Deliberazione 13 dicembre 2012 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante “Individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’articolo 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS (Delibera n.630/12/CONS). “

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

DELIBERA 13 dicembre 2012 

Individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’articolo 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS. (Delibera n.630/12/CONS).

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 2013)

 

  Nella sua riunione di Consiglio del 13 dicembre 2012;

  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell’Autorita’ per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio  1997,  n. 177, supplemento ordinario n. 154;

  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita’.

Istituzione delle Autorita’ di regolazione dei  servizi  di  pubblica utilita’»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana del 18 novembre 1995, n. 270, supplemento ordinario n. 136;

  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n.  215  e successive modifiche e integrazioni;

  Vista la raccomandazione 2007/879/CE relativa ai mercati  rilevanti di prodotti e servizi del settore  delle  comunicazioni  elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante  ai  sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio, adottata il 17 dicembre 2007,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Comunita’ europea del 28 dicembre 2007, L  344  e  il  relativo memorandum esplicativo SEC(2007) 1483/2;

  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media  audiovisivi  e  radiofonici»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  7  settembre 2005 n. 208 – supplemento ordinario n. 150, e successive modifiche  e integrazioni;

  Visto  il  decreto  legislativo  9  gennaio  2008,  n.  9,  recante «Disciplina della titolarita’ e della commercializzazione dei diritti audiovisivi  sportivi  e  relativa   ripartizione   delle   risorse», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  1° febbraio 2008, n. 27;

  Visto, in particolare, l’art. 14, comma 1, del citato  decreto  che dispone  che  «L’Autorita’  per  le  garanzie   nelle   comunicazioni individua,  periodicamente  e  con  cadenza   almeno   biennale,   le

piattaforme emergenti, tenendo conto anche delle analisi  di  mercato previste dal titolo II, capo I, del  decreto  legislativo  1°  agosto  2003, n. 259»;

  Vista la  delibera  n.  307/08/CONS  del  5  giugno  2008,  recante «Regolamento in materia di procedure  istruttorie  e  di  criteri  di accertamento per le attivita’ demandate all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9  gennaio  2008,  n.  9, recante la «Disciplina della titolarita’ e della  commercializzazione dei  diritti  audiovisivi  sportivi  e  relativa  ripartizione  delle risorse»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica italiana del 27 giugno 2008, n. 148;

  Visto, in particolare, l’art. 10, comma 1 del  citato  regolamento, che dispone che «Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del decreto, l’Autorita’  con  cadenza  biennale  entro  il  mese   di   dicembre, avvalendosi delle metodologie  per  le  analisi  di  mercato  di  cui all’art. 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in quanto compatibili, provvede alla verifica della evoluzione delle tecnologie utilizzate quali sistemi di distribuzione e diffusione  dei  prodotti audiovisivi  ai   fini   della   individuazione   delle   piattaforme emergenti»;

  Vista la delibera n. 453/03/CONS  del  23  dicembre  2003,  recante «Regolamento  concernente  la  procedura  di  consultazione  di   cui all’art.  11  del  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  28 gennaio 2004, n. 22;

  Vista la  delibera  n.  217/01/CONS  del  24  maggio  2001  recante «Regolamento concernente l’accesso ai  documenti»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno  2001,  n. 141, e successive modifiche e integrazioni;

  Vista la  delibera  n.  401/10/CONS  del  22  luglio  2010  recante «Disciplina dei tempi del procedimento»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n.  208,  e successive modifiche e integrazioni;

  Vista la delibera  n.  223/12/CONS  del  27  aprile  2012,  recante «Adozione del nuovo regolamento  concernente  l’organizzazione  e  il funzionamento dell’Autorita’»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138, come modificata e integrata dalla  delibera  n.  528/11/CONS  dell’8  novembre  2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  10 novembre 2012, n. 263;

  Vista la delibera n.  665/09/CONS  del  26  novembre  2009  recante «Individuazione   delle   piattaforme   emergenti   ai   fini   della commercializzazione  dei  diritti  audiovisivi  sportivi,  ai   sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’art. 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  22  dicembre 2009, n. 297;

  Vista la delibera n. 598/11/CONS del 17 novembre 2011 di «Avvio del procedimento per l’individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai  sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’art. 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  del  6  dicembre 2011, n. 284;

  Viste le richieste di  informazioni  trasmesse  tutte  in  data  21 dicembre 2011 alle societa’ Apple Italia  S.p.A.  (prot.  n.  71625), Centro Europa 7 S.r.l. (prot. n. 71590), Conto TV  S.r.l.  (prot.  n. 71626), Gruppo Editoriale L’Espresso (prot. n. 71624), Fastweb S.p.A. (prot. n. 71623), Google Italy S.r.l. (prot. n.  71622),  H3G  S.p.A. (prot. n. 71621), Lega Nazionale Professionisti  Serie  A  (prot.  n. 71620),  LG  Electronics  Italia  S.p.A.  (prot.  n.  61619),  Gruppo Mediaset S.p.A.  (prot.  n.  71614),  Mediamarket  S.p.A.  (prot.  n. 71618), Panasonic Electric Works  Italia  S.r.l.  (prot.  n.  71587), Philips S.p.A. (prot. n. 71617), Prima TV S.p.A.  (prot.  n.  71616), RAI S.p.A. (prot. n. 71615), Samsung Electronics Italia S.p.A. (prot. n. 71613), Sharp Electronics Italia  S.p.A.  (prot.  n.  71594),  SKY Italia S.r.l. (prot. n. 71597), Sony Italia S.p.A. (prot. n.  71601), T.B.S.  Television  Broadcasting  System  S.p.A.  (prot.  n.  71588), Telecom Italia S.p.A. (prot. n. 71605), Vodafone Omnitel NV (prot. n. 71607), WIND Telecomunicazioni S.p.A. (prot. n. 71611),  fissando  un termine di trenta giorni per l’invio delle comunicazioni a riscontro;  

  Viste le richieste di proroga del termine da parte  delle  societa’ Telecom Italia (prot. n. 122 del 2 gennaio 2012), Rai (prot. n.  1886 del 13 gennaio 2012), Wind (prot.  n.  2806  del  19  gennaio  2012), Fastweb (prot. n. 3072 del 20 gennaio 2012) e Gruppo Mediaset  (prot. n. 3188 del 20 gennaio 2012), motivate dalla difficolta’ di elaborare entro il termine fissato  le  necessarie  informazioni  contabili  ad esercizio finanziario appena concluso;

  Viste le risposte  pervenute  da  parte  delle  societa’  Panasonic (prot. n. 72111 del 17 dicembre 2011), Sony (prot.  n.  1769  del  13 gennaio 2012), Apple (prot. n. 2296 del 17 gennaio 2012), H3G  (prot. n. 2522 del 18 gennaio 2012), Centro Europa 7 (prot. n. 3204  del  20 gennaio 2012), Gruppo L’Espresso (prot. n. 3208 del 20 gennaio 2012), SKY Italia (prot. n. 3233 del 23 gennaio  2012),  Fastweb  (prot.  n. 4411 del 27 gennaio 2012), Samsung (prot.  n.  4603  del  30  gennaio 2012), Philips (prot. n. 4517 del 30 gennaio 2012),  WIND  (prot.  n. 5009 del 1° febbraio 2012), RTI (prot. n. 5042 del 1° febbraio 2012), Mediaworld (prot. n. 5019 del 1° febbraio 2012), RAI (prot.  n.  5005 del 31 gennaio 2012 e prot. n.  9898  del  1°  marzo  2012),  Telecom Italia  (prot.  n.  5853  del  6  febbraio  2012),   Lega   Nazionale Professionisti Serie A (prot. n. 8364 del 21 febbraio 2012), Vodafone (prot. n. 8592 del 22 febbraio 2012) e Google (prot. n. 8736  del  22 febbraio 2012);  

  Vista  la  delibera  n.  103/12/CONS  dell’8  marzo  2012   recante «Consultazione   pubblica    concernente    l’individuazione    delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione  dei  diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell’art. 14, del decreto  legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’art.  10  del  regolamento  adottato  con delibera n. 307/08/CONS», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 7 aprile 2012, n. 83;

  Visti  i  contributi  pervenuti  nell’ambito  della   consultazione pubblica da parte di Centro Europa 7 (prot. n. 29578  del  12  giugno 2012), Vodafone (prot. n. 25422 del 24 maggio 2012) e  l’Associazione IPTV (prot. n. 25414 del 24 maggio 2012);

  Viste le informazioni fornite dalla Lega  Nazionale  Professionisti Serie A (prot. n. 31074 del 20 giugno 2012 e prot. n.  57550  del  15 novembre 2012) a seguito di richiesta alla  medesima  del  25  maggio 2012 (prot. n. 25765);

  Considerato quanto segue:

1. Il quadro normativo e regolamentare di riferimento.

  1. Con  la  delibera  n.  598/11/CONS  l’Autorita’  ha  avviato  il procedimento istruttorio avente  ad  oggetto  l’individuazione  delle piattaforme emergenti alle quali destinare i diritti  audiovisivi  di

eventi sportivi alle condizioni agevolate previste dall’art.  14  del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (di seguito, il  decreto)  e del  regolamento  in  materia  di  procedure   istruttorie   adottato dall’Autorita’ con delibera n. 307/08/CONS  del  5  giugno  2008  (di seguito, il regolamento). Il termine di conclusione del  procedimento istruttorio e’ stato fissato in novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in  data  6  dicembre  2011,  salve  le  ordinarie sospensioni dei termini ai sensi dell’art. 4, comma 1, della delibera n. 401/10/CONS per l’acquisizione  di  informazioni,  le  quali  sono state richieste ad una pluralita’ di operatori in  data  21  dicembre 2011 ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

  2. Il  citato  art.  14  del  decreto  dispone,  al  comma  1,  che «L’Autorita’  per  le   garanzie   nelle   comunicazioni   individua, periodicamente  e  con  cadenza  almeno  biennale,   le   piattaforme emergenti, tenendo conto anche delle analisi di mercato previste  dal titolo II, capo I, del decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259».

Le modalita’ procedurali per l’individuazione  di  dette  piattaforme devono conseguentemente tenere conto, nei limiti  di  compatibilita’, della metodologia propria  delle  analisi  di  mercato  previste  dal quadro regolamentare in materia di comunicazioni  elettroniche,  come circostanziato dalla delibera n. 307/08/CONS all’art. 10, secondo  il quale  «Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  14  del  decreto, l’Autorita’  con  cadenza  biennale  entro  il  mese   di   dicembre, avvalendosi delle metodologie  per  le  analisi  di  mercato  di  cui all’art. 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in quanto compatibili, provvede alla verifica della evoluzione delle tecnologie utilizzate quali sistemi di distribuzione e diffusione  dei  prodotti audiovisivi  ai   fini   della   individuazione   delle   piattaforme emergenti».

  3. Il decreto prevede quindi che, nell’adempiere alle competenze in materia di piattaforme emergenti, l’Autorita’ possa  avvalersi  delle metodologie sottese alle analisi di mercato previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche, che  vanno  pertanto  ad  aggiungersi  ad eventuali altre modalita’ di esercizio della propria discrezionalita’ tecnica. Il regolamento in materia di procedure istruttorie  adottato dall’Autorita’ con delibera n. 307/08/CONS, si  limita,  peraltro,  a ribadire il rinvio alle metodologie, e non gia’ alle  procedure,  per le analisi dei mercati, come da circoscritta previsione del  decreto.

Inoltre – puntualizza il regolamento – le metodologie  delle  analisi dei mercati vanno seguite solo  in  quanto  compatibili.  Il  profilo della  compatibilita’,  espressamente  riferito  non  alle  procedure

bensi’ alle metodologie, costituisce un elemento  imprescindibile  in quanto queste  ultime  vanno  necessariamente  adattate  al  caso  di specie, non  trattandosi  di  un  «mercato»  nel  senso  tecnico  del termine, ma di una  «piattaforma»,  categoria  che  di  per  se’  mal sopporta una traslazione talis qualis di  metodologie  elaborate  per categorie tecnico-economiche diverse.

  4. Conformemente alle analisi gia’ effettuate dall’Autorita’  nella delibera riferita al biennio precedente,  le  valutazioni  svolte  in esito  al  procedimento  istruttorio  non  ripercorreranno  tutti   i passaggi propri  delle  analisi  di  mercato,  che  non  troverebbero adeguata giustificazione non dovendosi  in  questa  sede  valutare  i profili di concorrenza tra gli operatori presenti sul mercato,  anche considerato il fattore dirimente  del  carattere  non  esclusivo  dei diritti oggetto di disciplina, ma solo quelli strettamente  necessari all’esame delle  caratteristiche  tecnologiche  ed  economiche  delle singole piattaforme ai fini individuati dal decreto.

  5. La disciplina prevista nel decreto  per  la  commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti  prevede condizioni piu’ vantaggiose rispetto a  quelle  relative  alle  altre

piattaforme.  Per  le  piattaforme  che  l’Autorita’  qualifica  come emergenti, infatti,  ferma  restando  la  vendita  centralizzata  dei diritti trasmissivi, l’art. 14 del decreto stabilisce  che  l’offerta deve avvenire  su  base  non  esclusiva  al  fine  di  promuovere  la concorrenza intra piattaforma (comma 3),  che  l’organizzatore  della competizione deve concedere in  licenza  alle  piattaforme  emergenti

diritti audiovisivi, anche di prima messa in  onda,  tecnologicamente adattati alle caratteristiche peculiari di ognuna di esse e a  prezzi commisurati all’effettiva utilizzazione  da  parte  degli  utenti  di ognuna (comma 4) e che, al fine di evitare la formazione di posizioni dominanti,  la  commercializzazione  dei  diritti  audiovisivi   deve avvenire per singola piattaforma emergente (comma 5). La ratio  della scelta di accordare una tutela rafforzata alle piattaforme  emergenti e’ dunque quella di creare  condizioni  di  effettiva  competitivita’ nell’acquisizione dei diritti  audiovisivi  e,  cosi’,  precostituire un’opportunita’ di sviluppo del mercato.

  6. Pur fornendo il decreto, all’art. 2, comma  1,  lettera  u),  la definizione di «piattaforma»  come  «un  sistema  di  diffusione  dei prodotti audiovisivi mediante tecnologie e mezzi di trasmissione e di ricezione delle immagini, sia in chiaro che ad accesso  condizionato, anche a pagamento, su reti di comunicazione  elettronica»,  esso  non fornisce  una  definizione  altrettanto  esaustiva  di   cosa   debba intendersi per «emergente». Pertanto l’Autorita’, al  fine  di  poter procedere all’individuazione delle «piattaforme emergenti», ha dovuto preliminarmente   determinare   la   metodologia   funzionale    alla definizione appropriata delle stesse.  Di  conseguenza,  in  sede  di prima applicazione dell’art. 14  del  decreto,  con  la  delibera  n. 665/09/CONS del 26 novembre 2009, l’Autorita’ ha provveduto  dapprima a fissare la metodologia definitoria delle piattaforme  emergenti,  e quindi  alla  concreta  individuazione  delle   stesse.   Come   gia’ evidenziato, tale metodologia e’ stata  seguita  anche  nel  presente procedimento istruttorio.

2. La  nozione  di  mercato  emergente  ai  sensi  del  nuovo  quadro regolamentare in materia di comunicazioni elettroniche.

  7. Stante il richiamo alle metodologie seguite per le  analisi  dei mercati delle comunicazioni elettroniche nell’art.  14  del  decreto, come  ulteriormente  declinato  nell’art.  10  del  regolamento,   il concetto di piattaforme emergenti e’ stato ricostruito, nella  citata delibera n. 665/09/CONS, analizzando preliminarmente  la  definizione di «mercato emergente» presente nel quadro regolamentare  in  materia di  comunicazioni   elettroniche.   Secondo   quanto   indicato   dal considerando  7  della  raccomandazione  della  Commissione   europea 2007/879/CE del 17 dicembre  2007  «tra  i  nuovi  mercati  emergenti rientrano i mercati dei prodotti e dei servizi per i quali,  a  causa della loro novita’, e’ molto difficile prevedere le condizioni  della domanda e  quelle  dell’offerta  o  le  condizioni  di  ingresso  sul mercato»,  essendo   tali   mercati   caratterizzati   da   sensibili fluttuazioni nelle quote di mercato degli operatori e da  un  elevato grado di innovazione, che puo’ determinare cambiamenti improvvisi  ed inaspettati  rispetto  ad  una  evoluzione  graduale  nel  tempo.  Il memorandum  esplicativo  della  citata  raccomandazione   invita   ad effettuare tale valutazione ricorrendo al cd. test dei tre criteri, i quali consistono nella presenza  di  forti  ostacoli  non  transitori all’accesso, nella presenza di caratteristiche che inducono a pensare che nel  mercato  non  si  svilupperanno  condizioni  di  concorrenza effettiva e nella efficienza relativa del diritto della concorrenza e della regolamentazione ex ante complementare.  

  8. In considerazione della difformita’ e della  mancanza di omogeneita’ che ricorre fra la definizione di mercato,  ossia  ad  un «insieme di prodotti/servizi (e di aree geografiche)» che  esercitano vincoli competitivi l’uno sull’altro, e quella di piattaforma,  ossia un «sistema di distribuzione» di un prodotto audiovisivo su una  rete di comunicazione elettronica, che non necessariamente coincide con il mercato rilevante in base ai principi  del  diritto  e  dell’economia della  concorrenza,  sarebbe  da  concludere  che  il   concetto   di piattaforma coincide con quello di mercato solo  laddove  le  singole piattaforme non possano essere considerate sostituibili fra di  loro, costituendo in tal modo singoli «mercati» all’interno  dei  quali  si esplicherebbe l’offerta dei diritti audiovisivi. Si  osserva,  pero’, che l’utente televisivo, piu’ che in base alle diverse  modalita’  di trasmissione e ricezione di un segnale audiovisivo, determina le  sue scelte in virtu’ dell’appetibilita’ del bouquet di contenuti  offerti e dell’eventuale prezzo da pagare per la fruizione degli stessi.

  9. In ragione della non necessaria coincidenza tra il  concetto  di piattaforma e quello  di  mercato,  l’Autorita’  ha  ritenuto,  nella delibera n. 665/09/CONS, che la nozione  enunciata  nel  gia’  citato considerando  7  della  raccomandazione,   seppure   costituisca   un riferimento  utile  ai  fini  dell’individuazione  delle  piattaforme emergenti, non fornisca di per se’ criteri  valutativi  esaustivi.  I citati  principi  di  analisi  sono  pertanto  stati  integrati   con parametri di valutazione di tipo economico, conducendo l’esame  sulla base del duplice binario dello  sviluppo  delle  nuove  tecnologie  e della crescita economica degli  operatori.  Fermo  restando  che  una piattaforma  non  puo’  essere  considerata  ne’  un  prodotto,   ne’ tantomeno un  servizio,  trattandosi  piuttosto  di  un  «sistema  di distribuzione» di un prodotto e/o di un servizio che  consente  a  un prodotto/servizio audiovisivo di raggiungere un insieme di utenti per mezzo di una rete di comunicazione elettronica, e considerato che uno stesso  prodotto/servizio   audiovisivo   puo’   essere   distribuito attraverso   piu’   piattaforme,   le   quali   non   necessariamente costituiscono  un  unico  mercato  ai   sensi   del   diritto   della concorrenza,  e’  stata  svolta,  con  riferimento  ad  ogni  singola piattaforma, un’analisi che prenda in considerazione sia gli  aspetti tecnologici sia quelli economici.  

3. La metodologia impiegata per  l’individuazione  delle  piattaforme emergenti.

  10. Nell’ambito della delibera n. 665/09/CONS (la cui  metodologia, come detto, e’  stata  confermata  nella  delibera  n.  103/12/CONS), l’Autorita’ ha analizzato  le  piattaforme  trasmissive  che,  tenuto conto  dell’evolversi   del   progresso   tecnologico,   si   prevede continueranno ad essere attive nell’immediato futuro. La  valutazione ha comportato un’analisi di tipo tecnologico che risponde  a  criteri generali,  considerato  che  le  nuove  tecnologie,  sviluppandosi  a livello globale, si prestano ad una  valutazione  basata  su  criteri uniformi, nonche’ un esame di tipo economico,  quest’ultimo  riferito alle specificita’ del mercato italiano.

  11. Ciascuna piattaforma e’  analizzata  sia  dal  punto  di  vista tecnologico sia dal punto di vista economico, tenendo conto del fatto che mentre il primo tipo di valutazione – in virtu’ della  diffusione internazionale delle nuove tecnologie – puo’ essere svolto a  livello generale, e puo’ quindi prescindere dalle  specificita’  del  mercato italiano, la  valutazione  di  tipo  economico  deve  necessariamente essere riferita al contesto di mercato italiano.

  12. Si e’ tenuto altresi’ conto del fatto che se e’  vero  che  una piattaforma che e’ emergente dal punto di  vista  tecnologico  lo  e’ anche dal punto di vista economico, non necessariamente  e’  vero  il contrario; in altri termini, una piattaforma che dal punto  di  vista economico  non  puo’  essere  considerata  emergente,   puo’   essere considerata tale dal punto di vista tecnologico.

  13. In particolare, l’Autorita’ ritiene  appropriato  utilizzare  i seguenti elementi  per  valutare  se  una  piattaforma  debba  essere considerata emergente dal punto di vista tecnologico:

  data di definizione dello standard (aperto o proprietario) relativo alla tecnologia su cui si basa la piattaforma;

  grado di maturita’ ed evoluzione della tecnologia/standard;

  evoluzione delle reti, infrastrutture e terminali riceventi.

  In base a tali indicatori ciascuna  piattaforma  viene  considerata come «Emergente», in «Transizione» o «Consolidata» dal punto di vista tecnologico.

  14. Per quanto riguarda l’analisi  economica,  l’Autorita’  ritiene appropriato utilizzare  i  seguenti  elementi  per  valutare  se  una piattaforma e’ emergente:

  anno del lancio della prima offerta;

  caratteristiche dell’offerta;

  livello di diffusione della piattaforma;

  ricavi  per  piattaforma  (da  offerte  a  pagamento   e   raccolta pubblicitaria).

  In base a tali indicatori ciascuna  piattaforma  viene  considerata come in fase di «Avvio», di «Maturita’» o di «Declino», dal punto  di vista economico.

  15.  In  via  schematica  le  possibili  combinazioni  dei  diversi parametri valutativi appaiono le seguenti:

PARAMETRI

STADIO DI EVOLUZIONE

Analisi tecnologica

Emergente

Transizione

Consolidata

Analisi economica

Avvio

Maturità

Declino

  16.   Per   essere   rispondente   alla    metodologia    stabilita dall’Autorita’, la valutazione deve necessariamente essere effettuata utilizzando entrambi i parametri, pur risultando evidente che l’esito della valutazione di tipo tecnologico condiziona direttamente  quella economica, in quanto la piattaforma considerata in fase di «avvio» in senso tecnologico viene necessariamente qualificata come  «emergente» anche sul piano economico, mentre  non  e’  necessariamente  vero  il contrario, ovvero che una piattaforma in  fase  di  avvio  sul  piano economico sia emergente sul piano tecnologico.

4. Le piattaforme oggetto di analisi.

  17. Le «piattaforme» esaminate in  prima  applicazione  nell’ambito del procedimento che ha portato alla delibera n. 665/06069/CONS  sono state le seguenti: DTT, DTH, IPTV, WEB TV,  MOBILE  (GSM-GPRS/EDGE  e UMTS/HSDPA)  e  DVB-H.  Di  queste  sono   state   qualificate   come «emergenti»  delle  le  piattaforme  IPTV,  MOBILE  (GSM-GPRS/EDGE  e UMTS/HSDPA)  e  DVB-H.  Nella  delibera  n.   103/12/CONS,   adottata all’esito della  valutazione  complessiva  del  grado  di  evoluzione tecnologica  ed  economica  delle  diverse  piattaforme   trasmissive attualmente disponibili, anche prendendo atto dei mutamenti che hanno riguardato in particolare le piattaforme relative alla televisione su rete IP, alla televisione via rete mobile e alla televisione via rete DVB-H, gia’ valutate come emergenti  nell’ambito  della  delibera  n. 665/09/CONS, l’Autorita’ ha ritenuto che  nessuna  delle  piattaforme attualmente  disponibili  per  la  distribuzione   di   un   prodotto audiovisivo  su  reti  di  comunicazione  elettronica  possa   essere considerata emergente.

  18. In particolare, sulle piattaforme che hanno costituito  oggetto del presente procedimento avviato con delibera n.  103/12/CONS  –  la televisione digitale  terrestre  (DTT),  la  televisione  satellitare (DTH),  la  televisione  su  rete  IP  (IPTV,  WEB  TV,  OTT-TV),  la televisione via rete mobile (GSM/GPRS/UMTS/HSDPA/LTE), la televisione via rete DVB-H  -,  le  parti  interessate  sono  state  invitate  ad esprimere   opinioni   in   merito   alla   valutazione    effettuata dall’Autorita’  relativamente  alle  singole  piattaforme,  come   di seguito riportato in via sintetica.

4.1. La piattaforma DTT.

A. Valutazioni di tipo tecnologico.

  19. Nel febbraio 1997 l’ETSI ha individuato nello  standard  aperto DVB-T (ETSI EN 300 744 Digital  Video  Broadcast  –  Terrestrial)  lo standard  per  la  piattaforma  digitale   terrestre   DTT   (Digital Terrestrial Television). A livello europeo  tale  standard  e’  stato utilizzato da tutti gli operatori di rete (Mux) che hanno  realizzato le proprie reti diffusive terrestri.

  20. Nel 2008 il comitato DVB-T ha presentato le specifiche all’ETSI (European Telecommunications  Standards  Institute)  che  ha  fornito l’approvazione definitiva dello standard DVB-T2 il 7  settembre  2009 (ETSI EN 302 755 V1.1.1 (2009-09). Il gruppo DVB  ha  pubblicato  nel 2009 le specifiche del nuovo  standard  DVB-T2,  quale  miglioramento dello standard DVB-T.  Il  nuovo  standard,  grazie  all’utilizzo  di tecniche piu’ sofisticate di codifica dell’errore  e  di  modulazione del segnale trasmesso, risulta piu’  efficiente  del  precedente  (in termini di numero di programmi trasmessi per canale terrestre) di  un fattore pari a circa il 30-40%.

  21. Dal punto di vista strettamente  tecnico,  lo  standard  DVB-T2 rappresenta un’evoluzione tecnologica dello standard DVB-T e  prevede alcuni miglioramenti rispetto al precedente standard DVB-T, quali  la possibilita’ di utilizzo di codici correttori  di  errori  LDPC  (Low Density Parity Check)  seguito  da  codici  BCH  (lo  standard  DVB-T prevedeva  l’utilizzo  di  codici  Reed-Solomon  seguiti  da   codici convoluzionali),  la  possibilita’  di  estendere  alcuni   parametri tecnici dello schema di modulazione OFDM (ad es. utilizzo di  livelli addizionali nello schema di modulazione come il  256-QAM,  estensione del numero  delle  portanti  come  il  16K  e  il  32K,  etc.)  e  la possibilita’  di  adottare  alcune  innovazioni  come  time-frequency slicing, MISO, etc.

  22. Tali requisiti forniscono maggiore efficienza alle  prestazioni della piattaforma digitale terrestre rispetto  ai  sistemi  di  prima generazione,    spendibile    principalmente    o    con    l’aumento dell’efficienza spettrale (ovvero piu’ bit/s/Hz). In altri termini, a parita’ di banda, piu’ canali TV oppure canali  TV  a  qualita’  piu’ alta, dove, a parita’ di tutti i parametri trasmissivi,  l’incremento in termini di bit rate e’ pari a circa il  35/40%,  o  con  l’aumento dell’efficienza energetica, nel senso che si avra’ maggior  copertura del territorio a parita’ di siti trasmittenti e della  loro  potenza, oppure diminuzione della potenza dei siti a parita’ di copertura  del territorio.

  23. Dal punto di vista dell’adozione dello standard DVB-T2,  questo comporta la compatibilita’ con l’infrastruttura  di  rete  esistente, prevista per la piattaforma basata  sullo  standard  DVB-T,  e  degli impianti d’antenna domestici gia’ in uso,  poiche’  viene  modificata solo parte dell’elettronica in banda base, ovvero quella relativa  al codificatore di canale ed in parte al modulatore.  Alcuni  ricevitori DVB-T2 ricevono normalmente anche i  segnali  DVB-T,  mentre  non  e’ possibile l’inverso a  causa  delle  differenze  a  livello  hardware dovute  al  nuovo  sistema  di  decodifica  e  delle  differenze  del demodulatore. Nel panorama europeo, e’ stato preso in  considerazione un processo parziale di migrazione verso l’evoluzione migliorativa di tale standard. Attualmente le offerte sono attive  nel  Regno  Unito, con quattro canali in alta definizione,  in  Finlandia  con  ventisei canali di cui cinque  in  alta  definizione,  in  Svezia  con  cinque canali, in Serbia con un canale in alta definizione e in Ucraina.  In Italia lo standard DVB-T2 e’ utilizzato ad oggi da un solo operatore.  

  24. Per quanto riguarda la diffusione delle reti DTT  nel  panorama europeo, secondo quanto riportato dalla newsletter  dell’associazione DGTVi («Digita Notizie e dati sul digitale  terrestre  dall’Italia  e dall’estero», n. 35 – luglio 2012), il 29 novembre 2011 la Francia ha completato la transizione al DTT divenendo, dopo la  Spagna,  che  ha completato lo switch-off nel mese di aprile 2010, il  secondo  grande Paese a prevalente ricezione terrestre interamente digitalizzato. Nel Regno Unito alla fine del 2011 sono divenute all digital  11  regioni su 15, ovvero il 65% circa della popolazione. Il 2012 e’  l’anno  del completamento della transizione al digitale, che si e’ concluso il 24 ottobre con lo switch-off dell’Irlanda  del  Nord.  Il  passaggio  di Londra, invece, e’ avvenuto qualche mese prima delle Olimpiadi, il  4 aprile 2012.

  25. L’evoluzione delle reti DTT e’ legata al piano  di  transizione al digitale  entro  il  2012,  secondo  il  processo  di  switch-over stabilito con decreto  ministeriale  che  ha  previsto  un  passaggio progressivo  delle  varie  regioni  italiane  secondo  una  divisione territoriale in  16  aree  da  coinvolgere  nello  spegnimento  delle trasmissioni in tecnica analogica a partire dal secondo semestre  del 2008 fino alla meta’ del 2012. La  prima  regione  interessata  dallo switch-off e’ stata la Sardegna, ove tali attivita’ hanno avuto luogo nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30  di  ottobre  2008.

Nel corso del 2009 e’ stata completata la digitalizzazione  anche  in Valle D’Aosta, Alto Adige, Piemonte occidentale (Province di Torino e Cuneo), Trentino, Lazio e Campania.  Nel  corso  del  2010  e’  stata completata la digitalizzazione  per  le  seguenti  aree  geografiche:

Piemonte orientale e  Lombardia  (incluse  le  province  di  Parma  e Piacenza), Emilia-Romagna, Veneto (incluse le province di  Mantova  e Pordenone) e Friuli-Venezia Giulia.  Nel  corso  del  2011  e’  stata completata la digitalizzazione di Liguria, Toscana e Umbria  (incluse le province di La Spezia e Viterbo) e delle Marche. Infine nel  corso del 2012 si e’ completata  la  digitalizzazione  di  Abruzzo,  Molise (inclusa la provincia di  Foggia),  Basilicata,  Puglia  (incluse  le province di Cosenza e Crotone), Sicilia e Calabria.   

  26. I ricevitori con standard  DVB-T  sono  essenzialmente  di  tre tipi:  zapper,  che  consentono  la  sola  ricezione  dei   programmi trasmessi  in  tecnica  digitale;  decoder  interattivi,  dotati   di piattaforma MHP e modem o altro apparato di connessione piu’  evoluto (ADSL, etc.), che rende  possibile  l’utilizzo  di  tutti  i  servizi interattivi;  decoder  integrati  (tra  i  quali  iDTV),  nei   quali

l’apparecchio (televisore, DVD, etc.) include al proprio  interno  un ricevitore televisivo per la televisione digitale.

  27. Ad inizio 2004 i decoder esistenti  erano  solamente  del  tipo zapper e interattivo. A partire  dal  2005  sono  stati  immessi  sul mercato altri tipi di ricevitori come i ricevitori integrati (iDTV) e

le schede DVB-T per PC. Nel  mese  di  agosto  2011  la  stima  delle vendite complessive di ricevitori DTT venduti  da  febbraio  2004  ha oltrepassato i 55 milioni, secondo quanto indicato  dal  IV  Rapporto DGTVi «Il  mercato  del  digitale  terrestre  in  Italia  (GFK)»  del dicembre 2011, di cui circa il 54,3% sono decoder digitali  terrestri esterni e circa il 45,7% sono decoder digitali terrestri integrati in altri apparecchi. Tenuto conto della completa adozione dello standard al  livello  europeo,  dello  sviluppo  delle  reti,  nonche’   della circostanza che, con il completamento del piano di transizione  dalle trasmissioni in tecnica analogica al digitale (switch-over)  avvenuto a inizio luglio 2012, con il  passaggio  al  digitale  delle  regioni Sicilia e Calabria, in Italia la televisione terrestre e’ fruita solo con  tecnologia  digitale,  si  ritiene  che,  dal  punto  di   vista tecnologico, la piattaforma DTT sia «Consolidata».

B. Valutazioni di tipo economico.

  28. La  diffusione  tra  le  famiglie  italiane  della  piattaforma  digitale terrestre e’ cresciuta a ritmi sostenuti negli ultimi  anni.

Secondo quanto riportato da Digita  («Notizie  e  dati  sul  digitale terrestre dall’Italia e dall’estero», n. 35 – luglio 2012) il  numero di famiglie al cui interno e’  presente  almeno  un  decoder  DTT  e’ cresciuto sensibilmente, passando da 7,6 milioni di famiglie  a  fine 2008 a 22,8 milioni di famiglie a marzo 2012,  con  una  penetrazione della piattaforma digitale terrestre del 91,5%.

  29. Nello  stesso  periodo  di  riferimento  la  disponibilita’  di decoder DTT, sia esterni che integrati, e’ stimata in 39,1 milioni di  televisori, ovvero pari all’82% del totale dei  TV  set  (in  leggero ridimensionamento a seguito della dismissione di vecchi tubi catodici non digitalizzabili), facendo  del  decoder  DTT  quello  di  impiego prevalente tra gli utenti muniti di decoder, con quasi il 34%.

  30.  L’offerta  televisiva  digitale  terrestre  disponibile  sulla televisione digitale terrestre si compone  attualmente  di  circa  50 programmi in chiaro. Oltre ai canali nazionali, analogici e digitali, appartenenti ai gruppi editoriali gia’ presenti in ambiente analogico (RAI,  RTI,  Telecom  Italia  Media,  Gruppo  l’Espresso,  Television Broadcasting System), l’offerta televisiva terrestre si compone anche di un  numero  crescente  di  programmi  di  fornitori  di  contenuti indipendenti. Esistono poi oltre 500 operatori  locali,  generalmente verticalmente  integrati,  che  offrono  al  pubblico   un   servizio diffusivo ambito regionale o provinciale.

  31. Esaminando i dati relativi ai ricavi derivanti dalle offerte  a pagamento destinate alla televisione digitale terrestre, si evince un notevole  incremento  degli  stessi,  quantificabili,  in  una  cifra superiore ai 500 milioni di euro, comprovante il forte sviluppo della piattaforma digitale terrestre che, a fine 2011, raccoglieva, il  16% delle  risorse  derivanti  dalle  offerte  televisive   a   pagamento complessivamente    intese    (fonte:    Relazione    annuale    2012 dell’Autorita’). Per quanto riguarda, poi, la raccolta pubblicitaria, si  prevede  una  pressoche’  totale  traslazione   dei   ricavi   da pubblicita’ dalla tv analogica a  quella  digitale.  Con  riferimento alle offerte di prodotti audiovisivi aventi ad oggetto  eventi  delle competizioni assoggettate al  decreto,  la  piattaforma  DTT  genera, secondo i dati forniti dalla Lega Nazionale Professionisti  Serie  A,  oltre il 20% dei ricavi, derivanti dalla  cessione  di  pacchetti  di diritti  esclusivi  e  non  esclusivi.  A  seguito   della   completa transizione delle reti terrestri a partire dal secondo semestre  2012 andranno  attribuiti  anche  i  ricavi  degli   organizzatori   delle competizioni attualmente generati dalle reti analogiche  e  derivanti esclusivamente dalla cessione di diritti non esclusivi.

  32. In considerazione della  sua  rapida  crescita  in  termini  di diffusione e di  ricavi,  si  ritiene  che,  da  un  punto  di  vista economico, la piattaforma digitale terrestre abbia superato  la  fase di «Avvio» e che, essendosi completato lo switch-off, abbia raggiunto una fase di piena «Maturita’», divenendo  la  principale  piattaforma digitale utilizzata dalle famiglie italiane.

 

Valutazione complessiva.

  33. L’esame  combinato  delle  informazioni  qui  rappresentate  ha condotto l’Autorita’  ad  un  giudizio  di  «non  emergenza»  per  la piattaforma DTT.

 

Osservazioni dei soggetti rispondenti alla consultazione.

  34. La valutazione dell’Autorita’ e’ stata condivisa dalla  maggior parte degli stakeholders che hanno preso parte alla consultazione.  

  35. In disaccordo con  quanto  appena  riportato,  un  soggetto  ha chiesto che lo standard DVB-T2 venga considerato dall’Autorita’  come piattaforma trasmissiva autonoma, indipendente da quella DTT.

  36. A supporto della fondatezza della richiesta, si sostiene che la funzionalita’ dello standard DVB-T2 di consentire  la  ricezione  del segnale in mobilita’ sia tale da  giustificare  l’individuazione  del DVB-T2 come piattaforma nuova e distinta dalla  piattaforma  DVB-T  e quindi  emergente,  tanto  per  il  grado  di  sviluppo   tecnologico considerabile «in evoluzione», quanto, sul piano  economico,  per  la sussistenza della fase di  «avvio»  da  incentivare  con  misure  pro concorrenziali.  La  societa’  avvalora  la  tesi  rilevando  che  il  miglioramento dell’efficienza  delle  prestazioni  della  piattaforma digitale terrestre raggiunto con l’implementazione del nuovo standard

consente altresi’ di ottimizzare l’utilizzo di capacita’  trasmissiva e di veicolare segnali televisivi in alta definizione.

Valutazioni dell’Autorita’.

Aspetti tecnologici.

  37.  Analizzando  le  caratteristiche  tecnologiche  relative  allo standard DVB-T2, l’Autorita’ conferma di non ritenere che  sussistano i presupposti per la considerazione di detto standard alla stregua di autonoma piattaforma trasmissiva.

  38. Dal punto di vista strettamente tecnico, infatti,  lo  standard DVB-T2 rappresenta un’evoluzione tecnologica dello standard DVB-T che consente innegabili e significativi miglioramenti rispetto ai sistemi di prima generazione, fra cui un aumento  dell’efficienza  spettrale, ovvero piu’ bit/s/Hz. In altri termini, a parita’ di  banda,  possono essere trasmessi piu’ canali televisivi oppure lo  stesso  numero  di canali televisivi ma a qualita’ piu’ alta.

  39. Dal punto di vista tecnologico, infatti, come sopra  descritto, l’adozione dello  standard  DVB-T2  puo’  avvenire  senza  incontrare rilevanti difficolta’ tecnologiche, in particolare per  la  ricezione fissa, in quanto tecnicamente  compatibile  con  l’infrastruttura  di rete esistente  basata  sullo  standard  DVB-T  e  con  gli  impianti d’antenna domestici in uso.  A  comprova  del  fatto  che  il  DVB-T2 rappresenti un’evoluzione tecnologica  del  DVB-T  si  rileva  che  i decoder in grado di decodificare il segnale  trasmesso  con  standard DVB-T2 consentono anche la ricezione dei segnali in standard DVB-T.

  40. Alcune delle offerte attualmente in commercio di ricevitori DTT gia’ prevedono peraltro la ricezione di entrambi gli standard  e,  in prospettiva, va tenuto presente  che  l’art.  3-quinquies,  comma  5, della legge 26 aprile 2012, n. 44,  prevede  che  a  partire  dal  1º gennaio  2015  tutti  gli  apparecchi   atti   a   ricevere   servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori  di apparecchiature elettroniche al dettaglio  sul  territorio  nazionale devono integrare un  sintonizzatore  digitale  per  la  ricezione  di programmi in tecnologia DVB-T2.

Aspetti economici.

  41. Anche l’analisi dell’unica offerta commerciale esistente basata sullo standard DVB-T2 induce a ritenere che esso non costituisca  una autonoma   piattaforma   trasmissiva,   ma   rappresenti    piuttosto l’evoluzione tecnologica del DVB-T che  garantisce  un  considerevole miglioramento delle prestazioni.

  42.  Detta  offerta,  infatti,  e’  basata  sulla  trasmissione  di numerosi programmi televisivi in alta definizione, ricevibili tramite un decoder, denominato 7  Box,  distribuito  direttamente  da  Centro Europa 7 per la visione dei programmi della propria offerta. Sul sito della societa’ il suddetto decoder viene descritto come in  grado  di migliorare audio e video anche con i  vecchi  televisori  e  come  in grado di ricevere trasmissioni DVB-T anche  in  HD,  confermando  che l’utilizzo commerciale attuale e’ relativo alla sola ricezione  fissa tramite un STB collegato con un  comune  televisore.  Ne  deriva  che l’obiettivo primario dello  standard  DVB-T2  e’  di  far  migrare  i servizi televisivi presenti sulle reti DVB-T tramite  la  conversione da DVB-T a DVB-T2 o di utilizzare lo  standard  DVB-T2  ex  novo  per offrire canali e servizi prevalentemente in Alta definizione.

  43. Tutte le  esperienze  commerciali  attualmente  disponibili  in Europa, oltre quella precedentemente descritta per i  caso  italiano, confermano che lo standard DVB-T2 e’  utilizzato  principalmente  per trasmettere canali televisivi ad alta definizione (gia’ ricevibili in definizione standard utilizzando il DVB-T) per via dei  miglioramenti apportati dal DVB-T2 in  termini  di  efficienza  spettrale  di  tale standard. Ne discende, pertanto, che il DVB-T2 si configura  come  un mero miglioramento tecnologico all’interno della piattaforma DVB-T  e che il modello di migrazione da quest’ultima verso  il  suo  standard evolutivo e’ del tutto simile a  quello  utilizzato  per  le  offerte televisive via satellite, con  il  passaggio  dal  DVB-S  al  DVB-S2, finalizzato unicamente  ad  un  miglioramento  dell’efficienza  della trasmissione di programmi televisivi  in  alta  definizione  (HDTV  e UHDTV) ed in prospettiva dei segnali in 3D.

Valutazione complessiva.

  44. Sulla base delle argomentazioni appena  riportate,  l’Autorita’ non ritiene di dover modificare le  conclusioni  gia’  esposte  nella delibera n. 103/12/CONS, ma di poter confermare la valutazione di non emergenza per la piattaforma DTT anche  con  riguardo  all’evoluzione dello standard DVB-T2.

4.2. La piattaforma DTH.

A. Valutazioni di tipo tecnologico.

  45. All’inizio degli anni ’90 il  consorzio  europeo  DVB  (Digital Video Broadcast) ha individuato quale  standard  per  la  piattaforma digitale satellitare (DTH, Direct To Home) lo standard  aperto  DVB-S (Digital Video Broadcast –  Satellite).  Tale  standard  e’  il  piu’ maturo tra quelli diffusivi pubblicati dal gruppo  DVB  ed  e’  stato adottato  per  la  diffusione  satellitare  praticamente  a   livello mondiale.

  46. Recentemente, il gruppo DVB ha definito uno standard  (DVB-S2), che rappresenta l’evoluzione migliorativa dello standard DVB-S.  Tale standard,  grazie  all’utilizzo  di  tecniche  piu’  sofisticate   di codifica dell’errore e di modulazione del segnale trasmesso,  risulta essere piu’ efficiente del precedente ed  e’  attualmente  utilizzato sia per la distribuzione sia per la diffusione dei segnali video  via satellite per una trasmissione piu’ efficiente dei servizi diffusivi.

Tale standard utilizza i codici a controllo  di  parita’  LDPC  («Low Density Parity Check») combinati  con  vari  formati  di  modulazione (QPSK, 16APSK e 32APSK). L’adozione nel  DVB-S2  di  queste  tecniche innovative  di  codifica  e  modulazione  garantisce  un  aumento  di capacita’  dell’ordine  del  30%  rispetto  al  DVB-S  nelle   stesse condizioni di trasmissione,  in  modalita’  CCM  (Constant  Coding  & Modulation), ossia con parametri di trasmissione fissi.

  47. Il mercato della capacita’ satellitare in Europa e’ dominato da due operatori, Eutelsat ed Astra, che  detengono  congiuntamente  una quota superiore al 90% del mercato. In particolare, la  prima,  dalla posizione orbitale 13° Est sull’arco equatoriale, mette in campo  una flotta  di  3  satelliti  ad  alta  potenza  denominati  «Hot  Bird», posizionati a costituire un cosiddetto «polo di  ricezione  diretta», mentre la seconda opera principalmente dalla posizione orbitale 19,2° Est.

  48. L’evoluzione  della  rete  satellitare  e’  avvenuta  anche  in termini quantitativi,  come  si  evince  considerando  il  numero  di transponder utilizzati per la trasmissione dei programmi del  bouquet a pagamento di SKY Italia, che attualmente diffonde i propri  segnali da circa 27 transponder dei satelliti «Hot Bird» TM con un incremento pari a oltre il 20% rispetto al 2005. Attualmente si stima  che,  nel solo mercato italiano, siano presenti complessivamente 8,7 milioni di

ricevitori che possono ricevere le offerte DTH in  modalita’  free  o pay (fonte: Osservatorio Agcom II trimestre 2012).

  49. Tenendo conto dell’elevato grado di maturita’  raggiunto  dallo standard, della sua diffusione  a  livello  mondiale,  nonche’  dello sviluppo  dell’infrastruttura  satellitare,   si   ritiene   che   la piattaforma satellitare possa considerarsi «Consolidata».

B. Valutazioni di tipo economico.

  50. Per quanto riguarda lo sviluppo economico che ha caratterizzato la piattaforma satellitare, va ricordato che in Europa la piattaforma DTH e’ stata operativa sin dall’inizio degli anni  ’90  con  numerose offerte  (Canal+,  TPS,  BSkyB,  etc.).   La   televisione   digitale satellitare e’ stata la prima televisione digitale a  diffondersi  in Italia, grazie ai primi servizi a pagamento  offerti  dalle  societa’ Telepiu’ e Stream, quindi confluiti, a seguito della loro fusione nel 2003,  in  SKY  Italia  che,  allo  stato  attuale,  rappresenta   il principale operatore a pagamento sulla piattaforma satellitare. Oltre alla pay-TV, la piattaforma satellitare vede la presenza di  un  gran numero di  emittenti  gratuite,  sia  nazionali  che  internazionali, nonche’ locali e di televendita.

  51. Alla fine del 2008, 6 milioni di famiglie italiane utilizzavano principalmente la piattaforma satellitare per la visione di contenuti televisivi sia a pagamento sia free,  secondo  quanto  riportato  dal citato «IV Rapporto sulla Televisione Digitale Terrestre  in  Europa» di DGTVi. Nel 2010 tale dato e’ cresciuto fino a 8,7  milioni  ed  e’ rimasto immutato successivi due anni. In termini di penetrazione,  la piattaforma   satellitare   rappresenta   attualmente   la    seconda piattaforma televisiva in Italia. Considerando  il  primo  accesso  e valutando i dati relativi  alla  diffusione  degli  apparati  per  la ricezione della televisione satellitare, si ricava che circa  il  35% delle famiglie italiane che  hanno  accesso  alla  TV  utilizza  tale piattaforma.

  52. L’offerta di contenuti su piattaforma satellitare in Italia  e’ articolata sia in offerte a  pagamento,  sia  free.  In  particolare, l’offerta e’ fornita a pagamento dall’operatore SKY Italia e da altri piccoli operatori che forniscono offerte a pagamento, mentre Tivusat, che e’ una  piattaforma  satellitare  gratuita  partecipata  da  Rai, Mediaset e Telecom Italia  Media  e  costituita  nel  2008,  oltre  a replicare  in  versione  integrale  quasi  tutta  l’offerta  digitale  terrestre generalista, offre numerosi altri canali sia  italiani  che internazionali.

  53. Entrando nel merito delle offerte a pagamento, l’offerta di SKY Italia comprende oltre 180 canali tematici video e  circa  40  canali audio raggruppati in diversi pacchetti sottoscrivibili con la formula dell’abbonamento periodico. La sottoscrizione dei  diversi  pacchetti offre agli utenti la possibilita’ di acquistare anche singoli  eventi in pay per view. I ricavi nel 2011 rappresentano,  oltre  il  75%  di tutti i ricavi da pay tv su  tutte  le  piattaforme  disponibili  nel mercato  nazionale,  come   evidenziato   nella   relazione   annuale dell’Autorita’ del 2012.

  54. Esaminando i  dati  relativi  alla  raccolta  pubblicitaria  su piattaforma satellitare, si evidenzia un considerevole incremento nel recente passato, con il raddoppio dei proventi fra il 2008 e il 2011. Si rileva peraltro che la piattaforma DTH costituisce  la  principale origine di ricavi per gli organizzatori della competizione  sportiva, con un’incidenza superiore al 50% dei  ricavi  complessivi  derivanti  dalla  commercializzazione  di  pacchetti  di   diritti   audiovisivi

sportivi esclusivi, secondo  i  dati  forniti  dalla  Lega  Nazionale Professionisti Serie A: il  DTH,  peraltro,  risulta  essere  l’unica piattaforma dove e’ attiva una specifica offerta in alta  definizione (HD)  di  prodotti   editoriali   consistenti   in   immagini   delle competizioni sportive oggetto del decreto.

  55. Per quanto riguarda le offerte gratuite, si e’  registrata  una buona penetrazione da parte  della  piattaforma  satellitare  Tivusat della societa’ Tivu’ S.r.l., che trasmette, attraverso la  flotta  di satelliti Hot Bird TM , oltre alla maggior parte dei canali nazionali diffusi sulla piattaforma  digitale  terrestre,  anche  altri  canali italiani  e  internazionali,  la  cui  fruizione  e’  subordinata  al possesso di una smart card e un decoder in  grado  di  decriptare  il sistema di accesso condizionato utilizzato da Tivusat.  

  56. In considerazione dell’elevata diffusione  che  la  televisione satellitare ha  raggiunto  nell’ambito  delle  famiglie  italiane  in possesso di un apparecchio televisivo, nonche’ dei ricavi, sia da pay tv sia da raccolta pubblicitaria, che tale piattaforma  e’  stata  in grado di generare, si ritiene che la  piattaforma  satellitare  abbia raggiunto un elevato grado di «Maturita’».

Valutazione complessiva.

  L’elevato  grado  di  diffusione  della  piattaforma   satellitare, l’utilizzo di standard tecnologici maturi e la costante crescita  dei  ricavi hanno dunque condotto l’Autorita’ a manifestare un giudizio di «non emergenza» della piattaforma DTH.

Osservazioni dei soggetti rispondenti alla consultazione.  

  57. La valutazione dell’Autorita’ e’ stata uniformemente  condivisa dai partecipanti alla consultazione pubblica.  

Valutazioni dell’Autorita’.

  58. In considerazione della piena  adesione  dei  rispondenti  alle valutazioni espresse con la delibera n. 103/12/CONS, si  conferma  la qualificazione del DTH come piattaforma non emergente.  

4.3. La piattaforma della TV su IP.

  59.  Rispetto  all’indagine   conclusasi   con   la   delibera   n. 665/09/CONS, che aveva portato ad individuare nella WEB  TV  e  nella IPTV due piattaforme distinte, in considerazione  del  fatto  che  la prima si basa sulla distribuzione dei contenuti mediante una rete  di accesso «aperta» e dunque indipendente dalla rete  dell’operatore  di telecomunicazioni, diversamente da quanto  avviene  per  la  seconda, dove l’operatore esercita anche un controllo sui contenuti trasmessi, va preso atto che nel biennio 2010-2011 le  modalita’  attraverso  le quali l’utente puo’  accedere  ai  servizi  televisivi  sfruttando  i sistemi trasmissivi basati  sul  protocollo  IP  si  sono  fortemente evolute. Ormai e’ infatti piuttosto diffusa  la  fruizione  da  parte  dell’utente di  una  pluralita’  di  offerte  televisive  utilizzando dispositivi disparati, dal televisore connesso alla  rete  (connected tv), al tablet, al blu-ray, alla consolle. La figura seguente riporta le stime di  modalita’  di  utilizzo  della  connessione  a  internet evidenziando la costante incidenza di contenuti audiovisivi.

Figura 1 – Modalita’ di uso del traffico IP (Fonte Cisco VNI)

(parte di provvedimento grafico)

 

  60. La compresenza di contenuti offerti da operatori tradizionali e dai cd. operatori over-the-top accessibili dal  medesimo  dispositivo ha finito con l’annullare la percezione della diversita’ dei  servizi agli occhi dell’utente televisivo con  accesso  alla  banda  larga  o ultra larga (NGN e NGAN),  potendo  egli  navigare  da  un  contenuto all’altro secondo i percorsi offerti dalle guide ai  programmi  (EPG) sui decoder  o  dalle  interfacce  (come  i  Widget  o  le  App)  dei dispositivi che vi danno accesso.  

  61. Se molteplici sono le porte di accesso ai  contenuti  in  rete, tanto da rendere indifferente il dispositivo  impiegato  dall’utente, appaiono altresi’ attenuarsi le  differenze  in  termini  qualitativi delle tecnologie che sono alla base  dei  servizi  offerti  da  parte degli operatori che utilizzano  il  protocollo  IP  per  veicolare  i contenuti audiovisivi e che hanno portato l’Autorita’, nel  2009,  ad individuare due piattaforme distinte. Tra la IPTV, che  e’  trasmessa su  una  rete  a  banda  larga  privata  (cd.  managed)   controllata direttamente dal service provider (TelCo o broadcaster) e che  quindi garantisce direttamente la qualita’ del servizio (QoS), e la WEB  TV, che e’ trasmessa sulla rete internet «aperta» (cd. unmanaged)  e  che dunque non puo’ essere controllata direttamente dal service  provider ma offre la QoS su base «best effort», si colloca ora la  televisione over-the-top (OTT-TV) che, pur trasmettendo sulla rete aperta, e’  in grado di garantire livelli adeguati di QoS tramite  gli  accorgimenti tecnologici  del  content  delivery  network   (CDN)   che   l’utente percepisce come analoghi a quelli della IPTV.

  62. Quanto ai contenuti trasmessi in rete, in tutti e  tre  i  casi menzionati – IPTV, WEB TV e OTT-TV – si tratta sia di  palinsesti,  e dunque di trasmissioni  lineari,  sia  di  contenuti  accessibili  su richiesta dell’utente, e tra questi sia in modalita’ VOD, accedendo a singoli contenuti disponibili in un catalogo, che catch-up per vedere contenuti  trasmessi  originariamente  in  modalita’   lineare.   Nel panorama dei contenuti accessibili, appare  tuttavia  di  gran  lunga prevalente l’offerta non  lineare,  piu’  rispondente  alle  esigenze dell’utente del consumare «everywhere  and  anytime»,  come  peraltro evidenziato  dall’Autorita’  nel   «Libro   bianco   sui   contenuti» pubblicato  nel  gennaio  2011,  in  quanto  consente  all’utente  di richiedere  contenuti  televisivi   specifici,   svincolati   da   un palinsesto  predeterminato  e  fruibili  in  qualsiasi   momento   lo desideri. Le interfacce di navigazione tra i contenuti, che  lasciano all’utente la possibilita’ di scegliere oltre il  tipo  di  contenuto anche  l’operatore  che  lo  rende  disponibile,  hanno   creato   le condizioni per porre le singole offerte  in  competizione  tra  loro, diventando  indifferente,  agli  occhi  dell’utente,   la   modalita’ originaria di veicolazione del contenuto medesimo.  

  63. Il venir meno di rigide distinzioni tra le modalita’ di accesso ai contenuti, dei livelli di qualita’ del servizio e delle  tipologie di offerta dei contenuti, fa propendere per  un  esame  unitario  dei diversi servizi televisivi  veicolati  attraverso  la  rete  IP,  che saranno di seguito considerati nell’ambito di  un’unica  piattaforma, quella della TV su IP.

Figura 2 – Dati utilizzati per contenuti video (fonte Cisco VNI)

(parte di provvedimento grafico)

 

A. Valutazioni di tipo tecnologico.

  64. Nello scenario complessivo della televisione su protocollo  IP, la  IPTV  si  configura  come  una   piattaforma   digitale   i   cui contenuti/servizi sono veicolati attraverso banda larga su  una  rete IP chiusa, gestita dagli stessi operatori  di  telecomunicazioni  che forniscono il servizio  di  connessione.  Pertanto,  per  l’IPTV  non esiste uno standard aperto ed ogni operatore  utilizza  uno  standard proprietario.

  65. I segmenti di rete utilizzati per le trasmissioni IPTV sono  la rete di accesso, la rete  backbone  e  la  Content  Delivery  Network (CDN), la quale include i Content Delivery Server, in cui risiedono i contenuti da  erogare,  che  possono  essere  distribuiti  a  livello territoriale fino al singolo Point of Presence (PoP). Grazie a questi server e’ possibile tracciare la fruizione dei contenuti da parte dei clienti e comunicare con i sistemi  di  commercio  elettronico  e  di fatturazione. Inoltre, a differenza della televisione  satellitare  e digitale terrestre, l’IPTV e’ in  grado  di  consentire  agli  utenti finali la fruizione di servizi accessibili su richiesta in  modalita’ unicast di video-on-demand (VOD), essendo la rete  IP  caratterizzata da un «canale di ritorno» grazie al quale gli utenti possono non solo ricevere, ma anche trasmettere  informazioni  attraverso  set-top-box proprietari. A tal fine e’ necessario  disporre  di  una  connessione internet a banda larga, grazie alla quale sara’ possibile ridurre  al minimo  il  rischio  delle  improvvise   interruzioni   del   segnale audiovisivo che invece caratterizza i collegamenti a banda stretta.  

  66. I servizi televisivi offerti dagli operatori  IPTV  sono  stati sempre fortemente concentrati nelle  principali  aree  metropolitane, dove gli  stessi  avevano  sviluppato  la  propria  rete.  Dal  2004,  Fastweb, il primo operatore in Italia a lanciare un servizio di IPTV, ha esteso la copertura di  rete,  e  dunque  l’offerta  IPTV,  ad  un maggiore numero di citta’,  cosi’  come  anche  le  altre  reti  IPTV possono  coprire  la  maggior  parte  dei  capoluoghi  italiani,   le periferie  e  le  aree  ad  elevata  densita’  abitativa,  tanto   da raggiungere una copertura compresa tra circa il 30% ed il  50%  della popolazione, pur se con una ridotta penetrazione tra gli utenti.

  67. L’evoluzione tecnologica  per  la  IPTV  segue  di  pari  passo l’evoluzione delle tecnologie di accesso alla rete e della tecnologia utilizzata per il backbone (IP/MPLS). Mentre le  prime  offerte  IPTV  erano basate su soluzioni ADSL (anche se Fastweb ha  offerto  sin  da subito anche accessi  in  fibra  ottica),  attualmente  la  soluzione tecnologica utilizzata per l’accesso e’ l’ADSL2 e ADSL2+ (ULL o meno) e solo limitatamente la fibra ottica (FTTH),  mentre  le  prestazioni tipiche della cd. banda ultra larga  sono  affidate  alle  reti  NGAN (Next Generation Access Network).  In  ogni  caso,  l’evoluzione  dei servizi IPTV e’ direttamente  imputabile  allo  sviluppo  della  rete fissa in  tecnologia  IP  sulla  quale  gli  stessi  sono  veicolati. Nell’impiego del protocollo IP l’elemento distintivo  della  IPTV  e’ rappresentato dalle mature soluzioni tecnologiche proprietarie basate su tale protocollo e non dalla tecnologia della rete sottostante.  

  68.  Al  versante  opposto  del  panorama  dei  servizi  televisivi fruibili su protocollo  IP  si  pone  la  WEB  TV,  che  consente  la fruizione di contenuti audio e video attraverso una rete  IP  aperta, senza il supporto di software specifici ne’ di decoder,  se  non  dei normali player per la visualizzazione di contenuti media  disponibili e tecnologicamente consolidati da tempo (per esempio,  Windows  Media Player, Quick Time, Real Player, etc.). Il  fatto  che  l’accesso  ai contenuti  si  basi  su  di  una  rete  di  accesso  «aperta»,  cioe’ indipendente dalla  rete  dell’operatore  di  telecomunicazioni,  non rende  possibile  per  quest’ultimo  l’esercizio  del  controllo  sui contenuti erogati, diversamente da quanto accade per la IPTV.

  69. L’accesso ai servizi di WEB TV puo’ avvenire in  download,  nel senso che il contenuto e’ visualizzato dopo  essere  stato  scaricato localmente sul  proprio  computer,  o  in  modalita’  streaming,  con palinsesti lineari oppure on-demand, in forma gratuita o a pagamento.

Le tecnologie trasmissive relative al download ed allo streaming sono da ritenersi mature e ben consolidate, e presenti da numerosi anni. I contenuti erogati possono essere  prodotti  professionalmente  oppure generati direttamente dagli utenti (c.d. User Generated Content).

  70. Per quanto riguarda i terminali  riceventi,  la  fruizione  dei contenuti della  WEB  TV  in  modalita’  streaming  viene  effettuata tramite software scaricabili da rete. I  protocolli  utilizzati  sono quelli standard e  consolidati  oramai  da  tempo  sul  mercato  (per esempio RTP, RTSP), usati per trasportare lo stream nei vari  formati (MPEG2, MPEG-4, etc.).

  71. In via mediana tra la IPTV e la WEB TV  si  pongono  i  servizi OTT, che consistono nella distribuzione di contenuti di diverso tipo, inclusi quelli tipicamente televisivi (OTT-TV), con  servizi  offerti non  di  tipo  walled-garden  come  nel  caso  della  IPTV,   tramite connessione a banda larga su reti  aperte,  accessibili  direttamente attraverso l’apparato televisivo domestico e/o anche  attraverso  una molteplicita’ di device (quali smart-tv, consolle,  tablet  etc)  con una  adeguata  Quality  of  service  (QoS).  Questi  servizi   ibridi broadcast/broadband,   che   sono   erogati    attraverso    internet «bypassando» gli operatori televisivi e di  tlc  (per  estensione  di imprese over-the-top si parla  anche  per  indicare  le  piu’  grandi Internet company), hanno attualmente un impatto limitato nel  mercato televisivo italiano, ma si prevede un  certo  sviluppo  nei  prossimi anni. La naturale evoluzione di tale  modalita’  di  fruizione  sara’ quella di migrare sempre piu’ verso lo schermo televisivo.  

  72. Per la fruizione dei contenuti televisivi offerti  dai  servizi OTT, a partire dal 2009  sono  stati  resi  disponibili  sul  mercato dispositivi  ibridi  Internet-enabled,  tali  da  consentire  tramite l’apparecchio televisivo la fornitura  e  l’integrazione  di  offerte  televisive  digitali  lineari  e  servizi  web-based   su   richiesta (OTT-TV). Tale tipo di accesso tramite apparati  televisivi  avanzati con connessione internet viene comunemente chiamato connected  TV.  I maggiori costruttori di televisori hanno lanciato sul mercato diversi modelli di televisori Internet Enabled che sul retro  del  televisore presentano, oltre al normale ingresso di  antenna,  anche  una  porta Ethernet per collegarsi alla rete internet.  Il  normale  telecomando del televisore possiede un tasto WEB che fa apparire sul display  del televisore i widget – le interfacce grafiche, solitamente icone,  che permettono,  tramite  l’utilizzo  del  telecomando,  di  accedere   e visualizzare contenuti disponibili su internet e di fruire di  alcuni contenuti memorizzati su particolari  siti  web  –  selezionabili  ed attivabili direttamente sullo schermo tramite i tasti direzionali del telecomando del televisore. Il collegamento alla rete  internet  puo’ avvenire con diverse interfacce aggiunte esternamente come modem ADSL o un adattatore wireless WiFi  collegato  a  un  modem  ADSL.  Questo sistema permette di accedere a un canale nell’area web, cosi’ come il tuner di ricevitori radio o tv permettono l’accesso alle frequenze.  

  73. Mentre nel caso della WEB TV la distribuzione del  servizio  e’ solitamente realizzata su base «best effort»  con  impossibilita’  di  garantire un’adeguata QoS, le OTT-TV  riescono  a  garantire  livelli adeguati di QoS tramite  accorgimenti  tecnologici  come  le  content delivery network (CDN). La CDN e’ infatti in grado di assicurare  una migliore qualita’  del  servizio  attraverso  un  sistema  di  server collegati in rete attraverso  internet  che  collaborano  in  maniera trasparente,  per  distribuire  contenuti,   specialmente   contenuti multimediali di grandi dimensioni in termini di  banda,  agli  utenti finali,  al  fine  di  ottimizzarne  il  processo  di   trasmissione.

L’obiettivo di una CDN e’ di instradare una  richiesta  di  contenuto sul nodo che viene individuato anche geograficamente come ottimale  e rendere disponibili i contenuti in modo piu’ efficiente. In tale modo i servizi che utilizzano questo tipo di architetture  di  rete  danno vita a nuove forme di offerte di OTT-TV  con  qualita’  del  servizio comparabili con quelle «managed» della IPTV.

  74. Esistono allo  stato  attuale  tecnologie  proprietarie  per  i servizi di OTT-TV,  ma  recentemente  e’  stato  anche  definito  uno standard (ETSI,  luglio  2010)  denominato  HbbTV  (Hybrid  Broadcast Broadband TV) in grado  di  combinare  servizi  televisivi  diffusivi (DVB) con servizi offerti su internet utilizzando apparati televisivi (connected tv) e/o  set-top-box.  Un  primo  sviluppo  delle  offerte  «ibride» di OTT-TV vede gia’ impegnati alcuni broadcaster europei (in particolare Francia, Germania e Spagna) con alcune sperimentazioni di servizi interattivi erogati via internet su  televisori  connessi  in standard HbbTV. Per  esempio  il  broadcaster  di  servizio  pubblico francese France Televisions ha lanciato a luglio 2012  un’offerta  di servizi  interattivi  Internet-delivered  attraverso  la  piattaforma digitale terrestre denominata «Salto», che  utilizzando  lo  standard HbbTV, offre l’accesso ai portali Web dei canali France 2 e France 4, che contengono servizi di informazione, servizi meteo,  funzionalita’ di social networking e accesso alla  EPG.  Servizi  HbbTV  sono  gia’ stati lanciati, oltre che da France Televisions, anche  in  Germania, tra gli altri, da ARD, ZDF e Pro7.  

  75. In considerazione di una certa evoluzione della tecnologia  per le varie forme di TV via IP,  legate  in  particolare  allo  sviluppo delle reti NGN e NGAN e alle implementazioni tecnologiche relative ai servizi OTT-TV, si ritiene che – in generale – la  piattaforma  della TV su IP, complessivamente intesa, si trovi in fase di «Transizione», sotto il profilo tecnologico.

 

B. Valutazioni di tipo economico.  

  76. Da un punto di vista economico, si osserva che l’IPTV,  per  la quale la prima  offerta  commerciale  risale  al  2001  da  parte  di Fastweb, ha registrato una iniziale modesta crescita  del  numero  di famiglie  che  fruiscono  di  contenuti  attraverso  la  piattaforma, seguita da una fase di incertezza caratterizzata da un basso  livello di penetrazione per  numero  di  utenti,  nonostante  l’ingresso  sul mercato  di  altri   operatori   come   Telecom   Italia   (2007)   e Wind/Infostrada.  A  settembre  2012  l’audience  raccolta  dall’IPTV ammonta allo 0,1% degli ascolti televisivi complessivi  (fonte:  dati Auditel – sintesi mensile). Anche l’entita’ dei ricavi connessi  alla piattaforma si dimostra modesta, pur essendo questo  servizio  spesso venduto in bundle con i servizi di telefonia.  Per  altro  verso,  le fonti di ricavo della IPTV sono  limitate:  in  quanto,  essendo  una piattaforma chiusa ed a pagamento, i ricavi derivano  prevalentemente dagli abbonamenti e dalla vendita di contenuti in VOD.

  77. Altro fattore rilevante riguarda  la  disponibilita’  di  banda larga,  necessaria  per  la  fruizione  di  servizi  audiovisivi   su protocollo IP: la possibilita’ di accedere a tali servizi audiovisivi riguarda circa un terzo delle famiglie italiane,  al  primo  semestre 2012 le famiglie che dispongono di un collegamento a banda  larga  di linea  fissa  sono  circa  13,4  milioni  (Osservatorio  Agcom  –  II trimestre 2012) e  circa  3,2  milioni  di  famiglie  dotate  di  una «connected tv», di cui 2,6 milioni con contestuale collegamento  alla banda  larga  (Digital  Monitor  «Wave   3a+3b   2011/2012   dic/gen. Principali evidenze» di febbraio 2012).

  78. E’ tuttavia necessario ricordare  che  non  tutte  le  famiglie dotate  di  device  e  connessioni  adeguate  utilizzano  servizi  su protocollo IP. Peraltro, la natura  ibrida  degli  OTT,  che  offrono contenuti audiovisivi integrati  con  una  molteplicita’  di  servizi (social network, news, etc. …),  non  consente  di  effettuare  una scorporazione netta dei ricavi derivanti unicamente  dall’offerta  di

prodotti audiovisivi.

  79. L’avanzato stadio di sviluppo  economico  e’  confermato  dalla diffusa disponibilita’ di contenuti audiovisivi via web su differenti device e la fase di  transizione,  come  sopra  rilevata,  di  alcune componenti tecnologiche della TV  su  IP,  comporta  essa  stessa  un incremento rilevante del potenziale numero di  utenti  e  dei  ricavi connessi. Tuttavia, nonostante quanto appena riportato, dal  2008  al 2010, i ricavi della IPTV sono cresciuti da 30 milioni di euro  a  38 milioni (fonte: elaborazione su  dati  comunicati  dagli  operatori), pari a poco piu’ dell’1% dei ricavi complessivi da pay tv.

  80. Con specifico riferimento alla commercializzazione dei  diritti audiovisivi sportivi oggetto del decreto, si rileva che i diritti per la IPTV sono stati  spesso  inclusi  come  accessori  all’interno  di pacchetti destinati ad altre piattaforme, quali  il  DTT  e  il  DTH, determinando una incidenza dei ricavi  piuttosto  ridotta,  anche  in ragione della prevalenza di offerte non esclusive e talvolta gratuite su questa piattaforma.

  81. L’analisi economica relativa alla TV  su  IP,  complessivamente intesa, induce a considerare la piattaforma come «Matura».  

Valutazione complessiva.

  82.  Alla  luce  delle  suesposte  considerazioni  l’Autorita’   ha ritenuto che per la TV su IP non siano allo  stato  individuabili  le condizioni tipiche della piattaforma emergente.

Osservazioni dei soggetti rispondenti alla consultazione.

  83. La valutazione dell’Autorita’  circa  l’individuazione  di  una piattaforma unitaria che includa al suo interno le diverse  forme  di veicolazione   dei   contenuti   audiovisivi   su   protocollo    IP, indipendentemente dagli standard qualitativi garantiti dai  fornitori del servizio, e’ stata condivisa da buona  parte  degli  stakeholders intervenuti.

  84. Sostanzialmente in accordo sulla nuova classificazione,  alcuni soggetti non condividono, pero’,  la  posizione  che  l’Autorita’  ha espresso in merito al  grado  di  avanzamento  tecnologico  raggiunto dalla piattaforma, considerata dal punto di vista tecnologico in fase di «Transizione» in virtu’ dello sviluppo delle reti  NGN  e  NGAN  e alle implementazioni relative ai servizi OTT-TV, e relativamente alla condizione di sviluppo economico, considerata «Matura».  Un  soggetto suggerisce, inoltre, una definizione piu’ estesa di piattaforma della  TV su IP, che includa anche il Wireless per reti  mobili,  stante  la sostanziale convergenza dei sistemi di trasmissione  e  di  ricezione integrati indifferentemente con reti  fisse  e  mobili.  Viene  cosi’ proposta   all’attenzione   dell’Autorita’   l’individuazione   della «piattaforma convergente TV su IP», allo scopo di consentire che  gli operatori attivi sulla  multipiattaforma  appena  illustrata  possano acquisire diritti di trasmissione IP sia su rete  fissa  che  mobile, abbattendo i costi transattivi connessi alla  vendita  disgiunta  dei diritti per singola tipologia trasmissiva (web, OTT, wireless, …).

  85. Il medesimo stakeholder propone in alternativa l’individuazione della  nuova  piattaforma   OTT-TV,   la   quale   presenterebbe   le caratteristiche  tecnologiche  ed  economiche  adeguate  per   essere considerata  «emergente».  Come  la  piattaforma  Wireless,  infatti, l’OTT-TV  verte  in  una  condizione  di  evoluzione  tecnologica  e,  dall’esame dei dati economici, risulta essere in fase di «avvio».

  86. A giudizio di un altro soggetto  i  modelli  tecnologici  della piattaforma  IP  based  sono  da  considerarsi   sostanzialmente   in evoluzione,  in  quanto  l’insieme  completo  delle  piattaforme   su servizio IP fisso o mobile, unitamente o disgiuntamente  considerate, vertono in uno stato  di  costante  transizione  tecnologica,  grazie all’affermarsi  di  nuove   modalita’   di   accesso   ai   contenuti audiovisivi, quali l’OTT-TV, e di trasmissione  degli  stessi,  quali l’LTE.

  87. I medesimi soggetti sottolineano che la  valutazione  dei  dati economici connessi alla veicolazione di contenuti tramite  TV  su  IP dovrebbe poi condurre  ad  un  esito  differente  rispetto  a  quello individuato dall’Autorita’. I nuovi servizi IP based non hanno ancora manifestato  tutto  il  loro  potenziale,   nonostante   l’incremento esponenziale del numero di utenti di video on line, che in Italia  e’ cresciuto  dell’8,3%  fra  luglio  e  dicembre  2011.  Il  tasso   di penetrazione  del  mercato   televisivo   dell’IPTV,   rilevano   gli operatori, e’ pari al 2% rispetto all’89% del DTT e al 33%  del  DTH; conseguentemente i ricavi risultano marginali (2,6%  del  totale  dei ricavi della TV  a  pagamento)  a  causa  dell’assenza  di  dinamiche competitive.

  88. Le potenzialita’ inespresse si evincono anche dall’assenza  nel panorama italiano dei player leader mondiali del settore dei video on line e dalla marginalita’ dell’incidenza della quota di  mercato  nel medio periodo riservata a questa specifica  modalita’  di  fruizione, inferiore all’1% del totale dei ricavi  del  mercato  televisivo  nel 2012.

  89. Sulla base delle considerazioni svolte, i  soggetti  che  hanno sollevato le proprie obiezioni auspicano che l’Autorita’ riconosca la qualifica di «emergente» alla piattaforma  in  analisi,  in  modo  da garantire alla  stessa,  mediante  l’applicazione  delle  misure  pro concorrenziali stabilite dal decreto per la  commercializzazione  dei diritti sportivi, le tutele rafforzare necessarie per l’incremento  e il consolidamento dei risultati di mercato.

Valutazioni dell’Autorita’.

Aspetti tecnologici.

  90. Nel confermare l’opportunita’ di  individuare  una  piattaforma che  raccolga  in  se’  i  diversi  sistemi  trasmissivi  basati  sul protocollo  IP  e  la  sussistenza  di  una  certa  evoluzione  della tecnologia per le varie forme di TV via  IP,  legate  in  particolare allo  sviluppo  delle  reti  NGN  e  NGAN  e   alle   implementazioni tecnologiche relative  ai  servizi  OTT-TV,  gli  esiti  dell’analisi tecnologica  effettuata  dall’Autorita’  sono  stati  condivisi   dai partecipanti alla consultazione  pubblica,  che  hanno  aderito  alla valutazione di fase di transizione in relazione  ad  una  piattaforma che vede implementarsi nuovi standard, quali HbbTV (Hybrid  Broadcast Broadband TV), in grado di  combinare  servizi  televisivi  diffusivi (DVB) con servizi offerti su internet utilizzando apparati televisivi (connected tv) e/o set-top-box.

  91. Prendendo atto di quanto appena esposto, si  ritiene  di  poter confermare che la piattaforma della TV su IP sia tecnologicamente «in transizione».

Aspetti economici.

  92. In relazione  all’analisi  economica,  gli  stakeholders  hanno supportato le proprie tesi esibendo dati che, sebbene confermino  che la piattaforma non ha raggiunto la fase  di  massima  espansione  del mercato, evidenziano tuttavia che essa verte in uno  stato  ben  piu’ avanzato della fase di «avvio».  

  93. I dati confermano, infatti, l’elevato tasso di penetrazione dei servizi televisivi web-based e di utilizzo da  parte  dell’utenza  (a meta’ 2012, sono 13,4  milioni  le  famiglie  che  dispongono  di  un

collegamento a banda larga di linea fissa (Osservatorio  Agcom  –  II trimestre 2012)  e  il  considerevole  riscontro  economico  ottenuto dall’OTT-TV in Europa, che induce a prevedere nel  breve  periodo  un trend analogo per il mercato italiano.

  94. Gli stakeholders ritengono che il fatto che la piattaforma IPTV abbia ad oggi garantito ricavi contenuti (38 milioni di euro al 2012, corrispondenti a poco piu’ dell’1% dei ricavi complessivi da  pay  tv (elaborazione Agcom su dati degli operatori) e un  ridotto  tasso  di penetrazione presso gli utenti (1,4% di penetrazione tra  gli  utenti nel primo  semestre  2012  (Osservatorio  Agcom  II  trimestre  2012) comporti necessariamente che detta piattaforma sia da considerare  in fase di «avvio». In realta’, conformemente alle valutazioni di natura tecnologica,  l’analisi  della  fase  economica  deve  essere  basata complessivamente sulla piattaforma ivi indicata, ovvero la TV su IP e non sui soli dati relativi al tasso di penetrazione della sola  IPTV.

L’attuale facolta’ di disporre di contenuti audiovisivi  via  web  su differenti device conferma lo stato avanzato di sviluppo economico di tale piattaforma e la considerazione del fatto che alcune  componenti tecnologiche della TV su IP siano in  fase  di  sviluppo  tecnologico inducono a prevedere un generale incremento del potenziale numero  di utenti e dei relativi ricavi.

  95. Con specifico riferimento ai prodotti  audiovisivi  consistenti in  eventi  sportivi  oggetto  del  decreto,  si  rileva,  poi,  come l’incidenza di ricavi diretti sia  molto  ridotta  in  considerazione della prevalenza di offerte non  esclusive  e  talvolta  gratuite  su questa piattaforma. Si ricorda peraltro che i  diritti  per  la  IPTV sono stati spesso inclusi come  accessori  all’interno  di  pacchetti destinati ad altre piattaforme, quali il DTT e il DTH.

  96. Gli elementi analizzati depongono quindi per la conferma  della piattaforma TV su IP come economicamente «matura».

Valutazione complessiva.

  97. L’analisi  dei  dati  riportati  dai  soggetti  partecipanti  a sostegno delle proprie richieste induce l’Autorita’ a  confermare  la valutazione di «non emergenza» della piattaforma TV  su  IP  proposta nell’ambito della delibera n. 103/12/CONS.

4.4. La piattaforma «wireless» per le reti mobili (GSM,  GPRS,  UMTS,   HSDPA, LTE).

A. Valutazioni di tipo tecnologico.

  98. La distribuzione di contenuti  multimediali  e  informativi  di vario genere, come trasmissioni televisive  e  video  (spot),  sport, magazine,  cinema,  reality  show,   entertainment   su   piattaforma «wireless» per  le  reti  mobili,  avviene  attualmente  grazie  alle tecnologie GSM/GPRS/UMTS/HSDPA. Esse non consentono una  trasmissione di tipo diffusivo, in quanto il mezzo non e’ puramente  broadcasting,

ma la comunicazione tipicamente di tipo unicast consente agli  utenti di fruire dei cosiddetti contenuti on-demand.

  99. I protocolli utilizzati  sono  quelli  standard  e  consolidati oramai  da  tempo  sul  mercato  (es.  RTP,  RTSP,  etc.)  usati  per trasportare lo stream nei formati MPEG-4. Inoltre, le piattaforme  di

erogazione dei servizi supportano numerosi applicativi,  al  fine  di garantire  la  compatibilita’  con  un  parco  terminali  piu’  ampio possibile (per esempio Windows Media Player, Quick Time, Real  Player etc.). I contenuti trasmessi sono sia di tipo live che registrati, ma anche protetti tramite l’inserimento del  Digital  Rights  Management (DRM) e del Conditional Access Systems (CAS). I servizi UMTS  contano attualmente  su  di  una  copertura   estesa   (oltre   l’80%   della popolazione), ed e’ oramai in fase di forte  sviluppo  la  tecnologia HSDPA. I terminali riceventi coincidono con i  terminali  mobili  per ciascun tipo di  tecnologia  utilizzata  ed  includono  i  rispettivi applicativi per la visualizzazione e la gestione del video trasmesso.

L’evoluzione della piattaforma wireless riguarda la fornitura di tali servizi tramite lo sviluppo della rete  e  delle  tecnologie,  ed  in particolare la rete di quarta generazione 4G (LTE).

  100. Il sistema LTE (Long Term Evolution) o anche 4G,  e’  la  piu’ recente evoluzione degli standard di telefonia mobile  cellulare  che nasce come nuova generazione per i sistemi di accesso mobile a  banda larga (Broadband Wireless Access) con velocita’  dell’ordine  fino  a 100Mbps. A fine 2011 si e’ conclusa in  Italia  l’asta  pubblica  per l’assegnazione delle licenze sulle frequenze  destinate  all’LTE.  La tecnologia  sara’  sviluppata  dai  diversi   operatori   che   hanno partecipato  all’asta,  i  quali  hanno   gia’   effettuato   diverse sperimentazioni in varie citta’ italiane. I  prossimi  operatori  LTE hanno annunciato di voler avviare il nuovo servizio  commerciale  nel 2012 anche se il lancio di massa e’ previsto nel 2013.

  101. Da un punto di vista tecnologico la piattaforma  wireless  per le reti mobili appare trovarsi in fase «Consolidata» essendo  il  suo sviluppo condizionato dall’evoluzione dei sistemi a banda larga (LTE) e delle relative infrastrutture di rete, piu’  che  sulle  tecnologie trasmissive, che appaiono sufficientemente mature.  

B. Valutazioni di tipo economico.

  102. Lo sviluppo delle tecnologie a banda larga  per  la  telefonia mobile ha consentito a un numero sempre maggiore di utenti di  fruire dei servizi audiovisivi. A fine 2008 si registravano circa 26 milioni di utenti in grado  di  fruire  di  servizi  broadband  (UMTS/HSDPA), cresciuti ad oltre 34 milioni nel 2010 fino ai 39 milioni  di  utenti nel primo trimestre 2012 (fonte: relazione annuale Agcom 2012).

  103. Stando ai dati forniti dagli  operatori,  le  SIM  attive  nel traffico dati risultano pari a circa il 40% dei terminali.  Solo  una parte di tali  utenti  presumibilmente  riceve  regolarmente  servizi audiovisivi su rete mobile. Il dato di ricavi del 2010, pari a  circa 2,5 milioni (2,3 nel 2008) evidenzia  una  linearita’  delle  entrate derivanti dai soli prodotti audiovisivi.  A  tale  dato  si  affianca tuttavia una crescita esponenziale  del  traffico  dati  generato  da terminali mobili, dai 24 terabyte registrati  nel  2008  ai  120  del 2010,  derivante  dall’utilizzo  di  rete  broadband  mobile  per  la ricezione di servizi abitualmente forniti via reti  broadband  fisse, evidenziato nella figura 4.

  104.  Occorre  inoltre  considerare  elementi  rilevanti  quali  la  capacita’ delle connessioni mobili e le abitudini  di  consumo  degli utenti. In Italia, si assiste ad un utilizzo delle connessioni mobili in luogo della connessione ad internet da rete fissa, sia  tramite  i terminali mobili, sia tramite le c.d. connect card, i cui utenti sono circa 6,5 milioni nel primo semestre 2012 (fonte: Osservatorio  Agcom II semestre 2012). L’elevato tasso di penetrazione  rende  l’utilizzo di  tali  connessioni  assimilabile  alla  fruizione  di  servizi   e contenuti  su  internet  tramite  rete  fissa,  con   gli   opportuni adattamenti  degli  stessi  ai  formati  dei  terminali  mediante  la diffusione di applicazioni e widget, similmente a quanto avviene  per i servizi OTT.

              Figura 3 – Traffico dati broadband mobile

  105. L’offerta di contenuti televisivi specifici disponibili per la piattaforma in esame presenta uno sviluppo poco costante,  mentre  e’ assai diffuso l’utilizzo per la fruizione di  contenuti  presenti  su internet, ivi inclusi prodotti  audiovisivi  incorporati  in  servizi OTT. La crescita di traffico e di terminali evidenzia da un punto  di vista economico il superamento della fase di «Avvio».

  106. Per quanto riguarda l’offerta di diritti audiovisivi  sportivi oggetto del decreto, i diritti per il mobile costituiscono circa l’1% dei ricavi complessivamente generati  dalla  commercializzazione  dei diritti su tutte le piattaforme, secondo i dati  forniti  dalla  Lega Nazionale Professionisti Serie A.

 

Valutazione complessiva.

  107. Con riferimento alla piattaforma  mobile  wireless  va  dunque considerato come la tecnologia ad esse connessa abbia ormai raggiunto una adeguata maturazione, pur se in  costante  sviluppo  verso  forme piu’ evolute di  trasmissione  dei  contenuti  grazie  alla  maggiore ampiezza della banda disponibile, al miglioramento delle  performance legate   al   trasferimento   dei   dati   e   all’evoluzione   delle infrastrutture  nel  passaggio  da  reti  3G  a  4G.  Ad  oggi   tale piattaforma ha raggiunto un livello di penetrazione significativo  di cui danno evidenza ricavi in continua crescita,   tanto  che  rispetto alla valutazione  effettuata  con  la  delibera  n.  665/09/CONS,  si ritiene superata la fase di avvio dal punto di vista economico e  che pertanto non debba piu’ essere considerata piattaforma emergente.  

Osservazioni dei soggetti rispondenti alla consultazione.  

  108. Gli stakeholders hanno manifestato di condividere il  giudizio dell’Autorita’ in merito alla  piattaforma  WIRELESS,  anche  se  una parte di essi ha espresso un’opinione contraria.

  109.  Alcuni  soggetti  hanno  espresso   le   loro   perplessita’, affermando   che   la   piattaforma   deve   essere   valutata   come tecnologicamente in fase  di  «Transizione»  per  diversi  ordini  di ragioni, prima fra queste la considerazione  che  lo  sviluppo  delle tecnologie a banda larga (HSDPA e LTE) e’ solo in itinere.  

  110. Un operatore ricorda che gli operatori, dopo aver acquisito le frequenze utili per lo sviluppo dell’LTE,  infatti,  hanno  posto  in essere la  fase  sperimentale  della  nuova  tecnologia  trasmissiva, mentre si prevede che la commercializzazione avverra’ a  partire  dal 2013.  Conseguentemente  gli  stessi  operatori  ad  oggi  forniscono contenuti  audiovisivi  su  piattaforma  Wireless  su  reti  3G,  con evidenti limiti qualitativi, dovuti anche  al  fatto  che  quasi  due utenti su tre utilizzano un device con  tecnologia  antecedente  allo stesso 3G.

  111.  La  stessa  societa’  evidenzia  peraltro  che  non  tutti  i terminali mobili presenti sul mercato sono dotati di uno schermo che, per tipologia e dimensioni, sia in grado di ricevere il servizio  con una  qualita’  tale  da  renderlo  appetibile  per  la  fruizione  di contenuti audiovisivi sportivi.

  112. Anche sotto il profilo economico alcuni  soggetti  evidenziano la necessita’ di valutare la piattaforma in esame  come  in  fase  di «avvio», in ragione dell’analisi approfondita dei  dati  relativi  al mercato attuale. Stante  il  notevole  incremento  degli  utenti  dei servizi broadband in mobilita’, la  crescita  del  traffico  dati  in  mobilita’ e l’aumento del numero dei terminali in grado  di  navigare in mobilita’, a giudizio di un operatore non  e’  comunque  possibile misurare quanti utenti utilizzano realmente la banda larga mobile per visionare filmati o partite di calcio, in  quanto  solo  il  12%  dei terminali sul mercato consente la fruizione di contenuti  audiovisivi tramite  piattaforma  WIRELESS.  All’aumento  del  traffico  dati  in mobilita’ e alla crescita del numero di utenti di  internet  potrebbe non corrispondere un altrettanto marcato aumento della  fruizione  di contenuti su quella piattaforma.

  113.  A  giudizio  di  alcuni  soggetti,  il  riconoscimento  della qualifica di emergente alla piattaforma  in  esame  consentirebbe  di realizzare condizioni di maggiore concorrenzialita’, garantendo  agli operatori  attivi  esclusivamente  sulla  piattaforma   WIRELESS   di acquisire i diritti audiovisivi sportivi a condizioni agevolate e  di contrastare in tal modo il processo  di  progressiva  esclusione  dal mercato che si sta realizzando a causa della disponibilita’ di  nuovi dispositivi mobili (fra cui i tablet e smartphone) attraverso i quali i maggiori operatori, gia’ titolari dei diritti audiovisivi  sportivi in esclusiva da diffondere attraverso altre piattaforme,  trasmettono i medesimi contenuti in mobilita’ come servizi  accessori  di  quello sulla piattaforma trasmissiva principale senza costi  aggiuntivi  per  l’utente. Di conseguenza, solo il  riconoscimento  della  piattaforma WIRELESS come emergente puo’ arrestare  il  processo  di  progressiva esclusione  degli  operatori  di  questo  settore  dal  mercato   dei contenuti audiovisivi.

Valutazioni dell’Autorita’.

Aspetti tecnologici.

  114. Dal punto di vista tecnologico si ribadisce che  i  protocolli trasmissivi connessi alla piattaforma sono quelli  standard  e  ormai consolidati, mentre lo sviluppo in itinere delle tecnologie  a  banda larga  (HSDPA  e  LTE)  e  delle  relative  infrastrutture  di   rete consentira’ un ulteriore incremento della qualita’ e  dell’efficienza del servizio.

  115. Secondo le informazioni fornite da un operatore,  il  36%  dei propri clienti dispone di un  terminale  mobile  con  caratteristiche tecnologiche adeguate alla fruizione di contenuti audiovisivi, sia di tipo live che registrati, e i servizi UMTS  sfruttano  una  copertura che raggiunge oltre 80% della popolazione. Alcuni di questi terminali mobili sono peraltro caratterizzati da una tipologia di player  e  da dimensioni dello schermo tali da garantire una fruizione con qualita’ analoga a quella offerta dal DTT  e  dal  DTH.  L’imminente  sviluppo della rete e delle tecnologie, ed in particolare la  rete  di  quarta generazione 4G (LTE) provochera’  un  ulteriore  miglioramento  degli standard qualitativi del servizio.

  116.  L’elevato  tasso  di  penetrazione  rende  l’utilizzo   delle connessioni finalizzate al traffico dati assimilabile alla  fruizione di servizi e contenuti  su  internet  tramite  rete  fissa  induce  a confermare  il  giudizio  di  «transizione»  da  un  punto  di  vista tecnologico.

Aspetti economici.

  117. L’analisi economica condotta dall’Autorita’ ha poi evidenziato che  il  numero  di  utenti  che  fruiscono  dei  servizi   broadband attraverso la  piattaforma  WIRELESS  cresce  costantemente  (secondo l’Osservatorio Agcom – II trimestre 2012, si passa da 18  milioni  di connessioni attive nel 2010 a 27 milioni nel secondo semestre  2012), sebbene rimanga inferiore rispetto a quello degli utenti  del  DTT  e del DTH.

  118. Solo una parte di tali utenti WIRELESS presumibilmente  riceve regolarmente servizi audiovisivi su rete mobile ma,  stando  ai  dati forniti dagli operatori nel corso del  procedimento  istruttorio,  le SIM attive nel traffico dati  risultano  pari  a  circa  il  40%  dei terminali  e  i  ricavi  evidenziano  una  linearita’  delle  entrate derivanti dai soli prodotti audiovisivi  e  ammontano,  nel  2010,  a circa 2,5 milioni (Fonte: elaborazioni dell’Autorita’ su dati forniti dagli operatori). Tuttavia si rileva  come  tale  traffico  dati  sia destinato anche alla fruizione di servizi OTT su dispositivi  mobili, tra i quali rientrano servizi audiovisivi. Tali servizi costituiscono una parte accessoria rispetto al servizio OTT principale e  i  ricavi non sono direttamente scorporabili dallo stesso.

  119. Ulteriore elemento che supporta la decisione dell’Autorita’ e’ costituito dalla crescita esponenziale del traffico dati generato  da terminali mobili che, sebbene non sia direttamente imputabile  ad  un proporzionale aumento dell’utilizzo  della  fruizione  dei  contenuti audiovisivi, induce comunque a presumere un aumento dello stesso.  

  120. Gli elementi  analizzati  depongono  quindi  per  ritenere  la piattaforma WIRELESS «matura» da un punto di vista economico.  

Valutazione complessiva.

  121. Alla luce degli elementi sopra riportati, si ritiene di  poter confermare il giudizio espresso nella delibera n.  103/12/CONS  circa la non emergenza della piattaforma WIRELESS.

4.5. La piattaforma DVB-H.  

A. Valutazioni di tipo tecnologico.

  122. La piattaforma digitale terrestre in mobilita’ si  basa  sullo standard  DVB-H  (Digital  Video  Broadcast  –  Handheld).  I  lavori relativi  alla  definizione  delle  specifiche  tecniche  sono  stati ultimati  con  la  pubblicazione  del  relativo  documento  da  parte dell’ETSI nel novembre del 2004. Nel 2008, la Commissione europea  ha deciso di inserire  lo  standard  DVB-H  nell’elenco  degli  standard ufficiali dell’UE, al fine di  promuovere  l’offerta  armonizzata  di servizi di telecomunicazioni in tutta l’UE.  

  123. Grazie al carattere diffusivo (broadcast) del DVB-H, lo stesso contenuto  puo’  essere  ricevuto  contemporaneamente  da  un  numero elevatissimo di utenti in mobilita’,  grazie  all’uso  integrato  del protocollo IP, che rende possibile la trasmissione  simultanea  sullo stesso canale di pacchetti video (stream DVB)  e  di  pacchetti  dati sfruttabili da applicazioni  presenti  sul  terminale  ricevente  (IP Datacast).

  124. In  alcuni  paesi  europei  il  lancio  commerciale  e’  stato effettuato mentre in altri paesi europei sono state effettuate  prove e sperimentazioni. Si segnala pero’ l’abbandono del servizio DVB-H da parte di alcuni  operatori  sia  italiani  sia  europei.  In  termini prospettici si segnala l’evoluzione dello  standard  DVB-HS  (Digital Video  Broadcasting-Handheld  Satellite)  in  banda  S  per  utilizzo satellitare.

  125. In Italia, le reti mobili DVB-H  sono  diventate  operative  a partire dalla meta’ del 2006 e comprendono sia  impianti  trasmissivi di tipo «tradizionale», analoghi a quelli utilizzati per le reti DTT, sia impianti secondari o «gap filler» che sono piccoli  impianti  con basse potenze dell’ordine di poche decine  di  Watt,  isofrequenziali per permettere le coperture di determinate zone. Le reti DVB-H  hanno presentato  coperture  abbastanza  elevate  (circa  il  60-70%  della popolazione) anche se non estese in zone non densamente popolate.  Di conseguenza lo sviluppo di tali reti e’ stato  significativo  sia  in termini di copertura raggiunta (sia  indoor  sia  outdoor),  sia  per numero di infrastrutture.

  126. Gli elementi analizzati hanno portato l’Autorita’  a  ritenere «consolidata» la piattaforma DVB-H da un punto di vista tecnologico.

B. Valutazioni di tipo economico.

  127. Spostando l’attenzione su  aspetti  di  natura  economica,  va sottolineato come, nonostante  l’Italia  sia  stato  il  primo  paese europeo a lanciare sul mercato servizi audiovisivi in standard  DVB-H (maggio 2006), allo stato attuale non sono stati ancora  raggiunti  i risultati sperati. I dati a disposizione fanno altresi’ ritenere  che i ricavi relativi alle offerte di servizi DVB-H  mostrino  un  chiaro declino nel  corso  degli  ultimi  anni.  Per  esempio,  nel  periodo 2008-2009 per gli operatori di telecomunicazione attivi nelle offerte a pagamento su piattaforme mobili  si  evidenzia  una  riduzione  del proprio peso relativo (-0,4%), come riportato nelle Relazioni annuali dell’Autorita’ (2010 e 2011). Si segnala infine  Vodafone  e  Telecom Italia hanno cessato le proprie offerte su  questa  piattaforma  alla fine del 2010.

  128. Data la ridotta diffusione  della  piattaforma  DVB-H  tra  la popolazione italiana e l’esiguita’ dei ricavi generati, se paragonati a quelli derivanti  dalle  piattaforme  piu’  tradizionali  (digitale terrestre  e  satellitare),  tale  piattaforma  appare  in  fase   di «Declino» da un punto di vista economico.

  129. Per quanto riguarda l’offerta di diritti audiovisivi  sportivi oggetto del decreto, i  diritti  per  il  DVB-H  non  risultano  aver  generato ricavi  significativi,  secondo  le  informazioni  trasmesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A. I diritti per  il  DVB-H sono  stati  peraltro  commercializzati  come  accessori   ad   altre piattaforme, come evidenziato dall’invito a  offrire  pubblicato  sul sito internet della Lega.

  130. Con riguardo al DVB-H, l’analisi effettuata ha  mostrato  come tale standard trasmissivo sia caratterizzato da una tecnologia  ormai «Consolidata», mentre la piattaforma appare in «Declino»  in  termini economici, ne’ si prevedono cambiamenti nel breve/medio periodo. Cio’ diversamente da quanto ipotizzato dall’Autorita’ con la  delibera  n. 665/09/CONS che dava atto di un certo fermento in  termini  economici che,  invece,  ha   subito   un’inversione   di   tendenza,   dettata principalmente dalla forte concorrenza esercitata  dalla  piattaforma  mobile, peraltro  esercitata  principalmente  dai  medesimi  soggetti attivi sul DVB-H, ed in grado pertanto di determinare un forte  grado di  sostituibilita’  dell’offerta.  Si  ritiene   pertanto   che   la piattaforma non debba piu’ essere considerata emergente.  

Osservazioni dei soggetti rispondenti alla consultazione.

  131. Il giudizio  espresso  dall’Autorita’  e’  stato  generalmente condiviso da parte dei soggetti intervenuti nella consultazione.

Valutazioni dell’Autorita’.

  132. In considerazione della piena adesione  dei  rispondenti  alle valutazioni espresse con la delibera n. 103/12/CONS,  si  propone  di confermare la qualificazione del DTH come piattaforma non emergente.  

5. I dati forniti dalla lega nazionale professionisti serie A.  

  133. Al fine di consentire un’adeguata valutazione della condizione attuale del mercato dei diritti audiovisivi  sportivi  con  specifico riferimento  alle  piattaforme  emergenti,   sono   state   richieste

specifiche informazioni alla Lega Nazionale Professionisti  Serie  A, che ha comunicato all’Autorita’ che, a seguito dell’entrata in vigore della delibera n. 665/09/CONS, in conformita’ con  quanto  prescritto dal decreto, sono state riservate agli  operatori  delle  piattaforme emergenti, come individuate dall’Autorita’ in tale delibera,  diritti non esclusivi di trasmissione degli eventi, lasciando  impregiudicati i diritti gia’ assegnati e/o oggetto degli inviti ad offrire.

  134. Per quanto riguarda il campionato di Serie A  per  il  biennio 2010/2011 e 2011/2012 non e’ stato possibile per la Lega  predisporre  una specifica offerta al momento della pubblicazione  dell’invito  ad offrire, in quanto la determinazione delle piattaforme  emergenti  e’ avvenuta  in  un  momento  successivo   rispetto   a   quello   della pubblicazione delle offerte, come evidenziato nella tabella seguente:

Approvazione

linee guida

Stagioni sportive

di riferimento

Cessione diritti

Individuazione delle

piattaforme emergenti

Delibera 260/09/CONS del 14 maggio 2009

2010/2011 – 2011/2012

Agosto 2009

Delibera 665/09/CONS

del 26 novembre 2009

Delibera 426/11/CONS del 22 luglio 2011

2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015

Agosto 2011

2012

  135. Nel 2011 sono stati pubblicati, nel rispetto  delle  procedure proprie della commercializzazione dei diritti  audiovisivi  sportivi, inviti  ad  offrire  validi  per  le  stagioni  sportive   2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015  tra  cui  quelli  destinati  alle  piattaforme emergenti e aventi ad oggetto la trasmissione in differita  integrale a partire da 24 ore dopo il fischio finale di  ciascun  evento  e  la trasmissione di immagini salienti.

  136. Premesso che la Lega  segnala  peraltro  che  nessun  soggetto avente diritto ha attualmente  presentato  offerte,  in  merito  alle caratteristiche  dell’offerta  e  alla  relativa  determinazione  del prezzo di vendita la medesima Lega informa che i pacchetti  destinati alle piattaforme emergenti hanno ad oggetto diritti non esclusivi  di trasmissione solo in differita di  immagini  salienti  di  tutti  gli eventi sportivi, della durata massima di 4 minuti per ciascun evento, esercitabili a partire da 3 ore dopo il fischio finale  dell’incontro calcistico, fatta eccezione per eventi con inizio dopo le ore 19, per i quali la differita decorre dalle  ore  24  del  giorno  dell’evento stesso. Il corrispettivo dovuto alla Lega Calcio e’ pari al  70%  del proventi lordi debitamente  certificati  derivanti  alla  piattaforma emergente dalla commercializzazione dei diritti  audiovisivi  oggetto di contratto.

  137. Con riferimento agli  effetti  della  presente  individuazione delle piattaforme emergenti sui contratti in essere  e  ai  mutamenti rispetto alle piattaforme qualificate come emergenti con la  delibera n. 665/09/CONS, si  evidenzia  come  le  linee  guida  relative  alla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi  nelle  stagioni 2012/2013,  2013/2014  e  2014/2015  (approvate  dell’Autorita’   con delibera n. 426/11/CONS), prevedano al paragrafo 31  la  salvaguardia dei diritti gia’ assegnati nonche’ oggetto degli inviti  ad  offrire, disponendo che «la Lega Calcio  Serie  A  forma  i  pacchetti  avendo l’accortezza  di  non  pregiudicare  lo  sfruttamento   dei   diritti audiovisivi  riservati  agli  altri  assegnatari.  I  criteri   sopra descritti valgono anche per il  caso  di  variazioni,  conseguenti  a modifiche  di  mercato,  delle  piattaforme   emergenti   come   oggi identificate dall’Autorita’ per le garanzie nelle  comunicazioni  con la delibera 665/09/CONS e successive  modificazioni  e  integrazioni, senza pregiudizio ai diritti gia’ assegnati e/o oggetto degli  inviti a presentare offerte».

  138. Tale disposizione consente di evitare sovrapposizioni  tra  le due delibere di individuazione delle piattaforme emergenti e  di  non ledere pertanto le posizioni giuridiche dei soggetti assegnatari  dei diritti audiovisivi sportivi, salvaguardando i diritti  acquisiti  da parte delle piattaforme qualificate emergenti dall’Autorita’  con  la delibera n. 665/09/CONS (IPTV, Mobile e DVB-H) fino alla scadenza dei relativi contratti.

 

6. Osservazioni conclusive.

  139. A  seguito  degli  elementi  emersi  dalla  consultazione,  si ritiene di poter ribadire le valutazioni espresse nella  delibera  n. 103/12/CONS, confermando, quindi, l’assenza, allo stato  attuale,  di piattaforme  emergenti  nel  panorama   dell’offerta   di   contenuti audiovisivi, come illustrato nella tabella seguente:      

Piattaforma

Valutazione tecnologica

Valutazione economica

Valutazione finale

DTT

Consolidata

Matura

Non emergente

DTH

Consolidata

Matura

Non emergente

TV su IP

In transizione

Matura

Non emergente

WIRELESS

In transizione

Matura

Non emergente

DVB-H

Consolidata

Declino

Non emergente

  Vista la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

  Udita la relazione del commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell’art. 31  del  regolamento  concernente  l’organizzazione  ed  il funzionamento dell’Autorita’;

Delibera:

Articolo unico

Piattaforme emergenti

  1. Ai sensi dell’art. 14, del decreto legislativo 9  gennaio  2008, n. 9  e  dell’art.  10  del  regolamento  adottato  con  delibera  n. 307/08/CONS non sussistono, allo stato attuale, piattaforme emergenti nel panorama dell’offerta di contenuti audiovisivi. Tale  valutazione e’ senza pregiudizio dei diritti gia’  assegnati  e/o  oggetto  degli inviti a presentare offerte  rispetto  alle  piattaforme  qualificate come emergenti dalla delibera n. 665/09/CONS.

  2. L’Autorita’ si riserva di riesaminare la presente decisione alla luce della evoluzione dell’assetto del mercato.

  3. Ai sensi dell’art. 135, comma 1,  lettera  b),  del  Codice  del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo  2  luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento puo’ essere impugnato davanti al  tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,  in   sede   di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell’art. 119 del  medesimo  Codice il termine per ricorrere avverso  il  presente  provvedimento  e’  di sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso  

  4. La presente delibera entra in  vigore  il  giorno  successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Il presente provvedimento e’ pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell’Autorita’.

    Roma, 13 dicembre 2012

Il presidente: Cardani

Il commissario relatore: Preto