Delibera 9 aprile 2014 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante “Richiamo alla corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo e della parità di trattamento nei programmi di informazione durante la campagna per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”. (Delibera n. 157/14/CONS).

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

DELIBERA 9 aprile 2014

RICHIAMO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI A TUTELA DEL PLURALISMO E DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO NEI PROGRAMMI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA PER L’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA FISSATA PER IL GIORNO 25 MAGGIO 2014 (DELIBERA N. 157/14/CONS).

 

(Pubblicata sul sito dell’Autorità in data 11 aprile 2014)

 

L’AUTORITA’


NELLA riunione del Consiglio del 9 aprile 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, di seguito, Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 549/12/CONS;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il “Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.78 del 3 aprile 2014;

VISTO il provvedimento 2 aprile 2014 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, fissata per il 25 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2014;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 3 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo seguente, sono stati indetti i comizi per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia per il giorno 25 maggio 2014;

CONSIDERATO che a norma dell’articolo 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell’Autorità n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 2 aprile 2014, entrambi entrati in vigore il 4 aprile seguente;

CONSIDERATO che con l’entrata in vigore della delibera n. 138/14/CONS trova applicazione l’articolo 8 della stessa delibera nel quale è previsto che l’Autorità trasmette settimanalmente a ciascuna società radiotelevisiva oggetto di monitoraggio i dati riferiti alle rispettive testate e che ogni quattordici giorni procede alla verifica del rispetto del principi del pluralismo, salve le ultime tre settimane della campagna elettorale in cui tale verifica è effettuata con cadenza settimanale;

CONSIDERATO altresì che il citato articolo 8 della delibera n. 138/14/CONS, declina puntualmente i criteri e le modalità dell’attività di monitoraggio finalizzata alla vigilanza sul rispetto della disciplina in materia di par condicio da parte delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private;

RILEVATO che nel periodo compreso tra l’avvio della campagna elettorale per le elezioni europee, coincidente con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di convocazione dei comizi elettorali, e la data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, coincidente con il 4 aprile 2014, trovano comunque applicazione i principi generali in materia di informazione dettati dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e dalla legge n. 28 del 2000;

RILEVATO inoltre che, a norma dell’art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza degli esponenti di partiti e movimenti politici e dei membri del Governo deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n.28 del 2000, ha posto in rilievo come “[omissis]….il diritto all’informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata [omissis]” e che “[omissis]il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attaglino “alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l’art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione “che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell’attività radiotelevisiva,” e ha soggiunto che “l’espressione diffusione di notizie va [omissis] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all’area dell’informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che l’art. 8, commi 4 e 5, della delibera n. 138/14/CONS declinano puntualmente i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, nel corso della presente campagna elettorale;

CONSIDERATO, altresì, che nel periodo elettorale la presenza dei rappresentanti delle istituzioni è rilevata secondo le regole stabilite per gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all’esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali;

CONSIDERATO che dall’esame dei dati di monitoraggio relativi ai notiziari diffusi da tutte le testate oggetto di monitoraggio nel periodo 19 marzo – 4 aprile 2014, pubblicati sul sito web dell’Autorità, emergono taluni elementi di criticità sotto il profilo del rispetto del principio della parità di trattamento e dell’equa rappresentazione dei soggetti politici, come sopra declinati, che postula l’esigenza di una netta inversione di tendenza da parte delle predette testate;

CONSIDERATO, pertanto, alla luce della piena vigenza, a far tempo dal 4 aprile 2014, dei provvedimenti attuativi delle disposizioni in materia di par condicio, rispettivamente adottati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazione e dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di dover rivolgere un richiamo a tutte le emittenti radiotelevisive nazionali oggetto del monitoraggio dell’Autorità affinché provvedano, in maniera rigorosa e con effetto immediato, alla corretta applicazione dei principi del pluralismo informativo così come declinati dalle norme e dai regolamenti sopra richiamati, assicurando la parità di trattamento tra soggetti politici e l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, nonché la puntuale distinzione tra l’esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell’informazione, e l’attività politica in capo agli esponenti del Governo. Ciò al fine di garantire il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico durante tutto il periodo della campagna elettorale in corso;

CONSIDERATO che l’Autorità verificherà l’osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio di tutte le testate, con riferimento sia ai notiziari sia ai programmi di approfondimento informativo e procederà alle verifiche e valutazioni di competenza secondo quanto previsto dall’articolo 8 della delibera n. 138/14/CONS;

UDITA la relazione del relatore, dott. Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’art. 31 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità;

RICHIAMA

le emittenti televisive nazionali oggetto del monitoraggio dell’Autorità a provvedere, in maniera rigorosa e con effetto immediato, alla corretta applicazione dei principi del pluralismo informativo, così come declinati dalle norme e dai regolamenti richiamati nelle premesse, assicurando la parità di trattamento tra soggetti politici e l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, nonché la puntuale distinzione tra l’esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell’informazione, e l’attività politica in capo agli esponenti del Governo per garantire il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico durante tutto il periodo della campagna elettorale in corso.

L’Autorità verificherà l’osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio di tutte le testate, con riferimento sia ai notiziari sia ai programmi di approfondimento informativo e procederà alle verifiche e valutazioni di competenza secondo quanto previsto dall’articolo 8 della delibera n. 138/14/CONS.

La presente delibera è notificata alle società radiotelevisive titolari delle citate emittenti ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La presente delibera è pubblicata sul sito dell’Autorità www.agcom.it.

Roma, 9 aprile 2014

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani