Delibera n. 235/15/CONS 28 aprile 2015 della Agcom recante “Modifiche alla delibera n. 397/13/CONS del 25 giugno 2013 “Informativa economica di sistema”

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 235/15/CONS


MODIFICHE ALLA DELIBERA N. 397/13/CONS DEL 25 GIUGNO 2013
“INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA”
(pubblicata  nel sito web dell’Agcom in data 13 maggio 2015)

 

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 aprile 2015;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo”;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”, così come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive”;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante, “Codice delle comunicazioni elettroniche”, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;
VISTO l’art. 3, comma 5-bis, della legge n. 103 del 2012 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”;
VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”;
VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante “Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai s.p.a., nel settore dell’editoria e dello spettacolo, per l’emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata”;
VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”;
VISTO l’art. 2, comma 20, lett. a) della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione” e successive modifiche e integrazioni (testo coordinato come modificato da ultimo con delibera n. 565/14/CONS);
VISTA la delibera n. 397/13/CONS, del 25 giugno 2013, recante “Informativa economica di sistema”;
VISTO il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 recante “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per lʼeconomia” e, in particolare l’articolo 6, comma 3;
VISTA la Delibera n. 121/15/CONS, dell’11 marzo 2015, recante “Avvio del procedimento per la misurazione e riduzione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”;
CONSIDERATO:
che, anche alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza europea e nazionale in materia di comunicazioni, si rende opportuno apportare alcune modifiche e precisazioni alle definizioni di cui all’articolo 2 della delibera n. 397/13/CONS;
che, in particolare, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 582/2015, ha rilevato che la normativa su cui si fonda la IES “rivela l’univoca volontà di assoggettare agli
obblighi in questione tutte le imprese che operano nel settore dei media” senza, peraltro, alcuna limitazione con riferimento alla latitudine dei dati che possono per suo tramite essere acquisiti dall’Autorità;
RITENUTO, in relazione alle modalità di comunicazione dei dati:
che sussiste un disallineamento dei termini di adempimento degli obblighi informativi in capo agli operatori dei mercati regolati, in quanto, allo stato, la comunicazione della IES deve essere effettuata nel periodo temporale ricompreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre di ciascun anno, mentre la comunicazione annuale di cui all’art. 11 del Regolamento ROC deve pervenire entro il 31 luglio di ciascun anno;
che ciò genera un aggravio nei procedimenti di acquisizione dei dati, che rende opportuno, conseguentemente, una omogeneizzazione del periodo temporale dei suddetti oneri comunicativi allineando il termine finale di invio della comunicazione IES a termine dell’invio della comunicazione annuale di cui all’art. 11 del Regolamento ROC, garantendo al contempo uniformità e completezza dei dati in possesso dell’Autorità;
che tali modifiche rispondono al canone di buon andamento dell’attività amministrativa (art. 97 Cost.), agendo a favore della speditezza delle funzioni (art. 1, legge n. 241 del 1990) affidate al regolatore per la rilevazione e la successiva analisi delle condizioni di mercato;
che è necessario, pertanto, modificare gli artt. 2 e 5 della delibera n. 397/13/CONS;
che è necessario adeguare i modelli della IES al fine di renderli conformi al nuovo periodo temporale;
che occorre, inoltre, fornire adeguata pubblicità alle nuove modalità temporali di comunicazione della IES;
RITENUTO necessario, infine, in considerazione dell’alto tasso di dinamismo del settore, riservarsi la possibilità di procedere a eventuali successivi aggiornamenti e modifiche degli obblighi informativi posti in capo alle imprese nell’ambito della IES, in conformità ai mutamenti dettati dal quadro normativo, tecnologico e di mercato;
UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo 1
(Modifiche ed integrazioni all’articolo 2 della delibera n. 397/13/CONS)

1. Dopo la lettera a), del comma 1 dell’articolo 2 della delibera n. 397/13/CONS è inserita la seguente lettera aa):
“aa) I fornitori di un bouquet di programmi pay tv: i soggetti che offrono un accesso condizionato a un bouquet trasmesso via satellite, che includa servizi di diffusione radiofonica e televisiva.”
2. La lettera e), del comma 1 dell’articolo 2 della delibera n. 397/13/CONS è sostituito dal seguente:
“e) Le imprese concessionarie di pubblicità: i soggetti che esercitano, direttamente o per conto di terzi, sul territorio nazionale, attività di negoziazione e conclusione di contratti di vendita di spazi pubblicitari da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani,
periodici, sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili, sugli annuari, al cinema e attraverso agenzie di stampa.”

 

Articolo 2
(Modifiche ed integrazioni all’articolo 5 della delibera n. 397/13/CONS)

1. L’articolo 5 della delibera n. 397/13/CONS è così sostituito: “Le comunicazioni di cui all’art. 4 della delibera n. 397/13/CONS potranno essere inviate a partire dal 1 giugno e fino al 31 luglio dell’anno in corso”.

 

Articolo 3
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità www.agcom.it ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 28 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani