS

CLASSIFICAZIONE DEI DECODIFICATORI PER LA RICEZIONE DEI PROGRAMMI TELEVISIVI IN TECNICA DIGITALE

 

L’AUTORITA’

NELLA sua riunione di Consiglio del 5 maggio 2011;

 

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” ed, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lett. a), n. 4, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

 

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, con il quale sono state recepite la direttiva 2002/19 CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (“direttiva accesso”), la direttiva 2002/20/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (“direttiva autorizzazioni ”), la direttiva 2002/21/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (“direttiva quadro”) e la direttiva 2002/22/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (“direttiva servizio universale”);

 

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e  amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 2010, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;

 

VISTA la delibera n. 216/00/CONS del 5 aprile 2000, recante “Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 aprile 2000, n. 94, come integrata dalla delibera n. 155/09/CONS del 31 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 maggio 2009, n.11 e, da ultimo, dalla delibera n. 629/10/CONS del 9 dicembre 2010;

 

VISTA la delibera n. 662/06/CONS del 15 novembre 2006 recante “Costituzione di un tavolo permanente di confronto con le associazioni rappresentative dei consumatori”;

 

VISTA la delibera n. 383/08/CONS del 2 luglio 2008 di approvazione del protocollo d’intesa tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti”;

 

CONSIDERATA l’attuale evoluzione delle piattaforme televisive digitali terrestri, satellitari e via cavo, in chiaro e a pagamento, e la commercializzazione sul mercato di una molteplicità di apparati per la ricezione di programmi televisivi digitali che utilizzano differenti standard;

 

VISTE le segnalazioni delle associazioni dei consumatori che hanno manifestato lo stato d’incertezza da parte degli utenti nell’acquisto e la difficoltà di utilizzo degli apparati per la ricezione dei programmi televisivi trasmessi in tecnica digitale, alla luce della rapida evoluzione delle piattaforme digitali e dei sistemi di accesso condizionato adottati dagli operatori

 

CONSIDERATO che, con la delibera n. 523/09/CONS del 14 settembre 2009, è stata avviata un’istruttoria finalizzata, tra l’altro, a pervenire, sentite le Associazioni dei consumatori, alla messa a punto di un sistema di classificazione dei decoder presenti sul mercato nazionale per fornire ai consumatori un ulteriore strumento di conoscenza che consenta una maggior consapevolezza nell’acquisto e nell’utilizzo di tali apparati;

 

CONSIDERATO che, in conformità al quadro normativo esistente, è stata avviata, sentite le associazioni dei consumatori nel tavolo permanente di cui alla delibera n. 662/06/CONS, una consultazione pubblica per l’introduzione di un sistema di classificazione degli apparati riceventi relativi a tutte le piattaforme trasmissive con la finalità di fornire agli utenti un utile ed ulteriore strumento orientativo per individuare la tipologia di decoder più adatta alle proprie esigenze, approvata con delibera n.630/10/CONS pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 21 del 27 gennaio 2011 ;

 

VISTI gli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 630/10/CONS sull’adozione di uno schema di classificazione dei decodificatori per la ricezione dei programmi televisivi in tecnica digitale;

 

RITENUTO che, all’esito della consultazione, sia da confermare la necessità della classificazione secondo sei differenti classi di appartenenza, individuate tenendo conto della quantità e qualità delle caratteristiche tecniche dei decodificatori presenti ad oggi sul mercato, così come riportato in allegato al presente provvedimento;

 

CONSIDERATA la necessità di istituire, con separato provvedimento della Direzione tutela dei consumatori, un tavolo tecnico, coordinato dall’Autorità, cui partecipano i rappresentanti dei costruttori e dei distributori di decodificatori, degli operatori che forniscono servizi televisivi, nonché delle associazioni dei consumatori, al fine di approfondire le tematiche tecniche connesse alla creazione, sviluppo, manutenzione e diffusione ai consumatori del database dei decodificatori e, in base all’innovazione tecnologica, di proporre eventuali aggiornamenti della classificazione per renderla costantemente coerente con le esigenze dell’utenza;

 

CONSIDERATA la necessità di individuare, inoltre, un soggetto competente ed indipendente che supporti operativamente l’Autorità nella realizzazione degli obiettivi definiti dalla presente delibera, in particolare nella suddivisione tra le sei classi di tutti i decodificatori diffusi sul mercato, attraverso l’utilizzo di un data base organizzato secondo la classificazione oggetto del presente provvedimento;

 

RITENUTO opportuno che il soggetto in parola sia individuato con successivo provvedimento, previa valutazione della disponibilità di soluzioni già contemplate da accordi e convenzioni previste da leggi;

 

CONSIDERATA la necessità di diffondere presso i consumatori la conoscenza della classificazione in parola anche attraverso uno specifico progetto a cura della Direzione tutela dei consumatori, che preveda il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori sulla base del Protocollo di Intesa tra l’Autorità e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU);

 

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA

Articolo 1

(Definizioni)

1.Ai fini del presente provvedimento si intende per:

 

a) “decodificatore”: apparecchiatura per la ricezione di segnali numerici televisivi e sonori e per dati, in chiaro o codificati, diffusi via cavo, rete IP, via satellite o mediante sistemi radio terrestri, integrata o meno nell’apparecchio televisivo;

 

b) “piattaforma IPTV”: una piattaforma tecnologica digitale i cui contenuti/servizi sono veicolati attraverso banda larga su una rete IP chiusa e gestita dal fornitore ovvero con velocità e livelli di qualità del servizio predefiniti dal gestore;

 

c) “piattaforma Web TV”: una piattaforma tecnologica digitale che consente la fruizione di contenuti audio e video che sono veicolati attraverso una rete IP aperta e non gestita direttamente dal fornitore di contenuti;

 

d) “piattaforma digitale satellitare”: un piattaforma tecnologica digitale che permette la diffusione via satellite in tecnica digitale di programmi televisivi, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato;

 

e) “piattaforma digitale terrestre”: un piattaforma tecnologica digitale che permette la diffusione via etere attraverso frequenze terrestri in tecnica digitale di programmi televisivi, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato;

 

f) “operatore”: un’impresa, autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione o una risorsa correlata e che permette la fruizione di contenuti audio e video veicolati attraverso una delle piattaforme indicate ai punti precedenti e fruibili attraverso l’utilizzo di un decodificatore;

 

g) “costruttore”: l’impresa che immette nel mercato apparecchi decodificatori di cui alla lettera a);

 

h) “soggetto indipendente”: soggetto indipendente dai costruttori di decodificatori, dagli operatori di comunicazioni elettroniche, inclusi gli operatori di servizi televisivi e da altre piattaforme di classificazione che, su incarico dell’Autorità, implementa il data base dei decodificatori disponibili sul mercato, secondo la classificazione definita dall’Autorità.

Articolo 2

(Schema di classificazione dei decodificatori per la ricezione dei programmi televisivi in tecnica digitale)

1. E’ approvato lo schema di classificazione dei decodificatori per la ricezione dei programmi televisivi in tecnica digitale, di cui all’allegato A alla presente delibera, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera.

 

2. La Direzione tutela dei consumatori, sentito il tavolo tecnico di cui all’articolo 3, propone al Consiglio, considerata l’innovazione tecnologica dei decodificatori disponibili sul mercato nazionale, l’aggiornamento della classificazione di cui al comma 1, per renderla costantemente coerente con le esigenze dell’utenza.

Articolo 3

(Attuazione dello schema di classificazione)

1. Con provvedimento della Direzione tutela dei consumatori, è istituito un tavolo tecnico, coordinato dall’Autorità, cui partecipano, oltre al soggetto indipendente di cui all’articolo 5, i rappresentanti dei costruttori e dei distributori dei decodificatori, degli operatori che forniscono servizi televisivi, nonché delle associazioni dei consumatori.

 

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 coadiuva l’Autorità nella creazione, sviluppo e manutenzione del database dei decodificatori e, in base all’innovazione tecnologica, propone eventuali aggiornamenti della classificazione per renderla costantemente coerente con le esigenze dell’utenza.

 

3. Per provvedere alla classificazione dei decodificatori presenti sul mercato nazionale l’Autorità si avvale della collaborazione di un soggetto indipendente di cui all’articolo 5.

 

4. La classificazione di cui al comma 3 è resa disponibile all’utenza entro 180 giorni dall’individuazione del soggetto indipendente mediante un apposito database recante il logo esclusivo dell’Autorità accessibile dalla pagina web http://www.agcom.it/decoder/. Sono inclusi nel suddetto database tutti gli apparecchi decodificatori disponibili al pubblico sul territorio nazionale, inseriti in base alle rispettive qualità tecniche in una delle classi previste. Tale database è consultabile dall’utenza mediante modalità automatiche di verifica delle caratteristiche e della classe di appartenenza di ciascun modello di decodificatore.

 

Articolo 4

(Diffusione al pubblico della classificazione)

1. La Direzione tutela dei consumatori, sentito il tavolo tecnico di cui all’articolo 3, definisce le modalità di diffusione al pubblico dello schema di classificazione, valutando l’eventuale predisposizione di uno specifico progetto con le associazioni dei consumatori, nell’ambito del Protocollo di Intesa tra l’Autorità e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).

 

2. I costruttori, gli operatori e le catene di distribuzione commerciale hanno facoltà di utilizzare il logo dell’Autorità, di cui all’allegato B, comprensivo dell’indicazione del numero della classe di riferimento dello specifico apparecchio in distribuzione commerciale, come riportato nell’allegato A, apponendolo sugli involucri, sugli apparecchi e sugli scaffali esposti al pubblico al fine di fornire alla clientela e all’utenza interessata indicazioni sul livello qualitativo dell’apparecchio proposto.

Articolo 5

(Soggetto indipendente)

1. Il soggetto indipendente opera in base agli indirizzi formulati dall’Autorità, con la supervisione ed il coordinamento da parte della Direzione Tutela dei Consumatori, ed è individuato con successivo provvedimento da adottarsi entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera.

Articolo 6

(Disposizioni finali)

1.La presente delibera è pubblicata integralmente sul sito web dell’Autorità.

Napoli, 5 maggio 2011

 

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

 

I COMMISSARI RELATORI

Antonio Martusciello

Sebastiano Sortino

 

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

 

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola

 

 pdf Allegato A alla Delibera n.255/11/CONS

LEGGE 13 dicembre 2010, n. 220

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2011) – (art. 1 commi 8-13 e 61).

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010 – supplemento ordinario n. 281)

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)

 

OMISSIS…

 

8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l’utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. In coerenza con la normativa dell’Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per l’assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro il 31 dicembre 2012. Il Ministero dello sviluppo economico puo’ sostituire le frequenze gia’ assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del presente comma.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita’ per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso piu’ efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti e’ iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

10. Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d’uso del radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d’uso, e rilascia i relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri previsti dall’articolo 15, comma 1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e dall’articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni. Successivamente all’assegnazione di cui al precedente periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal compiere atti che comportino l’utilizzo delle radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire con il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione di tale obbligo o di indebita occupazione delle radiofrequenze da parte di soggetti operanti in tecnica analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L’attivazione, anche su reti SFN (Single Frequency Network), di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico comporta, ferma restando la disattivazione dell’impianto illecitamente attivato, la sospensione temporanea del diritto d’uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo diritto d’uso.

11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d’uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso piu’ efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali. Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 52, comma 3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il diritto di disporre dei di­ritti d’uso sulle radiofrequenze precedentemente assegnate.

12. In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in mancanza del necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilita’ editoriale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 98, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L’operatore di rete che ospita nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo e’ soggetto alla sospensione o alla revoca dell’utilizzo della risorsa assegnata con il diritto d’uso.

13. Dall’attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell’assegnazione siano versati all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita’, nonche´ le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

…OMISSIS

 

61. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e’ incrementata di 45 milioni di euro per l’anno 2011, a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo, nonche´ di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

…OMISSIS

 

171. Salvo quanto previsto dal comma 46, la presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2011.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi’ 13 dicembre 2010

 

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LEGGE 13 dicembre 2010, n. 220

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2011) – (art. 1 commi 8-13 e 61).

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010 – supplemento ordinario n. 281)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)

OMISSIS…

8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l’utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. In coerenza con la normativa dell’Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per l’assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro il 31 dicembre 2012. Il Ministero dello sviluppo economico puo’ sostituire le frequenze gia’ assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del presente comma.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita’ per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso piu’ efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti e’ iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

10. Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d’uso del radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d’uso, e rilascia i relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri previsti dall’articolo 15, comma 1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e dall’articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni. Successivamente all’assegnazione di cui al precedente periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal compiere atti che comportino l’utilizzo delle radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire con il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione di tale obbligo o di indebita occupazione delle radiofrequenze da parte di soggetti operanti in tecnica analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L’attivazione, anche su reti SFN (Single Frequency Network), di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico comporta, ferma restando la disattivazione dell’impianto illecitamente attivato, la sospensione temporanea del diritto d’uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo diritto d’uso.

11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d’uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso piu’ efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali. Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 52, comma 3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il diritto di disporre dei di­ritti d’uso sulle radiofrequenze precedentemente assegnate.

12. In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in mancanza del necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilita’ editoriale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 98, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L’operatore di rete che ospita nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo e’ soggetto alla sospensione o alla revoca dell’utilizzo della risorsa assegnata con il diritto d’uso.

13. Dall’attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell’assegnazione siano versati all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita’, nonche´ le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

…OMISSIS

61. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e’ incrementata di 45 milioni di euro per l’anno 2011, a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo, nonche´ di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

…OMISSIS

171. Salvo quanto previsto dal comma 46, la presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2011.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 13 dicembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano