Deliberazione 12 ottobre 2011 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni “Modifica della Delibera n.423/11/CONS recante piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre delle Regioni Liguria, Toscana, Umbria e Marche nonché della provincia di Viterbo (aree tecniche nn.8, 9 e 10) (Delibera n.542/11/CONS)””

DELIBERA N. 542/11/CONS

MODIFICA DELLA DELIBERA N. 423/11/CONS RECANTE PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE PER IL SERVIZIO TELEVISIVO DIGITALE TERRESTRE DELLE REGIONI LIGURIA, TOSCANA, UMBRIA E MARCHE NONCHÉ DELLA PROVINCIA DI VITERBO (AREE TECNICHE NN. 8, 9 E 10)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 12 ottobre 2011;

 

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, ed in particolare l’art. 1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida all’Autorità l’elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;

 

VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222 e, in particolare, l’art. 2bis, comma 5, secondo il quale “le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l’anno 2012. A tal fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione”;

 

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione” e, in particolare, l’art. 14, comma 2;

 

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, rinominato “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;

 

VISTA la delibera n. 15/03/CONS recante “Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)”;

 

VISTA la delibera n. 399/03/CONS recante “Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)”;

 

VISTA la delibera n. 163/06/CONS, recante “Atto di indirizzo – Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica

 

digitale”;

 

VISTI gli atti finali della Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni (RRC-06), che si è tenuta a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006, nell’ambito dell’ITU (International Telecommunication Union) ed ha avuto come oggetto la pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre sia televisiva (DVB-T) che sonora (T-DAB) in tecnica digitale, in parti delle Regioni 1 e 3, nelle bande di frequenze e 174-230 MHz (per la radiodiffusione sonora e televisiva) e 470-862 MHz (per la sola radiodiffusione televisiva);

 

VISTA la delibera n. 414/07/CONS del 2 agosto 2007 recante “Revisione del piano nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T – Consultazione dei soggetti interessati ai sensi di legge”;

 

VISTA la delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, recante   “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive della Regione Sardegna in previsione dello switch-off fissato al 1° marzo 2008”;

 

VISTA la delibera n. 53/08/CONS del 23 gennaio 2008 recante il “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nella Regione Sardegna in previsione dello switch-off”;

 

VISTA la delibera n. 200/08/CONS del 23 aprile 2008, recante “Piani di assegnazione delle frequenze per la digitalizzazione delle reti televisive nelle aree all digital: avvio dei procedimenti ed istituzione dei tavoli tecnici”;

 

VISTA la delibera n. 506/08/CONS del 29 luglio 2008, recante il “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nella Regione autonoma Valle d’Aosta in previsione dello switch-off”;

 

VISTA la delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri”, ed in particolare i criteri di conversione delle reti analogiche e di pianificazione delle reti digitali riportati nell’allegato A alla delibera, che modificano i criteri in precedenza previsti dalla delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, ai fini della loro piena conformazione al diritto comunitario;

 

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificata dalla legge n. 88 del 2009 ed in particolare l’art. 8novies, comma 4, secondo il quale nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze i diritti di uso delle frequenze per le reti televisive digitali sono assegnati “in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2009”;

 

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e le successive modificazioni e integrazioni, con il quale, in ottemperanza all’art. 8novies della citata legge n. 101/2008, è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

 

VISTE le delibere:

 

– n. 294/09/CONS del 4 giugno 2009 recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica del Piemonte occidentale, corrispondente alle provincie di Torino e Cuneo”;

 

– n. 295/09/CONS del 4 giugno 2009 recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica del Trentino e Alto Adige corrispondente alle provincie autonome di Trento e di Bolzano” così come modificata dalla delibera n. 477/09/CONS del 14 settembre 2009 recante “Modifica dell’allegato 2 alla delibera n.295/09/CONS recante il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica del Trentino e Alto Adige corrispondente alle province autonome di Trento e Bolzano”;

 

– n. 426/09/CONS del 29 luglio 2009, recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area corrispondente al territorio della regione Lazio esclusa la provincia di Viterbo”;

 

– n. 615/09/CONS del 12 novembre 2009, recante “Piano di assegnazione frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica corrispondente al territorio della regione Campania”;

 

– n. 475/10/CONS del 16 settembre 2010, recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica corrispondente al territorio ricomprendente le provincie di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli,  Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza e Parma”;

 

– n. 603/10/CONS del 22 novembre 2010, recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nelle aree tecniche 5, 6 e 7 corrispondenti al territorio rispettivamente delle regioni Emilia Romagna escluse le province di Parma e Piacenza, Veneto incluse le province di Mantova e Pordenone e Friuli Venezia Giulia”;

 

VISTA la delibera n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009, recante “Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale” e, in particolare, i criteri indicati dall’art. 13, comma 5, lettere b), c) e d) del suddetto regolamento;

 

VISTA la delibera n. 614/09/CONS del 12 novembre 2009, recante “Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’art. 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell’art. 45, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione”;

 

VISTO il Contratto nazionale di servizio per il triennio 2010-2012, approvato con decreto ministeriale 27 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana n.147 del 27 giugno 2011;

 

VISTO l’art. 42 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, e, in particolare:

 

– il comma 5, ai sensi del quale l’Autorità adotta e aggiorna i Piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità ai principi del Testo unico;

 

– il comma 6 ai sensi del quale l’Autorità, nella predisposizione dei piani di assegnazione, adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l’emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione;

 

– il comma 11 ai sensi del quale l’Autorità definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità edi salvaguardia del servizio, a tutela dell’utenza;

 

VISTI i criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri dettati dall’Autorità con la citata delibera n. 181/09/CONS, e, in particolare, l’allegato A, punto 6, lettere a), b), c), d), e), f);

 

VISTO il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2008, così come modificato dal decreto 4 maggio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n.143 del 22 giugno 2011;

 

VISTA la delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali”;

 

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220, (legge di stabilità 2011), ed in particolare l’art. 1, commi da 8 a 12, che prevedono la destinazione della banda 790-862 MHz (canali televisivi da 61 a 69 UHF) ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda, che l’Autorità adegui a tal fine il piano di assegnazione delle frequenze e che tale banda venga liberata per i nuovi utilizzi entro e non oltre il 31dicembre 2012, nonché disposizioni finalizzate ad un uso più efficiente delle frequenze radiotelevisive ed alla valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali;

 

VISTO il decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 e, in particolare, l’art. 4, comma 1, con il quale sono state introdotte misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico ed è stato previsto, per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, che i relativi diritti di uso siano assegnati mediante la predisposizione in ciascuna area tecnica o Regione, di una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale sulla base dei criteri fissati dalla norma medesima;

 

VISTA la delibera 330/11/CONS del 15 giugno 2011, pubblicata sul sito dell’Autorità il 27 giugno 2011, recante “Modifica della delibera n. 300/10/CONS, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali””, che nell’abrogare le disposizioni di cui all’art. 1, commi 7 e 8, della delibera n. 300/10/CONS, stabilisce, all’art. 1, comma 2, che “L’Autorità provvede al completamento della pianificazione delle frequenze per la televisione terrestre in tecnica digitale con la pianificazione di dettaglio delle risorse da destinare alle

 

emittenti locali in ciascuna area tecnica, previa consultazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e delle associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 6,) lettera a), numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249”;

 

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, recante ”Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”;

 

VISTO l’Accordo Tecnico sottoscritto in data 21 dicembre 2010 tra la Direzione generale delle poste e telecomunicazioni della Repubblica di San Marino e il Ministero dello sviluppo economico-Dipartimento comunicazioni e trasmesso all’Autorità in data 19 luglio 2011 con nota prot. n. 61183 della Direzione generale pianificazione e Gestione dello spettro radioelettrico del suddetto Ministero;

 

CONSIDERATO che, nel rispetto dell’art. 42 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, i diritti d’uso delle frequenze devono essere attribuiti, garantendo un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, adottando criteri di salvaguardia del servizio a tutela dell’utenza;

 

CONSIDERATO che le nuove disposizioni introdotte dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 34/2011, convertito dalla legge n. 75/2011, stabiliscono che il Ministero dello sviluppo economico provvede all’assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinati dai commi da 8 a 12 dell’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché, per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, predisponendo, per ciascuna Area tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale e che tale procedura di assegnazione dei soggetti aventi titolo rende non più coerente con il citato disposto di legge il ricorso alla procedura del tavolo tecnico ai fini delle attività di pianificazione, in quanto i fabbisogni delle emittenti troveranno una valutazione oggettiva nell’ambito delle citate graduatorie;

 

CONSIDERATO che le frequenze di cui al presente provvedimento sono

 

utilizzabili nel rispetto dei vincoli radioelettrici, specifici per ogni frequenza e definiti dalla pianificazione delle singole reti di riferimento, che assicurano la compatibilità con le assegnazioni di GE06 dei Paesi confinanti nonché con le aree tecniche limitrofe e che pertanto la pianificazione di cui al presente provvedimento è da considerarsi di natura temporanea e rivedibile alla luce della necessità di compatibilizzazione con la prossima pianificazione delle aree limitrofe e dell’evoluzione delle trattative di coordinamento internazionale;

 

CONSIDERATA altresì la necessità di un rigoroso rispetto dei vincoli di pianificazione definiti dal piano di assegnazione delle frequenze di cui alla delibera n. 300/10/CONS e dalle delibere di pianificazione delle singole Aree tecniche e/o Regioni, per la protezione delle frequenze assegnate alla Rai da interferenze provenienti dal territorio nazionale, al fine di garantire all’utenza la corretta ricezione del servizio pubblico radiotelevisivo;

 

VISTA la delibera n. 423/11/CONS del 22 luglio 2011, recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nelle Regioni Liguria, Toscana, Umbria e Marche nonché della provincia di Viterbo – Aree tecniche nn. 8, 9 e 10”;

 

VISTA la nota prot. n. 1936/P del 11 agosto 2011 dell’Ambasciata della Repubblica di San Marino con la quale veniva sottolineato come l’accordo sottoscritto con il Ministero dello sviluppo economico-Dipartimento comunicazioni contemplasse anche la protezione del canale 42 UHF con i criteri stabiliti e riportati negli Atti Finali della Conferenza di Ginevra ‘06;

 

VISTA la lettera raccomandata del 12 settembre 2011, acquisita al protocollo con prot. n. 4695 del 15 settembre 2011, con la quale l’operatore di rete nazionale RETE A esponeva alcune considerazioni circa l’utilizzo del canale 42 UHF nella Regione Marche a seguito dell’Accordo Tecnico sottoscritto in data 21 dicembre 2010 tra la Direzione generale delle poste e telecomunicazioni della Repubblica di San Marino e il Ministero dello sviluppo economico-Dipartimento comunicazioni;

 

VISTA la nota prot. n. 0151/TLC/agcom-11 del 14 settembre 2011 con la quale la Direzione generale delle poste e telecomunicazioni della Repubblica di San Marino, con riferimento alla protezione dell’impiego del canale 42 UHF nel proprio territorio secondo le regole dell’Accordo di Ginevra ‘06, richiede che il valore massimo del campo interferente non superi la soglia di 28 dBmV/m;

 

CONSIDERATO che le problematiche addotte riguardano la pianificazione riportata nella delibera n. 423/11/CONS approvata nella riunione del Consiglio del 22 luglio 2011 e recante il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre delle Regioni Liguria, Toscana, Umbria e Marche nonché della Provincia di Viterbo, riferito alle aree tecniche nn. 8, 9 e 10, piano che ha tenuto conto dell’utilizzo del canale 42 UHF sulla base dell’accordo tecnico sottoscritto in data 21 dicembre 2010 con la Direzione generale delle poste e telecomunicazioni della Repubblica di San Marino e trasmesso all’Autorità con nota prot. n. 61183 del 19 luglio 2011;

 

CONSIDERATO che, alla luce delle considerazioni espresse dall’operatore di rete nazionale RETE A, con lettera prot. n. 47593 del 19 settembre 2011 si è ritenuto opportuno verificare con il Ministero dello sviluppo economico-Dipartimento comunicazioni la corretta applicazione, nella pianificazione, dei termini dell’accordo in merito all’utilizzo del canale 42 UHF da parte della Repubblica di San Marino;

 

VISTA la lettera prot. n. 75692 del 22 settembre 2011 con la quale il Ministero dello sviluppo economico-Dipartimento comunicazioni ha riscontrato la richiesta da parte dell’Autorità di chiarimenti sull’utilizzo del canale 42 UHF da parte della Repubblica di San Marino;

 

CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico-Dipartimento Comunicazioni ha confermato, con la predetta nota che l’Accordo Tecnico sottoscritto in data 21 dicembre 2010 tra la Direzione Generale delle poste e telecomunicazioni della Repubblica di San Marino e il Ministero dello sviluppo economico-Dipartimento comunicazioni prevede, tra l’altro, l’utilizzo del canale 42 UHF conformemente alle caratteristiche registrate negli Atti Finali della Conferenza Ginevra ’06;

 

CONSIDERATO, altresì, che il Ministero dello sviluppo economico- Dipartimento comunicazioni, sempre con la suddetta nota evidenzia che il coordinamento del canale 33 UHF con le Amministrazioni estere allo stato non si è ancora concluso, ma che, alla luce della trattativa in corso, fermi restando i diritti conferiti dalla Conferenza di Ginevra ’06, è emersa la possibilità, su base bilaterale, di poter utilizzare da parte dell’Amministrazione italiana alcune delle risorse tra quelle che il piano di Ginevra ‘06 assegna alle Amministrazioni estere;

 

CONSIDERATO inoltre che, sempre nella medesima lettera il Ministero dello sviluppo economico-Comunicazioni ritiene che l’eventuale estensione dell’uso del canale 33 UHF per il Mux n. 11 di cui all’allegato 1 della delibera 300/10/CONS a nord della Regione Marche, limitatamente alle provincie di Pesaro Urbino ed Ancona, sia compatibile con le utilizzazioni Slovene e Croate sul medesimo canale 33 UHF;

 

CONSIDERATO che il canale 33 UHF, a seguito della delibera n. 603/10/CONS, è stato assegnato nella Regione Emilia Romagna all’operatore di rete nazionale RETE A in via temporanea, nelle more della conclusione del coordinamento internazionale;

 

CONSIDERATO pertanto che si è reso necessario convocare in audizione l’operatore di rete nazionale RETE A, e che nel corso dell’audizione, tenutasi il 7 ottobre 2011, è stata illustrata la posizione espressa dal Ministero dello sviluppo economico-Comunicazioni con la nota del 22 settembre 2011 ed altresì l’ipotesi di estendere il canale 33 UHF per il Mux n. 11 nel nord della Regione Marche, limitatamente alle provincie di Pesaro Urbino ed Ancona;

 

CONSIDERATO che l’operatore di rete nazionale RETE A, nel corso della audizione, ha rappresentato che l’ipotesi di estendere il canale 33 UHF per il Mux nazionale n. 11 nelle province di Pesaro Urbino ed Ancona, risulta nell’immediato soddisfacente e che possa essere accettata in via definitiva a condizione che il Ministero dello sviluppo economico-Dipartimento comunicazioni concluda positivamente il coordinamento con Slovenia e Croazia;

 

RITENUTO pertanto di poter pianificare il canale 33 UHF anche nel nord della Regione Marche, ovverossia nelle provincie di Pesaro Urbino ed Ancona, e che tale pianificazione è compatibile con le utilizzazioni Slovene e Croate, di modo che il  multiplex nazionale n.11 di cui all’allegato 1 della delibera 300/10/CONS utilizzi il canale 33 UHF nella parte dell’area tecnica 10, Regione Marche, limitatamente alle provincie di Pesaro Urbino ed Ancona;

 

CONSIDERATO quindi che nelle provincie di Pesaro Urbino ed Ancona si rende disponibile il canale 42 UHF per l’emittenza locale, compatibilmente con l’utilizzo del canale 42 UHF da parte della Repubblica di San Marino e l’eventuale utilizzo del medesimo canale da parte del multiplex nazionale n.11 per la rimanente parte dell’area tecnica 10 riguardante le provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Fermo;

 

CONSIDERATO, per quanto sopra detto, che il canale 33 UHF pianificato per l’emittenza locale, di cui alla Tabella 4 dell’allegato 1 alla delibera 423/11/CONS, rimarrà utilizzabile dalle emittenti locali, ma limitatamente alla restante area riguardante le provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Fermo e che, insieme al canale 42 UHF nelle province di Macerata ed Ancona, costituisce una risorsa disponibile per l’emittenza locale sul territorio regionale;

 

CONSIDERATO che una tale configurazione appare coerente con la situazione attuale dell’emittenza locale, come rilevata dal Catasto delle frequenze dell’Autorità, dal quale emerge la presenza di numerose emittenti operanti a livello provinciale;

 

CONSIDERATO altresì che l’assegnazione del canale 33 UHF al multiplex nazionale n.11 di cui all’allegato 1 della delibera 300/10/CONS consentirebbe di estendere l’utilizzo del canale dalla medesima rete dell’Emilia Romagna alle province del nord delle Marche, semplificando in tal modo il coordinamento del multiplex in parola al confine delle due Regioni;

 

RITENUTO, in conclusione, che l’assegnazione all’emittenza locale del canale 42 UHF nelle province di Pesaro Urbino ed Ancona e del canale 33 UHF nelle province di Fermo, Macerata ed Ascoli Piceno nonché l’assegnazione al multiplex n. 11 del canale 33 UHF nelle province di Pesaro Urbino ed Ancona, risultino coerenti con un utilizzo efficiente delle frequenze;

 

CONSIDERATO che il documento aggiornato di pianificazione delle reti di riferimento per le frequenze utilizzabili nelle Regioni Liguria, Toscana, Umbria e Marche, con le modifiche relative alla Regione Marche, è a disposizione presso la sede dell’Autorità ed è trasmesso al Ministero dello sviluppo economico;

 

CONSIDERATO che il definitivo utilizzo delle frequenze è condizionato all’esito delle relative negoziazioni internazionali e della pianificazione delle aree confinanti, e che l’Autorità si riserva di adottare conseguentemente le necessarie modificazioni ed integrazioni al presente provvedimento;

 

CONSIDERATA, pertanto, l’opportunità che l’attribuzione agli operatori dei diritti d’uso delle frequenze individuate dalla delibera n. 423/11/CONS, come modificata dal presente provvedimento, venga disposta dal Ministero dello sviluppo economico in via temporanea, in attesa del completamento delle azioni sopra indicate;

 

CONSIDERATO che le modifiche del presente provvedimento alla pianificazione di dettaglio di cui alla delibera n. 423/11/CONS, non comportano variazioni dell’elenco dei siti di cui alla predetta delibera, elenco trasmesso in data 17 agosto 2011 alla Regione Marche, e che pertanto non risulta necessario provvedere a ritrasmettere tale elenco alla Regione ai fini dell’assentimento ai sensi dell’art. 42 commi 7 e 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

 

CONSIDERATO che in caso di controversie in merito all’applicazione del presente provvedimento l’Autorità, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, dall’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche e dall’art. 42, comma 14, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, si pronuncia secondo le procedure di cui al regolamento approvato con la delibera n. 352/08/CONS;

 

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell’art.29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA

Art. 1

(Modifica della delibera n. 423/11/CONS recante il Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nelle Regioni Liguria, Toscana, Umbria e Marche nonché della provincia di Viterbo – Aree tecniche nn. 8, 9 e 10)

1. La Tabella 4 dell’allegato 1 alla delibera n. 423/11/CONS è sostituita dalla Tabella in allegato 1 al presente provvedimento.

 

2. La Tabella 4 dell’allegato 1 alla relazione tecnica in allegato 2 alla delibera n. 423/11/CONS è sostituita dalla Tabella in allegato 2 al presente provvedimento.

 

3. La Tabella 3 dell’allegato 2 alla relazione tecnica in allegato 2 alla delibera n. 423/11/CONS è sostituita dalla Tabella in allegato 3 al presente provvedimento.

 

La presente delibera è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e pubblicata nel sul sito web dell’Autorità.

 

Napoli, 12 ottobre 2011

 

IL PRESIDENTE

 

Corrado Calabrò

 

IL COMMISSARIO RELATORE IL COMMISSARIO RELATORE

 

Michele Lauria Stefano Mannoni

 

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

 

IL SEGRETARIO GENERALE

 

Roberto Viola

 

pdf Allegati alla Delibera n.542/11/CONS  

LEGGE 13 dicembre 2010, n. 220

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2011) – (art. 1 commi 8-13 e 61).

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010 – supplemento ordinario n. 281)

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)

 

OMISSIS…

 

8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l’utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. In coerenza con la normativa dell’Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per l’assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro il 31 dicembre 2012. Il Ministero dello sviluppo economico puo’ sostituire le frequenze gia’ assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del presente comma.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita’ per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso piu’ efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti e’ iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

10. Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d’uso del radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d’uso, e rilascia i relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri previsti dall’articolo 15, comma 1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e dall’articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni. Successivamente all’assegnazione di cui al precedente periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal compiere atti che comportino l’utilizzo delle radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire con il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione di tale obbligo o di indebita occupazione delle radiofrequenze da parte di soggetti operanti in tecnica analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L’attivazione, anche su reti SFN (Single Frequency Network), di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico comporta, ferma restando la disattivazione dell’impianto illecitamente attivato, la sospensione temporanea del diritto d’uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo diritto d’uso.

11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d’uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso piu’ efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali. Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 52, comma 3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il diritto di disporre dei di­ritti d’uso sulle radiofrequenze precedentemente assegnate.

12. In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in mancanza del necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilita’ editoriale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 98, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L’operatore di rete che ospita nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo e’ soggetto alla sospensione o alla revoca dell’utilizzo della risorsa assegnata con il diritto d’uso.

13. Dall’attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell’assegnazione siano versati all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita’, nonche´ le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

…OMISSIS

 

61. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e’ incrementata di 45 milioni di euro per l’anno 2011, a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo, nonche´ di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

…OMISSIS

 

171. Salvo quanto previsto dal comma 46, la presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2011.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi’ 13 dicembre 2010

 

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LEGGE 13 dicembre 2010, n. 220

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2011) – (art. 1 commi 8-13 e 61).

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010 – supplemento ordinario n. 281)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)

OMISSIS…

8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l’utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. In coerenza con la normativa dell’Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per l’assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro il 31 dicembre 2012. Il Ministero dello sviluppo economico puo’ sostituire le frequenze gia’ assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del presente comma.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita’ per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso piu’ efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti e’ iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

10. Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d’uso del radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d’uso, e rilascia i relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri previsti dall’articolo 15, comma 1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e dall’articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni. Successivamente all’assegnazione di cui al precedente periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal compiere atti che comportino l’utilizzo delle radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire con il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione di tale obbligo o di indebita occupazione delle radiofrequenze da parte di soggetti operanti in tecnica analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L’attivazione, anche su reti SFN (Single Frequency Network), di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico comporta, ferma restando la disattivazione dell’impianto illecitamente attivato, la sospensione temporanea del diritto d’uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo diritto d’uso.

11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d’uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso piu’ efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali. Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 52, comma 3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il diritto di disporre dei di­ritti d’uso sulle radiofrequenze precedentemente assegnate.

12. In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in mancanza del necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilita’ editoriale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 98, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L’operatore di rete che ospita nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo e’ soggetto alla sospensione o alla revoca dell’utilizzo della risorsa assegnata con il diritto d’uso.

13. Dall’attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell’assegnazione siano versati all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita’, nonche´ le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

…OMISSIS

61. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e’ incrementata di 45 milioni di euro per l’anno 2011, a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo, nonche´ di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

…OMISSIS

171. Salvo quanto previsto dal comma 46, la presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2011.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 13 dicembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano