AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 14 luglio 1999
Integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva
(Deliberazione n. 105/99/CONS )
L’AUTORITÀ
NELLA sua riunione di Consiglio del 14 luglio 1999;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l’istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l’art. 1, comma 6, lettera a), n. 2, di tale legge, che affida all’Autorità l’elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;
VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento dei termini per la pianificazione previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e norme anche in materia di procedimento;
VISTO l’art. 35 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con deliberazione 16 giugno 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 128 alla Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1998, che attribuisce al consiglio dell’Autorità la competenza in materia di pianificazione delle frequenze;
VISTA la deliberazione del 30 ottobre 1998, n. 68, con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva;
VISTO il decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 1999, n. 78, che all’art. 1, comma 3, prevede l’integrazione del piano anzidetto;
CONSIDERATA l’attività istruttoria svolta dagli organi del Ministero delle Comunicazioni in forza dell’accordo di collaborazione stipulato in data 2 luglio 1998, prorogato con modificazioni in data 15 febbraio 1999;
VISTO l’art. 1, comma 3 bis della menzionata legge n.78/1999;
SENTITE le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private locali;
TENUTO presente quanto previsto dall’art. 2, comma 6, lettera f), della Legge 31 luglio 1997, n.249;
CONSIDERATO che:
– la qualità di ricezione è stabilita ad un valore corrispondente di norma al grado 4, riferito ai livelli della scala di qualità soggettiva UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunazioni-Radiocomunicazioni);
– al servizio di radiodiffusione televisiva sono destinate le bande I e III della gamma VHF e le bande IV e V della gamma UHF;
– per il numero dei canali pianificati (45 della gamma UHF e 6 della gamma VHF) e l’utilizzo di tre canali per ciascuna rete, il numero delle reti a copertura nazionale è pari a diciassette, di cui sei, pari al 33,3% del totale, riservate alle esigenze della radiodiffusione televisiva in ambito locale, a norma dell’art. 2, comma 6, lettera e), e dell’art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997 n. 249, e undici assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito nazionale;
– sono riservati al servizio di radiodiffusione in tecnica digitale cinque canali, di cui uno, cioè il canale 12 della banda III della gamma VHF (H2 della canalizzazione italiana), per radiodiffusione digitale sonora (DAB-T), e quattro, cioè i canali 66,67,68 della banda V della gamma UHF ed il canale 9 della banda III della gamma VHF, per radiodiffusione digitale televisiva (DVB-T);
– i due canali della banda I della gamma VHF (A eB), per le specifiche caratteristiche di propagazione e la necessità di antenne di utente diverse da quelle di tutte le altre bande di frequenza utilizzate e quindi per il loro difficile impiego, sono assegnati agli operatori che attualmente ne fanno uso ed in particolare al servizio pubblico sino all’introduzione completa della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale;
– ulteriori risorse saranno assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito locale ai sensi dell’art. 2, comma 6, lettera e), della legge 31 luglio 1997 n. 249;
CONSIDERATI i criteri dettati dall’art. 2, comma 6, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonché dall’art. 3, comma 5, lettere a) e b), della legge 31 luglio 1997, n. 249;
VISTA la legge del 6 agosto 1990, n. 223, che disciplina il sistema radiotelevisivo pubblico e privato;
RITENUTO, ai fini dell’integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, di seguire il criterio di servire la maggiore percentuale possibile di popolazione, privilegiando i capoluoghi di regione e di provincia e, quindi di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti per quanto tecnicamente ammissibile con il territorio delle province;
RITENUTO che ogni impianto ricompreso nel piano debba servire un’area contenuta nell’ambito di una sola regione o provincia, salvi gli inevitabili debordamenti;
VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente del 10 settembre 1998, n. 381, recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1998;
RITENUTO di localizzare tutti gli impianti che servono la stessa area in unico “sito comune”, le cui dimensioni e quote altitudinali siano tali da assicurare la compatibilità interferenziale e di norma la ricezione dei segnali emessi dagli stessi impianti con una sola antenna di utente per ogni gamma di frequenze (VHF, UHF), minimizzando l’impatto ambientale e l’inquinamento elettromagnetico;
VISTO il decreto del Ministro della Poste e Telecomunicazioni del 16 luglio 1975 recante norme per l’attuazione della legge del 14 aprile 1975, n. 103, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 luglio 1975;
RITENUTO che i siti considerati nella pianificazione individuati nel rispetto delle procedure stabilite dall’art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come integrato dall’art. 1, commi 2 e 3, della legge 1998, n. 122, a salvaguardia delle competenze e delle prerogative delle regioni e delle province autonome, soddisfano le esigenze sia della radiodiffusione analogica, sia della radiodiffusione con tecnica digitale;
DETERMINATI i parametri radioelettrici secondo standard internazionalmente stabiliti;
RITENUTO di non prevedere l’uso di collegamenti a rimbalzo e quindi la protezione di questi contro le interferenze;
UDITA la relazione del commissario ing. Mario Lari sui risultati dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 32 del citato regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo unico
1. E’ approvata l’integrazione (pianificazione di 2° livello) al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva (pianificazione di 1° livello) approvato con deliberazione n. 68/98 del 30 ottobre 1998 con gli inerenti perfezionamenti di quest’ultimo concernenti una ridistribuzione parziale dei raggruppamenti di canali, una parziale revisione del tipo e del valore di offset, della polarizzazione di antenna e della potenza equivalente irradiata (ERP). Il Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze come sopra integrato è costituito da un unico tabulato, che comprende i risultati della pianificazione sia di 1° che di 2° livello, suddiviso in ventuno parti, ciascuna delle quali riferita ad una regione o provincia autonoma, recante indicazione delle varie postazioni e di emissione (anche denominati siti comuni) con specificazione per ognuna di: nome della postazione, provincia ove è ubicata la postazione, longitudine e latitudine, quota, polarizzazione dell’antenna trasmittente, tipo di offset da impiegare negli impianti e relativo valore, altezza del sistema radiante, area interessata dal servizio, località con popolazione superiore ai 1000 abitanti serviti, canali utilizzabili, potenza equivalente irradiata in dBk nel piano orizzontale, massima potenza equivalente irradiata in dBk, angolo di abbassamento in gradi rispetto al piano orizzontale del lobo di irradiazione. Costituisce parte integrante del piano la relazione illustrativa con le relative due tabelle allegate, concernenti i dati comunicati ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 78/99 e i capoluoghi di provincia non serviti con le risorse integrative di 2° livello.
2. La qualità di ricezione è stabilita ad un valore corrispondente di norma al grado 4, riferito ai livelli della scala di qualità soggettiva UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni).
3. I siti sui quali è stato possibile allocare le risorse aggiuntive di 2° livello sono 280. Su 260 di essi il numero dei canali aggiuntivi utilizzabili per le esigenze della sola radiodiffusione televisiva in ambito locale ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 29 marzo 1999, n. 78, sono 17, mentre per 23 di tali siti i canali aggiuntivi sono 34;
4. Ulteriori risorse, anche ai sensi dell’art. 2, comma 6, lettera e) della legge 31 luglio 1997 n. 249, saranno disponibili per i soggetti che ne faranno richiesta nelle aree non coperte e/o parzialmente coperte dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze come attualmente integrato, mediante la progettazione di siti comuni con impianti di potenza equivalente irradiata minore di 200 W.
5. Rimane ferma, per il resto, la precedente delibera 30 ottobre 1998, n. 68/98;
6. Copia del piano nazionale di assegnazione delle frequenze come attualmente integrato è depositato a libera visione del pubblico presso la sede dell’Autorità a Napoli, centro direzionale Isola B5, e presso l’ufficio di rappresentanza di Roma, via dei Crociferi n. 19.
7. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.
Roma, 14 luglio 1999
IL PRESIDENTE
ENZO CHELI
IL COMMISSARIO RELATORE
MARIO LARI