Deliberazione 16 maggio 2005 recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alle campagne per i referendum popolari per l’abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante: “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2005 (Deliberazione n. 36/05/CSP)”.

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 16 maggio 2005

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alle campagne per i referendum popolari per l’abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante:”Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2005 (Deliberazione n. 36/05/CSP)”.


(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2005)

 

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

Nella  riunione  della  Commissione  per i servizi e i prodotti del 16 maggio 2005;
Visto  l’art.  1,  comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la  parita’  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali  e  referendarie  e  per  la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
Vista  la  legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l’attuazione  del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;
Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che  emana  il  codice  di  autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in  materia  di  assetto  del  sistema  radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  nonche’  delega  al  Governo per l’emanazione   del   testo   unico  della  radiotelevisione»  ed,  in particolare, l’art. 6, comma 1;
Vista   la  legge  25 maggio  1970,  n.  352,  recante  «Norme  sui referendum  previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;
Rilevato  che  con  decreti del Presidente della Repubblica in data 7 aprile  2005,  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  84 del 12 aprile 2005, sono stati indetti per il giorno 12 giugno  2005 i quattro referendum popolari per l’abrogazione delle disposizioni  recate  dalla  legge  19 febbraio  2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»;
Tenute  presenti  le  «Disposizioni  in  materia  di  comunicazione politica,   messaggi   autogestiti,   informazione  e  tribune  della concessionaria  del  servizio  pubblico  relative alle campagne per i quattro  referendum popolari per l’abrogazione di disposizioni recate dalla  legge  19 febbraio  2004,  n.  40,  indetti  per i giorni 12 e 13 giugno   2005»,   approvate  dalla  Commissione  parlamentare  per l’indirizzo  generale  e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con  provvedimento   del  26 aprile  2005,  e  pubblicate  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 2 maggio 2005;
Udita  la  relazione  dei  Commissari,  Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano  Sortino,  relatori  ai sensi dell’art. 32 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorita’;

Delibera:

Art. 1.
Finalita’ e ambito di applicazione

 

1.  Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della  legge  22 febbraio  2000,  n.  28, come modificata dalla legge 6 novembre  2003,  n.  313,  in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione, si riferiscono alle consultazioni referendarie del  12  e  13 giugno  2005  in  materia di procreazione medicalmente assistita,  e  si  applicano  su  tutto  il  territorio nazionale nei confronti  delle  emittenti radiofoniche e televisive private e della stampa  quotidiana  e  periodica. Ove non diversamente previsto, esse hanno  effetto  dal  giorno successivo alla data di pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sino a tutta la seconda giornata di votazione.

Art. 2.
Soggetti politici

 

1.  Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici:
a) il comitato promotore di ciascun quesito referendario;
b) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno  un ramo del Parlamento nazionale nonche’ quelle diverse dalle precedenti che siano presenti con almeno un  rappresentante  al Parlamento europeo;
c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque  denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza  nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle  lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai  quesiti  referendari,  rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti, che abbiano dato  una  esplicita indicazione di voto favorevole  o  contrario  al quesito referendario, comprendendo tra i contrari anche coloro  che  invitano i cittadini ad astenersi dalla votazione.  Gli  organismi di cui  al  presente comma devono essere costituiti  entro  dieci  giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione  dei  referendum  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2.  Entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del presente provvedimento, i soggetti  politici  di  cui  al  comma  1,  lettera  b), rendono nota all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni la loro intenzione di partecipare ai programmi di comunicazione politica e alla trasmissione dei messaggi politici autogestiti, indicando la propria posizione a favore o contro ciascun quesito referendario. L’Autorita’ comunica,  anche  a  mezzo  telefax,  l’elenco dei soggetti di cui al precedente  comma 1 ai Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi  non  siano  costituiti,  ai  Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
3. Per ciascun quesito in relazione al quale intendono intervenire, i soggetti politici di cui al comma 1, lettera b) indicano se il loro rappresentante  sosterra’ la posizione favorevole o quella contraria, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

  Titolo II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo I
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali

Art. 3.
Riparto degli spazi di comunicazione politica

 

1.  Ai  fini  del  presente  Capo  I,  in  applicazione della legge 22 febbraio  2000,  n.  28,  nel periodo intercorrente tra la data di entrata  in  vigore  del presente provvedimento e la data di chiusura delle   campagne  referendarie, gli  spazi  che  ciascuna  emittente televisiva  o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica  sui  temi  dei  referendum  popolari,  nelle forme previste dall’art. 4, comma  1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti  in  misura uguale tra i favorevoli e i contrari ai quesiti referendari.
2. In ogni trasmissione che preveda la partecipazione di piu’ di un rappresentante per  ciascuna  indicazione di voto, tra i sostenitori dell’indicazione di voto favorevole deve  essere  incluso  un rappresentante  del  Comitato  promotore; qualora il medesimo quesito referendario  sia  stato  proposto  da  piu’  Comitati promotori deve essere incluso un  rappresentante di ciascuno di essi, ove cio’ non sia possibile applicando un criterio di rotazione.
3.  L’eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di  voto  non  pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali  casi,  nel corso della trasmissione e’ fatta esplicita menzione delle predette assenze.
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con   cicli  a  cadenza quindicinale dalle emittenti televisive  nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore  7,00  e  le  ore  24,00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all’interno  della  fascia  oraria  compresa tra le ore 5,00 e le ore 1,00  del  giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono  diffuse  con  modalita’ che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
5. Ai programmi di comunicazione  politica  sui temi delle consultazioni referendarie  di cui all’art. 1, comma 1, del presente provvedimento,  non  possono  prendere  parte  persone  che risultino candidate in altre competizioni  elettorali in corso e a tali competizioni  non  e’  comunque  consentito,  nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Art. 4.
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

 

1.  Nel  periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente   provvedimento   e   quella   di  chiusura  delle  campagne referendarie,   le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  nazionali private  possono  trasmettere  messaggi politici autogestiti a titolo gratuito  per la presentazione non in contraddittorio delle posizioni favorevoli o contrarie ai quesiti referendari.

Art. 5.
Modalita’  di trasmissione dei messaggi
politici autogestiti a titolo gratuito

 

1.  Per  la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti  di  cui  all’art.  4,  comma 1, osservano le seguenti   modalita’, stabilite  sulla  base  dei  criteri  fissati dall’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e’ ripartito fra i soggetti politici   interessati;  i  messaggi  sono  trasmessi  a  parita’  di condizioni tra i favorevoli ed i contrari, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una  durata  sufficiente  alla  motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria ai quesiti referendari e comunque compresa, a scelta  del  richiedente,  fra  uno e tre  minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i  messaggi  non  possono  interrompere altri programmi, ne’ essere interrotti, hanno   una  autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I  contenitori  sono  collocati  uno  per  ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla  prima:  prima  fascia 18,00-19,59;  seconda  fascia  14,00-15,59; terza fascia 22,00-23,59; quarta fascia 9,00-10,59. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore sono  almeno  due  e  sono  comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti  favorevoli  e quelli contrari ai quesiti referendari. A tal fine,   qualora   il  numero  dei  soggetti  che  sostengono  le  due indicazioni  di  voto  sia  diverso,  l’assegnazione  degli  spazi ai soggetti  piu’  numerosi  avviene  secondo  un criterio di rotazione, fermi  restando  in  ogni caso i limiti di cui alle lettere e) ed f). L’eventuale  mancanza di messaggi a sostegno di una delle due indicazioni  di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli  a  sostegno  dell’indicazione  opposta,  ma  non determina un aumento degli spazi ad essa spettanti;
d)  i  messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e)  ciascun  messaggio  puo’  essere  trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
f)  nessun soggetto politico puo’ diffondere piu’ di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
g)  ogni  messaggio  reca la dicitura «messaggio autogestito» con l’indicazione del soggetto politico committente.

Art. 6.
Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici

 

1.  Entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana,  le  emittenti  di  cui  all’art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
a) rendono  pubblico  il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato  l’emittente  nazionale  informa  i  soggetti politici che presso  la  sua  sede,  di  cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico  e  la  persona da contattare, e’ depositato un documento, che  puo’  essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente, concernente  la  trasmissione  dei  messaggi,  il  numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici  richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del materiale  autoprodotto.  A  tale  fine,  le  emittenti possono anche utilizzare  il  modello  MAG/1/RN,  reso  disponibile  nel  sito  web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it
b) inviano,  anche a mezzo telefax, all’Autorita’ per le garanzie nelle  comunicazioni  il  documento  di  cui alla lettera a), nonche’ possibilmente  con  almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori  e  alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/RN, reso disponibile  nel  predetto  sito  web  dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.
2.  A decorrere dal terzo giorno e fino al quinto giorno successivo alla  data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica,  i soggetti politici di cui all’art. 2, comma 1,  lettere a) e c) nonche’ i soggetti di cui all’art. 2, comma 1,  lettera  b), che abbiano reso la comunicazione di cui al medesimo art.  2,  comma  2,  interessati  a  trasmettere messaggi autogestiti comunicano  alle  emittenti  e  alla stessa Autorita’ per le garanzie nelle  comunicazioni,  anche  a  mezzo telefax, le proprie richieste, indicando  il  responsabile  elettorale  per  i  referendum  popolari abrogativi,  i  relativi  recapiti  e  la durata dei messaggi. A tale fine,   puo’  anche  essere  utilizzato  il  modello  MAG/3/RN,  reso disponibile  nel  predetto  sito  web  dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 7.
Sorteggio  e  collocazione dei messaggi
politici autogestiti a titolo gratuito

 

1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti  per  il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell’Autorita’  per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.
2.  La  collocazione  nei  contenitori  dei giorni successivi viene determinata  secondo  un  criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di  parita’  di  presenze  all’interno delle singole fasce. Gli spazi disponibili  in  ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali  tra  i  soggetti  favorevoli  e  quelli  contrari  al quesito referendario.

Art. 8.
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali

 

1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente provvedimento  e fino alla chiusura delle operazioni di voto,al fine di garantire la parita’ di trattamento, l’obiettivita’,  la completezza e l’imparzialita’ dell’informazione, i  programmi  di informazione  trasmessi  sulle emittenti radiofoniche  e televisive nazionali private, riconducibili alla responsabilita’  di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:
a) quando vengano trattate questioni relative ai temi oggetto dei referendum,  le  posizioni  dei diversi soggetti politici impegnati a favore  o  contro  i quesiti referendari, vanno rappresentate in modo corretto  e  obiettivo,  evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese  degli  stessi  soggetti.  Resta  salva  per  l’emittente  la liberta’  di  commento  e  di  critica che, in chiara distinzione tra informazione  e  opinione,  salvaguardi  comunque  il  rispetto delle persone;
b) fatto  salvo  il  criterio  precedente,  e  tenuto conto del servizio di interesse  generale  dell’attivita’ di informazione radiotelevisiva, nei programmi di approfondimento  informativo, a cominciare  da  quelli  di maggiore ascolto, che hanno per oggetto le tematiche  referendarie,  va  curata  una adeguata informazione sugli aspetti   tecnico-scientifici.  Qualora  in  detti  programmi  assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche riconducibili   ai   temi   oggetto  dei  referendum,  dovra’  essere complessivamente garantita, nel corso delle campagne referendarie, la presenza  equilibrata di tutti i soggetti politici di cui all’art. 2, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio.
2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in  qualunque trasmissione radiotelevisiva,  diversa  da  quelle  di comunicazione politica  e  dai  messaggi  politici autogestiti, e’ vietato fornire, anche  in  forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative ai  referendum. Direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti devono  attenersi  ad un comportamento tale da non influenzare, anche in  modo  surrettizio  e  allusivo,  le  libere  scelte  dei votanti, evitando  che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari.

 

Capo II
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali

Art. 9.
Programmi di comunicazione politica

 

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all’art. 2, comma  1,  lettera  c)  del  codice di autoregolamentazione di cui al decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  8 aprile  2004,  che le emittenti  televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo  fra  l’entrata  in  vigore  del  presente provvedimento e la chiusura  delle campagne referendarie devono consentire una effettiva parita’  di  condizioni  tra  i  soggetti  politici di cui all’art. 2 favorevoli  o  contrari ai quesiti referendari, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
2.  L’eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di  voto  non  pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali  casi,  nel corso della trasmissione e’ fatta esplicita menzione delle predette assenze.
3.  Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica sono collocate in contenitori   con   cicli  a  cadenza  quindicinale  dalle  emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 5,00 e le ore 1,00 del giorno successivo.    I   calendari   delle   predette   trasmissioni   sono tempestivamente  comunicati,  anche  a  mezzo  telefax, al competente Comitato  regionale  per  le  comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato  regionale  per  i  servizi  radiotelevisivi  che ne informa l’Autorita’  per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni   sono  diffuse  con  modalita’  che  ne  consentano  la fruizione anche ai non udenti.
4.   Nei   programmi  di  comunicazione  politica  sui  temi  delle consultazioni  referendarie  di  cui all’art. 1, comma 1 del presente provvedimento non e’ consentito alcun  riferimento ad  altre competizioni elettorali eventualmente in corso.

 

Art. 10.
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

 

1.  Nel  periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente   provvedimento   e   quella   di  chiusura  delle  campagne referendarie,  le  emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere  messaggi  politici  autogestiti a titolo gratuito per la presentazione  non  in  contradditorio  delle  posizioni favorevoli o contrarie a ciascun quesito referendario.
2.  Per  la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  osservano le seguenti modalita’,  stabilite  sulla  base  dei  criteri fissati dall’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e’ ripartito fra i soggetti politici;  i  messaggi  sono  trasmessi a parita’ di condizioni tra i favorevoli ed i contrari, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una  opinione, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne’ essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione  e  sono  trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo  di  sei  contenitori  per ogni giornata di programmazione. I contenitori  sono  collocati  uno  per  ciascuna delle seguenti fasce orarie,   progressivamente   a  partire  dalla  prima:  prima  fascia 18,00-19,59;  seconda  fascia  12,00-14,59; terza fascia 21,00-23,59; quarta  fascia  7,00-8,59;  quinta  fascia  15,00-17,59; sesta fascia 9,00-11,59;
d)  i  messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e)  nessun soggetto politico puo’ diffondere piu’ di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f)  ogni  messaggio  per  tutta  la  sua  durata reca la dicitura «messaggio  referendario  gratuito»  con  l’indicazione  del soggetto politico committente.

 

 

Art. 11.

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici
relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

 

1.  Entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
a)  rendono  pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato  l’emittente locale informa i soggetti politici che presso la  sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e  la  persona  da  contattare,  e’ depositato un documento, che puo’ essere   reso   disponibile   anche   sul  sito  web  dell’emittente, concernente  la  trasmissione  dei  messaggi,  il  numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici  richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del materiale  autoprodotto.  A  tale  fine,  le  emittenti possono anche utilizzare   i   modelli  MAG/1/RN  resi  disponibili  nel  sito  web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
b)  inviano,  anche  a  mezzo  telefax,  al  competente  Comitato regionale  per  le  comunicazioni  o, ove non costituito, al Comitato regionale  per  i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a),  nonche’,  possibilmente  con almeno tre giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al  numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo  fine,  le  emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/RN resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.
2.  A decorrere dal terzo giorno e fino al quinto giorno successivo alla  data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  i  soggetti  politici di cui all’art.  2,  comma  1,  lettere  a)  e c), nonche’ i soggetti di cui all’art.  2, comma 1, lettera b) che abbiano reso la comunicazione di cui  al  medesimo art. 2, comma 2, interessati a trasmettere messaggi autogestiti  comunicano  alle  emittenti  e  al  competente  Comitato regionale  per  le  comunicazioni  o, ove non costituito, al Comitato regionale  per  i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorita’ per  le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il  responsabile  elettorale per i referendum popolari abrogativi e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere  utilizzati  i  modelli MAG/3/RN resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.
Numero  complessivo dei messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito

 

1.  L’Autorita’  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni approva la proposta  del  competente  Comitato regionale per le comunicazioni o, ove   non   costituito,   del   Comitato   regionale  per  i  servizi radiotelevisivi  ai  fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi  autogestiti  gratuiti  da ripartire tra i soggetti politici richiedenti,  in  relazione  alle  risorse  disponibili  previste dal decreto   del   Ministro   delle  comunicazioni  del  30 marzo  2005, pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana dell’8 aprile 2005 – serie generale – n. 81, adottato di concerto con il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  e,  –  concernente la ripartizione  tra  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e Bolzano della somma stanziata per l’anno 2005  – ai fini del rimborso alle  emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali che accettino di trasmettere   messaggi  autogestiti  a  titolo  gratuito  durante  le campagne elettorali o referendarie.

Art. 13.
Sorteggi  e  collocazione  dei messaggi
politici autogestiti a titolo gratuito

 

1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti  per  il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del  competente  Comitato  regionale  per le comunicazioni o, ove non costituito,  del  Comitato  regionale  per i servizi radiotelevisivi, nella  cui  area di competenza ha sede o domicilio eletto l’emittente che  trasmettera’  i  messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.
2.  La  collocazione  nei  contenitori  dei giorni successivi viene determinata,  sempre  alla presenza di un funzionario del Comitato di cui  al  comma  1,  secondo  un criterio di rotazione a scalare di un posto  all’interno  di  ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio  di parita’ di presenze all’interno delle singole fasce. Gli spazi  disponibili  in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti  uguali  tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario.

Art. 14.
Messaggi politici autogestiti a pagamento

 

1.  Nel  periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente   provvedimento   e   quella   di  chiusura  delle  campagne referendarie,  le  emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere  messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all’art. 2, comma 1, lettera d) del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
2. Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma   1  le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  devono assicurare   condizioni   economiche  uniformi  a  tutti  i  soggetti politici.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, fino a  tutto  il penultimo giorno antecedente la data delle votazioni, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi  politici  di  cui  al  comma  1  sono tenute a dare notizia dell’offerta  dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno  una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
4.  Nell’avviso  di  cui al  comma  3  le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede,  della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, e’ depositato un  documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
a) le  condizioni  temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione  del  termine  ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le modalita’ di prenotazione degli spazi;
c) le  tariffe  per  l’accesso  a  tali spazi quali autonomamente determinate  da  ogni  singola  emittente  radiofonica  e  televisiva locale;
d) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
5.  Ciascuna  emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto  delle  prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
7.  Ciascuna  emittente radiofonica e televisiva locale e’ tenuta a praticare,  per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore  al  70%  del  listino di pubblicita’ tabellare. I soggetti politici   interessati  possono  richiedere  di  verificare  in  modo documentale  i  listini  tabellari  in  relazione ai quali sono state determinate  le  condizioni  praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.
8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali, dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
9.  La  prima  messa  in  onda  dell’avviso  di  cui ai commi 3 e 4 costituisce  condizione  essenziale  per  la  diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo referendario.
10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1  devono  essere  preceduti  e  seguiti  da un annuncio in audio dal seguente   contenuto:   «Messaggio  referendario  a  pagamento»,  con l’indicazione del soggetto politico committente.
11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio referendario a pagamento», con l’indicazione del soggetto politico committente.
12.  Le  emittenti  radiofoniche e televisive  locali non possono stipulare  contratti  per  la  cessione di spazi relativi ai messaggi politici  autogestiti  a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi  superiori al 75% di quelli previsti dalla  normativa  in  materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

 

Art. 15.
Trasmissioni in contemporanea

 

1.  Le  emittenti  radiofoniche  e televisive locali che effettuano trasmissioni   in   contemporanea   con   una  copertura  complessiva coincidente  con  quella  legislativamente  prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al  decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  8 aprile  2004 e al presente  Capo  II  esclusivamente  per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 16.
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

 

1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente provvedimento  e  fino  alla  chiusura  delle operazioni di voto, nei programmi di informazione, come definiti all’art. 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle  comunicazioni  8 aprile  2004,  le  emittenti  radiofoniche  e televisive  locali  devono  garantire  il  pluralismo,  attraverso la parita’  di trattamento, l’obiettivita’, l’imparzialita’ e l’equita’; a  tal  fine,  quando  vengano  trattate  questioni  relative ai temi oggetto  dei  referendum,  deve  essere  assicurato l’equilibrio e il contraddittorio  tra  i  soggetti  favorevoli  o  contrari ai quesiti referendari.
2.  Resta  comunque salva per l’emittente la liberta’ di commento e di  critica  che,  in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere  comunitario  di  cui  all’art.  16,  comma  5, della legge 6 agosto  1990,  n.  223,  e  all’art.  1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorita’ per le garanzie nelle   comunicazioni  possono  esprimere  i  principi  di  cui  sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.
3.  Nel  periodo  di  cui  al  comma  1,  in qualunque trasmissione radiotelevisiva  diversa  da  quelle  di comunicazione politica e dai messaggi  politici  autogestiti,  e’  vietato fornire, anche in forma indiretta,  indicazioni  o preferenze di voto relative ai referendum.
Direttori   dei   programmi,  registi,  conduttori  e  ospiti  devono attenersi  ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte dei votanti, evitando che si determinino  situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari.

Capo III

Disposizioni particolari

 Art. 17.
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

 

1.   Ai   fini  del  presente  provvedimento,  le  trasmissioni  in contemporanea  da  parte  di emittenti locali che operano in circuiti nazionali  comunque  denominati sono considerate come trasmissioni in ambito  nazionale;  il  consorzio  costituito  per  la  gestione  del circuito  o,  in  difetto,  le  singole emittenti che fanno parte del circuito,  sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti  nazionali dal Capo I del presente titolo che si applicano, altresi’,  alle  emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell’art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2.  Ai  fini  del  presente provvedimento, il circuito nazionale si determina  con  riferimento  all’art.  2,  comma 1, lettera i), della legge 3 maggio 2004, n. 112.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione  autonoma,  le  disposizioni  previste  per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.
4.   Ogni   emittente   risponde   direttamente   delle  violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 18.
Imprese radiofoniche di partiti politici

 

1.  In  conformita’  a  quanto  disposto  dall’art.  6  della legge 22 febbraio  2000,  n.  28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente  titolo  non  si  applicano  alle imprese di radiodiffusione sonora  che  risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell’art. 11, comma  2,  della  legge  25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese e’ comunque  vietata  la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
2.  I partiti sono tenuti a fornire con tempestivita’ all’Autorita’ per  le  garanzie  nelle  comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare  l’impresa  di  radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

 

Art. 19.
Conservazione delle registrazioni

 

1.  Le  emittenti  radiotelevisive  sono  tenute  a  conservare  le registrazioni  della totalita’ dei programmi trasmessi sino al giorno della  votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare,  sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei  programmi  in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di  violazione  di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della  legge 22 febbraio 2000, n. 28 e  del codice di autoregolamentazione   di   cui   al   decreto   del  Ministro  delle comunicazioni   8 aprile   2004,  nonche’  di  quelle  emanate  dalla Commissione  parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate ai sensi del presente provvedimento.

Titolo III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 20.
Comunicato preventivo per la  diffusione  di  messaggi
politici referendari su quotidiani e periodici

 

1.  Entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana,  gli  editori  di  quotidiani  e  periodici  che  intendano diffondere  a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni nelle forme ammesse dall’art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio  2000,  n.  28,  messaggi politici elettorali relativi ai referendum sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso  un  apposito  comunicato  pubblicato sulla stessa testata interessata  alla diffusione di messaggi politici referendari. Per la stampa   periodica   si   tiene   conto   della   data  di  effettiva distribuzione,  desumibile  dagli adempimenti di deposito delle copie d’obbligo  e  non  di  quella  di  copertina.  Ove  in  ragione della periodicita’  della  testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa  nel  termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei  messaggi  non  potra’  avere  inizio che dal numero successivo a quello  recante  la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che  il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi  di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
2.  Il  comunicato  preventivo  deve essere pubblicato con adeguato rilievo,  sia  per  collocazione,  sia per modalita’ grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell’accesso, nonche’ l’indirizzo ed il  numero  di  telefono  della redazione della testata presso cui e’ depositato   un   documento  analitico,  consultabile  su  richiesta, concernente:
a)  le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi con puntuale  indicazione  del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno  di  pubblicazione  entro  il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b)  le  tariffe  per  l’accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonche’ le eventuali condizioni di gratuita’;
c)  ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento tecnico rilevante  per  la  fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione  del  criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
3.  Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi  per  i messaggi politici referendari le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore e’ tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta  dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonche’ i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5.  Nel  caso  di  edizioni  locali  o comunque di pagine locali di testate  a  diffusione  nazionale,  tali  intendendosi  ai  fini  del presente  atto  le  testate  con  diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi  distintamente  le tariffe praticate per le pagine locali ele  pagine nazionali, nonche’, ove diverse, le altre modalita’ di cui al comma 2.
6.  La  pubblicazione  del  comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione  per  la  diffusione  dei messaggi politici referendari  durante la  consultazione referendaria.  Ove  detto comunicato  non  sia  stato pubblicato precedentemente all’entrata in vigore  del  presente  provvedimento,  lo stesso va reso pubblico nel periodo  stabilito  dal  comma  1.  In  caso  di mancato rispetto del termine  stabilito  nel  comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma  per  le  testate  periodiche,  la diffusione dei messaggi puo’ avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del  comunicato  preventivo.  Nel caso in cui il comunicato sia stato pubblicato  prima  dell’entrata in vigore del presente provvedimento, la  diffusione  dei  messaggi  puo’ avvenire dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso.

Art. 21.
Pubblicazione  di  messaggi  politici
referendari su quotidiani  e periodici

 

1.  I  messaggi  politici referendari di cui all’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono fornire una corretta rappresentazione dei  quesiti  referendari  ed  essere  riconoscibili  anche  mediante specifica  impaginazione  in  spazi  chiaramente evidenziati, secondo modalita’  uniformi per ciascuna testata. Devono, altresi’, recare la dicitura  «messaggio  referendario»  con  l’indicazione  del soggetto politico committente.
2.  Sono  vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle  elencate al comma 2 dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 22.
Organi ufficiali di stampa dei partiti

 

1.  Le  disposizioni  sulla  diffusione,  a  qualsiasi  titolo,  di messaggi  politici relativi ai referendum su quotidiani e periodici e sull’accesso  in  condizioni  di  parita’  ai  relativi  spazi non si applicano  agli  organi  ufficiali  di stampa dei partiti e movimenti politici   e   alle  stampe  dei  soggetti  politici  interessati  ai referendum di cui all’art. 2, comma 1.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale  quotidiano  o periodico che risulta registrato come tale ai sensi  dell’art.  5  della  legge  8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi  indicazione  in  tale  senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
3.  I  partiti  e  i  movimenti  politici  e  i  soggetti  politici interessati  ai  referendum  sono  tenuti a fornire con tempestivita’ all’Autorita’  per  le  garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei  movimenti  politici,  nonche’  le  stampe  di  soggetti politici interessati ai referendum.

Titolo IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 23.
Divieto di sondaggi politici ed elettorali

 

1.  Nei  quindici  giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e’ vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati,  anche  parziali,  di  sondaggi demoscopici sull’esito dei referendum e sugli orientamenti politici e di  voto dei votanti, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un  periodo precedente a quello del divieto. E’ vietata, altresi’, la pubblicazione  e  la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo   sistematico   a  determinate  categorie  di  soggetti  perche’ esprimano  con  qualsiasi  mezzo  e  in  qualsiasi  forma  le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.
2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione   integrale  o  parziale  dei  risultati  dei  sondaggi politici   deve  essere  obbligatoriamente  corredata  da  una  «nota informativa»  che  ne  costituisce  parte  integrante  e  contiene le seguenti indicazioni, di cui e’ responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il committente e l’acquirente del sondaggio;
c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se  si  tratta  di  «sondaggio  rappresentativo»  o di «sondaggio non rappresentativo»;
d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e)   il   numero  delle  persone  interpellate  e  l’universo  di riferimento;
f)  il  testo  integrale  delle  domande  rivolte  o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
g)  la  percentuale  delle  persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
h) la data in cui e’ stato realizzato il sondaggio.
3.  I  sondaggi  di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto  se  contestualmente  resi disponibili dal committente nella loro  integralita’  e  corredati  della  «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri www.sondaggi politicoelettorali.it, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
4.  In  caso  di  pubblicazione  dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 e’ sempre evidenziata con apposito riquadro.
5.  In  caso  di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione  televisiva,  la  «nota  informativa» di cui al comma 2 viene  preliminarmente  letta  dal  conduttore  e  appare in apposito sottotitolo a scorrimento.
6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

 

Titolo V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24.
Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

 

1.  I  Comitati  regionali  per  le comunicazioni o, ove questi non siano  stati  ancora  costituiti,  i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi  assolvono,  nell’ambito  territoriale di competenza, oltre  a  quelli  previsti  agli  articoli 11,  12  e  13, i seguenti compiti:
a) di  vigilanza  sulla  corretta  e  uniforme applicazione della legislazione  vigente,  del  codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento   da   parte  delle  emittenti  locali,  nonche’  delle disposizioni  dettate  per  la  concessionaria  del servizio pubblico dalla   Commissione   parlamentare  per  l’indirizzo  generale  e  la vigilanza   dei   servizi  radiotelevisivi  per  quanto  concerne  le trasmissioni a carattere regionale;
b) di  accertamento  delle  eventuali  violazioni, trasmettendo i relativi  atti  e  gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte  all’Autorita’  per  le  garanzie  nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 25.
Procedimenti sanzionatori

 

1.  Le  violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  e  del  codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche’ di quelle emanate dalla   Commissione   parlamentare  per  l’indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono  perseguite  d’ufficio dall’Autorita’, al fine dell’adozione dei provvedimenti  previsti  dall’art.  10  e 11-quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato puo’ comunque denunciare tali  violazioni  entro  il  termine  perentorio  di dieci giorni dal fatto.
2. Il Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l’Autorita’ puo’ denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al  Capo  II  della  legge  22 febbraio  2000,  n.  28, del codice di autoregolamentazione   di   cui   al   decreto   del  Ministro  delle comunicazioni  8 aprile  2004 e delle relative disposizioni attuative di cui al presente atto.
3.  La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax,  all’Autorita’,  all’emittente  privata o all’editore presso cui  e’  avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le  comunicazioni  ovvero,  ove  il  predetto  organo  non sia ancora costituito,  al  Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al Gruppo  della  Guardia  di  Finanza nella cui competenza territoriale rientra  il  domicilio  dell’emittente  o  dell’editore.  Il predetto Gruppo   della   Guardia   di   Finanza   provvede  al  ritiro  delle registrazioni  interessate dalla comunicazione dell’Autorita’ o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
4.  La  denuncia  indirizzata  all’Autorita’ e’ procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.
5.  La denuncia contiene, a pena di inammissibilita’, l’indicazione dell’emittente  e  della  trasmissione,  ovvero  dell’editore  e  del giornale  o  periodico,  cui  sono  riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione,  ovvero  di  data  ed edizione, nonche’ di una motivata argomentazione.
6.   L’Autorita’  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  provvede direttamente  alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti   radiotelevisive   nazionali  ed  editori  di  giornali  e periodici,  mediante  le  proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine,  del  Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l’Autorita’ stessa.
7.  I  procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono  istruiti sommariamente dal competente Comitato regionale per le comunicazioni  o,  ove  questi  non  sia stato ancora costituito, dal competente  Comitato  regionale  per  i  servizi radiotelevisivi, che formula le relative proposte all’Autorita’ secondo quanto previsto al comma 9.
8.  Il  Gruppo  della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta   la  denuncia  della  violazione,  da  parte  di  emittenti radiotelevisive  locali,  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1, provvede  entro  le  dodici  ore  successive  all’acquisizione  delle registrazioni  e  alla  trasmissione  delle  stesse  agli  uffici del competente  Comitato  di  cui  al  comma 7, dandone immediato avviso, anche   a   mezzo   telefax,  all’Autorita’  per  le  garanzie  nelle comunicazioni.

9.  Il  Comitato  di  cui  al  comma  7  procede ad una istruttoria sommaria,  se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli  interessati  ed  acquisisce  le  eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello  stesso  termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in  via  compositiva,  agli  obblighi  di  legge  lo  stesso Comitato trasmette  atti  e  supporti  acquisiti,  ivi  incluso  uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il  competente  Gruppo della Guardia di Finanza, all’Autorita’ per le garanzie  nelle  comunicazioni,  che provvede, in deroga ai termini e alle  modalita’ procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n.  689,  entro  le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell’Autorita’ medesima.
10.   In  ogni  caso,  il  Comitato  di  cui  al  comma  7  segnala tempestivamente  all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni le  attivita’  svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.
11.   Il   locale  Ispettorato  territoriale  del  Ministero  delle comunicazioni  collabora,  a  richiesta,  con  il competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, con il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.
12.  L’Autorita’  per  le  garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall’art. 1, comma 31,   della  legge  31 luglio  1997,  n.  249  e  a  norma  dell’art. 11-quinquies,  comma  3,  della  legge  22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.
13.  Le  sanzioni  amministrative pecuniarie stabilite dall’art. 15 della  legge  10 dicembre  1993, n. 515, come modificato dall’art. 1, comma  23,  del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge  23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della   legge   medesima,  non  abrogate  dall’art.  13  della  legge 22 febbraio  2000,  n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla   Commissione   parlamentare  per  l’indirizzo  generale  e  la vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di  attuazione  dettate  con  il  presente  provvedimento,  non  sono evitabili  con  il  pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei  soggetti  a  favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilita’.

Art. 26.
Norme finali

 

1. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle   campagne  referendarie  con  altre  consultazioni  elettorali provinciali   e   comunali   o   referendarie  saranno  applicate  le disposizioni  di  attuazione  della  legge  22 febbraio  2000,  n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.
2.  Restano  applicabili  le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio  2000,  n. 28 di cui alla delibera n. 200/00/CSP riguardo alla  comunicazione  politica  e  alla parita’ di accesso ai mezzi di informazione  che  non  attengono  alle campagne per le consultazioni referendarie di cui alla presente delibera.
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
E’  altresi’ pubblicato nel Bollettino ufficiale dell’Autorita’ per le  garanzie  nelle comunicazioni ed e’ reso disponibile nel sito web della stessa Autorita’: www.agcom.it

Napoli, 16 maggio 2005

Il presidente: Calabro’