Delibera del Garante Privacy 29/11/2018 “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101. (Delibera n. 491)

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

DELIBERA 29 novembre 2018
Regole deontologiche  relative  al  trattamento  dei  dati  personali nell’esercizio  dell’attivita’  giornalistica  pubblicate,  ai  sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. (Delibera n. 491).  

(pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019)
 

IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 
  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro, presidente, della dott.ssa  Augusta  Iannini,  vicepresidente,  della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’  alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, «regolamento»);
  Visto il Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale  al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche’  alla  libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  come  modificato  dal  decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito «Codice»);
  Visto l’art. 85 del citato regolamento che demanda al diritto degli Stati  membri  il  compito  di  conciliare  la  protezione  dei  dati personali  con  il  diritto  alla  liberta’  di  espressione   e   di informazione, ivi incluso il trattamento a scopi giornalistici  o  di espressione accademica,  artistica  o  letteraria,  anche  attraverso l’introduzione  di  esenzioni  o  deroghe  ai  principi  dettati  dal regolamento per la generalita’ dei trattamenti (cfr. art. 85, par. 2, del regolamento);
  Visto il Titolo XII del Codice in materia di  protezione  dei  dati personali,  cosi’  come   modificato   dall’art.   12   del   decreto legislativo n. 101/2018, che, oltre a ridefinire  l’ambito  oggettivo del trattamento, includendovi anche quello effettuato nel contesto di attivita’ di  manifestazione  del  pensiero  in  campo  accademico  e letterario,  prevede  specificamente  che  il  trattamento  dei  dati indicati dagli articoli 9, par. 1, e 10, del regolamento, ovvero  dei dati particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati, debba avvenire nel rispetto delle  regole  deontologiche  il  cui  rispetto costituisce condizione essenziale per la liceita’  e  la  correttezza del trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 2-quater,  comma 4, del Codice;
  Visto l’art. 20, comma 4, del decreto legislativo n.  101/2018  che demanda al Garante il compito di effettuare, nel termine  di  novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, una verifica  della conformita’ al regolamento delle  disposizioni  contenute  in  alcuni codici deontologici ivi indicati, tra i quali  quelle  contenute  nel «Codice di deontologia relativo al  trattamento  dei  dati  personali nell’esercizio dell’attivita’ giornalistica», adottato il  29  luglio 1998, attualmente inserito nel Codice in materia di  protezione  come allegato A.1 ed applicabile sino al  completamento  della  menzionata procedura;
  Rilevato che, sempre secondo quanto previsto dal  citato  art.  20, comma  4,  del decreto  legislativo n.  101/2018,  al  termine  della suddetta   procedura   di   verifica,   le   «disposizioni   ritenute compatibili, ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e,  con  decreto  del Ministro   della   giustizia,    sono    successivamente    riportate nell’allegato A del Codice»;
  Ritenuto che la valutazione di compatibilita’ di dette disposizioni con il regolamento non possa prescindere  da  una  loro  lettura  che tenga integralmente conto del mutato quadro normativo di riferimento;
  Ritenuto, per tale ragione, che:
    i richiami alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 ed alla  direttiva 95/46/CE contenuti in alcune  disposizioni  del  codice  deontologico debbano intendersi  riferiti  alle  corrispondenti  disposizioni  del regolamento e del Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018;
    eventuali  modifiche  normative  rilevanti  nella  disciplina  di specie – quali l’inclusione dei dati genetici e dei  dati  biometrici fra le categorie di  dati  particolari  –  debbano  essere  prese  in considerazione per determinare la compatibilita’  delle  disposizioni esistenti con il quadro normativo attuale;
  Ritenuto  che  tali  elementi,  relativi  all’aggiornamento   della disciplina  in  materia,  debbano  essere  recepiti   nelle   «Regole deontologiche   relative   al   trattamento   dei   dati    personali nell´esercizio dell´attivita’ giornalistica»  in  ragione  di  quanto disposto dall’art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018;
  Ritenuto, all’esito della verifica della conformita’ al regolamento delle disposizioni previste nel «Codice di  deontologia  relativo  al trattamento  dei   dati   personali   nell’esercizio   dell’attivita’ giornalistica»,  che  le  medesime,  riportate  nell’allegato  1   al presente provvedimento e  che  ne  forma  parte  integrante,  debbano essere  pubblicate  ai  sensi  dell’art.  20,  comma  4,  del decreto legislativo n.  101/2018  come  «Regole  deontologiche  relative   al trattamento  dei   dati   personali   nell´esercizio   dell´attivita’ giornalistica»;
  Considerato che le predette «Regole  deontologiche»  sono  volte  a disciplinare i trattamenti in questione in attesa di  un  auspicabile aggiornamento delle stesse ai sensi degli articoli 2-quater e 136 del Codice;
  Ritenuto  di  disporre  la  trasmissione  delle  suddette   «Regole deontologiche»  all´Ufficio  pubblicazione  leggi   e   decreti   del Ministero  della  giustizia  per  la  relativa  pubblicazione   nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  nonche’  al  Ministero della giustizia per essere riportato nell´Allegato A) al Codice;
  Vista la documentazione in atti;
  Viste  le  osservazioni  dell’Ufficio  formulate   dal   segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il dott. Antonello Soro; 

Tutto cio’ premesso il Garante

ai sensi dell’art. 20, comma 4, del decreto legislativo n.  101/2018, verificata la  conformita’  al  regolamento  delle  disposizioni  del «Codice di deontologia relativo al  trattamento  dei  dati  personali nell’esercizio  dell’attivita’   giornalistica»,   dispone   che   le medesime, riportate nell’allegato 1 al presente provvedimento  e  che ne  forma   parte   integrante,   siano   pubblicate   come   «Regole deontologiche   relative   al   trattamento   dei   dati    personali nell´esercizio dell´attivita’ giornalistica» e ne dispone,  altresi’, la  trasmissione  all´Ufficio  pubblicazione  leggi  e  decreti   del Ministero della giustizia per la  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  nonche’  al  Ministero  della giustizia per essere riportato nell´Allegato A) al Codice.
 
Roma, 29 novembre 2018
 
Il presidente e relatore: Soro
 
Il segretario generale: Busia

Allegato 1
 
A.1. Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell´attivita’ giornalistica 

Art. 1.
Principi generali
 

    1.  Le  presenti  norme  sono  volte  a  contemperare  i  diritti fondamentali   della   persona   con   il   diritto   dei   cittadini all´informazione e con la liberta’ di stampa.
    2. In forza  dell´art.  21  della  Costituzione,  la  professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni  o  censure.  In  quanto condizione essenziale per l´esercizio del diritto dovere di  cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e  la  diffusione  di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di  pensiero, attuate nell´ambito dell´attivita’  giornalistica  e  per  gli  scopi propri di tale attivita’, si differenziano  nettamente  per  la  loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di  dati  personali  ad opera di banche dati o altri soggetti.  Su  questi  principi  trovano fondamento le necessarie deroghe  previste  dal  considerando  153  e dall’art. 85 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e del Consiglio  del  27  aprile  2016  (di  seguito  «regolamento»)  e dal decreto legislativo 30 giugno, 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati  personali,  di  seguito  «Codice»),  cosi’  come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 

 

Art. 2.
Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti

    1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle  operazioni di cui all’art. 4, n.  2,  del  regolamento  rende  note  la  propria identita’, la propria professione e le finalita’ della raccolta salvo che cio’ comporti rischi per la sua incolumita’  o  renda  altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa; evita artifici  e pressioni indebite. Fatta palese tale attivita’, il  giornalista  non e’ tenuto a fornire gli altri elementi dell´informativa di  cui  agli articoli 13 e 14 del regolamento.
    2. Se i dati personali sono raccolti presso banche  dati  di  uso redazionale, le imprese editoriali sono  tenute  a  rendere  noti  al pubblico, mediante annunci,  almeno  due  volte  l’anno,  l’esistenza dell´archivio e il luogo  dove  e’  possibile  esercitare  i  diritti previsti dal regolamento. Le imprese editoriali indicano altresi’ fra i dati della gerenza il responsabile  del  trattamento  al  quale  le persone interessate  possono  rivolgersi  per  esercitare  i  diritti previsti dal regolamento.
    3. Gli archivi personali  dei  giornalisti,  comunque  funzionali all´esercizio della professione e per l´esclusivo perseguimento delle relative finalita’, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 69/1963 e dell’art.  14, par. 5, lett. d), del regolamento, nonche’ dell’art. 138 del Codice.
    4. Il giornalista puo’ conservare i dati raccolti  per  tutto  il tempo necessario al perseguimento delle finalita’ proprie  della  sua professione.
 

Art. 3.
Tutela del domicilio

    1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai  luoghi  di  cura,  detenzione  o  riabilitazione,  nel rispetto delle  norme  di  legge  e  dell´uso  corretto  di  tecniche invasive.

Art. 4.
Rettifica

    1. Il giornalista corregge senza ritardo  errori  e  inesattezze, anche in conformita’ al dovere di  rettifica  nei  casi  e  nei  modi stabiliti dalla legge.

