AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 16 aprile 2010
MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO DOVUTO DAGLI ORGANIZZATORI DELLE COMPETIZIONI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI AI SENSI DELL’ART. 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9 PER L’ANNO 2009 (STAGIONE SPORTIVA 2008/2009) (Deliberazione n. 115/10/CONS).
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.135 del 16 aprile 2010)
L’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
NELLA riunione del Consiglio del 16 aprile 2010;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006)”, ed in particolare l’art. 1, commi 65, 66 e 68 in materia di contribuzione annuale all’Autorità a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni;
VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”e, in particolare, l’articolo 19, comma 2, il quale prevede che l’Autorità delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dal medesimo decreto legislativo, nonché le opportune modifiche organizzative interne finalizzate a darvi attuazione anche mediante un’apposita struttura, e l’art. 29, comma 2, il quale stabilisce che all’onere derivante dal funzionamento della predetta struttura si provvede mediante un contributo di importo annuale non superiore allo 0,50 per mille dei ricavi di ciascun anno derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell’organizzatore della competizione. Tale contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Autorità ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTA la delibera n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008 recante “Modifiche ed integrazioni alla delibera n.25/07/CONS”, con la quale l’Autorità, in attuazione del citato decreto legislativo, ha provveduto alle modifiche organizzative interne mediante l’istituzione dell’Ufficio regolamentazione e vigilanza sui diritti audiovisivi sportivi e sull’informazione sportiva nell’ambito della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;
RILEVATO che ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n.9 del 2008, per “organizzatore della competizione”s’intende il soggetto cui è demandata o delegata l’organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n.9 del 2008;
RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n.9 del 2008, per “stagione sportiva” s’intende il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il 1° luglio e il 30 giugno dell’anno solare successivo;
CONSIDERATO che i bilanci degli organizzatori delle competizioni vengono redatti sulla base del calendario della stagione sportiva e che, pertanto, per la determinazione del contributo per l’anno 2009 occorre fare riferimento al bilancio approvato relativo alla stagione sportiva 2008/2009;
RITENUTO, in fase di prima applicazione, di fissare il contributo di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 9 del 2008 nel limite massimo dello 0,50 per mille dei ricavi lordi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi alla stagione sportiva 2008/2009, aliquota che , alla luce dei dati forniti dagli organizzatori delle competizioni sportive, costituisce la base di contribuzione per l’onere derivante dal funzionamento della struttura istituita con la delibera n. 99/08/CONS;
CONSIDERATO che la stima delle entrate risulta congrua ai fini del bilancio di previsione 2010;
VISTA la delibera 721/09/CONS recante: “Misura e modalità di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 per l’anno 2009 (stagione sportiva 2008/2009)” che dispone, all’art. 1 comma 1, il versamento del contributo pari allo 0,5 per mille, trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota dell’ 8 febbraio 2010 (prot. n. 7341) ai sensi dell’ art. 1, comma 65 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e divenuta esecutiva decorsi i termini di legge;
RITENUTO di provvedere alla modifica del codice IBAN, di cui alla delibera n. 721/09/CONS, art. 2 comma 1, a seguito dell’aggiudicazione del servizio di cassa e tesoreria da parte della Banca Nazionale del Lavoro, Gruppo BNL Paribas;
VISTA la delibera n. 722/09/CONS recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2010” e in particolare l’art. 2 che esenta dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2009;
RITENUTO opportuno estendere al caso di specie le esenzioni già previste a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni per il contributo annuale dovuto all’Autorità ai sensi dell’art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in quanto compatibili;
RITENUTO pertanto di esonerare dal versamento del contributo di cui all’art. 29, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all’applicazione del prelievo;
VISTA la relazione illustrativa della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali e del Servizio organizzazione, bilancio e programmazione sul calcolo della base imponibile e le modalità di contribuzione;
UDITA la relazione del commissario Michele Lauria relatore ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Art. 1
(Misura della contribuzione)
1. Per l’anno 2009, la contribuzione di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dovuta all’Autorità dai soggetti organizzatori di competizioni sportive professionistiche a squadre è fissato in misura pari allo 0,50 per mille dei ricavi lordi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi conseguiti in riferimento alla stagione sportiva 2008/2009, risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della presente delibera.
2. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
Art. 2
(Modalità di versamento e comunicazioni)
1. Il versamento del contributo eseguito entro il 31 luglio 2010, deve essere effettuato a favore del c/c bancario identificato dal codice IBAN IT65J0100503382000000200015 acceso presso la Banca Nazionale del lavoro Gruppo BNP Paribas ed intestato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. I soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 9 , comunicano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 settembre 2010, i dati anagrafici ed economici richiesti.
3. Per la comunicazione di cui al comma 2 deve essere utilizzata copia del modello allegato alla presente delibera, recante la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni.
4. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma 2, nonché l’indicazione, nello stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 3
(Disposizioni finali)
1. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e nel sito web dell’Autorità.
Roma, 16 aprile 2010
Il presidente: Calabrò
Il commissario relatore: Lauria
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il segretario generale: Roberto Viola