ESTENSIONE DELLA PIANIFICAZIONE PER IL SERVIZIO DI RADIODIFFUSIONE SONORA IN TECNICA DIGITALE DAB+ NEI BACINI NN. 22, 28, 29, 30, 33, 34, 35 E 37 COME DEFINITI DALLA DELIBERA N. 465/15/CONS. (Delibera n. 124/16/CONS)
(pubblicata nel sito Agcom in data 28 aprile 2016)
L’AUTORITA’
NELLA riunione di Consiglio del 7 aprile 2016;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015 con il quale è stato approvato il “Piano nazionale di ripartizione delle frequenze”;
VISTI gli Atti Finali della conferenza “Regional Radiocommunication Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands 174-230 MHz and 470-862 MHz (RRC-06)”, svoltasi a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006, nell’ambito dell’International Telecommunication Union (ITU), recanti l’Accordo regionale di pianificazione per il servizio di radiodiffusione digitale (Accordo GE06), nonché il Piano delle frequenze di cui all’art. 3 del suddetto Accordo;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;
VISTA la delibera n. 249/02/CONS, del 31 luglio 2002, recante “Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale (PNAF DAB-T)”;
VISTA la delibera n. 149/05/CONS, del 9 marzo 2005, recante “Approvazione del regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale”;
VISTA la delibera n. 664/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante “Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale”, come modificata dalla delibera n. 567/13/CONS (nel seguito il Regolamento);
VISTA la delibera n. 300/10/CONS, del 15 giugno 2010, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali”;
VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” come modificata dalla delibera n. 350/12/CONS;
VISTA la delibera n. 180/12/CONS, del 4 aprile 2012, recante “Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nella regione del Trentino Alto Adige progetto pilota nella Provincia Autonoma di Trento”;
VISTA la delibera n. 277/13/CONS, del 11 aprile 2013, recante “Procedura per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell’art. 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012”;
VISTA la delibera n. 383/13/CONS, del 20 giugno 2013, recante “Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nella regione del Trentino Alto Adige progetto pilota nella Provincia Autonoma di Bolzano”;
VISTA la delibera n. 451/13/CONS, del 18 luglio 2013, recante “Revisione del Piano di Assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS” come modificata dalla delibera n. 539/13/CONS e dalla delibera n. 631/13/CONS;
VISTA la delibera n. 149/14/CONS, del 9 aprile 2014, recante «”Modifica della delibera n. 451/13/CONS “Revisione del piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS”»;
VISTA la delibera n. 480/14/CONS, del 23 settembre 2014, recante “Modifica del Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell’art. 6, comma 8, della legge 21 febbraio 2014, n. 9”;
VISTA la delibera n. 602/14/CONS, del 28 novembre 2014, recante “Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nelle regioni Valle d’Aosta e Umbria e nelle province di Torino e Cuneo”;
VISTA la delibera n. 402/15/CONS, del 25 giugno 2015, recante “Modifica del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell’art. 6, comma 8, della legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, come modificato dall’art. 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;
VISTA la delibera n. 465/15/CONS, del 28 luglio 2015, recante “Definizione dei bacini di servizio per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale ed estensione a ulteriori bacini della pianificazione provvisoria già adottata con delibere n. 180/12/CONS, n. 383/13/ CONS e n. 602/14/ CONS”;
VISTA la delibera n. 35/16/CONS, del 28 gennaio 2016, recante “Modifiche e integrazioni al regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 664/09/CONS, come modificata dalla delibera n. 567/13/CONS”;
VISTA la delibera n. 36/16/CONS, del 28 gennaio 2016, recante “Estensione della pianificazione per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ nei bacini nn. 22, 28, 29, 30, 33, 34, 35 e 37 come definiti dalla delibera n. 465/15/CONS – avvio del procedimento”;
CONSIDERATO che il Regolamento, all’art 13, comma 2, stabilisce che “Ai fini della pianificazione delle frequenze e della connessa configurazione delle reti, l’Autorità, sentite la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche private, suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza e sub bacini di utenza per le diffusioni locali, individua le frequenze assegnabili e determina il numero e la configurazione delle reti radiofoniche digitali terrestri da attivare in ciascun bacino o sub bacino di utenza”;
CONSIDERATO che, nel giorno 24 febbraio 2016 si sono tenute le audizioni della concessionaria del servizio pubblico Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. e delle associazioni Aeranti Corallo, Confindustria Radio TV, REA e RNA, in merito al documento di consultazione, inviato in precedenza ai soggetti sopra elencati, nel quale era illustrata, un’ipotesi di estensione della pianificazione per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ nei bacini nn. 22, 28, 29, 30, 33, 34, 35 e 37 come definiti dalla delibera n. 465/15/CONS;
CONSIDERATO che nelle suddette audizioni e nei contributi pervenuti sono state espresse valutazioni sostanzialmente positive per l’attività svolta dall’Autorità e in particolare per l’ipotesi di pianificazione proposta. Tuttavia è stata evidenziata, da parte dei soggetti intervenuti, l’insufficienza delle risorse disponibili per completare la pianificazione in tutto il territorio nazionale, in particolare sul versante adriatico. A tal fine è stata auspicata l’attribuzione del canale 13 VHF alla radiofonia digitale ed un maggiore utilizzo del blocco 12D per le reti radiofoniche locali;
CONSIDERATA la situazione complessiva della banda VHF, anche a seguito di quanto stabilito dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare dall’art. 1, comma 147;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 20701 del 21 marzo 2015, acquisita al protocollo dell’Autorità con il n. 12622 del 21 marzo 2016, il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che le proposte di suddivisione dei canali in banda VHF-III esaminate nel corso degli incontri bilaterali con l’Amministrazione francese non sono diventate oggetto di accordo e che non risultano pervenute da parte della stessa Amministrazione richieste formali di coordinamento;
CONSIDERATO inoltre che gli Atti Finali della conferenza di pianificazione Ginevra 06, assicurano la protezione alle utilizzazioni operanti in tecnica analogica fino al definitivo passaggio alla tecnologia digitale e che per taluni paesi dell’area africana tale periodo di transizione, in applicazione dell’art. 12 dei suddetti Atti Finali, deve completarsi entro il 17 giugno 2020;
CONSIDERATA, altresì, la necessità di favorire l’ulteriore sviluppo del servizio di radiodiffusione sonora digitale estendendo, nei bacini in cui la disponibilità di risorse di frequenze lo consente, avuto riguardo delle interazioni con le utilizzazioni estere, la pianificazione delle frequenze già attuata con le delibere n. 180/12/CONS, n. 383/13/CONS, n. 602/14/CONS e n. 465/15/CONS, tenendo anche conto degli sviluppi delle procedure di assegnazione delle risorse di frequenze pianificate con tali delibere;
UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
DELIBERA
Art.1
(Estensione del piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale)
1. Il piano provvisorio già adottato con delibere n. 180/12/CONS, n. 383/13/CONS, n. 602/14/CONS e n. 465/15/CONS è esteso ai bacini nn. 22, 28, 29, 30, 33, 34, 35 e 37, come riportato in Allegato 1.
2. Le reti sono realizzate in tecnica isofrequenziale. I blocchi di frequenze di cui all’Allegato 1 sono utilizzati nel rispetto dei vincoli tecnici stabiliti nell’Allegato 2 della delibera n. 465/15/CONS che assicurano la compatibilità con le utilizzazioni degli altri bacini nonché dei Paesi esteri in conformità all’Accordo di Ginevra 2006. I vincoli tecnici per l’utilizzo dei blocchi di frequenze in ciascun bacino sono rivedibili a seguito della successiva pianificazione di altri bacini e degli sviluppi dell’attività di coordinamento internazionale.
3. L’Allegato 1 è parte integrante della presente delibera.
Art. 2
(Concessione dei diritti d’uso delle frequenze)
1. La concessione dei diritti d’uso delle frequenze negli ulteriori bacini pianificati con il presente provvedimento è disposta dal Ministero dello sviluppo economico attraverso procedure eque, trasparenti e non discriminatorie, in via temporanea e fino all’assegnazione definitiva a seguito dell’adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale sull’intero territorio nazionale, che avverrà al termine della fase di avvio del relativo mercato come disciplinato dal Regolamento.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Autorità, concede a tutti i soggetti aventi titolo i diritti di uso, corredati dei vincoli tecnici di cui all’Allegato 1, per i bacini di servizio di cui al comma 1, secondo i criteri e le procedure previste dagli artt. 12, 12-ter e 13 del Regolamento.
3. I titolari dei diritti d’uso già concessi per i bacini pianificati con le delibere n. 180/12/CONS, n. 383/13/CONS e n. 602/14/CONS rispettano i vincoli tecnici di cui all’Allegato 2 della delibera n. 465/15/CONS.
4. Il Ministero dello sviluppo economico vigila sul rispetto da parte degli operatori di rete degli obblighi di copertura stabiliti dall’art. 14 del Regolamento.
Art. 3
(Disposizioni finali)
1. La configurazione dei bacini di servizi e la pianificazione adottati con il presente provvedimento sono rivedibili alla luce dell’evoluzione delle trattative di coordinamento internazionale, di eventuali modifiche del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e di eventuali necessità di compatibilizzazione tra aree limitrofe, della limitazione delle risorse disponibili nonché degli sviluppi del mercato della radiofonia digitale.
2. In caso di controversie in merito all’applicazione del presente provvedimento l’Autorità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, dall’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche e dall’articolo 42, comma 14, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, si pronuncia secondo le procedure di cui al regolamento approvato con la delibera n. 226/15/CONS.
La presente delibera è pubblicata nel sito web dell’Autorità.
Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Roma, 7 aprile 2016
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello
Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi
Allegato 1 alla delibera 124/16/CONS