DELIBERA N. 565/14/CONS
MODIFICHE ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS DEL 26 NOVEMBRE 2008 RECANTE REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE E ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS DEL 23 GIUGNO 2011 RECANTE NUOVO REGOLAMENTO RELATIVO ALLA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA TERRESTRE IN TECNICA DIGITALE
(pubblicata nel sito web dell’Agcom in data 27 novembre 2014)
L’AUTORITÀ
NELLA riunione di Consiglio del 31 ottobre 2014;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
VISTO l’art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”;
VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo Unico dei Servizi di media audiovisivi e radiofonici”;
VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/13/CONS;
VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 257/14/CONS;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 532/14/CONS;
CONSIDERATO che la delibera n. 257/14/CONS ha disposto che, ai fini delle verifiche di cui al comma 1 dell’articolo 23 dell’allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, “i soggetti autorizzati alla fornitura di programmi televisivi nazionali e locali comunicano all’Autorità, in prima applicazione entro il 30 giugno 2014, e successivamente entro trenta giorni dall’avvenuta variazione, eventuali variazioni relative al numero dei programmi autorizzati e al bacino di diffusione compilando i relativi modelli informatici disponibili sul sito dell’Autorità alla sezione Registro operatori delle comunicazioni (ROC)”;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5, comma 3, dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS i soggetti obbligati all’iscrizione al Registro, presentano le dichiarazioni relative all’oggetto sociale, all’organo amministrativo, all’assetto societario, ed all’attività svolta in conformità a quanto previsto nell’allegato B alla suddetta delibera;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS i soggetti iscritti al Registro comunicano, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza, ogni variazione relativa a quanto dichiarato all’atto dell’iscrizione al ROC;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 11 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS i soggetti iscritti al Registro sono tenuti a trasmettere ogni anno una comunicazione annuale telematica mediante la quale dichiarano che i dati forniti all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro sono rimasti invariati oppure provvedono ad aggiornare gli stessi;
CONSIDERATO che l’art. 11, comma 2, del predetto allegato A, prescrive che le società di capitali o cooperative sono tenute a trasmettere la comunicazione annuale entro 30 giorni dalla data di deposito del bilancio in Camera di Commercio, aggiornata alla data dell’assemblea che approva il bilancio, mentre i restanti soggetti sono tenuti a trasmettere la comunicazione annuale entro il 31 luglio di ciascun anno, aggiornata a tale data;
CONSIDERATO, pertanto, che nell’ambito degli adempimenti di comunicazione al ROC i soggetti autorizzati alla fornitura di programmi televisivi nazionali e locali sono già tenuti a comunicare all’Autorità le informazioni relative al numero dei programmi autorizzati e al bacino di diffusione;
RITENUTO opportuno, in un’ottica di semplificazione amministrativa, non duplicare gli oneri di comunicazione all’Autorità in capo ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici;
CONSIDERATA la necessità, al fine di consentire alla Direzione servizi media di effettuare le verifiche di cui al comma 1 dell’art. 23 della delibera n. 353/11/CONS, di modificare la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”, ed, in particolare, la sezione “Dichiarazioni relative all’attività svolta” di cui all’allegato B della predetta delibera nonché il modello 24/ROC recante “Fornitore di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici e non lineari”, introducendo una sezione relativa alle informazioni sulla tipologia del palinsesto, la qualità della trasmissione, la data di avvio del palinsesto e il numero LCN;
CONSIDERATA, altresì, l’opportunità di eliminare il modello 22/ROC recante “Fornitore di contenuti”, integrandolo nel modello 24/ROC che contiene le medesime informazioni, al fine di semplificare la modulistica ROC ed evitare, al contempo, di generare confusione negli operatori;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di modificare il comma 3 dell’articolo 23 dell’allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, disponendo che la Direzione servizi media, ai fini delle verifiche di cui al comma 1 dell’articolo 23 dell’allegato A alla predetta delibera, si avvalga delle informazioni comunicate dai soggetti autorizzati alla fornitura di programmi televisivi nazionali e locali nell’ambito degli adempimenti al Registro degli operatori di comunicazione;
CONSIDERATA, da ultimo, l’esigenza di eliminare il comma 5-bis dell’art. 5 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, che prevede che “i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ovvero su reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitari e terrestri nonché i fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari ovvero a richiesta presentano all’Autorità domanda d’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione, unitamente alla richiesta di autorizzazione ovvero di segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio delle suddette attività in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall’art. 3 della delibera n. 606/10/CONS e dall’art. 3 della delibera n. 607/10/CONS”, in quanto la modalità di iscrizione al ROC, a far data dal 12 ottobre 2012, è esclusivamente telematica attraverso l’accesso con la Carta Nazionale dei Servizi al portale impresainungiorno.gov.it diversamente da quanto previsto per la richiesta di autorizzazione di cui alle delibere 606/10/CONS e 607/10/CONS;
UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
Modifica dell’Allegato B alla delibera n. 666/08/CONS – Dichiarazioni relative all’attività svolta
1. Il punto 2 della sezione “Dichiarazioni relative all’attività svolta” dell’allegato B alla delibera n. 666/08/CONS è sostituito dal seguente:
“i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici ovvero i fornitori di contenuti producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 24/ROC che riporti la modalità di fornitura del servizio, la denominazione del marchio, l’indicazione del titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività, la tipologia dei contenuti forniti, le modalità e l’ambito di diffusione, la copertura geografica del segnale, i dati relativi al responsabile dell’attività, le informazioni sulla tipologia e la data di avvio del palinsesto, la qualità della trasmissione, il numero LCN, la denominazione della testata giornalistica e l’indicazione dell’oggetto e della durata dei contratti stipulati con gli operatori di rete”.
Articolo 2
Modifica dell’Allegato D alla delibera n. 666/08/CONS
1. Il modello 22/ROC recante “Fornitore di contenuti” è soppresso;
2. il titolo del modello 24/ROC recante “Fornitore di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici non lineari” viene così modificato: “Fornitore di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici non lineari/fornitore di contenuti”;
3. nel modello 24/ROC sono inseriti i seguenti campi: tipologia e data di avvio del palinsesto, qualità della trasmissione, numero LCN.
Articolo 3
Modifica del Comma 5-bis dell’art. 5 Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS
1. Il comma 5-bis dell’articolo 5 (Domanda di iscrizione) dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS è abrogato.
Articolo 4
Modifica del Comma 3 dell’articolo 23 dell’allegato A alla delibera n. 353/11/CONS
1. Il comma 3 dell’articolo 23 dell’allegato A alla delibera n. 353/11/CONS è così modificato:
“3. per le verifiche di cui al comma 1, l’Autorità si avvale delle informazioni comunicate dai soggetti autorizzati alla fornitura di programmi televisivi nazionali e locali nell’ambito degli adempimenti al Registro degli operatori di comunicazione”.
Articolo 5
Disposizioni finali
1. La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità www.agcom.it unitamente al testo coordinato della delibera n. 666/08/CONS e della delibera n. 353/11/CONS, come da ultimo modificate.
2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web dell’Autorità www.agcom.it.
Roma, 31 ottobre 2014
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani