Deliberazione 15 marzo 2012 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni “Approvazione definitiva della lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro.” (Deliberazione n.131/12/CONS)””

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 15 MARZO 2012

DELIBERAZIONE 15 marzo 2012

 

Approvazione definitiva della lista degli eventi di particolare rilevanza per la societa’ di cui e’ assicurata la diffusione  su palinsesti in chiaro (Deliberazione n. 131/12/CONS)

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 9 aprile 2012)

 

L’AUTORITA’

NELLA sua riunione di Consiglio del 15 marzo 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante  “Istituzione dell’Autorita’ per le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”,  pubblicata  nel Supplemento  ordinario  n.  154/L  alla  Gazzetta   Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO, in particolare, l’articolo 3-bis, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come introdotto dall’art. 51 della legge 1 marzo 2002, n. 39, recante  “Disposizioni  per  l’adempimento  di  obblighi derivanti dall’appartenenza  dell’Italia  alle  Comunita’  europee – Legge comunitaria 2001”, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002,  secondo  il  quale  “Le emittenti  sottoposte  alla  giurisdizione   italiana non possono esercitare i diritti esclusivi di  trasmissione televisiva da  esse acquisiti dopo il 30 luglio 1997 su eventi che, nel rispetto del diritto comunitario vigente, siano stati dichiarati di particolare importanza per la societa’ da uno Stato membro  dell’Unione  europea, in modo da privare una parte importante del pubblico residente in tale Stato della possibilita’ di seguire tali eventi su di un  canale liberamente accessibile in diretta integrale o parziale o, a causa di ragioni di pubblico interesse, in  differita integrale o parziale, secondo le modalita’ previste per ogni singolo evento dalla normativa di tale Stato, quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee”;

VISTA la direttiva  2010/13/UE  del Parlamento europeo e  del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di  determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli  Stati membri concernenti la  fornitura  di  servizi  di  media  audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio  dell’11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del  Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative  degli  Stati membri concernenti l’esercizio  delle  attivita’  televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo  e  del Consiglio del  30 giugno 1997, e in particolare l’articolo 14 che sostituisce l’articolo 3-undecies, gia’ articolo 3-bis della direttiva  89/552/CE come introdotto dalla direttiva 97/36/CE;

VISTO l’articolo 14, comma 2,  della  direttiva  2010/13/UE,  il quale prevede che “Gli Stati membri  notificano  immediatamente  alla Commissione le misure che hanno adottato o da adottare ai  sensi  del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica  la  Commissione  verifica che tali misure siano compatibili con il  diritto  dell’Unione  e  le comunica agli altri Stati membri. La Commissione chiede il parere del comitato di contatto di cui  all’articolo  29”,  e  il comma 3 del medesimo articolo che subordina l’opponibilita’ delle liste nazionali alle emittenti stabilite in  altri  Stati  membri alla verifica di compatibilita’ comunitaria con  decisione della Commissione previo parere positivo del Comitato di contatto della  Commissione  europea, che riunisce nel suo consesso rappresentanti di tutti gli Stati membri per le materie coperte dalla citata direttiva;

VISTO l’elenco consolidato delle misure ai sensi  dell’articolo 3-bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE,   relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,  regolamentari e amministrative degli Stati  membri  concernenti  l’esercizio delle attivita’ televisive, modificata dalla  direttiva  97/36/CE  del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europa C 17 del 24 gennaio 2008;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  208  del  7 settembre 2005, come modificato  dal  decreto  legislativo  15  marzo 2010, n. 44 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 2010, recante il “Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;

VISTO, in particolare, l’articolo 32-ter del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, cosi’ come introdotto  dall’articolo 7 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, il quale dispone  che  “Con deliberazione dell’Autorita’ e’ compilata  una lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la societa’ di cui e’ assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in diferita. L’Autorita’  determina  altresi’  se  le  trasmissioni televisive di tali eventi debbano essere in diretta o in differita, in forma integrale ovvero parziale. La lista e’ comunicata  alla Commissione Europea secondo quanto previsto dall’articolo 3-undecies della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, del Consiglio, come da ultimo modificata dalla direttiva 2007/65/CE, del Parlamento  Europeo e del Consiglio”;

VISTA la delibera n.8/99 del 9 marzo 1999 recante  approvazione della “Lista degli eventi di particolare rilevanza per la societa’ da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n. 119  del  24 maggio 1999;

VISTA  la  delibera n. 352/08/CONS recante approvazione del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica”, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 agosto 2008, n. 197;

VISTA la delibera n. 302/10/CONS del 24 giugno 2010, recante “Consultazione pubblica sullo  schema di delibera di  approvazione della lista degli eventi di particolare rilevanza per la societa’  di cui e’ assicurata la diffusione su palinsesti in  chiaro”  pubblicata nel Supplemento ordinario n. 170 alla Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 28 luglio 2010, n. 174;

CONSIDERATA la necessita’ di adottare misure compatibili con  il diritto dell’Unione europea, volte a proteggere il diritto all’informazione, garantendo  un  ampio accesso del pubblico  alla copertura televisiva di  eventi, nazionali e non,  di  particolare rilevanza per la  societa’  ed  assicurando,  nel  contempo,  che  le emittenti soggette alla giurisdizione italiana non trasmettano eventi rientranti in tale categoria in esclusiva e  con  modalita’  tali da privare una parte importante del pubblico della  possibilita’ di seguire i suddetti eventi in diretta o in  differita  su  palinsesti liberamente accessibili;

CONSIDERATO che le misure  adottate  da  uno  Stato  membro  non devono costituire uno strumento di discriminazione o di chiusura  del mercato  verso  le  emittenti  degli  altri  Stati  membri, verso i detentori di diritti  o  altri  operatori  economici, ne’ avere un impatto culturalmente negativo sul mercato, per esempio ostacolando senza necessita’ la  circolazione dei  diritti  di  trasmissione  di eventi culturalmente rilevanti o riducendo  seriamente  le  fonti  di finanziamento di tali eventi a livello europeo, rendendosi, pertanto, necessario conciliare la libera circolazione dei  servizi  televisivi con la  necessita’ di prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse generale;

CONSIDERATO quanto previsto dalla Commissione europea   nel documento di lavoro CC TVSF (97) 9/3, in applicazione  dell’articolo 3-bis della direttiva  89/552/CEE come introdotto  dalla  direttiva  97/36/CE, in merito ai requisiti che devono essere soddisfatti  dagli eventi di particolare rilevanza per la societa’ che gli Stati  membri possono richiedere essere trasmessi in chiaro e agli  obblighi  degli Stati membri quanto alla necessita’ di fare si’, con  mezzi  adeguati nel contesto della loro legislazione, che le emittenti soggette alla loro  giurisdizione  non  esercitino  i  diritti  esclusivi  da  esse acquistati in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro  Stato  membro  della  possibilita’  di  seguire   gli   eventi considerati di particolare rilevanza per la societa’. In particolare, gli Stati  membri  possono  prevedere  modalita’  di  intervento  che prevedano sia di applicare sistemi sanzionatori immediati in caso  di esercizio dei diritti di esclusiva in dispregio del  citato  articolo 3-bis lasciando all’emittente  la  responsabilita’  della  scelta  se acquisire o meno i diritti di trasmissione  in  esclusiva  di  eventi indicati nella  lista,  sia  di  valutare  la  responsabilita’  delle emittenti titolari dei diritti di esclusiva alla luce della effettiva possibilita’ tecnica di copertura, dell’equita’ della remunerazione dei  diritti  in sub-licenza  e  dei  comportamenti  commercialmente scorretti da parte delle emittenti a cui vengano offerti, a condizioni eque, diritti di sub-licenza;

CONSIDERATO che la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle liste  adottate  dagli Stati membri conformemente alle procedure di cui all’articolo 14, commi 1 e  2, della direttiva 2010/13/UE, consente l’opponibilita’ degli eventi ivi indicati alle emittenti stabilite in Stati membri diversi da  quello che ha adottato la lista, cosi’ derivandone l’obbligo per  le emittenti soggette alla giurisdizione di uno Stato membro di osservare le analoghe  liste di eventi approvate da altri Stati membri, secondo il principio di reciproco riconoscimento;

CONSIDERATO che la citata delibera n. 8/99 non e’ stata  mai integrata a seguito del recepimento dell’articolo 3-bis,  comma  3, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla direttiva 97/36/CE, nell’ordinamento italiano ad  opera  dell’articolo  51  della  citata Legge comunitaria 2001, al fine di prevederne le modalita’  attuative secondo quanto previsto dal citato  documento  della  Commissione europea;

RITENUTO opportuno procedere ad un aggiornamento della lista  di eventi di particolare rilevanza  per  la  societa’  adottata  con  la delibera n. 8/99, alla luce dell’evoluzione normativa  in  materia  e delle migliori prassi sviluppate in altri Stati membri  relativamente alle modalita’  di  risoluzione  delle  controversie   che possono insorgere ove sia richiesto ad  emittenti  titolari  dei diritti di esclusiva, ma  prive  dei  necessari  requisiti  di copertura della popolazione, di cederli in sub-licenza con altri operatori  provvisti dei necessari requisiti di copertura;

CONSIDERATI  il  crescente  interesse  della  collettivita’  per alcune  discipline  sportive  non  incluse  nella  lista  vigente   e l’elevato valore  della  musica  lirica  all’interno  del  patrimonio culturale italiano;

RITENUTO che, in forza dell’articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sussiste un potere di carattere generale in capo all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni  per  la  soluzione non giurisdizionale delle controversie tra utenti e operatori  o  tra questi ultimi;

RITENUTO opportuno applicare alle controversie che possono insorgere tra emittenti soggette alla giurisdizione italiana o  tra queste ed emittenti soggette alla giurisdizione di altri Stati membri in merito alla  definizione  del  prezzo  equo  per  la  cessione in sub-licenza di  diritti  di  trasmissione  di  eventi  dichiarati  di particolare importanza per la societa’;

AVUTO RIGUARDO ai contributi pervenuti in sede di  consultazione pubblica, alle  osservazioni  formulate  nel  corso  delle audizioni svolte con i soggetti interessati che ne  hanno  fatto richiesta e, altresi’,  alle  risposte  pervenute  da  parte  dei soggetti che l’Autorita’ ha interpellato al riguardo, per cui sullo schema di  cui alla citata delibera n. 302/10/CONS in ordine all’inserimento  ovvero alla conferma dei seguenti eventi: le Olimpiadi estive ed invernali; la finale e tutte le partite  della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio; la  finale  e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato  europeo  di calcio; tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in  casa e  fuori  casa,  in  incontri  valevoli  per  le  qualificazioni ai campionati del mondo e ai campionati europei;  la finale  e  le semifinali della Champions League e della Europa  League  qualora  vi siano coinvolte squadre italiane; il Giro d’Italia; il Gran Premio d’Italia automobilistico di Formula  1; il  Gran  Premio  d’Italia motociclistico di Moto GP; le finali e le semifinali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo,  rugby  alle quali partecipi la squadra nazionale italiana; la finale  e  le semifinali della Coppa Davis alle quali partecipi la squadra nazionale italiana e degli Internazionali d’Italia di tennis alle quali partecipino atleti italiani; il campionato mondiale di ciclismo su strada;  le regate di vela  dell’America’s Cup alle quali partecipino barche italiane; il Festival della musica  italiana di Sanremo; la  Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro La Scala di Milano.

Al riguardo si sono espressi i seguenti soggetti: l’associazione delle emittenti  radiofoniche  e  televisive  AERANTI  CORALLO;  RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a.; Reti  Televisive  Italiane  S.p.a.;

SKY Italia S.r.l.; Telecom Italia Media S.p.a.; FEDERAZIONE  ITALIANA NUOTO – SETTORE PALLANUOTO; FEDERAZIONE ITALIANA  PALLACANESTRO; FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO; FEDERAZIONE   ITALIANA TENNIS; INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION; DORNA   WORLDWIDE; FEDERATION INTERNATIONALE DE NATATION; FEDERATION INTERNATIONALE DE  VOLLEYBALL; INTERNATIONAL CYCLING UNION; SIX NATIONS RUGBY LTD; TEATRO LA FENICE, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti:

In linea generale, i soggetti che hanno partecipato alla consultazione pubblica hanno espresso apprezzamento per  l’intenzione dell’Autorita’ di procedere all’aggiornamento della delibera n. 8/99, ad oltre dieci anni dalla sua entrata in vigore, e, soprattutto, di voler sottoporre lo schema di modifica a consultazione pubblica, cosa non avvenuta  in  occasione della  delibera  originaria  in  quanto adottata prima della delibera n.278/99 recante la procedura per lo svolgimento delle  consultazioni pubbliche. Tali soggetti hanno partecipato costruttivamente, proponendo altresi’, in taluni casi, l’inclusione di ulteriori eventi  rispetto  a  quelli inclusi  nella lista posta a consultazione.

L’Italia e’ stata tra i primi Stati membri  dell’Unione  europea ad adottare una lista di  eventi  di  particolare  rilevanza  per  la societa’, in ottemperanza alla direttiva 89/552/CEE (cd.  Televisione senza frontiere), ed e’ oggi tra i primi Stati  membri  ad  attivarsi per procedere  al  suo  aggiornamento,  in  ossequio  alla  direttiva 2010/13/UE.

Premesso che lo schema di delibera sottoposto a  consultazione consiste in un articolo unico e che i partecipanti alla consultazione pubblica si sono focalizzati su taluni  aspetti  in  particolare,  si riportano  di seguito, per comodita’  espositiva,   le   posizioni principali dei soggetti intervenuti e le osservazioni dell’Autorita’, suddivise per argomento.

In via di premessa generale, si rileva che  con  riferimento  al mantenimento nella lista  degli  eventi  gia’  presenti  nessuno  dei partecipanti alla consultazione  ha  espresso  obiezioni,  salva  una riserva di ordine generale da parte di un soggetto quanto ai  singoli eventi  di  cui  all’art.  2,  comma  3,  della  delibera  n.   8/99.

Considerato il permanere dei requisiti attestanti la rilevanza  degli eventi, gia’ valutati positivamente dalla Commissione  europea  nella sua decisione del 25 giugno 2007, n. 2007/475/CE, con cui essa si e’ espressa sulla compatibilita’ con il diritto comunitario delle misure adottate dall’Italia a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1,  della direttiva 89/552/CEE, si ritiene che venga  pertanto  legittimata  la permanenza degli stessi all’interno della lista.

Preme in questa sede dare alcuni preliminari  specificazioni  di ordine generale, con riferimento ad ipotesi che, seppur  eccezionali, potrebbero verificarsi in concreto in due situazioni  limite:  ci  si puo’ porre, infatti, il problema di cosa  possa  accadere  qualora  i diritti degli eventi di grande  rilevanza  per  la  societa’  vengano acquistati in esclusiva da un soggetto non qualificato a garantire la visione al 90% della popolazione, oppure qualora i diritti non  siano acquistati  da  nessun  operatore,  aspetti,  questi,  che   assumono particolare rilievo ai  fini  della  valutazione  della  lista  degli eventi non criptabili in termini di compatibilita’ comunitaria.

Con riferimento alla prima eventualita’ – quella  dell’acquisto da parte  di  un  soggetto  non  qualificato  -,  ferma  restando  la possibilita’ che  piu’  soggetti  acquisiscano  non  in  esclusiva  i medesimi diritti, al fine di assicurare effettivita’  alla  norma,  i diritti degli eventi interessati dalla lista, eventualmente acquisiti in esclusiva, dovranno essere ceduti in sub-licenza a un operatore in chiaro  che  possa  garantirne  la  visione   alla   percentuale  di popolazione prevista. Una siffatta evenienza si  e’  gia’  verificata nella prassi, laddove un operatore a  pagamento,  ovvero  Sky  Italia srl, ha acquistato in esclusiva tutti gli incontri del campionato del mondo di calcio, in cui rientrano ovviamente anche tutti gli incontri disputati dalla  nazionale  italiana,  nonche’  la  semifinale  e  la finale, gia’ inclusi nella lista di cui alla delibera n. 8/99: in tal caso Sky ha ceduto in sub-licenza alla Rai i  diritti  relativi  agli incontri inclusi nella lista, oltre a ulteriori incontri.

Sul punto soccorrono anche le previsioni sulla risoluzione delle controversie  sulla  corresponsione di  un  equo  compenso  per la concessione in sub-licenza ad un operatore  qualificato  dei diritti esclusivi di trasmissione, volte ad evitare che  possano verificarsi situazioni di esproprio dei diritti ove dovessero esservi  inviti  ad offrire solo da parte di soggetti non qualificati, quali operatori a pagamento o senza la necessaria copertura della popolazione. Al fine di assicurare che i diritti vengano ceduti a condizioni di mercato di carattere equo, ragionevole  e  non  discriminatorio,  si   ritiene opportuno prevedere espressamente che sia consentita la  trasmissione degli eventi da parte di emittenti anche non qualificate,  attraverso un apposito regime di deroghe che permetta, anche nell’ambito di  una procedura di risoluzione delle controversie, di trasmettere   l’evento senza rispettare le condizioni poste dalla direttiva e   dalla normativa di recepimento (una soluzione simile e’  peraltro  prevista dalla  normativa  francese,  nel  Decreto  2004-1392  del   22/12/04, approvato con decisione della Commissione 2007/480/CE).

Nella seconda ipotesi – quella di mancanza di acquirenti -,  per quanto remota sia l’eventualita’ che nessuno acquisisca i diritti di un evento incluso nella lista, neppure sulla televisione a pagamento o su emittenti prive della necessaria  copertura,  e’   tuttavia opportuno evidenziare che il valore di tali diritti sarebbe di  fatto azzerato dall’assenza di interesse del mercato  per  la  trasmissione degli eventi cui si  riferiscono.  Quali  strumenti  di  salvaguardia dell’efficacia della lista, sarebbe possibile addivenire, da un lato, ad una cessione a titolo gratuito al solo fine  di  dare  visibilita’ all’evento,  dall’altro,  in  caso  di  reiterato  insuccesso   della cessione, all’eliminazione dell’evento dalla lista per venir meno dei suoi requisiti essenziali.

Al fine di tradurre  in  una  norma  di  carattere  generale  le preoccupazioni di cui si e’ detto, e’ stato previsto che  qualora nessun’emittente qualificata dovesse formulare, rispetto  alla proposta di cessione da  parte  del  detentore  dei  diritti,  alcuna offerta o non formularla a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, gli stessi potranno essere esercitati anche in deroga alle condizioni previste dalla delibera.

In ogni caso e’ fatta salva, per garantire al  cittadino/utente di essere informato sull’evento e i suoi  esiti,  l’applicazione dei principi del diritto di cronaca e conseguentemente anche  il  ricorso alla disciplina dei brevi estratti di cronaca  di  eventi  di  grande interesse  pubblico,  approvata  dall’Autorita’  al  termine  di  una procedura di consultazione pubblica con il regolamento allegato  alla delibera n. 667/10/CONS del 17 dicembre 2010.

 

1. Con riferimento alla  riduzione  della  percentuale  minima  della popolazione cui debba essere consentita la  visione  dell’evento  dal 90% all’80%

Posizione degli operatori

 

Un soggetto propone di mantenere invariata la  previsione  della percentuale di popolazione pari al 90% indicata nella lista approvata con la delibera n.8/99. Un altro soggetto, invece, ritiene  opportuno prevedere la soglia dell’80% della popolazione, specificando che la trasmissione avvenga mediante una piattaforma in grado di raggiungere la soglia di popolazione indicata.

 

Osservazioni

 

La proposta sollevata da un soggetto di stabilire come soglia il 90%  di copertura  della  popolazione  non  appare  meritevole   di accoglimento in quanto la soglia dell’80% della popolazione  e’ coerente con quanto stabilito dall’Autorita’ con la delibera 353/11/CONS, laddove ha previsto per gli operatori di rete  terrestre l’obbligo di una adeguata copertura del bacino  assegnato,  comunque non inferiore all’80 per cento della popolazione del  bacino  stesso, da raggiungere nell’arco di cinque anni dall’assegnazione del diritto di uso delle frequenze.

Con riferimento alla proposta che relativa alla  specificazione che le trasmissioni debbano avvenire su  piattaforma  in  grado  di raggiungere la percentuale di popolazione richiesta, si  ritiene  che tale proposta non sia ne’ necessaria ne’ proporzionata rispetto  allo  scopo, non potendo l’Autorita’, ne’ in base alla  direttiva,  ne’  al decreto di recepimento, imporre le modalita’ tecniche con  cui  debba essere  soddisfatto  il  parametro  della  quota  di  popolazione  da raggiungere, che sono invece da intendersi lasciate alla scelta degli operatori di settore.

 

2. Con riferimento all’opportunita’ di  inclusione  di  nuovi  eventi nella lista

Posizione degli operatori

 

Un soggetto evidenzia in primis la necessita’ di  regolamentare l’inserimento di nuovi eventi nella lista di  cui  alla  delibera  n. 8/99 con precise disposizioni, stante  l’impatto  che  cio’  avrebbe sull’attivita’ di  acquisizione  dei  diritti  di  trasmissione,  sui rapporti  tra  le  parti,  nonche’  sull’esecuzione  dei   contratti.

Sarebbe, pertanto, opportuno prevedere un lasso di tempo minimo  (non inferiore ad un anno) tra l’inclusione dell’evento nella lista  e  la data di svolgimento dello stesso, in modo da tener conto dei tempi di negoziazione dei diritti di trasmissione televisiva  e  delle  durate dei relativi contratti.

Un altro soggetto evidenzia che l’acquisizione in esclusiva  dei diritti di utilizzazione  di  un evento (in particolare  sportivo) costituisce una prassi che consente alle  emittenti  di  proporre  ai telespettatori un’offerta particolarmente appetibile, assicurando nel contempo una migliore tutela giuridica al licenziatario. Un’eventuale misura restrittiva dell’esclusivita’  deve  pertanto  essere giustificata da motivi imperativi  di  pubblico  interesse,  che  gli eventi che si propone di inserire  non  sembrano  rispecchiare.  Tale soggetto specifica altresi’ di non essere contraria  alla  formazione di un’unica lista di  eventi,  ma  di  non  ritenere  di  aggiungerne ulteriori rispetto a quelli  elencati  dalla  delibera  n. 8/99, in quanto a suo giudizio nessuno degli eventi sportivi o culturali, la cui inclusione si propone, risponde alle condizioni richieste dalla Commissione  europea.  Richiede  pertanto  che la  lista   rimanga invariata.

 

Osservazioni

 

Si ritiene di accogliere parzialmente il rilievo di un  soggetto nella parte in cui chiede di fare salvi  gli  effetti  dei  contratti gia’ conclusi. Infatti, si evidenzia che la previsione di un lasso di tempo non inferiore a un anno, da cui far decorrere l’efficacia della delibera, avrebbe l’effetto di svuotarla di significato, impedendosi per la durata di  tale  periodo  il  raggiungimento della  finalita’ essenziale di questa, ovvero la tutela del pubblico, cui deve  essere consentita  la  possibilita’ di seguire gli eventi, ritenuti di particolare rilevanza per la societa’, su un palinsesto  gratuito, senza costi supplementari per  l’acquisto  di  impianti  tecnici.  Si ritiene pertanto ragionevole, al fine di contemperare  la  menzionata esigenza di tutela del pubblico con la  necessita’  di  non  incidere negativamente su eventuali trattative in corso, prevedere  un  rinvio dell’entrata in vigore della delibera di approvazione al 1  settembre 2012 in modo da assicurare una vacatio di durata congrua in  rispetto al calendario sportivo di molti eventi inclusi nella lista e in  modo da coincidere con l’inizio di una nuova stagione sportiva al  termine dei grandi eventi estivi (quali ad esempio  le  olimpiadi  estive  di Londra e i campionati europei di calcio).

