(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2008)
L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Visto l’art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita’ di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l’art. 7, comma 1;
Visto lo statuto speciale della Regione autonoma Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni;
Vista la legge della Regione autonoma della Sardegna 17 maggio 1957, n. 20 recante «Norme in materia di referendum popolare regionale» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001, n. 8, recante «modifiche all’art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6» indetto nella regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;
Visti il decreto del Presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 114 del 19 novembre 2007, con il quale sono stati indetti i tre referendum abrogativi regionali degli articoli 3 e 15 dellalegge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 e della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 e il successivo decreto n. 59 del 19 maggio 2008, che ha differito al 5 ottobre 2008 la data di svolgimento dei referendum;
Ritenuto, sulla scorta di precedenti deliberazioni per casi analoghi, di non potersi esimere dall’adottare le predette disposizioni anche in assenza delle previste consultazioni con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che non risulta ancora costituita;
Udita la relazione dei commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;
Delibera:
Articolo unico
2. Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di indizione dei comizi elettorali per i referendum regionali sino a tutto il 5 ottobre 2008.
3. I termini di cui all’art. 5, commi 1 e 2 e all’art. 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni ed e’ reso disponibile nel sito web della stessa Autorita’: www.agcom.it
Napoli, 10 settembre 2008
Il presidente: Calabro’
I commissari relatori
Innocenzi Botti – Lauria