Art. 5.
Diritto all´informazione e dati personali

     1.  Nel  raccogliere  dati  personali  atti  a  rivelare  origine razziale ed etnica, convinzioni religiose,  filosofiche  o  di  altro genere,  opinioni   politiche,   adesioni   a   partiti,   sindacati, associazioni o  organizzazioni  a  carattere  religioso,  filosofico, politico o sindacale, nonche’  dati  genetici,  biometrici  intesi  a identificare in modo  univoco  una  persona  fisica  e  dati  atti  a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il  giornalista garantisce  il  diritto  all´informazione  su  fatti   di   interesse pubblico, nel rispetto dell´essenzialita’ dell’informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.
    2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi  noti direttamente dagli interessati o  attraverso  loro  comportamenti  in pubblico, e’ fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

Art. 6.
Essenzialita’ dell´informazione

    1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse  pubblico  o sociale non contrasta con il  rispetto  della  sfera  privata  quando l´informazione, anche  dettagliata,  sia  indispensabile  in  ragione dell´originalita’ del fatto o della  relativa  descrizione  dei  modi particolari in cui e’  avvenuto,  nonche’  della  qualificazione  dei protagonisti.
    2. La sfera privata delle persone note o che esercitano  funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o  i  dati  non  hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
    3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla liberta’ di informazione  nonche’  alla  liberta’  di  parola  e  di  pensiero costituzionalmente garantita a tutti.
 

Art. 7.
Tutela del minore

    1. Al fine di  tutelarne  la  personalita’,  il  giornalista  non pubblica i nomi  dei  minori  coinvolti  in  fatti  di  cronaca,  ne’ fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
    2. La tutela della personalita’ del  minore  si  estende,  tenuto conto della qualita’ della notizia e delle sue componenti,  ai  fatti che non siano specificamente reati.
    3. Il diritto del minore alla  riservatezza  deve  essere  sempre considerato come  primario  rispetto  al  diritto  di  critica  e  di cronaca;  qualora,  tuttavia,  per  motivi  di  rilevante   interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovra’ farsi carico della responsabilita’ di valutare se  la  pubblicazione  sia  davvero nell´interesse oggettivo del minore, secondo i principi  e  i  limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso».

Art. 8.
Tutela della dignita’ delle persone

    1. Salva l´essenzialita’ dell´informazione,  il  giornalista  non fornisce  notizie  o  pubblica  immagini  o  fotografie  di  soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della  dignita’  della  persona, ne’ si sofferma su dettagli  di  violenza,  a  meno  che  ravvisi  la rilevanza sociale della notizia o dell´immagine.
    2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non  riprende  ne’  produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza  il  consenso dell´interessato.
    3. Le persone non possono essere presentate con ferri  o  manette ai polsi, salvo che cio’ sia necessario per segnalare abusi.
 

Art. 9.
Tutela del diritto alla non discriminazione

    1. Nell´esercitare il diritto dovere di cronaca,  il  giornalista e’  tenuto  a  rispettare  il  diritto   della   persona   alla   non discriminazione per  razza,  religione,  opinioni  politiche,  sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.
 

Art. 10.
Tutela della dignita’ delle persone malate

    1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato  di  salute  di una determinata persona, identificata o identificabile,  ne  rispetta la dignita’, il diritto alla  riservatezza  e  al  decoro  personale, specie nei casi di malattie gravi  o  terminali,  e  si  astiene  dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.
    2. La pubblicazione  e’  ammessa  nell´ambito  del  perseguimento dell´essenzialita’ dell´informazione  e  sempre  nel  rispetto  della dignita’ della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 11.
Tutela della sfera sessuale della persona

   1. Il giornalista  si  astiene  dalla  descrizione  di  abitudini sessuali  riferite  ad  una  determinata  persona,   identificata   o identificabile.
    2. La pubblicazione  e’  ammessa  nell´ambito  del  perseguimento dell´essenzialita’ dell´informazione e nel  rispetto  della  dignita’ della  persona  se  questa  riveste  una  posizione  di   particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 12.
Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali

    1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non  si applica il limite previsto  dall´art.  10  del  regolamento,  nonche’ dall’art. 2-octies del Codice.
    2.  Il  trattamento  di  dati   personali   idonei   a   rivelare provvedimenti di cui all´art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2  e  3, del codice di procedura penale (1)   e’  ammesso  nell’esercizio  del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all’art. 5.
 

(1) L’art. 686 c.p.p. e’ stato abrogato e sostituito dall’art. 3  del     d.P.R.  14  novembre  2002,  n.  313,  al  quale occorre fare riferimento ai fini dell’individuazione dei  provvedimenti giudiziari cui la disposizione si riferisce.

 

Art. 13.
Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari

    1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti  professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro,  anche  occasionalmente, eserciti attivita’ pubblicistica.
    2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge  n. 69/1963,  si  applicano  solo  ai  soggetti  iscritti  all’albo   dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.