Con riferimento a  quanto  esposto  dal  soggetto  che  si  dice contrario all’inclusione di ulteriori eventi nella lista,  preme  in questa  sede  specificare,  con  riferimento ad una   valutazione sull’impatto derivante dall’inserimento dei nuovi eventi nella lista, che l’inclusione non azzera il valore commerciale  di  tali  diritti, poiche’ non obbliga i detentori dei diritti  a  cederli  a  qualunque condizione. Inoltre si ricorda che, benche’ l’inclusione di un evento nella lista limiti,  ma  per  derivazione  comunitaria,  la  liberta’ d’impresa, tale restrizione e’ giustificata in quanto mira a tutelare il diritto all’informazione e ad  assicurare  un  ampio  accesso  del pubblico alla trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza per la societa’. Inoltre, proprio al fine di assicurare una tutela delle varie posizioni interessate, che garantisca un  corretto bilanciamento degli interessi e dei diritti  in  gioco,  l’Autorita’, nell’approvare lo  schema  di  delibera  sottoposto  a  consultazione pubblica, ha ritenuto di prevedere una procedura di risoluzione delle controversie.

 

3. Con riferimento ai nuovi eventi da inserire nella lista

 

Posizioni degli operatori

 

Un soggetto suggerisce di includere tutti gli incontri dei Mondiali e dei campionati Europei di calcio, e non solo quelli disputati dalla nazionale italiana, in quanto  si tratta di  eventi comunque di grande interesse per una vasta porzione dell’utenza, che per svariati decenni sono stati  trasmessi  in   chiaro dalla concessionaria del servizio pubblico  radiotelevisivo,  e  solo  da alcuni anni, viceversa,  sono  stati  resi  disponibili,  nella  loro totalita’,  soltanto  ai  sottoscrittori  di  servizi  televisivi a pagamento.

Un altro soggetto ritiene opportuno  estendere la previsione della trasmissione in diretta a  tutti  gli  eventi  contenuti  nella lista, salvo i casi in cui,  per  natura  dell’evento  o  in  ragione dell’orario  in  cui  questo  ha  luogo,  tale  previsione  non   sia attuabile. Propone, inoltre, di aggiungere alla  lista  i  campionati mondiali di nuoto  e  atletica,  la  semifinale  e  le  finali  degli incontri di Tennis di Tornei del “Grande Slam” in presenza di  atleti italiani, il  torneo  Six  Nations  di  rugby.  Quest’ultimo  evento, limitatamente  agli  incontri  disputati  dalla   squadra   nazionale italiana, e’ supportato anche da un altro soggetto.

Un soggetto propone l’inclusione nella lista  di  alcuni  eventi culturali, quali il Carnevale di  Venezia,  Carnevale  di  Viareggio, Festa dei lavoratori e Concerto del I maggio, Festival dei due Mondi, Giffoni Film Festival,  Festival  del  Cinema  di  Venezia,  Festival lirico Arena di Verona, Festival Internazionale del Film di Roma.

Un soggetto ritiene che  nessuno  degli  eventi  proposti  nello schema di delibera risponda ad  almeno  due  delle  condizioni  poste dalla Commissione europea nel documento di lavoro CC TVSF  (97)  9/3, conseguentemente richiede che la lista di cui alla delibera  n.  8/99 rimanga invariata. Nello specifico ritiene che:

a) il Gran Premio Moto GP non interessi altre  persone  oltre  a quelle che normalmente seguono l’evento, non coinvolga la  squadra nazionale in quanto i team sono organizzati per costruttori di  moto, non possa essere considerato  di  importanza  culturale,  ne’ un catalizzatore dell’identita’ italiana;

b) i campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo e rugby non interessino altre persone oltre a quelle che  normalmente seguono  l’evento,  non  siano  di  importanza  culturale,   ne’   un catalizzatore dell’identita’ italiana, non abbiano attirato un  ampio pubblico di telespettatori. Inoltre, con riferimento al rugby, rileva che i tesserati in Italia, in base ai dati  del  CONI,  sono  pari  a 52.000, il che varrebbe a dimostrare  che  tale  sport  non  gode  di risonanza speciale e generalizzata nel nostro Paese;

c) la Coppa Davis e  gli  Internazionali  di  tennis  (finali  e semifinali cui partecipino atleti  italiani)  non  interessino  altre persone oltre a quelle che normalmente seguono l’evento, non siano di importanza culturale, ne’ un catalizzatore  dell’identita’  italiana, non abbiano attirato un ampio pubblico di telespettatori;

d) il mondiale di ciclismo su strada, che e’ stato trasmesso  in chiaro per l’ultima volta da Raitre nel 2001,  riportando  uno  share del 13%, non  sia  pertanto  tradizionalmente  trasmesso  in  chiaro, inoltre non interessi altre persone oltre a  quelle  che  normalmente seguono l’evento, ne’ sia un catalizzatore dell’identita’ italiana;

e) quanto teste’ esposto valga anche per le  regate  di  vela dell’America’s  Cup  cui partecipino barche italiane.  L’operatore rappresenta che la trasmissione da parte di  Raitre  e  LA7  di  tale evento nel 2010 ha totalizzato uno share del 2.2% e del 2.4%,  mentre nel 2007,  quando partecipavano  barche  italiane,  su  La7  si  era totalizzato uno share del 6.6%;

f) con riferimento infine alla  Prima della  Scala  di  Milano, l’operatore obietta che tale evento non e’ tradizionalmente trasmesso dalla tv in  chiaro, inoltre non e’ catalizzatore  dell’identita’ italiana.

Con riferimento alla proposta di inserire nella lista la finale e  la semifinale del campionato mondiale di pallanuoto cui  partecipi  la nazionale  italiana, un soggetto esprime vivo apprezzamento  per l’attenzione e la sensibilita’  dimostrate dall’Autorita’   nei confronti  della  pallanuoto  e  dell’intero   movimento   natatorio, auspicando che la proposta sia approvata in quanto cio’ rende  merito agli sforzi delle Societa’, degli  atleti  e  delle  professionalita’ federali per diffondere ed  accrescere  l’interesse  suscitato  dalla disciplina. Altro soggetto  ritiene  che  tali  eventi  soddisfino  i requisiti e non solleva, pertanto, alcuna  obiezione  all’inserimento di questi nella lista.

Un soggetto concorda con la proposta di  inserire  le  finali  e semifinali del campionato mondiale di pallavolo e sottopone al vaglio dell’Autorita’ l’inserimento di ulteriori eventi:

 

– campionati del mondo Indoor maschile  e  femminile  a  cadenza quadriennale;

– World League: competizione mondiale di  pallavolo  maschile  a cadenza annuale;

– World Gran Prix: competizione mondiale di pallavolo  femminile a cadenza annuale;

– Campionati europei maschili e femminili a cadenza biennale;

– Campionati Mondiali di Beach Volley.

 

Un soggetto ritiene che le finali e le semifinali  del  Campionato mondiale di pallacanestro possano entrare nella lista degli eventi anche in  assenza  della  nazionale  italiana, inoltre  ritiene che possano inserirsi altresi’ le finali e le semifinali dei Campionati europei nonche’ tutte le partite disputate dalla  nazionale  italiana nelle fasi finali di questi due tornei.

Un  soggetto   accoglie  con estremo  favore  la proposta dell’Autorita’ di inserire nella lista le semifinali e  la  finale della Coppa Davis cui  partecipino tennisti italiani e  suggerisce altresi’ di inserire anche le semifinali e la finale della  Fed  Cup, equivalente femminile della Coppa Davis, cui partecipi  la  nazionale italiana, peraltro attuale detentrice del titolo. Un  altro  soggetto ritiene che l’inclusione delle semifinali e della  finale  sia  della Coppa Davis  che  della  Fed  Cup  sia  una  decisione  lodevole  che condivide senz’altro.

Un soggetto ritiene che il Gran premio d’Italia di Moto  GP  non possa essere incluso nella  lista,  in  quanto  l’evento  non  e’  di particolare importanza culturale, ne’ un catalizzatore dell’identita’ culturale italiana, i team non sono  suddivisi  per  nazioni  ma  per costruttori, e ritiene non vi  sia  motivo  di  differenziare  quello d’Italia dagli altri Gran Premi che rientrano nel Campionato di  Moto GP,  in  quanto  gli  ascolti  di  tali  eventi  non  si   discostano particolarmente tra loro, oscillando al massimo del 15%.

Sul fronte del mondiale  di ciclismo su strada,  un  soggetto ritiene che tale evento soddisfi i requisiti e non solleva, pertanto, alcuna obiezione all’inserimento di questo nella lista.

Un  soggetto  ritiene  che, laddove le modalita’  trasmissive derivanti dall’inserimento nella lista degli incontri della nazionale italiana  di  rugby  del  torneo  Six  nations  siano  quelle   della trasmissione integrale e in diretta, potrebbe esservi un impatto  sul valore  dei  diritti   di   trasmissione   dell’evento,   da   questo commercializzati. Qualora, invece, la proposta riguardi l’inserimento nella lista della trasmissione di tali incontri in forma  parziale  e in differita, non avrebbe alcuna ragione di opporsi alla proposta  ed anzi riterrebbe positivo assicurare che tutti gli incontri  sostenuti dalla  nazionale  italiana  di  rugby  ricevano  adeguata   copertura mediatica.  Suggerisce,  pertanto,  di  prevedere  che,  fatto  salvo l’obbligo della trasmissione in diretta integrale degli eventi di cui ai punti b) e c) della lista (ovvero la finale  e  tutte  le  partite della nazionale italiana di calcio del campionato  del  mondo  e  del campionato europeo), per tutti gli altri eventi  sia  facolta’  delle emittenti determinare le modalita’ di  trasmissione  in  chiaro,  che potrebbero anche essere di differita parziale.

 

Osservazioni

 

Per ragioni di comodita’ espositiva le argomentazioni  dell’Autorita’ saranno esposte esaminando in sequenza i singoli eventi su  cui  sono state presentate osservazioni da parte dei soggetti intervenuti nella consultazione.

In via  generale,  quanto  alla  richiesta  di  un  soggetto  di estendere l’obbligo di trasmissione in diretta integrale, attualmente previsto solo per gli incontri relativi ai campionati  del  mondo  ed europeo di calcio, a tutti gli eventi inclusi nella lista, si ritiene di confermare  l’impostazione  della  delibera  n.  8/99  in  quanto maggiormente  elastica  e  piu’  adeguata  rispetto  allo  scopo di contemperare l’esigenza di assicurare agli utenti  la  visione  degli eventi di particolare  rilevanza,  quali  sono  indubbiamente  i  due eventi in questione, con  la  tutela  della  liberta’  di  iniziativa economica delle emittenti che hanno deciso  di  investire in  questo settore e questo nonostante il costante  incremento di  costo  delle acquisizioni dei diritti di trasmissione. Peraltro, negli anni  di applicazione della delibera n.  8/99 non sono state  rappresentate criticita’ su  tale  aspetto  che  inducano  a  modificare  l’assetto corrente.

 

Calcio

 

In merito alla proposta di un soggetto di prevedere  l’inserimento nella lista, e la conseguente necessaria trasmissione in  chiaro,  di tutti gli incontri afferenti ai  Campionati di calcio  mondiali  ed europei, si rileva che seppure le competizioni sportive  indicate siano  tra  le  piu’  prestigiose  con  riferimento  alla  disciplina calcistica, e’ tuttavia evidente il diverso e indubbiamente superiore coinvolgimento del pubblico italiano relativamente ad un incontro che veda impegnata la squadra nazionale – rispondente quindi  ai  criteri a), c) e d) di cui al documento CC TVSF (97)  9/3  della  Commissione (ovvero a) l’evento  interessa  altre  persone  oltre  a  quelle  che normalmente lo seguono, c) coinvolge  la  squadra  nazionale  di  una determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo, d) e’ stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione non a pagamento e ha raccolto un  ampio  pubblico  di  telespettatori  in Italia) – rispetto ad un incontro tra squadre  di  altri  Paesi,  che risponderebbe solo al requisito sub  d)  in  quanto  tradizionalmente trasmesso in chiaro in passato.  Questo  rilievo  non  e’  ovviamente valevole per la finale o le  semifinali  del  campionato  mondiale  o europeo, meritevoli di inserimento  nella  lista  de  qua  in  quanto costituiscono l’esito di quelle che sono reputate  le  manifestazioni sportive calcistiche a livello internazionale di maggior richiamo per il pubblico televisivo e pertanto rispondenti anche ai criteri  a)  e d).

A riguardo, il Tribunale dell’Unione ha depositato, in  data  17 febbraio 2011 le sentenze  relative  alle  cause  T-385/07  (FIFA  c. Commissione  europea,  sostenuta  da  Regno  del  Belgio,  Repubblica federale della Germania e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda  del Nord, avente ad oggetto la domanda di  annullamento  della  decisione della Commissione 25 giugno 2007, 2007/479/CE,  sulla  compatibilita’ con il diritto comunitario delle misure adottate dal Belgio  a  norma dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva del Consiglio 3 ottobre  1989, 89/552/CEE, relativa al  coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e  amministrative degli  Stati   membri concernenti l’esercizio delle attivita’ televisive) e  T-68/08  (FIFA c. Commissione europea, sostenuta da Regno del Belgio e  Regno  Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avente ad oggetto la domanda  di annullamento parziale della decisione della  Commissione  16  ottobre 2007, 2007/730/CE, sulla compatibilita’ con  il  diritto  comunitario delle misure adottate dal Regno Unito a norma  dell’articolo  3  bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE  del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attivita’  televisive.). Il Tribunale dell’Unione ha osservato, rispettivamente ai punti 71 e 69, che  “sebbene  il  diciottesimo ‘considerando’ della  direttiva 97/36 non  prenda  posizione  sulla questione cruciale relativa all’inclusione di tutte o  di  una  parte delle partite della Coppa del mondo in un elenco nazionale di  eventi di particolare rilevanza  per  la  societa’,  non  sussistono  validi motivi per concludere che, in linea di  principio,  solo  le  partite «prime» possano essere qualificate in tal modo e, pertanto, far parte di siffatto elenco”. Pertanto le partite “prime”  possono  senz’altro considerarsi eventi di particolare rilevanza per la societa’,  mentre e’ lasciata alla discrezionalita’ degli Stati  membri  la  scelta  se includere o meno nella lista anche le partite “non prime”,  valutando nei casi di specie del Belgio e del Regno Unito, solo la legittimita’ – appunto confermata – della loro eventuale inclusione nella lista.

Si rappresenta, inoltre, che gia’  oggi  il  contratto  su  base volontaria di sub-licenza tra Sky e Rai per la trasmissione in chiaro del Campionato del mondo di calcio  comprende  altresi’,  oltre alla trasmissione in diretta di tutti gli incontri sostenuti dalla squadra nazionale  italiana  nel corso della   competizione,  anche la trasmissione di  ulteriori 25   incontri,   soddisfacendo cosi’ l’interesse  del  pubblico  a  seguire  anche  incontri  tra  squadre nazionali straniere, ed essendo altresi’ prevista la trasmissione  su televisione in chiaro anche degli highlights di tutti  gli  incontri.

Infine, appare il caso di ricordare che,  ad  ogni  modo,  tutti  gli incontri relativi al campionato del mondo e al campionato europeo  di calcio, nonche’ tutte le partite della squadra nazionale italiana  di calcio  in   competizioni   ufficiali,   rientrano   nell’ambito di applicazione della citata  disciplina  della  trasmissione  di  brevi estratti di  cronaca,  trovandosi  cosi’  un’ulteriore  garanzia  che assicuri un  efficace  contemperamento  tra  la  tutela  del  diritto all’informazione sportiva e le  ovvie  aspettative  di  detentori  di diritti,  fornitori  di  servizi  di   media   audiovisivi   o   loro intermediari. Alla luce della finalita’ di dover bilanciare la tutela dell’utente,  che  e’  ragionevolmente   interessato   alla   visione anzitutto delle partite “prime”, con la  riduzione  al  minimo  degli impatti restrittivi sulla concorrenza (anche in ragione  dell’elevato costo  di  acquisizione  dei  diritti  di  trasmissione)  e  valutato l’impatto che avrebbe sul mercato l’eventuale ampliamento della lista degli eventi imponendo la trasmissione in chiaro di tutte le  partite del Campionato, e dunque anche di  quelle  “non  prime”,  non  sembra accoglibile l’istanza avanzata da questo soggetto.

Al fine di assicurare una tutela rafforzata dell’interesse  del pubblico a seguire gli eventi calcistici che coinvolgano  la  squadra nazionale,  si  e’  infine   ritenuto   preferibile   conservare   la formulazione iniziale della norma che fa riferimento alla piu’  ampia nozione  di  competizioni  ufficiali  tout  court  anziche’  ai  soli incontri valevoli per  le  qualificazioni  ai  campionati  europei  e mondiali di calcio.

Si  conferma  pertanto  la  presenza  in  lista   degli   eventi calcistici indicati nella delibera in quanto rispondenti  ai  criteri a), c) e d).

 

MotoGP

 

Con riferimento al Gran Premio di MotoGP, laddove due soggetti sostengono che  il  campionato non  sia  disputato tra “squadre nazionali”, si rappresenta che questo  e’, invero,  organizzato  per team di costruttori di motociclette e strutturato in modo  da  aversi

una duplice classifica: una dei team di costruttori e una dei piloti.

Si ricorda che per ogni Gran Premio, ai primi 15 piloti  classificati delle singole classi vengono, infatti, assegnati dei punti in  ordine decrescente che sommati,  alla  fine  della  stagione,  designano  il “Campione Mondiale” della classe d’appartenenza.  Per  l’assegnazione dei punti relativi al “Titolo Costruttori”  ci  si  basa  sempre  sul punteggio assegnato ai piloti, ma si sommano solo i punti conquistati dal migliore piazzamento per gara di ogni scuderia.  Tra  i  team  di costruttori  e’  presente,  peraltro,  uno  italiano  (Ducati)   che, inoltre, schiera attualmente un pilota  italiano  (Valentino  Rossi), molto noto e che gode di grande riscontro presso il  pubblico,  anche quello che normalmente non si interessa a tale disciplina,  tanto  da essere impiegato anche come  testimonial  di  messaggi  pubblicitari.

Innegabile e’ quindi la rilevanza non solo dei risultati del  pilota, ma anche del piazzamento della casa costruttrice.

Il medesimo  principio  soggiace  all’inserimento  nella  lista, avvenuto gia’ nel 1999,  del  Gran  Premio  d’Italia  di  Formula  1, inserimento ritenuto condivisibile dalla  Commissione  europea  nella citata decisione del 25  giugno 2007 sulla  compatibilita’  con  il diritto comunitario delle misure  adottate  dall’Italia  a   norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva TVSF (decisione  n.2007/475/CE). In particolare, al considerando n.  9,  la  Commissione riconosceva che “La particolare rilevanza in Italia  e  la  specifica importanza  culturale  per  la   popolazione   italiana,   ampiamente riconosciuta, del Gran Premio automobilistico d’Italia di  Formula  1 deriva dai grandi successi conseguiti dalle  marche  automobilistiche italiane nelle gare di Formula 1” (enfasi  aggiunta).  Tale  medesimo principio veniva ribadito dalla Commissione  anche  nell’approvazione in  pari  data  della  lista  degli  eventi  adottata  dalla  Francia (decisione n. 2007/480/CE), nella quale e’  inserito  l’omologo  Gran premio  di  Francia  di  Formula  1,  ritenuto  avere  “un’importanza particolare in Francia, vista  l’importanza  di  tale  evento  per   i costruttori francesi di auto da corsa” (enfasi aggiunta). Sembra piu’ che ragionevole, ed anzi sembrerebbe  discriminatorio  il  contrario, estendere le medesime considerazioni effettuate con riferimento  alla Formula 1 anche al Moto GP, stante la grande risonanza nel mondo  del prestigioso marchio della scuderia  italiana  Ducati.  Alla  luce  di quanto precede non sembra accoglibile l’interpretazione sostenuta   da questi due soggetti.

Non puo’, oltre a cio’, negarsi che il  Gran  Premio  di  MotoGP abbia un nutrito seguito e che le competizioni che vedono impegnati i piloti piu’ noti godano di ragguardevole risonanza presso  il  grande pubblico, oltre a  quello  che  normalmente  segue  il  motociclismo: infatti, gli ascolti delle ultime due edizioni  di  MotoGP  oscillano tra i 2,5 e i 6 milioni, con picchi di 8 milioni  nei  casi  di  gran premi decisivi di fine stagione. La tabella seguente riassume i  dati di ascolto degli ultimi quattro Gran Premi  d’Italia  di  MotoGP  nel periodo 2007-2010.

 

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Gran premio     data      broadcaster   modalita'   ascolti    share
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  Mugello    06/06/2010       RTI       diretta    4.800.000    34%
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  Mugello    31/05/2009       RTI       diretta    6.792.000    39%
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  Mugello    01/06/2008       RTI       diretta    7.154.000    44%
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  Mugello    03/06/2007       RTI       diretta    8.000.000    46%
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I dati evidenziano un  grande  interesse  per  tale  disciplina,  con scostamenti dipendenti dai risultati di piloti  e  veicoli  italiani.

Infatti, la leggera flessione di ascolti registrata nel 2010 coincide con l’assenza dalle gare, per  un  infortunio,  del  pilota  italiano Valentino Rossi. Un calo di ascolti che quindi vale ad attestare  non solo la rilevanza, per la  societa’  italiana,  della  partecipazione alla gara del veicolo prodotto da una casa costruttrice italiana,  ma anche come la presenza del singolo pilota  di  nazionalita’  italiana costituisca  un  elemento  che  incide   non   poco   sugli   ascolti dell’evento.

Alla luce di  quanto  precede,  risulta  che  l’evento  gode  di  una risonanza speciale e generalizzata in Italia ed  interessa  anche  un pubblico che  normalmente  non  lo  segue,  proprio  in  ragione  del coinvolgimento  di  piloti  e  costruttori  italiani  in un torneo internazionale di grande rilievo, ed e’ tradizionalmente trasmesso in chiaro con ascolti molto elevati pertanto si reputano  soddisfatti  i criteri di cui ai punti a) – suffragato, altresi’, dalle  motivazioni di cui al criterio c) – e d) del documento CC TVSF (97) 9/3.

 

Pallacanestro, pallanuoto e pallavolo

 

Con riferimento alle finali e semifinali dei campionati  mondiali  di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo alle quali partecipi la  squadra nazionale  italiana   si   rileva   innanzitutto   che   questi   non costituiscono “nuovi eventi aggiunti alla lista di cui alla  delibera 8/99” come afferma un soggetto. Lo stesso,  nel  proprio  contributo, dichiara di non essere contrario alla formulazione di un’unica  lista in luogo dei due  elenchi  attualmente  contenuti  ai  commi  1  e  3 dell’articolo 2, della delibera n. 8/99. Sul punto si rileva che  gli eventi in parola, infatti, erano gia’ previsti dalla citata delibera, in quanto contemplati dall’articolo 2, comma 3, in  cui  l’Autorita’, gia’ allora, si riservava di modificare la lista di cui al  comma  1, includendovi taluni eventi (“L’Autorita’ si riserva di  emendare,  in un tempo congruo, la lista di cui al comma 1 in particolare  mediante l’inclusione  dei  seguenti  eventi:  a)  le  finali  dei  campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo alle quali partecipi la squadra nazionale italiana; b) la finale  e  le  semifinali  della Coppa Davis alle quali partecipi la squadra nazionale italiana; c) il campionato mondiale di ciclismo su strada”) e  che,  peraltro,  negli ultimi anni tali discipline sportive si sono  assicurate  un  nutrito seguito  di  pubblico  ed  un  crescente  interesse  da  parte  della collettivita’.

La tabella seguente riassume i dati  disponibili  relative  alle ultime  edizioni  dei  mondiali  di   pallacanestro,   pallavolo. E pallanuoto; non sono, invece, disponibili dati relativi  alle  finali di tali competizioni, in quanto squadre  nazionali  italiane  non  si sono mai qualificate per le finali. Relativamente alla  pallacanestro si evidenzia come la nazionale italiana non  abbia  partecipato  alle edizioni dei mondiali disputate negli anni 2010, 2002 e 1998  e  come l’unico dato disponibile sia il 2006. Con riferimento alla pallanuoto e alla pallavolo non sono disponibili dati di ascolto  relativi  alle edizioni precedenti.

 

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Pallacanestro Mondiali
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      Partita       data    broadcaster   modalita'  ascolti   share
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   Italia-Cina   18/08/2006     RAI       diretta   1.941.000   13%
      (girone)
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Pallavolo Mondiali
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      Partita       data    broadcaster   modalita'  ascolti   share
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  Italia-Brasile  09/10/2010    RAI       diretta   3.500.000   14%
    1/2 finale
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Pallanuoto Mondiali
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      Partita       data    broadcaster   modalita'  ascolti   share
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    Italia-USA   26/07/2009     RAI3      diretta   1.143.000    7%
    1/4 finale
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Alla luce di quanto precede, si reputano soddisfatti i criteri di cui ai punti a), c) e d) del documento CC TVSF (97)  9/3,  in  quanto  a) tali eventi godono di  una  risonanza  speciale  e  generalizzata  in Italia ed interessano anche un pubblico che normalmente non li segue, c) coinvolgono una squadra nazionale in un torneo  internazionale  di grande rilievo e d) sono tradizionalmente trasmessi in chiaro con  un ampio pubblico di telespettatori come evidenziato nella  tabella  che precede. I dati citati sono inoltre riferiti a  fasi  dei  tornei  di importanza minore rispetto ad eventuali finali e semifinali.

Per quanto riguarda la proposta di un soggetto di inserire nella lista anche i campionati di nuoto e di atletica, in assenza  di  dati di ascolto che ne attestino il seguito ottenuto presso  il  pubblico, deve ritenersi che seppur tradizionalmente trasmessi in chiaro,  essi non siano rispondenti ad  almeno  due  dei  requisiti  imposti  dalla Commissione europea.

Gli eventi proposti da un soggetto (campionati del mondo  Indoor maschile e femminile a cadenza quadriennale, il World  League,  World Gran  Prix,  Campionati  europei  maschili  e  femminili  a   cadenza biennale, Campionati Mondiali di Beach Volley) e da un altro soggetto (finali e semifinali del Campionato mondiale di  pallacanestro  anche in assenza della nazionale  italiana,  finali  e  le  semifinali  dei Campionati europei nonche’ tutte le partite disputate dalla nazionale italiana nelle fasi finali di questi due tornei), pur trattandosi  di prestigiose competizioni, non rispondono tuttavia ad almeno due delle condizioni poste dalla Commissione europea nel documento di lavoro CC TVSF (97) 9/3, indicato nel quesito n. 1  dello  schema  di  delibera sottoposta a consultazione, e, di  conseguenza,  non  possono essere ritenuti eventi di particolare rilevanza per la societa’.

 

Rugby

 

Con specifico riferimento al rugby, non puo’ in questa  sede  negarsi il crescente seguito di cui gode questa disciplina sportiva presso il pubblico italiano, testimoniato  indubitabilmente  dal  torneo  Six nations, la cui inclusione nella lista eventi e’ stata in questa sede proposta da due  soggetti.  Non  appare  meritevole  di  accoglimento l’obiezione presentata da un soggetto in merito allo scarso interesse per tale disciplina testimoniato dal numero di tesserati  in  Italia, in  quanto  il  criterio  non  ha  alcuna  rilevanza  ai  fini  della rispondenza  o  meno  dell’evento  ai  requisiti  della   Commissione europea.

In via preliminare, si deve rilevare  che  l’Italia  e’  l’unico Paese partecipante al torneo di rugby Six Nations a non avere  ancora incluso gli incontri di tale torneo nella propria lista di eventi.

Tale inclusione e’ infatti avvenuta per tutti  gli  altri  Paesi partecipanti a tale torneo (oltre all’Italia, si ricorda, partecipano Francia, Irlanda, Regno Unito – ivi   comprendendosi   Galles, Inghilterra e Scozia):

 

– in Francia sono inclusi nella lista eventi di particolare rilevanza “la finale del campionato di Francia di rugby, la finale della  coppa europea di rugby, quando vi partecipi una squadra francese iscritta a uno dei campionati francesi, il torneo di rugby delle sei  nazioni  e le semifinali e la finale della coppa del mondo di rugby”;

– in Irlanda, sono incluse  “le  partite  disputate  dalla  nazionale irlandese nel torneo di rugby delle «Sei Nazioni» e nella fase finale della Coppa del Mondo di Rugby”;

– nel Regno Unito “la finale della Rugby League Challenge  Cup  e  la Coppa del mondo di rugby, le partite del torneo di rugby  delle  «Sei nazioni», alle  quali  partecipano  le  cosiddette  «home  countries» (Galles, Inghilterra, Irlanda e Scozia)”.

 

Gli incontri di tale torneo, laddove  disputati  in  stadi  italiani, registrano un’elevatissima affluenza di pubblico  e,  finche’  questi sono  stati  trasmessi  in  chiaro  (da  La7  dal  2004  al  2009,  e precedentemente, dal 2000 al 2003  da  Raitre)  hanno  goduto  di  un seguito assai  elevato  e  con  ascolti  in  crescita:  asserisce  un soggetto nel  proprio  contributo  che  le  partite  disputate  dalla Nazionale italiana  di   rugby   nel   2009   sono   state   seguite complessivamente da circa 10 milioni di spettatori; con riferimento a dati di ascolto piu’ puntuali, risulta che la diretta degli  incontri del Six nations su La7  e’  stata  seguita  da  una  media  di  circa 1.000.000 spettatori, mentre con riguardo agli incontri disputati nel 2011, questi, trasmessi  in  diretta  da  Sky  Italia  srl  (che,  si ricorda, ha  acquistato  nel  2010  i  diritti  di  esclusiva)  hanno registrato una media di 200-250.000 spettatori per ciascun  incontro, mentre le trasmissioni in differita in onda su La7 al  termine  della diretta da parte di Sky, si sono assestate su una  media  di  450.000 spettatori a incontro, con punte di oltre 550.000, come  avvenuto  ad esempio per la  trasmissione in  differita  dell’incontro  Italia  – Francia, di cui, si sottolinea, era gia’  noto  l’esito,  consistente nella vittoria dell’Italia dopo un acceso match.

Che un  campionato  di  rilevanza  si’  internazionale, ma  non mondiale, abbia una simile presa sul  pubblico  italiano  e  che  gli ascolti si mantengano su tali livelli anche per la  trasmissione  in differita, mostrando peraltro un significativo rialzo in occasioni di grandi successi della nazionale, non puo’ che  essere  un  indicatore significativo della rilevanza dello stesso per la  societa’  italiana (rispondenza al requisito sub a). Il fatto, peraltro, che  lo  stesso sia stato tradizionalmente trasmesso in chiaro per anni  con  ascolti elevati, come  teste’   illustrato,   e   che   si    tratti    di un’importantissima   manifestazione    sportiva    di    un    torneo internazionale lo rende altresi’ rispondente ai requisiti di  cui  ai punti c)  e  d)  del  documento  di  lavoro  CC  TVSF(97)  9/3  della Commissione europea. La tabella seguente riassume i dati  di  ascolto del torneo Sei Nazioni di rugby  nel  corso  degli  ultimi  anni  nel periodo 2007-2011, caratterizzati dal passaggio dalla trasmissione in chiaro  a  quella  pay.  Per  assicurare  un  raffronto   anche   con trasmissioni a copertura superiore, si fornisce  anche  il  dato  del 2003 quando l’evento era trasmesso dalla concessionaria del  servizio pubblico. Invece, per i mondiali di rugby  non  e’  possibile  alcuna comparazione,  in  quanto  per  la  precedente  edizione  del   2003, trasmessa da Sky, non esistono dati di ascolto in quanto  l’emittente all’epoca non era rilevata dalla societa’ Auditel.

 

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      Partita         data    broadcaster   modalita'   ascolti  share
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  Italia-Irlanda    05/02/2011    Sky      diretta pay  200.200    2%
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  Italia-Irlanda    05/02/2011    La 7     differita    455.000    3%
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  Irlanda-Italia    11/02/2010    Sky      diretta pay  122.000    1%
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  Irlanda-Italia    11/02/2010    La 7     differita    590.000    4%
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  Italia-Galles     14/03/2009    La 7     diretta      710.000    7%
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  Irlanda-Italia    02/02/2008    La 7     diretta    1.408.000   10%
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  Scozia-Italia     24/02/2007    La 7     diretta    1.126.000   10%
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Inghilterra-Italia  10/03/2003    Rai 1    diretta      982.000    9%
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Avvalorano quanto sin qui sostenuto dal Tribunale dell’Unione europea ai punti 18 delle citate sentenze del 17 febbraio 2010 nelle cause T-385/07 e T-68/08, in cui viene ribadito che le misure adottate  dagli Stati membri ai sensi dell’art. 3  bis  della  direttiva  89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE,  oggi  art.  14  del  testo consolidato  della  direttiva  2010/13/UE  sui   servizi   di   media audiovisivi, “sono volte a proteggere il diritto  all’informazione  e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la societa’” e viene sancito il  principio  per  cui  eventuali  restrizioni  alla libera prestazione di servizi e alla liberta’ di stabilimento possono ben essere giustificate dagli Stati membri  quando  sono  preordinate alla tutela del diritto all’informazione e  ad  assicurare  un  ampio accesso  del  pubblico  alla  trasmissione  televisiva   di   eventi, nazionali  o  non,  di  particolare  rilevanza   per   la   societa’, all’ulteriore condizione  che  esse  “siano  idonee  a  garantire  il conseguimento dello  scopo  perseguito  e  non  vadano  oltre  quanto necessario per il raggiungimento di questo” (rispettivamente punti 54 e 50 delle sentenze).

L’inclusione degli incontri disputati  nel  torneo  Six  Nations dalla  squadra  italiana,  come  richiesta  da  due  soggetti  sembra pertanto piu’ che giustificata, alla luce della rispondenza  di  tali eventi ai criteri richiesti dalla Commissione europea e  similarmente a quanto gia’ ritenuto dagli  altri  Paesi  europei  interessati,  ed anzi,  laddove  cio’  non  avvenisse,  sarebbe  discriminatorio   nei confronti del  pubblico  italiano,  che  sarebbe  l’unico  ad  essere privato della possibilita’ di seguire tali eventi in chiaro  e  senza dover subire costi supplementari,  laddove  tutte  le  altre  nazioni partecipanti al torneo hanno  gia’  provveduto  all’inclusione  nelle proprie liste degli  incontri  che  interessano  le  proprie  squadre nazionali (Irlanda, Galles, Inghilterra, Scozia)  o  addirittura  gli incontri del torneo nella loro totalita’, come avvenuto in Francia.

Si evidenzia, con  riferimento  all’obiezione  avanzata  da  un soggetto, come l’inclusione in  lista  di  tali  eventi  non  intende assolutamente costituire un obbligo di  trasmissione  dell’evento  in diretta  integrale,  con  conseguente  impatto  sull’acquirente dei diritti di trasmissione in esclusiva dell’evento. Infatti, si ricorda che il disposto dell’articolo 32-ter  del  Testo  unico  prevede  che “L’Autorita’ determina altresi’ se le trasmissioni televisive di tali eventi debbano essere in diretta o in differita, in  forma  integrale ovvero parziale”. Come gia’ previsto dall’articolo 2, comma 2,  della delibera n. 8/99, disposizione che l’Autorita’ non intende modificare e che pertanto rimane in vigore,  indipendentemente  dalle  modifiche derivanti dalla presente consultazione pubblica “Gli eventi di cui ai punti b) e c) (ovvero gli incontri della nazionale italiana di calcio nei campionati mondiale ed europeo, nonche’ la finale e le semifinali in tali tornei, ndr) del precedente comma 1 sono trasmessi in diretta integrale.  Per  gli  altri  eventi  e’  facolta’   delle   emittenti televisive decidere le  modalita’  di  trasmissione  in  chiaro”.  Si rileva pertanto come, alla luce  di  tale  previsione,  l’inserimento degli incontri del torneo Six  Nations  di  rugby  che  impegnino  la squadra nazionale italiana possa comportare anche la trasmissione  in differita parziale di tali partite, come suggerito proprio da  questo soggetto, facendo salva, conseguentemente, la possibilita’ di diretta esclusiva da parte di operatore a pagamento e, altresi’,  l’eventuale trasmissione  in  differita  integrale  da  parte  di  operatore  non qualificato.

Con riferimento al mondiale di Rugby, i cui  diritti  in  Italia sono stati acquisiti in esclusiva da Sky Italia srl, si evidenzia  in primis che la maggior rilevanza di  questo  rispetto  al  torneo  Six  nations trova giustificazione nel fatto che lo stesso rappresenta  la competizione  di  massimo  livello  per  tale  disciplina   sportiva, coinvolgendo  le  rappresentanze nazionali  a livello   mondiale.

L’eccezionalita’ dell’evento e il maggior interesse nei confronti  di questo sono dovute anche alla  piu’  dilazionata  periodicita’  dello stesso, che avviene a cadenza quadriennale. La mancanza del requisito legato  alla  tradizionale  trasmissione  in  chiaro  dell’evento  e’ ampiamente compensata dalla crescente attenzione per tale disciplina, testimoniata dagli elevati ascolti ottenuti dalla trasmissione  degli stessi  mondiali,  con  circa   300.000   ascoltatori   per   partita dell’edizione 2007, ovvero l’ultima edizione disputatasi (dato  medio relativo alle  dirette  a  pagamento),  superiori  ai  circa  180.000 ascoltatori per partita dell’edizione  2011  del  Six  Nations  (dati relativi alle dirette a pagamento dei primi tre incontri  dell’Italia con Irlanda, Inghilterra e Galles). Appare evidente come  l’interesse per i mondiali di rugby configuri, in caso  di  raggiungimento  della semifinale e della finale del campionato del  mondo,  la  sussistenza del requisito legato  alla  risonanza  speciale  e  generalizzata in Italia  e  all’interesse  di  altre  persone  oltre  a   quelle   che normalmente seguono il tipo di evento in questione.

Alla luce di quanto precede, si reputano soddisfatti:

 

– per il campionato del mondo di rugby i criteri di cui ai punti a) e c) del documento CC TVSF (97) 9/3 in quanto a) l’evento gode  di  una risonanza speciale e generalizzata in Italia ed  interessa  anche  un pubblico che normalmente non lo segue  e  c)  coinvolge  una  squadra nazionale in un torneo internazionale di grande rilievo;

– quanto al Six Nations, sono soddisfatti i criteri a), c) e  d),  in quanto a) l’evento gode di una risonanza speciale e generalizzata  in Italia ed interessa anche un pubblico che normalmente non  lo  segue, c) coinvolge una squadra nazionale in  un  torneo  internazionale  di grande rilievo e d) e’ stato tradizionalmente trasmesso in chiaro con ascolti in crescita come evidenziato nella tabella che precede, segno di un evidente  aumento  dell’interesse  e  affezione  da  parte  per pubblico, nel corso degli anni, per tale disciplina.

 

Tennis

 

Con riferimento al tennis, si ricorda che  ad  essere  inclusi  nella lista eventi non sono tutti gli incontri afferenti alle  competizioni sportive della Coppa Davis e degli Internazionali di tennis, ma  solo le ipotesi specifiche in cui atleti italiani si qualifichino  per  le finali o semifinali. Cio’  e’  avvenuto  con  un’incidenza  piuttosto rara, ma l’interesse da parte del pubblico in questa eventualita’  e’ stato ampiamente dimostrato nei fatti di  recente,  quando  un’atleta italiana, la tennista Francesca Schiavone, ha vinto il  torneo  Grand Slam  di  Roland  Garros.  La  Rai,  appena  avuta notizia della qualificazione   dell’atleta  per  la   finale  del   torneo,   ha immediatamente acquisito i diritti di trasmissione  dell’evento,  per la trasmissione in diretta, cambiando,  peraltro,  il  palinsesto  di Raidue all’ultimo momento. La diretta della finale, disputata tra  le tenniste Schiavone e Stosur, e’ stata seguita da piu’ di tre  milioni di telespettatori, con punte del 20% di share.

Un risultato che supera inequivocabilmente gli ascolti riportati dal tennis in generale:  che  atleti  italiani  si  qualifichino  per questi prestigiosi risultati e’ un fatto che gode  sempre  di  grande rilevanza, anche presso il pubblico  che  normalmente  non  segue  il tennis, e che comporta una vasta eco mediatica al riguardo.  Inoltre, si ricorda che le finali  e  le  semifinali  della  Coppa  Davis  cui partecipino atleti italiani non costituiscono “nuovi eventi  aggiunti alla lista di cui alla delibera n. 8/99” come sostiene  un  soggetto.

Anche queste, infatti, erano gia’ previste dalla citata  delibera  in quanto contemplati dal citato articolo 2, comma 3.

Con riferimento alla proposta di un soggetto di  inserire  nella lista anche le semifinali e la finale della Fed Cup  cui  partecipino atlete italiane, essa si ritiene accoglibile  in  quanto  rappresenta l’equivalente femminile della  Coppa  Davis  e  valgono  pertanto  le medesime argomentazioni ivi esposte. Peraltro si  evidenzia  come,  a seguito dei  recenti  successi  della  squadra  italiana,  vincitrice dell’ultima  edizione  disputatasi,  si  siano   registrati   elevati ascolti, che vanno da  600.000  a  900.000  spettatori.  Inoltre,  la trasmissione avviene tradizionalmente in chiaro, in quanto i  diritti sono detenuti da RAI.

La tabella seguente riassume i  dati  di  ascolto  degli  eventi summenzionati. Non sono disponibili i dati relativi alla coppa  Davis in quanto la squadra italiana non partecipa al  tabellone  principale di tale competizione. Con riferimento agli Internazionali  di  tennis d’Italia l’unico dato riferibile ad un atleta italiano sono i  quarti di finale. Tuttavia a dimostrazione dell’interesse  generale  per  la disciplina soccorrono i dati di ascolto  delle  finali  disputate  al torneo del Roland Garros (il quale non e’, si precisa, tra gli eventi tennistici che si  intendono  aggiungere  alla  lista)  da  parte  di un’atleta italiana,  ed  e’  ragionevole  supporre  che  in  caso  di raggiungimento della finale del torneo di Roma  vi  sarebbe  un  pari interesse.

 

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      Partita         data    broadcaster   modalita'  ascolti   share
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    Grand Slam    04/06/2011      RAI       diretta   2.200.000   18%
  Roland Garros
  finale Atleta
     Italiano
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    Grand Slam    04/06/2011  Eurosport  diretta pay  1.047.815    9%
  Roland Garros
  finale Atleta
     Italiano
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    Grand Slam    05/06/2010      RAI       diretta   3.000.000   20%
  Roland Garros
  finale Atleta
     Italiano
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  Internazionali  13/05/2011      RTI       diretta     376.000    4%
     d'Italia
    1/4 finale
      atleta
     Italiano
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Si reputano pertanto soddisfatti:

 

– per gli Internazionali d’Italia i criteri di cui ai punti a) e c), suffragato dalla lettera d) del documento CC TVSF  (97)  9/3,  in quanto a) l’evento gode di una risonanza speciale e generalizzata  in Italia ed interessa anche un pubblico che normalmente non  lo  segue, anche in virtu’ del luogo di svolgimento dello stesso e c)  coinvolge un atleta nazionale in un torneo internazionale  di  grande  rilievo.

Relativamente al punto d)  i  dati  dimostrano  un  evidente  aumento dell’interesse e affezione da parte per  pubblico,  nel  corso  degli anni, per tale disciplina;

– per la Coppa Davis e la Fed Cup i criteri di cui ai punti a) e c) del documento CC TVSF (97) 9/3, in quanto a) l’evento gode di  una risonanza speciale e generalizzata in Italia ed  interessa  anche  un pubblico che normalmente non lo segue  e  c)  coinvolge  una  squadra nazionale in un torneo internazionale di grande rilievo.

 

Ciclismo

 

Il ciclismo  su  strada  e’  tradizionalmente  seguito  dal  pubblico italiano sin dai grandi successi di  Fausto  Coppi  e  Gino  Bartali, idoli le cui gesta resero famosa tale disciplina sportiva negli  anni Quaranta e Cinquanta, ed e’ stato trasmesso  in  chiaro  dapprima  in diretta radiofonica  e  quindi  in  diretta  televisiva.  Questo  non costituisce un nuovo inserimento nella lista eventi, in  quanto  gia’ incluso dall’articolo 2, comma 3, della  delibera  n.  8/99,  in  cui l’Autorita’, gia’ allora, si riservava di modificare la lista di  cui al comma 1, includendovi taluni eventi (“L’Autorita’  si  riserva  di emendare, in un tempo  congruo,  la  lista  di  cui  al  comma  1  in particolare mediante l’inclusione dei seguenti eventi: a)  le  finali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo  alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;  b)  la  finale  e  le semifinali  della  Coppa  Davis  alle  quali  partecipi  la   squadra nazionale  italiana;  c)  il  campionato  mondiale  di  ciclismo   su strada”).

La rilevanza della  disciplina  sportiva  del  ciclismo  per  la societa’  italiana  e’  gia’  stata  riconosciuta  dalla  Commissione europea, la quale, nella sua decisione citata  del  25  giugno  2007, sulla compatibilita’ con il diritto comunitario delle misure adottate dall’Italia a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva TVSF (decisione n. 2007/475/CE), al considerando n. 8 cosi’ statuiva:

“Il Giro d’Italia ha  una  particolare  rilevanza  in  Italia  e  una specifica importanza  culturale  ampiamente  riconosciuta  in  quanto catalizzatore dell’identita’ culturale  nazionale,  non  solo  grazie alla sua importanza di evento sportivo di alto livello, ma anche come occasione per promuovere il Paese Italia”.

Tali considerazioni  possono  estendersi  agevolmente  anche  al campionato mondiale di ciclismo su strada,  la  cui  trasmissione  in chiaro per l’edizione 2010 e’ stata curata da Rai sport.  Di  seguito gli ascolti delle recenti edizioni dei mondiali di ciclismo.

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      Evento          data    broadcaster   modalita'  ascolti   share
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     Mondiali     29/10/2010      RAI       diretta   1.999.000   15%
 professionisti
     strada
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     Mondiali     28/09/2008      RAI       diretta   1.700.000   13%
 professionisti
     strada
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     Mondiali     30/09/2007      RAI       diretta   1.990.000   15%
 professionisti
     strada
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Alla luce di quanto esposto, devono ritenersi soddisfatti  i  criteri di cui ai punti a), c) e d) del documento CC TVSF (97) 3,  in  quanto a)  l’evento  e  i  suoi  esiti  godono  di  risonanza   speciale   e generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre  a  quelle che normalmente seguono il tipo di evento in questione, c)  coinvolge atleti italiani in una competizione internazionale di grande  rilievo e d) e’ tradizionalmente trasmesso in chiaro con ascolti elevati come evidenziato nella tabella che precede.

 

Vela

 

A seguito di ulteriori approfondimenti, e’ emersa  l’opportunita’  di non inserire nella lista le regate di  vela  dell’America’s  Cup cui partecipino barche italiane, stante la mancata  rispondenza  di  tali eventi ad almeno due requisiti delineati dalla Commissione nel citato documento del 1997.

In  particolare,  e’  emerso  come  l’evento  non  soddisfi   il requisito di cui alla lettera c), in quanto non e’ individuabile  una immediata connessione tra squadra  o  atleta  nazionale  e  consorzio privato che controlla le imbarcazioni  che  competono  nell’America’s Cup. Tra l’altro tale competizione vede la presenza di equipaggi  con nazionalita’ mista, senza poter individuare la figura  di  un  atleta italiano specifico come nel caso del pilota negli sport motoristici.

In considerazione di quanto precede, si  ritiene  di  non  poter confermare l’inserimento delle regate  velistiche  all’interno  della lista.

 

Eventi culturali

 

Con riferimento alle  proposte  avanzate  da  un  soggetto,  si  deve rilevare  che  queste,  pur  di  apprezzabile  ed  innegabile  valore culturale, non rispondono tuttavia ad  almeno  due  delle  condizioni poste dalla Commissione europea nel documento di lavoro CC TVSF  (97)  9/3, e,  di  conseguenza,  non  possono  essere  ritenuti  eventi  di particolare rilevanza per la societa’.

La Prima del Teatro di La Scala di Milano e’ un  evento  la  cui inclusione  in  lista,  sottoposta  a  consultazione  pubblica,  deve indubbiamente  confermarsi,  in  quanto   riveste   una   particolare importanza culturale, gode  di  una  risonanza  generalizzata  ed  e’ tradizionalmente trasmesso in chiaro, in quanto l’ultima trasmissione e’ avvenuta il 7 dicembre 2011 su Rai5. La  trasmissione,  andata  in onda tra le  17:45  e  le  22:00,  ha  avuto  una  media  di  428.000 telespettatori, con uno share del circa 2%. Il momento  piu’  seguito e’ stato il finale dell’opera, quando  quasi  555.000  spettatori  si sono sintonizzati sul quinto canale RAI, mentre il livello piu’  alto di share (3,6%) si e’ avuto poco dopo le 18:00. Rispetto  alla  media di Rai5 si e’ registrato un incremento del 550%. Anche rispetto  alla prima della Walkiria, che aveva inaugurato la stagione 2010/11  della Scala, totalizzando 169.000 spettatori  televisivi,  il  pubblico  e’ piu’ che raddoppiato. In tale occasione, peraltro, il presidente  RAI Paolo Garimberti ha annunciato un accordo  triennale  con  il  Teatro alla Scala per la  trasmissione  di  alcune  opere  tra  le  prossime aperture  di  stagione.  Possono  pertanto  ritenersi  soddisfatti i criteri di cui ai punti a), b) e d) del documento CC TVSF (97) 3  in quanto l’evento a) gode di  risonanza  speciale e  generalizzata  in Italia ed interessa altre persone  oltre a  quelle  che  normalmente seguono il tipo di evento in questione  b) riveste una particolare importanza culturale e d) e’ tradizionalmente trasmesso in chiaro con ascolti elevati.

Un soggetto ritiene che un evento rappresentativo  della  musica lirica e della sua importanza per la cultura italiana nel mondo e che ben integrerebbe la lista che attualmente vede rappresentata solo  la musica leggera, possa essere il concerto di Capodanno  trasmesso  dal Teatro  La  Fenice  di  Venezia.  Questo   e’ infatti  un evento tradizionalmente trasmesso in chiaro, che raccoglie un ampio pubblico di telespettatori in Italia ed anzi, negli ultimi anni,  ha  superato negli ascolti il  proprio  omologo  viennese,  incluso,  si  ricorda, nell’elenco degli eventi di particolare  rilevanza  per  la  societa’ adottato dall’Austria.

Il grande successo riscosso da questo evento  (il 1 °  gennaio 2011 il concerto di Capodanno trasmesso dalla Fenice  di  Venezia  e’ stato seguito da oltre 4.265.000 di telespettatori e pari  al  27,20% di share) attesta come questo, oltre a rispondere al requisito di cui alla lettera d) del documento CC TVSF (97) 9/3, goda altresi’ di  una risonanza speciale e  generalizzata  in  Italia,  interessando altre persone oltre a quelle che normalmente seguono i concerti di musica classica, soddisfacendo, pertanto, il requisito di cui  alla  lettera a) del citato documento. Inoltre, avendo superato  negli  ascolti  il piu’ tradizionale concerto dei Wiener Philarmoniker, puo’  presumersi che la ragione di cio’ risieda nel fatto che tale concerto goda ormai di un  riconoscimento   generalizzato, rivesta una particolare importanza culturale e che  sia  un  catalizzatore  dell’identita’ culturale italiana (requisito di cui alla lett. b) del  medesimo documento), rispondendo pertanto a  ben  tre  requisiti  posti  dalla Commissione europea,  il  che  ne  giustifica  a  tutti  gli  effetti l’inclusione nell’elenco. Dai dati di ascolto riassunti nella tabella seguente si evince la rilevanza di tale evento.

 
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      Evento          data    broadcaster   modalita'  ascolti   share
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   Concerto di    01/01/2011      RAI       diretta   4.265.000   27%
    Capodanno
     teatro
    La Fenice
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   Concerto di    01/01/2010      RAI       diretta   4.451.000   28%
    Capodanno
     teatro
    La Fenice
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   Concerto di    01/01/2009      RAI       diretta   4.540.000   29%
    Capodanno
     teatro
    La Fenice
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   Concerto di    01/01/2008      RAI       diretta   4.221.000   27%
    Capodanno
     teatro
    La Fenice
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   Concerto di    01/01/2007      RAI       diretta   4.390.000   28%
    Capodanno
     teatro
    La Fenice
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Alla luce di quanto esposto, devono ritenersi soddisfatti  i  criteri di cui ai punti a), b) e d) del documento CC TVSF (97) 3,  in  quanto a)  l’evento  e  i  suoi  esiti  godono  di  risonanza   speciale e generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre a quelle che normalmente seguono il tipo di evento in  questione, b)  riveste una  particolare   importanza  culturale,   e’  un  catalizzatore dell’identita’ culturale italiana e d) e’ tradizionalmente  trasmesso in chiaro con ascolti elevati  come  evidenziato  nella  tabella  che precede.

Si evidenzia, infine, come la rilevanza del  sempre  prestigioso cartellone del San Carlo ai fini della  programmazione  televisiva induca all’inclusione di questo nella lista  eventi,  fermo  restando che tale inserimento, non essendo stato sottoposto  al  parere  della Commissione europea, non sara’ opponibile alle emittenti degli  altri Stati  membri.  Conseguentemente,  la  Prima  rappresentazione  della stagione lirica del Teatro San Carlo  di  Napoli  e’  inserita  nella lista di cui all’allegato B, ad efficacia esclusivamente nazionale.

 

4. Procedura relativa alla risoluzione di controversie tra operatori

 

Posizioni degli operatori

 

Un  soggetto  rileva  che  la  norma  primaria  non   fa   alcun riferimento agli strumenti di  risoluzione  delle  controversie,  ma, d’altro canto,   sottolinea   che   l’attivita’   di   vigilanza   e sanzionatoria dell’Autorita’  puo’  costituire  un  valido  strumento applicativo,  anche  con  riferimento  a   doglianze   sollevate   da telespettatori o loro enti esponenziali. Un soggetto rileva  che  ne’ la direttiva ne’ il Testo  unico  prevedono  la  risoluzione  dinanzi all’Autorita’ di controversie tra emittenti inerenti la  trasmissione di un evento incluso nella lista e propone  di  modificare  il  testo specificando che la procedura trova applicazione solo nel caso in cui tutte le parti interessate ne facciano richiesta congiunta.

 

Osservazioni

 

Per assicurare una tutela delle varie posizioni interessate, che garantisca un corretto bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco, l’Autorita’, nell’approvare lo schema di delibera sottoposto a consultazione pubblica, ha ritenuto di  prevedere  una  procedura  di risoluzione delle controversie che possono  insorgere  tra  emittenti soggette alla giurisdizione  italiana o tra queste ed emittenti soggette alla giurisdizione di  altri    Stati membri – nell’eventualita’, ad esempio, che queste abbiano acquisito i diritti esclusivi per la trasmissione di eventi inclusi nella lista italiana, in ossequio al considerando n. 51 della citata direttiva  2010/13/UE, il  quale  statuisce:  “In  particolare,  e’  opportuno stabilire disposizioni  relative  all’esercizio,  da  parte   delle   emittenti televisive, di diritti esclusivi che esse possono aver acquistato per la trasmissione di eventi ritenuti di particolare  rilevanza  per  la  societa’ in uno Stato membro diverso da quello alla cui giurisdizione sono soggette (…)”.  –  che  desiderino  avvalersi  dell’intervento dell’Autorita’ in merito alla definizione  del  prezzo  equo  per  la cessione  in  sub-licenza  di  diritti  di  trasmissione di eventi dichiarati di particolare importanza per la societa’.

In analogia con quanto previsto dal’art. 5 del Regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico ai  sensi  dell’art.  32-quater  del  Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici,  approvato  con delibera  n.  667/10/CONS,  si  e’  introdotto   un   meccanismo di risoluzione delle controversie in capo all’Autorita’ con  riferimento a casi inerenti la cessione dei diritti di trasmissione ai  fini  del rispetto della delibera, utilizzando le medesime  procedure  previste per la risoluzione di controversie tra  operatori  di  comunicazione.

Anche  in  tal  caso  il  presidio  procedurale  e’  assicurato   dal Regolamento concernente la risoluzione delle controversie   tra operatori di comunicazione  elettronica  allegato  alla  delibera  n.352/08/CONS, intendendosi attribuiti al Consiglio i  poteri  previsti dal  predetto  Regolamento  in   capo   alla   Commissione per  le infrastrutture e le reti, per Direzione la Direzione servizi media  e per Direttore il Direttore della Direzione contenuti servizi media.

Si ritiene infine di specificare nel testo che la  procedura  di composizione delle controversie dinanzi all’Autorita’ potra’ avvenire solo in caso di concorde decisione in tal senso delle parti, in  modo da esplicitare l’alternativita’ di tal procedura  rispetto  a  quella dinanzi all’Autorita’ giudiziaria e l’ovvia coerenza della previsione in commento con l’articolo 25 della Costituzione,  che  statuisce  il principio del giudice naturale, cosi’ come parimenti  gia’  stabilito dal Regolamento concernente la  trasmissione  di  brevi  estratti  di cronaca di eventi di grande interesse pubblico.

RITENUTO,  pertanto,  che,  a  seguito  dei  rilievi   e   delle osservazioni formulate nell’ambito della consultazione da  parte dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti  esposti, le conseguenti modifiche ed  integrazioni  allo  Schema  di  delibera sottoposto a consultazione;

VISTA la delibera n. 425/11/CONS del  22  luglio  2011,  recante “Approvazione preliminare della lista  degli  eventi  di  particolare rilevanza per la societa’  di  cui  e’  assicurata  la  diffusione  su palinsesti  in  chiaro”,  trasmessa  per  notifica  alla  Commissione europea in data 29 agosto 2011 per il tramite del Dipartimento per le politiche europee,  ai  fini  degli  adempimenti  di  cui  al  citato articolo 32-ter del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

PRESO  ATTO  della  decisione  della  Commissione   europea   n. C/2011/9488 del 21 dicembre 2011 sulla compatibilita’ con il  diritto dell’Unione  europea  delle  misure  adottate  dall’Italia  ai  sensi dell’articolo  14  della  direttiva  2010/13/UE,  con  il quale  la Commissione, avendo verificato  la  proporzionalita’  delle  misure adottate e la trasparenza della procedura di  consultazione  condotta dall’Autorita’, ha dichiarato di ritenere  le  disposizioni  adottate dall’Autorita’ con la citata delibera n. 425/11/CONS compatibili  con il diritto dell’Unione europea;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione dei  Commissari Nicola D’Angelo e  Antonio Martusciello, relatori  ai  sensi  dell’articolo  29,  comma  1,  del regolamento concernente l’organizzazione ed il   funzionamento dell’Autorita’;

 

DELIBERA

Articolo unico

1. L’Autorita’ approva  definitivamente  la  lista  degli  eventi  di particolare rilevanza  per  la  societa’  di  cui  e’  assicurata  la diffusione su palinsesti in chiaro  ai  sensi  dell’art.  32-ter  del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, riportata negli Allegati A  e  B,  che  costituiscono  parti  integranti  della presente delibera.

2. La presente delibera entra in vigore dal 1° settembre 2012  ed  e’ pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana  e  sul sito web dell’Autorita’ e, per il solo  Allegato  A,  sulla  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Roma, 15 marzo 2012

 

Il Presidente: Calabro’

 

I Commissari relatori: D’angelo – Martusciello

 

 

 

Allegato A  alla delibera n. 131/12/CONS del 15 marzo 2012

 

LISTA DEGLI EVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA PER LA SOCIETA’

DI CUI E’ ASSICURATA LA DIFFUSIONE SU PALINSESTI IN CHIARO

(ai fini dell’efficacia comunitaria)

 

 

Articolo 1

(Eventi di particolare rilevanza per la societa’)

 

1. La presente delibera riguarda la trasmissione televisiva di eventi considerati di particolare rilevanza per la societa’.

2. Ai fini della presente lista:

A. Per “evento  di  particolare  rilevanza  per  la  societa’”  si intende un evento, sportivo o non sportivo, che soddisfi  almeno  due delle seguenti quattro condizioni:

a) l’evento e i  suoi  esiti  godono  di  risonanza  speciale  e generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre  a  quelle che normalmente seguono il tipo di evento in questione;

b) l’evento gode da parte della popolazione di un riconoscimento generalizzato, riveste una particolare importanza culturale ed e’  un catalizzatore dell’identita’ culturale italiana;

c) l’evento coinvolge la squadra nazionale  di  una  determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo;

d)  l’evento   e’   stato   tradizionalmente   trasmesso   sulla televisione non a pagamento  e  ha  raccolto  un  ampio  pubblico  di telespettatori in Italia.

B. Per “emittente qualificata”: un’emittente televisiva soggetta alla giurisdizione italiana in grado di assicurare ad almeno  l’80%  della popolazione italiana la possibilita’ di  seguirli  su  un  palinsesto gratuito senza costi supplementari.

 

Articolo 2

(Lista  degli  eventi  e  condizioni  di  esercizio 
dei  diritti  di trasmissione)

 

1. L’Autorita’ stabilisce la seguente lista di eventi considerati  di particolare rilevanza per la societa’, che  le  emittenti  televisive soggette alla  giurisdizione  italiana  non  possono  trasmettere  in esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilita’ di  seguirli  su  un palinsesto gratuito senza costi supplementari:

a) le Olimpiadi estive ed invernali;

b) la finale e tutte  le  partite  della  nazionale  italiana  nel campionato del mondo di calcio;

c) la finale e tutte  le  partite  della  nazionale  italiana  nel campionato europeo di calcio;

d) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa  e fuori casa, in competizioni ufficiali;

e) la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane;

f) il Giro d’Italia;

g) il Gran Premio d’Italia automobilistico di Formula 1;

h) il Gran Premio d’Italia motociclistico di Moto GP;

i)  le  finali  e  le  semifinali  dei  campionati   mondiali   di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, rugby alle quali  partecipi  la squadra nazionale italiana;

l) gli incontri del torneo Sei Nazioni di rugby ai quali partecipi la squadra nazionale italiana;

m) la finale e le semifinali della Coppa Davis  e  della  Fed  Cup alle  quali  partecipi  la  squadra  nazionale   italiana   e   degli Internazionali d’Italia  di  tennis  alle  quali  partecipino  atleti italiani;

n) il campionato mondiale di ciclismo su strada;

o) il Festival della musica italiana di Sanremo;

p) la Prima rappresentazione della stagione lirica del  Teatro  La Scala di Milano;

q) il concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia.

2. Gli eventi di cui ai punti b) e c) del  precedente  comma  1  sono trasmessi in diretta integrale. Per  gli  altri  eventi  e’  facolta’ delle emittenti televisive decidere le modalita’ di  trasmissione  in chiaro, che  potranno  essere  di  diretta  integrale  o  parziale  o differita totale o parziale.

3. Qualora i diritti di trasmissione di uno o piu’  degli  eventi  di cui al comma 1 vengano acquisiti  da  un’emittente  non  qualificata, questa pubblica con ragionevole anticipo sul proprio  sito internet, dandone  contestuale  comunicazione  all’Autorita’,  la  proposta  di cessione,  a  condizioni  di  mercato   eque,   ragionevoli   e   non discriminatorie, dei diritti che permettono la trasmissione  di  tale evento alle condizioni previste al comma 1.

4. Qualora nessun’emittente qualificata formuli alcuna offerta o  non la  formuli  a  condizioni  di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, l’emittente titolare  dei  diritti  ha  facolta’  di esercitarli in deroga alle condizioni di cui al comma 1.

5. L’Autorita’ si riserva di  emendare,  in  un  tempo congruo,  con propria delibera, la lista di cui al comma 1 e le condizioni  di  cui al comma 2.

 

Articolo 3

(Procedura relativa alle controversie)

 

1. Nei casi in cui si verifichi una controversia  tra  emittenti  con riferimento alla trasmissione di un evento  inserito  nell’elenco  di cui al precedente articolo 2,  comma  1,  rispetto  alla  definizione delle modalita’ tecniche di trasmissione e della corresponsione di un equo compenso per la cessione in sub-licenza di diritti esclusivi  di trasmissione, si  applica  la  disciplina  procedurale  prevista  dal Regolamento  allegato  alla  delibera  n.  352/08/CONS,  intendendosi attribuiti al Consiglio i poteri previsti dal predetto Regolamento in capo alla Commissione per le infrastrutture e le reti, per  Direzione la Direzione  servizi  media  e  per  Direttore  il  Direttore  della Direzione servizi media.

 

 

 

Allegato B  alla delibera n. 131/12/CONS del 15 marzo 2012

 

 

LISTA DEGLI EVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA PER LA SOCIETA’

DI CUI E’ ASSICURATA LA DIFFUSIONE SU PALINSESTI IN CHIARO

(ai fini dell’efficacia nazionale)

 

 

Articolo 1

(Eventi di particolare rilevanza per la societa’)

 

1. La presente delibera riguarda la trasmissione televisiva di eventi considerati di particolare rilevanza per la societa’.

2. Ai fini della presente lista:

A. Per “evento  di  particolare  rilevanza  per  la  societa’”  si intende un evento, sportivo o non sportivo, che soddisfi  almeno  due delle seguenti quattro condizioni:

a) l’evento e i  suoi  esiti  godono  di  risonanza  speciale  e generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre  a  quelle che normalmente seguono il tipo di evento in questione;

b) l’evento gode da parte della popolazione di un riconoscimento generalizzato, riveste una particolare importanza culturale ed e’  un catalizzatore dell’identita’ culturale italiana;

c) l’evento coinvolge la squadra nazionale  di  una  determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo;

d)  l’evento   e’   stato   tradizionalmente   trasmesso   sulla televisione non a pagamento  e  ha  raccolto  un  ampio  pubblico  di telespettatori in Italia.

B. Per “emittente qualificata”: un’emittente televisiva soggetta alla giurisdizione italiana in grado di assicurare ad almeno  l’80%  della popolazione italiana la possibilita’ di  seguirli  su  un  palinsesto gratuito senza costi supplementari.

 

Articolo 2

(Lista  degli  eventi  e  condizioni  di 
esercizio  dei  diritti  di trasmissione)

 

1. L’Autorita’ stabilisce la seguente lista di eventi considerati  di particolare rilevanza per la societa’, che  le  emittenti  televisive soggette alla  giurisdizione  italiana  non  possono  trasmettere  in esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilita’ di  seguirli  su  un palinsesto gratuito senza costi supplementari:

a) le Olimpiadi estive ed invernali;

b) la finale e tutte  le  partite  della  nazionale  italiana  nel campionato del mondo di calcio;

c) la finale e tutte  le  partite  della  nazionale  italiana  nel campionato europeo di calcio;

d) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa  e fuori casa, in competizioni ufficiali;

e) la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane;

f) il Giro d’Italia;

g) il Gran Premio d’Italia automobilistico di Formula 1;

h) il Gran Premio d’Italia motociclistico di Moto GP;

i)  le  finali  e  le  semifinali  dei  campionati   mondiali   di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, rugby alle quali  partecipi  la squadra nazionale italiana;

l) gli incontri del torneo Sei Nazioni di rugby ai quali partecipi la squadra nazionale italiana;

m) la finale e le semifinali della Coppa Davis  e  della  Fed  Cup alle  quali  partecipi  la  squadra  nazionale   italiana   e   degli Internazionali d’Italia  di  tennis  alle  quali  partecipino  atleti italiani;

n) il campionato mondiale di ciclismo su strada;

o) il Festival della musica italiana di Sanremo;

p) la Prima rappresentazione della stagione lirica del  Teatro  La Scala di Milano e la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro San Carlo di Napoli;

q) il concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia.

2. Gli eventi di cui ai punti b) e c) del  precedente comma 1   sono trasmessi in diretta integrale. Per  gli  altri  eventi  e’  facolta’ delle emittenti televisive decidere le modalita’ di  trasmissione  in chiaro, che  potranno  essere  di  diretta  integrale  o  parziale  o differita totale o parziale.

3. Qualora i diritti di trasmissione di uno o piu’  degli  eventi  di cui al comma 1 vengano acquisiti  da  un’emittente  non  qualificata, questa pubblica con ragionevole anticipo sul proprio  sito  internet, dandone  contestuale  comunicazione  all’Autorita’,  la  proposta  di cessione,  a  condizioni  di  mercato   eque,   ragionevoli   e   non discriminatorie, dei diritti che permettono la trasmissione  di  tale evento alle condizioni previste al comma 1.

4. Qualora nessun’emittente qualificata formuli alcuna offerta o  non la  formuli  a  condizioni  di  mercato  eque, ragionevoli   e non discriminatorie, l’emittente titolare dei diritti ha  facolta’ di esercitarli in deroga alle condizioni di cui al comma 1.

5. L’Autorita’ si riserva di  emendare,  in  un  tempo  congruo,  con propria delibera, la lista di cui al comma 1 e le condizioni  di  cui al comma 2.

 

Articolo 3

(Procedura relativa alle controversie)

 

1. Nei casi in cui si verifichi una controversia  tra  emittenti  con riferimento alla trasmissione di un evento  inserito  nell’elenco  di cui al precedente articolo 2,  comma  1,  rispetto  alla  definizione delle modalita’ tecniche di trasmissione e della corresponsione di un equo compenso per la cessione in sub-licenza di diritti esclusivi  di trasmissione, si  applica  la  disciplina  procedurale  prevista  dal Regolamento  allegato  alla  delibera  n.  352/08/CONS,  intendendosi attribuiti al Consiglio i poteri previsti dal predetto Regolamento in capo alla Commissione per le infrastrutture e le reti, per  Direzione la Direzione  servizi  media  e  per  Direttore  il  Direttore  della Direzione servizi media.